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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Rosa Bernardina Cristofano -Presidente rel.
2) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
3) - Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 30.10.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2772/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(P.IVA ) (d'ora in avanti semplicemente Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Milano, al Viale Luigi Sturzo n. 43, in persona Parte_1 del procuratore speciale Avv. (C.F. in Parte_2 CodiceFiscale_1 virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 4 marzo 2020 (Repertorio n. 17013, Raccolta n. 4136), dottor iscritto presso il Collegio Notarile Persona_1 di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Salvato (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di C.F._2 casella elettronica certificata: giusta procura in Email_1 calce al presente atto. Si indicano alla cancelleria i seguenti recapiti PEC: Email_1
e di fax: 06.92599278 presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.
Appellante
CONTRO (C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegato al presente atto, dall'Avv. Luciano Anastasio (C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._4 alla Via Nazionale n. 66 – fax 081/19242978 – pec:
Email_2
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 828/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 23.04.2024, comunicata successivamente in data 24.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc l'odierno appellato conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata la Parte_1
per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta
[...] causa con nota del 9 dicembre 2022 in quanto nullo perché ritorsivo e comunque per insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni dovute dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, in subordine, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per i motivi di cui al comma 5 dell'articolo 18 legge 300 del 1970 per carenza della giusta causa posta a supporto di licenziamento intimato e per l'effetto, risolvere il rapporto e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità; il tutto oltre accessori di legge e vinte le spese di lite. A fondamento della domanda deduceva che nelle date del 24 – 25 – 26 settembre 2022 il ricorrente partecipava alle elezioni governative in qualità di rappresentante di lista presso i circoli elettorali campani, e forniva al datore di lavoro dichiarazione attestante la sua partecipazione alle citate elezioni;
-che in data 25/11/2022, ben due mesi dopo la tornata elettorale, il ricorrente si vedeva notificare, da parte del datore di lavoro, missiva contenente contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelativa dall'attività lavorativa in quanto, a seguito di un'attività di controllo espletata sugli atti depositati presso il Comune di Napoli, si sarebbe appurata la mancata presenza del ricorrente presso il seggio n.11 alle predette elezioni governative del 24 – 25 – 26 settembre 2022.; - che , in data 01/12/2022, rendeva le proprie giustificazioni scritte, in cui confermava di aver partecipato alla tornata elettorale nei giorni del 24 – 25 – 26 settembre 2022,fornendo dichiarazione sottoscritta e resa dal Presidente del seggio, Sig. , il quale riconosceva, tra gli altri, il Sig. Persona_2 CP_1 quale rappresentante di lista presente al seggio n. 11 nei giorni delle elezioni, ammettendo che eventuali errori nella compilazione dei registri e/o nella certificazione rilasciata al ricorrente erano allo stesso imputabili per mero errore di distrazione.;
-che tuttavia la società ritenute le giustificazioni non meritevoli di accoglimento, licenziava il ricorrente per giusta causa con missiva datata 09/12/2022.
