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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via M.d.orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYSIPPN00035-24 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate per la Provincia di Catania il 22 marzo 2024 (depositato in pari data), il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), in proprio quale socio accomandatario,
e quale legale rappresentante p.t. della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 (c.f.
P.IVA_1) e la sig.ra Ricorrente_2 (c.f. CF_Ricorrente_1), nella qualità di socia accomandante della citata Società_1 S.a.s., impugnavano l'intimazione di pagamento n. TYSIPPN00035/24 [notificata a mezzo pec il 22/01/2024 alla Società ed all'ing. Ricorrente_1; ed il 05/02/2024 a Ricorrente_2], avente l'avviso n. TYS02FD00624/2019 quale atto sotteso .
Si riportano di seguito – schematicamente – i motivi di censura avanzati in ricorso a carico della intimazione opposta:
- difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra Ricorrente_2 in quanto socia accomandante (anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione civile, esemplificata dalla sent. 19/05/2021, n. 13565);
- avvenuto pagamento del credito, per effetto del pagamento tanto dell'avviso n. TYS02FD00624/2019, asseritamente effettuato (con “animo di ripetere”), tanto della cartella n. 29320190004410674, che «per la stessa IVA» sarebbe poi stata notificata ai contribuenti.
Oltre ad eccepire l'avvenuto pagamento, nel ricorso si evidenziava che «la Società dispone di notevole credito IVA, con il quale la pretesa intimata è ampiamente compensabile, se dovuta».
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 21 maggio
2024.
Nello scritto difensivo, si contrastava il primo motivo di ricorso asserendo estranea alla intimazione opposta la richiesta di pagamento nei confronti della socia accomandante, sig.ra Ricorrente_2. Con riferimento alle restanti censure, esse venivano contrastate dalla Amministrazione:
a) quanto a quella incentrata sull'avvenuto pagamento dell'avviso e della cartella, evidenziando che le somme fossero richieste nella intimazione sulla scorta della sentenza n. 455/07/2024, di rigetto del ricorso incoato avverso l'avviso di accertamento n. TYS02FD00624/2019, in forza della regola secondo cui «in pendenza di ricorso, la disciplina riguardante la riscossione frazionata delle imposte prevede il recupero
» dei «due terzi di imposte e sanzioni, al netto di quanto già pagato o affidato, a seguito di sentenza CGT, in caso di sentenza parzialmente favorevole, fino a concorrenza del deciso»;
b) quanto all'asserito pagamento della cartella n. 29320190004410674, evidenziando che la «cartella in questione è stata emessa dall'Ufficio per IVA relativa all'anno di imposta 2015 ai sensi dell'art. 36 bis 600/73,
e dunque all'esito della mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente» e, che si tratta – dunque – di “modalità di controllo” indipendente dall'accertamento sostanziale riguardante la fattispecie di causa.
c) quanto al credito IVA della Società, infine, evidenziando che la questione ad esso relativa è analogamente estranea all'oggetto della controversia per cui è causa.
Il processo è stato rinviato alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Quivi, presentata la causa da parte del giudice monocratico, si è svolta la discussione alla presenza delle rappresentanti di entrambe le parti, e – per l'esattezza – dell'avvocatessa Difensore_1, per conto dei tre ricorrenti, e dell'avvocatessa
Nominativo_1, per conto della Agenzia delle Entrate di Catania, le quali si riportavano entrambe a quanto esposto, ritenuto e concluso in seno ai rispettivi scritti difensivi. Dichiarata chiusa la discussione, la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, ratione personarum, essendo illegittima l'opposta intimazione di pagamento rivolta alla socia accomandante, sig.ra Ricorrente_2, ed, al contrario, perfettamente valida nei confronti dei restanti due ricorrenti (i.e.: la Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 ed il socio accomandatario, ing. Ricorrente_1).
Valga a motivazione di ciò quanto segue.
