Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/09/2025, n. 16843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16843 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10284 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Xavier Santiapichi, elettivamente domiciliato in -OMISSIS-, via Antonio Bertoloni, nn. 44/46, con domicilio digitale p.e.c., coma da Registri di Giustizia;
contro
Città metropolitana di -OMISSIS- Capitale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni De Maio, con domicilio digitale p.e.c., coma da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale p.e.c., coma da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, Comune di Fonte Nuova e Regione Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza, ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006, prot. n. -OMISSIS- datata 20.07.2022, emessa dal Sindaco della Città metropolitana di -OMISSIS- Capitale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di -OMISSIS- Capitale e -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – -OMISSIS-, società incaricata della gestione del servizio di igiene urbana della città di -OMISSIS-, dovendo avviare a trattamento e smaltimento i rifiuti indifferenziati romani (circa 3.500 tonnellate giornaliere) ed essendo titolare di un solo impianto di trattamento, con capacità autorizzata massima annuale di 140 mila tonnellate, chiedeva - nel 2022 - alla Regione Lazio un nulla-osta per avviare attività di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), negli stabilimenti di NT LN e CI.
Nella riunione del tavolo tecnico del 16.06.2022, convocato dalla Prefettura per la rimodulazione del ciclo dei rifiuti, a seguito dell’incendio di una discarica (c.d. “Malagrotta 2”), la Regione confermava l’autorizzazione delle attività di trasferenza nei due siti, sicché il Sindaco di -OMISSIS-, in qualità di Commissario straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, adottava l’ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, autorizzando l’esercizio delle attività di trasferenza dei rifiuti indifferenziati, prodotti in -OMISSIS- (codice EER 200301), negli stabilimenti di NT LN (per un quantitativo di 400 t/g, fino a un massimo di 700 t/g) e CI (per un quantitativo di 150 t/g).
Con ordinanza n. 121 del 01.07.2022, il medesimo Sindaco prorogava la propria ordinanza n. 2/2022 per l’utilizzo di un’altra area, sita in località Saxa Rubra, per attività di trasbordo di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301).
Con nota del 20.06.2022 indirizzata alla Regione Lazio e alla Città metropolitana, la società -OMISSIS- chiedeva alla Regione “ di comunicare con urgenza se i provvedimenti AIA indicati in oggetto (determinazione C1869/2010 rilasciata a Colari e volturata ad Ambiente Guidonia con determinazione G08879/2015 e successivo rinnovo con determinazione n.G07907/2020) siano tutt’ora validi ed efficaci e consentano ad -OMISSIS-, quale S.p.a. con socio unico -OMISSIS- Capitale, di utilizzare l’impianto della -OMISSIS- nel rispetto di tutte le normative vigenti ”.
In risposta al quesito della società -OMISSIS-, la Regione, con nota prot. n. 0615710 del 22.06.2022, comunicava quanto segue: “ l’impianto TMB sito in loc. Inviolata nel -OMISSIS- (RM) gestito dalla società -OMISSIS-. è autorizzato con Determinazione dirigenziale n. C1869 del 02/08/2010, inizialmente rilasciata a favore al Gestore CO.LA.RI. (oggi -OMISSIS-), poi oggetto di intervenute modifiche non sostanziali e, infine, rinnovata/riesaminata con determinazione dirigenziale n. G07907 del 06/07/2020, che ha dettato, inoltre, prescrizioni per la sua efficacia. Con l’autorizzazione di cui alla Determinazione n. G07907 del 06/07/2020, la linea di trattamento meccanico biologico attualmente autorizzata dell’impianto per il trattamento dei rifiuti urbani è pari a 600 t/giorno (190.000 t/anno). Con determinazione dirigenziale 8 marzo 2021, n. G02450, si è preso atto dell’avvenuto adempimento formale di alcune delle prescrizioni poste al gestore dell’impianto con l’AIA del 2020 rilevando che per la messa in esercizio definitiva erano necessari alcuni adempimenti da verificare nell’ambito del collaudo funzionale dell’impianto stesso. Tutte le citate determinazioni sono allo stato attuale valide ed efficaci ”.
Con successiva nota del 23.06.2022, la società -OMISSIS- chiedeva poi, “ nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 182-bis d.lgs. n. 152/2006 e dalla delibera di G.R. Lazio n. 448 del 14.06.2022, di poter disporre della capacità autorizzata di trattamento dell’impianto TMB della società Ambiente Guidonia Srl entro il minor tempo possibile, per il trattamento esclusivamente di rifiuti urbani non differenziati ”, per un periodo di sei mesi.