Instaurato il contraddittorio la società convenuta si costituiva in data 12 maggio 2023, chiedendo con varie argomentazioni in fatto in diritto, il rigetto del ricorso;
in via subordinata chiedeva di convertire il licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
in via gradata, chiedeva dichiarare risolto il rapporto tra le parti e per l'effetto condannare la ex Pt_1 art. 18 comma 5 dello al risarcimento del danno nella misura minima CP_2 di 12 mensilità ; in via di ulteriore subordine tenere conto dell' aliunde perceptum nonché dell' aliunde percipiendum ai fini della determinazione del risarcimento del danno. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito annullava il licenziamento disciplinare comminato al e, per l'effetto, condannava la CP_1
alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al Parte_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, percepita dal ricorrente, pari ad € 2.289,96 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza nonché al pagamento delle spese processuali. A fondamento del decisum il Tribunale sostanzialmente riteneva che il lavoratore avesse fornito la prova della manifesta insussistenza del fatto, depositando idonea attestazione dalla quale risultava l'effettivo svolgimento dell'attività di rappresentante di lista durante l'espletamento delle operazioni elettorali nelle date del 24, 25 e 26 settembre 2022 sicché – anche sulla base delle testimonianze assunte- escludeva l'assenza ingiustificata contestata al lavoratore.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 23.10.2024 deducendo:
1)-l'errore di valutazione in cui era incorso il Giudice di primo grado, nell'aver assegnato valenza decisiva ai documenti depositati dal ricorrente in primo grado, che si era più volte contraddetto indicando seggi elettorali differenti rispetto a quello risultante dalla certificazione da ultimo depositata, disattendendo completamente le eccezioni formulate dalla difesa sia in ordine alla tardività di tale deposito, sia in ordine all'inidoneità di tali documenti a costituire atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c;
2)-omessa ed erronea valutazione delle prove testimoniali la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere la legittimtà del licenziamento intimato al lavoratore;
3)-erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria per avere il Tribunale condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificata dalla Legge Fornero, in luogo di quella prevista dall'art. 18, comma quarto. Ha concluso quindi, in via principale, per la riforma integrale della sentenza e il rigetto delle domande formulate in primo grado dal;
in via subordinata, CP_1 per la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in via gradata, per la dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti e, per l'effetto, per la condanna di essa appellante ex art. 18, comma 5 Stat. Lav. al risarcimento del danno nella misura minima di 12 mensilità; in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza gravata, per la tenuta in debito conto dell'aliunde perceptum nonché dell'aliunde percipiendum ai fini della determinazione del risarcimento del danno;
in via del tutto subordinata, per la limitazione del risarcimento del danno a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, per la condanna dell'appellato alla restituzione in favore della
[...] dell'indebito percepito pari complessivamente ad Euro 9.159,84 o a Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali del doppio grado di giudizio. Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1 che, sulla base di plurime argomentazioni ,resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav., sent. 23.03.2018 n. 7332). Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate. Nel merito la Corte giudica l'appello parzialmente fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Appare opportuno premettere che il focus della questione verte sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, nel caso di specie per assenza ingiustificata. Il in occasione della tornata elettorale del Settembre 2022 si assentava CP_1 dal lavoro in quanto rappresentante di lista presso il seggio elettorale n. 11 nei giorni 24-25 e 26 settembre. La società datrice in seguito ad accertamenti presso gli uffici preposti del appurava l'assenza del nominativo del Controparte_3 dipendente tra quelli risultanti quali rappresentanti di lista ed in conseguenza di ciò, ritenendo che il lavoratore avesse utilizzato attestazioni non veritiere , previo regolare avvio del procedimento disciplinare, irrogava l'impugnato licenziamento. Cosi estremamente sintetizzati i fatti di causa, va ricordato che in caso di assenza ingiustificata, sul datore di lavoro grava l'onere di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarlo. (Cass. n. 24697/2022; Cass. n.16597/2018; Cass. n.2988/2011 Cass. n.26198/2022.)
Con il primo motivo di appello la soc. lamenta l'erronea Parte_1 valutazione assegnata dal primo giudice alla documentazione versata in atti dal
, della quale in primo grado ha eccepito la tardività e l'inidoneità a CP_1 costituire atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 cod.civ. Invero, il con scritti difensivi del 30.11.2022 resi nell'ambito del CP_1 procedimento disciplinare, avviato il 25.11.2022, ha giustificato l'assenza dal servizio producendo una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del seggio elettorale n. 11 che ha riconosciuto di essere caduto in errore e Persona_2 per questo di non aver incluso il (e un altro soggetto) nell'elenco dei CP_1 rappresentanti di lista di cui, invece, ha attestato la presenza e la partecipazione alle attività elettorali. Successivamente, nel corso del giudizio, incardinato il 17.3.2023, previo accesso agli atti del e acquisizione dei verbali Controparte_3 delle operazioni elettorali svolte nei seggi n. 11 – 225 e 234, ha giustificato la sua assenza con il deposito il 03 luglio 2023 della documentazione acquisita ed attestante, inequivocabilmente, lo svolgimento dell'attività elettorale dedotta in giudizio. La lamenta la tardività della documentazione prodotta dal in Pt_1 CP_1 giudizio il 3 luglio 2023, successivamente all'iscrizione a ruolo della causa , ed ammessa dal giudice di prime cure unitamente alle prove orali richieste dalle parti. Il motivo di doglianza è infondato e deve essere rigettato.
Quanto all'ammissibilità della detta documentazione occorre osservare che è noto l'insegnamento della Suprema Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass. S.U. n. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l'esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. n. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi. Nel caso di specie, l'acquisizione dei documenti prodotti dal in data CP_1
3.7.2023 risulta del tutto legittima sia perché il deposito è avvenuto a seguito della documentazione integrativa allegata dalla società in data Pt_1
25.05.2023 (cfr. fascicolo di primo grado allegato telematicamente), sia perché l'ammissione dei documenti è, in modo evidente, l'esito di un legittimo esercizio di poteri istruttori giustificato anche dalla tardiva integrazione istruttoria di parte resistente. Quanto all'idoneità probatoria, si deve rilevare che i documenti prodotti per estratto ed in copia autenticata non sono stati disconosciuti in modo idoneo dalla
Parte_1
Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Nel caso in esame, le eccezioni sollevate dalla società nelle note di trattazione scritta depositate successivamente al deposito degli estratti forniti dal a seguito di esplicita richiesta di Controparte_3 accesso agli atti formulata dal ,attengono più che altro alla credibilità del CP_1 contenuto e si incentrano sulla contraddittoria condotta del ricorrente, oltre che sulla asserita illogicità della contemporanea presenza del rappresentante di lista al seggio n. 11 e a quello n. 211 e, in quest'ultimo quale rappresentante
“supplente” nonostante la presenza dell'effettivo designato (Sig. ). CP_4
Tali contestazioni non consentono di porre in dubbio l'autenticità del documento, la corrispondenza della copia all'originale e la provenienza dai verbali relativi alle operazioni del seggio 211. Sul punto peraltro il primo giudice con iter logico ineccepibile ha ben evidenziato
“quanto alla contraddittorietà tra le attestazioni presentate dal ricorrente riguardo la propria presenza nel seggio n. 11 e quanto emerso dagli atti di causa, circa la sua presenza nel seggio 211, non è di per sé inequivocabilmente idonea a dimostrare l'assenza del ricorrente presso il circolo "Dante Alighieri" non solo per quanto sopra già detto ma anche alla luce di quanto è emerso rispetto al dipendente (dipendente e collega del Sig. contestato per le Testimone_1 CP_1 medesime condotte e punito con una sanzione conservativa), al quale la Parte_1 ha comminato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 8
[...] giorni (ridotta in sede di arbitrato alla multa di 4 ore della retribuzione), in quanto il lavoratore aveva presentato un'attestazione in base alla quale avrebbe presenziato alle operazioni elettorali del 24, 25 e 26 settembre 2022 nel seggio n. 11 mentre in realtà, all'esito di un controllo effettuato sugli atti depositati presso il per caso fortuito risultava aver svolto le funzioni di CP_3 CP_3 rappresentante di lista presso seggio differente, il seggio 234.Quanto sopra appare dimostrare la possibilità di una confusione durante la concitazione delle giornate elettorali nelle attestazioni rilasciate dai Presidenti di Seggio ai rappresentanti di lista, il che ben potrebbe giustificare la discrasia nelle varie attestazioni presentate dal ricorrente ed evidenziata da parte convenuta”. A ciò deve aggiungersi che la contestazione da parte della società, circa l'autenticità e provenienza di tale ulteriore documentazione depositata dal ricorrente, poteva essere avanzata validamente solo con la proposizione di querela di falso, trattandosi di verbali di operazioni elettorali e quindi di atto pubblico consegnato da una pubblica amministrazione, ma tale circostanza non si è verificata. Gli elementi così emersi sono sufficienti ad acclarare la presenza del CP_1 nella sua qualità di rappresentante di lista presso il seggio n. 11 nelle giornate elettorali di cui alla lettera di contestazione .