In risposta alla detta nota, la Regione, con nota del 27.06.2022, chiariva che: “ per quanto riguarda le valutazioni conclusive di ARPA Lazio di cui alla nota prot. n. 37743 del 01/06/2022, acquisita al prot. n. 546174 del 01/06/2022, ai fini dell’aggiornamento dell’atto prima della sua messa in esercizio definitiva, si ribadisce che le stesse, come peraltro indicato da codesta Società, attengono alla messa in esercizio definitiva e non all’avvio della fase di collaudo funzionale, già comunicato da codesta Società con nota acquisita al prot. n. 1027866 del 13/12/2021 e che sarebbe dovuto partire già da gennaio 2022 come da vostro cronoprogramma. Ai fini delle valutazioni conclusive su quanto indicato da ARPA Lazio, codesta Società potrà presentare apposite controdeduzioni al parere ARPA Lazio finalizzate alle valutazioni conclusive della scrivente Autorità competente prima della messa in esercizio definitiva. In merito alla questione interdittiva antimafia, come già comunicato, si è in attesa delle valutazioni della competente Prefettura di -OMISSIS- e nelle more di tali valutazioni ogni autorizzazione rilasciata a codesta Società è pienamente valida ed efficace ”.
Con nota prot. n. 56 del 15.07.2022, il Commissario straordinario del Governo chiedeva al Sindaco di -OMISSIS- di adottare una “ Ordinanza ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il conferimento per un periodo non superiore a sei mesi della quantità di rifiuti giornaliera codice EER 20.03.01 pari a 600 tonnellate al giorno precedentemente destinati al TMB Malagrotta 2, presso l’impianto sito in Guidonia Montecelio, località Inviolata ”.
Sennonché, in precedenza, il -OMISSIS- aveva già impugnato, dinanzi a questo T.a.r., i provvedimenti regionali di rinnovo dell’AIA del menzionato impianto TMB di -OMISSIS-, con ricorso n.r.g. 8106/2020. Con sentenza n. 367 dell’08.01.2025, il ricorso veniva accolto.
Infine, il Sindaco di -OMISSIS-, con ordinanza, ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 (prot. n. 2022-0117669 del 20.07.2022), ordinava ad -OMISSIS- di: a) attivare ogni procedura utile al perfezionamento del collaudo e della messa in esercizio dell’impianto; b) consentire ad -OMISSIS- il conferimento della quantità massima di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 residuali dalla raccolta differenziata, fino ad un massimo di 600 t/g e 3.600 t/settimana.
Il Sindaco ordinava, altresì, ad -OMISSIS- di inviare alle Amministrazioni locali la programmazione settimanale dei conferimenti con l’indicazione dei quantitativi conferibili.
Il -OMISSIS- insorge, con il ricorso notificato il 09.09.2022 e depositato il 14.09.2022, per impugnare l’ordinanza sindacale del 20.07.2022.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per sviamento; 2) violazione di legge, violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà della motivazione; 3) violazione di legge, violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo; 4) violazione di legge, violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà; 5) violazione di legge, violazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006; violazione dell’art. 191, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto di istruttori, 6) eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto assoluto di motivazione; 7) violazione di legge, violazione dell’art. 13 D.L. 17 maggio 2022 n. 50; incompetenza.
Si costituisce la Città metropolitana di -OMISSIS-, per chiedere la reiezione del gravame. Ne deduce, anche con successive memorie, l’infondatezza e l’inammissibilità.
Si costituisce -OMISSIS-, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 6275 del 14.10.2022, questo T.a.r. respinge la domanda cautelare del ricorrente Comune.
Con istanza qui depositata il 25.07.2025, il -OMISSIS- chiede il rinvio della trattazione della causa, in attesa della decisione degli appelli, sui connessi ricorsi n.r.g. 1543/2025 e n.r.g. 2263/2025, pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.
Con memoria qui depositata il 25.07.2025, la Città metropolitana eccepisce l’improcedibilità del ricorso, poiché l’ordinanza impugnata ha cessato i propri effetti nel gennaio 2023.
Nell’udienza straordinaria tenutasi il 26 settembre 2025 in modalità telematica per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – L’istanza di rinvio, proposta dal resistente Comune non può essere accolta. Si tratta di un ricorso ormai pendente dal 2022, sicché la sua connessione ad altri ricorsi già decisi da questo T.a.r. ed ora pendenti in appello non può essere ragione sufficiente per giustificare l’ulteriore differimento della trattazione di esso.
III – Il ricorso è improcedibile.
IV - L’ordinanza impugnata ha cessato i propri effetti nel gennaio 2023. Inoltre, -OMISSIS- S.p.A. ha stipulato con -OMISSIS- un contratto per il conferimento nell’impianto dei rifiuti urbani EER 200301 prodotti nel territorio di -OMISSIS- Capitale, dando atto nelle premesse che “ l’impianto di trattamento meccanico biologico di -OMISSIS-. in -OMISSIS-(RM) località Inviolata dovrà essere avviato con le tempistiche e con le quantità indicate nel cronoprogramma di avviamento per il collaudo funzionale e la messa in esercizio già trasmesso da -OMISSIS-. agli enti competenti in data 11.12.2021 ”.
Dette sopravvenienze fattuali privano il ricorrente Comune dell’interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso.
V – Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 26 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.