Passando al secondo motivo di appello con il quale la si duole CP_5 dell'omessa ed erronea valutazione delle prove orali, il Collegio ritiene la doglianza infondata. Le dichiarazioni rese, sotto il vincolo dell'impegno di legge, dal testimone la quale, nella qualità di responsabile del Circolo politico PD Testimone_2 del quartiere San Lorenzo nella IV Municipalità, ha attestato di avere essa stessa accreditato il alla sezione provinciale del Partito quale rappresentante di CP_1 lista, di aver mantenuto i contatti con lui sulla chat durante lo svolgimento dell'attività elettorale per aggiornamenti sull'affluenza ai seggi e sull'andamento delle operazioni di spoglio, di avere essa stessa autorizzato i rappresentanti di lista a spostarsi da un seggio ad un altro all'occorrenza perché il numero dei rappresentanti non copriva quello dei seggi elettorali, risultano attendibili e degne di positiva considerazione circa la rispondenza al vero dei contenuti esposti. La presenza del presso il seggio n. 11 è peraltro confermata dal teste CP_1
che ha riconosciuto la propria sottoscrizione sul documento Persona_2 allegato sub. 5) del fascicolo di parte ricorrente che gli è stato mostrato e che riporta la dichiarazione di riconoscimento del quale rappresentante di CP_1 lista e di correzione degli errori di compilazione dei registri e delle attestazioni rilasciate ai rappresentanti dovute alla stanchezza da lungaggini delle operazioni di voto. Il teste ha riconosciuto anche come propria la sigla apposta in prossimità del timbro sulla giustificazione presentata dal lavoratore alla datrice oggetto del documento allegato sub. n. 2) del fascicolo della che gli è stato mostrato. Pt_1
A confutazione di quanto eccepito dall'appellane , le dichiarazioni rese dai predetti si rivelano assolutamente credibili ed attendibili , perché frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa .
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Le considerazioni sin qui svolte, quindi, inducono a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure circa l'insussistenza del fatto contestato ( assenza ingiustificata del ricorrente dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali del settembre 2022 , basata sull'erroneo presupposto della sua assenza dal seggio).
Ritiene , invece, il Collegio che siano emersi elementi certi (documentali e testimoniali) che confermano la presenza e la partecipazione alle operazioni elettorali del e dimostrano la sussistenza di una valida giustificazione CP_1 dell'assenza dal lavoro. Per tali ragioni, il motivo di gravame in esame deve essere rigettato.
Per quel che riguarda l'ultimo motivo di appello relativo all'errata quantificazione dell'indennità risarcitoria lo stesso è, invece, fondato e deve essere accolto. L'appellante lamenta che il Tribunale di Torre Annunziata, nell'accogliere il ricorso promosso dal lavoratore, ha annullato il licenziamento condannandola al pagamento di “una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, percepita dal ricorrente, pari ad € 2.289,96 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione” superando e violando ampiamente il limite di 12 mesi stabilito dall'art. 18 comma 4 della legge 300/1970 e s.m.i., tenuto conto che tra la data del licenziamento (09.12.2022) e quella della reintegra (01.06.2024) si contano circa 24 mesi ( 23 mesi e 22 giorni). L'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 (nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012) stabilisce: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. “ La norma, quindi, stabilisce il limite delle dodici mensilità quale tetto non valicabile nella liquidazione dell'indennità risarcitoria. Il giudice di primo grado ha, quindi, errato nell'aver condannato l'odierna appellante al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento (intimato in data 9.12.2022) fino all'effettiva reintegrazione del lavoratore, intervenuta in data 1.06.2024. La parte appellata, peraltro, ha addotto generiche considerazioni circa l'asserita mancata percezione delle prime 12 mensilità che gli erano state riconosciute con la sentenza impugnata ed ha introdotto questioni nuove (attinenti alla erogazione della retribuzione a seguito della reintegrazione) che non possono trovare ingresso in questa sede, in cui peraltro merita conferma anche ogni considerazione svolta dal primo giudice in relazione alla mancata prova dell'aliunde perceptum. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata solo nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria senza tenere conto del limite imposto dall'art. 18, comma 4, cit. L'appellato deve essere quindi condannato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto a quanto liquidato, precisando che ogni contestazione relativa alla sussistenza di ulteriori danni ed alla validità del conteggio esula dal presente giudizio. In considerazione della reciproca soccombenza sussistono motivi adeguati per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al Parte_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad euro 2.289,96 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite delle dodici mensilità, con condanna del alla CP_1 restituzione degli ulteriori importi eventualmente ricevuti.
- compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Presidente est./rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Rosa Bernardina Cristofano -Presidente rel.
2) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
3) - Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 30.10.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2772/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(P.IVA ) (d'ora in avanti semplicemente Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Milano, al Viale Luigi Sturzo n. 43, in persona Parte_1 del procuratore speciale Avv. (C.F. in Parte_2 CodiceFiscale_1 virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 4 marzo 2020 (Repertorio n. 17013, Raccolta n. 4136), dottor iscritto presso il Collegio Notarile Persona_1 di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Salvato (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di C.F._2 casella elettronica certificata: giusta procura in Email_1 calce al presente atto. Si indicano alla cancelleria i seguenti recapiti PEC: Email_1
e di fax: 06.92599278 presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.
Appellante
CONTRO (C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegato al presente atto, dall'Avv. Luciano Anastasio (C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._4 alla Via Nazionale n. 66 – fax 081/19242978 – pec:
Email_2
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 828/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 23.04.2024, comunicata successivamente in data 24.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc l'odierno appellato conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata la Parte_1
per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta
[...] causa con nota del 9 dicembre 2022 in quanto nullo perché ritorsivo e comunque per insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni dovute dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, in subordine, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per i motivi di cui al comma 5 dell'articolo 18 legge 300 del 1970 per carenza della giusta causa posta a supporto di licenziamento intimato e per l'effetto, risolvere il rapporto e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità; il tutto oltre accessori di legge e vinte le spese di lite. A fondamento della domanda deduceva che nelle date del 24 – 25 – 26 settembre 2022 il ricorrente partecipava alle elezioni governative in qualità di rappresentante di lista presso i circoli elettorali campani, e forniva al datore di lavoro dichiarazione attestante la sua partecipazione alle citate elezioni;
-che in data 25/11/2022, ben due mesi dopo la tornata elettorale, il ricorrente si vedeva notificare, da parte del datore di lavoro, missiva contenente contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelativa dall'attività lavorativa in quanto, a seguito di un'attività di controllo espletata sugli atti depositati presso il Comune di Napoli, si sarebbe appurata la mancata presenza del ricorrente presso il seggio n.11 alle predette elezioni governative del 24 – 25 – 26 settembre 2022.; - che , in data 01/12/2022, rendeva le proprie giustificazioni scritte, in cui confermava di aver partecipato alla tornata elettorale nei giorni del 24 – 25 – 26 settembre 2022,fornendo dichiarazione sottoscritta e resa dal Presidente del seggio, Sig. , il quale riconosceva, tra gli altri, il Sig. Persona_2 CP_1 quale rappresentante di lista presente al seggio n. 11 nei giorni delle elezioni, ammettendo che eventuali errori nella compilazione dei registri e/o nella certificazione rilasciata al ricorrente erano allo stesso imputabili per mero errore di distrazione.;
-che tuttavia la società ritenute le giustificazioni non meritevoli di accoglimento, licenziava il ricorrente per giusta causa con missiva datata 09/12/2022.
Instaurato il contraddittorio la società convenuta si costituiva in data 12 maggio 2023, chiedendo con varie argomentazioni in fatto in diritto, il rigetto del ricorso;
in via subordinata chiedeva di convertire il licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
in via gradata, chiedeva dichiarare risolto il rapporto tra le parti e per l'effetto condannare la ex Pt_1 art. 18 comma 5 dello al risarcimento del danno nella misura minima CP_2 di 12 mensilità ; in via di ulteriore subordine tenere conto dell' aliunde perceptum nonché dell' aliunde percipiendum ai fini della determinazione del risarcimento del danno. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito annullava il licenziamento disciplinare comminato al e, per l'effetto, condannava la CP_1
alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al Parte_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, percepita dal ricorrente, pari ad € 2.289,96 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza nonché al pagamento delle spese processuali. A fondamento del decisum il Tribunale sostanzialmente riteneva che il lavoratore avesse fornito la prova della manifesta insussistenza del fatto, depositando idonea attestazione dalla quale risultava l'effettivo svolgimento dell'attività di rappresentante di lista durante l'espletamento delle operazioni elettorali nelle date del 24, 25 e 26 settembre 2022 sicché – anche sulla base delle testimonianze assunte- escludeva l'assenza ingiustificata contestata al lavoratore.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 23.10.2024 deducendo:
1)-l'errore di valutazione in cui era incorso il Giudice di primo grado, nell'aver assegnato valenza decisiva ai documenti depositati dal ricorrente in primo grado, che si era più volte contraddetto indicando seggi elettorali differenti rispetto a quello risultante dalla certificazione da ultimo depositata, disattendendo completamente le eccezioni formulate dalla difesa sia in ordine alla tardività di tale deposito, sia in ordine all'inidoneità di tali documenti a costituire atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c;
2)-omessa ed erronea valutazione delle prove testimoniali la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere la legittimtà del licenziamento intimato al lavoratore;
3)-erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria per avere il Tribunale condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificata dalla Legge Fornero, in luogo di quella prevista dall'art. 18, comma quarto. Ha concluso quindi, in via principale, per la riforma integrale della sentenza e il rigetto delle domande formulate in primo grado dal;
in via subordinata, CP_1 per la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in via gradata, per la dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti e, per l'effetto, per la condanna di essa appellante ex art. 18, comma 5 Stat. Lav. al risarcimento del danno nella misura minima di 12 mensilità; in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza gravata, per la tenuta in debito conto dell'aliunde perceptum nonché dell'aliunde percipiendum ai fini della determinazione del risarcimento del danno;
in via del tutto subordinata, per la limitazione del risarcimento del danno a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, per la condanna dell'appellato alla restituzione in favore della
[...] dell'indebito percepito pari complessivamente ad Euro 9.159,84 o a Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali del doppio grado di giudizio. Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1 che, sulla base di plurime argomentazioni ,resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav., sent. 23.03.2018 n. 7332). Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate. Nel merito la Corte giudica l'appello parzialmente fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Appare opportuno premettere che il focus della questione verte sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, nel caso di specie per assenza ingiustificata. Il in occasione della tornata elettorale del Settembre 2022 si assentava CP_1 dal lavoro in quanto rappresentante di lista presso il seggio elettorale n. 11 nei giorni 24-25 e 26 settembre. La società datrice in seguito ad accertamenti presso gli uffici preposti del appurava l'assenza del nominativo del Controparte_3 dipendente tra quelli risultanti quali rappresentanti di lista ed in conseguenza di ciò, ritenendo che il lavoratore avesse utilizzato attestazioni non veritiere , previo regolare avvio del procedimento disciplinare, irrogava l'impugnato licenziamento. Cosi estremamente sintetizzati i fatti di causa, va ricordato che in caso di assenza ingiustificata, sul datore di lavoro grava l'onere di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarlo. (Cass. n. 24697/2022; Cass. n.16597/2018; Cass. n.2988/2011 Cass. n.26198/2022.)
Con il primo motivo di appello la soc. lamenta l'erronea Parte_1 valutazione assegnata dal primo giudice alla documentazione versata in atti dal
, della quale in primo grado ha eccepito la tardività e l'inidoneità a CP_1 costituire atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 cod.civ. Invero, il con scritti difensivi del 30.11.2022 resi nell'ambito del CP_1 procedimento disciplinare, avviato il 25.11.2022, ha giustificato l'assenza dal servizio producendo una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del seggio elettorale n. 11 che ha riconosciuto di essere caduto in errore e Persona_2 per questo di non aver incluso il (e un altro soggetto) nell'elenco dei CP_1 rappresentanti di lista di cui, invece, ha attestato la presenza e la partecipazione alle attività elettorali. Successivamente, nel corso del giudizio, incardinato il 17.3.2023, previo accesso agli atti del e acquisizione dei verbali Controparte_3 delle operazioni elettorali svolte nei seggi n. 11 – 225 e 234, ha giustificato la sua assenza con il deposito il 03 luglio 2023 della documentazione acquisita ed attestante, inequivocabilmente, lo svolgimento dell'attività elettorale dedotta in giudizio. La lamenta la tardività della documentazione prodotta dal in Pt_1 CP_1 giudizio il 3 luglio 2023, successivamente all'iscrizione a ruolo della causa , ed ammessa dal giudice di prime cure unitamente alle prove orali richieste dalle parti. Il motivo di doglianza è infondato e deve essere rigettato.
Quanto all'ammissibilità della detta documentazione occorre osservare che è noto l'insegnamento della Suprema Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass. S.U. n. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l'esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. n. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi. Nel caso di specie, l'acquisizione dei documenti prodotti dal in data CP_1
3.7.2023 risulta del tutto legittima sia perché il deposito è avvenuto a seguito della documentazione integrativa allegata dalla società in data Pt_1
25.05.2023 (cfr. fascicolo di primo grado allegato telematicamente), sia perché l'ammissione dei documenti è, in modo evidente, l'esito di un legittimo esercizio di poteri istruttori giustificato anche dalla tardiva integrazione istruttoria di parte resistente. Quanto all'idoneità probatoria, si deve rilevare che i documenti prodotti per estratto ed in copia autenticata non sono stati disconosciuti in modo idoneo dalla
Parte_1
Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Nel caso in esame, le eccezioni sollevate dalla società nelle note di trattazione scritta depositate successivamente al deposito degli estratti forniti dal a seguito di esplicita richiesta di Controparte_3 accesso agli atti formulata dal ,attengono più che altro alla credibilità del CP_1 contenuto e si incentrano sulla contraddittoria condotta del ricorrente, oltre che sulla asserita illogicità della contemporanea presenza del rappresentante di lista al seggio n. 11 e a quello n. 211 e, in quest'ultimo quale rappresentante
“supplente” nonostante la presenza dell'effettivo designato (Sig. ). CP_4
Tali contestazioni non consentono di porre in dubbio l'autenticità del documento, la corrispondenza della copia all'originale e la provenienza dai verbali relativi alle operazioni del seggio 211. Sul punto peraltro il primo giudice con iter logico ineccepibile ha ben evidenziato
“quanto alla contraddittorietà tra le attestazioni presentate dal ricorrente riguardo la propria presenza nel seggio n. 11 e quanto emerso dagli atti di causa, circa la sua presenza nel seggio 211, non è di per sé inequivocabilmente idonea a dimostrare l'assenza del ricorrente presso il circolo "Dante Alighieri" non solo per quanto sopra già detto ma anche alla luce di quanto è emerso rispetto al dipendente (dipendente e collega del Sig. contestato per le Testimone_1 CP_1 medesime condotte e punito con una sanzione conservativa), al quale la Parte_1 ha comminato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 8
[...] giorni (ridotta in sede di arbitrato alla multa di 4 ore della retribuzione), in quanto il lavoratore aveva presentato un'attestazione in base alla quale avrebbe presenziato alle operazioni elettorali del 24, 25 e 26 settembre 2022 nel seggio n. 11 mentre in realtà, all'esito di un controllo effettuato sugli atti depositati presso il per caso fortuito risultava aver svolto le funzioni di CP_3 CP_3 rappresentante di lista presso seggio differente, il seggio 234.Quanto sopra appare dimostrare la possibilità di una confusione durante la concitazione delle giornate elettorali nelle attestazioni rilasciate dai Presidenti di Seggio ai rappresentanti di lista, il che ben potrebbe giustificare la discrasia nelle varie attestazioni presentate dal ricorrente ed evidenziata da parte convenuta”. A ciò deve aggiungersi che la contestazione da parte della società, circa l'autenticità e provenienza di tale ulteriore documentazione depositata dal ricorrente, poteva essere avanzata validamente solo con la proposizione di querela di falso, trattandosi di verbali di operazioni elettorali e quindi di atto pubblico consegnato da una pubblica amministrazione, ma tale circostanza non si è verificata. Gli elementi così emersi sono sufficienti ad acclarare la presenza del CP_1 nella sua qualità di rappresentante di lista presso il seggio n. 11 nelle giornate elettorali di cui alla lettera di contestazione .
Passando al secondo motivo di appello con il quale la si duole CP_5 dell'omessa ed erronea valutazione delle prove orali, il Collegio ritiene la doglianza infondata. Le dichiarazioni rese, sotto il vincolo dell'impegno di legge, dal testimone la quale, nella qualità di responsabile del Circolo politico PD Testimone_2 del quartiere San Lorenzo nella IV Municipalità, ha attestato di avere essa stessa accreditato il alla sezione provinciale del Partito quale rappresentante di CP_1 lista, di aver mantenuto i contatti con lui sulla chat durante lo svolgimento dell'attività elettorale per aggiornamenti sull'affluenza ai seggi e sull'andamento delle operazioni di spoglio, di avere essa stessa autorizzato i rappresentanti di lista a spostarsi da un seggio ad un altro all'occorrenza perché il numero dei rappresentanti non copriva quello dei seggi elettorali, risultano attendibili e degne di positiva considerazione circa la rispondenza al vero dei contenuti esposti. La presenza del presso il seggio n. 11 è peraltro confermata dal teste CP_1
che ha riconosciuto la propria sottoscrizione sul documento Persona_2 allegato sub. 5) del fascicolo di parte ricorrente che gli è stato mostrato e che riporta la dichiarazione di riconoscimento del quale rappresentante di CP_1 lista e di correzione degli errori di compilazione dei registri e delle attestazioni rilasciate ai rappresentanti dovute alla stanchezza da lungaggini delle operazioni di voto. Il teste ha riconosciuto anche come propria la sigla apposta in prossimità del timbro sulla giustificazione presentata dal lavoratore alla datrice oggetto del documento allegato sub. n. 2) del fascicolo della che gli è stato mostrato. Pt_1
A confutazione di quanto eccepito dall'appellane , le dichiarazioni rese dai predetti si rivelano assolutamente credibili ed attendibili , perché frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa .
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Le considerazioni sin qui svolte, quindi, inducono a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure circa l'insussistenza del fatto contestato ( assenza ingiustificata del ricorrente dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali del settembre 2022 , basata sull'erroneo presupposto della sua assenza dal seggio).
Ritiene , invece, il Collegio che siano emersi elementi certi (documentali e testimoniali) che confermano la presenza e la partecipazione alle operazioni elettorali del e dimostrano la sussistenza di una valida giustificazione CP_1 dell'assenza dal lavoro. Per tali ragioni, il motivo di gravame in esame deve essere rigettato.
Per quel che riguarda l'ultimo motivo di appello relativo all'errata quantificazione dell'indennità risarcitoria lo stesso è, invece, fondato e deve essere accolto. L'appellante lamenta che il Tribunale di Torre Annunziata, nell'accogliere il ricorso promosso dal lavoratore, ha annullato il licenziamento condannandola al pagamento di “una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, percepita dal ricorrente, pari ad € 2.289,96 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione” superando e violando ampiamente il limite di 12 mesi stabilito dall'art. 18 comma 4 della legge 300/1970 e s.m.i., tenuto conto che tra la data del licenziamento (09.12.2022) e quella della reintegra (01.06.2024) si contano circa 24 mesi ( 23 mesi e 22 giorni). L'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 (nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012) stabilisce: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. “ La norma, quindi, stabilisce il limite delle dodici mensilità quale tetto non valicabile nella liquidazione dell'indennità risarcitoria. Il giudice di primo grado ha, quindi, errato nell'aver condannato l'odierna appellante al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento (intimato in data 9.12.2022) fino all'effettiva reintegrazione del lavoratore, intervenuta in data 1.06.2024. La parte appellata, peraltro, ha addotto generiche considerazioni circa l'asserita mancata percezione delle prime 12 mensilità che gli erano state riconosciute con la sentenza impugnata ed ha introdotto questioni nuove (attinenti alla erogazione della retribuzione a seguito della reintegrazione) che non possono trovare ingresso in questa sede, in cui peraltro merita conferma anche ogni considerazione svolta dal primo giudice in relazione alla mancata prova dell'aliunde perceptum. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata solo nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria senza tenere conto del limite imposto dall'art. 18, comma 4, cit. L'appellato deve essere quindi condannato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto a quanto liquidato, precisando che ogni contestazione relativa alla sussistenza di ulteriori danni ed alla validità del conteggio esula dal presente giudizio. In considerazione della reciproca soccombenza sussistono motivi adeguati per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al Parte_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad euro 2.289,96 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite delle dodici mensilità, con condanna del alla CP_1 restituzione degli ulteriori importi eventualmente ricevuti.
- compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Presidente est./rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.