- Ritiene in primis questa Corte monocratica di primo grado che il primo motivo di ricorso è fondato. L'analisi documentale del provvedimento impugnato lascia, invero, intendere che l'intimazione di pagamento in esso contenuta fosse rivolta, oltre che al Ricorrente_1, quale socio e quale rappresentante legale della Società_1 SAS di Ricorrente_1, anche alla sig.ra Ricorrente_2, in qualità di socia;
senza alcuna distinzione e specificazione in merito alla loro posizione, rispettivamente, di socia accomandante e di socio di accomandatario. Mostrano ulteriormente ciò: sia l'invito al pagamento, comunemente loro rivolto (v. pag. 1 del provvedimento), sia il riquadro n. 5, relativo ai “soggetti coobbligati”, di pag. 8.
A fronte di ciò, a nulla vale ad escludere la fondatezza della censura l'asserzione dell'Amministrazione resistente che conviene sulla legittima estraneità dal novero dei coobbligati della socia accomandante, sig. ra Ricorrente_2 , documentandola sulla scorta di un “estratto informatico” riprodotto in seno alle controdeduzioni.
Del resto, a termini di legge, va qui ribadito – in consonanza con la posizione espressa concordemente dalle parti in seno al contenzioso processuale, e sulla scia della giurisprudenza del supremo collegio – che “in tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale” (in questi termini, da ultima,
Cass. civ., sez. V, ord. n. 21554 del 27/07/2025).
Alla luce dei superiori rilievi, l'affermazione contenuta in seno alle controdeduzioni, ancorché corretta sub specie juris, lungi dal valere quale ragione di infondatezza del primo motivo di impugnazione, per come preteso dalla Amministrazione, manifesta unicamente il valore di adesione alla tesi che lo sottende, non scongiurando, però, il vizio intrinseco al provvedimento.
- Quanto ai restanti motivi, essi sono, invece, infondati.
A) Per quanto attiene al pagamento dell'avviso di pagamento n. TYS02FD00624/2019, asseritamente effettuato (con “animo di ripetere”) per ben due volte, stante il protestato pagamento, oltre che dell'avviso, altresì, della cartella n. 29320190004410674, che «per la stessa IVA» sarebbe poi stata notificata ai contribuenti, esso è sfornito di prova.
Nessun documento della produzione documentale della ricorrente, infatti, lascia emergere con evidenza che le specifiche somme per le quali è causa (ovverosia, l'IVA, gli interessi maturati dalla data di originaria debenza del tributo fino alla data del 22.01.2024, e le sanzioni, richieste pro parte, in forza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 455, del 16/01/2024, di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYS02FD00624-19 per l'anno 2015) siano state corrisposte alla
Amministrazione finanziaria:
a1) né l'allegato documentale del fascicolo di parte ricorrente denominato “DOC. 9 Cartelle PAgata a riscossione sicilia.pdf.p7m”, dal quale emerge, sì, il versamento di quanto richiesto con la cartella n.
29320190004410674, senza, però, che possa inferirsene l'inclusione in esso delle somme richieste con l'intimazione, stante la mancata allegazione della cartella (che la difesa della Amministrazione protesta peraltro attenere a controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR n. 600/73, e, dunque, del tutto estranea all'avviso che è a fondamento dell'odierna vicenda); a2) né il documento del fascicolo di parte ricorrente denominato “DOC._10_pagamento_con_animo_a_ripetere. pdf” contenente fotocopia dell'allegato ad una posta elettronica certificata mediante cui il sig.
Ricorrente_1 dichiarava di «provvede[re] ad eseguire il pagamento della somma di euro 12.313,49 con assegno circolare n. Assegno_1-00» avendogli l'Agenzia delle Entrate Riscossione «comunicato con identificativo univoco richiesta n. 202000000334167 del 31/01/2020 che la ditta in intestazione» (i.e.: la Società_1
SAS di Ricorrente_1 ) fosse «in debito per la somma di euro 12.399,83». La detta dichiarazione di pagamento, correlata a quanto documentato nell'allegato di cui al punto a1), si espone, infatti, ai medesimi rilievi di inefficacia probatoria sopra illustrati con riguardo a quest'ultimo.
B) Parimenti infondata è l'eccezione di estinzione del credito intimato “per compensazione” con un « notevole credito IVA» della Società con il debito tributario per cui è causa, invocata nella porzione finale del ricorso. A tacer d'altro, va qui rilevato che le affermazioni contenute al riguardo nell'atto difensivo appaiono, infatti, del tutto prive di riscontro probatorio, intendendo la parte supportarle mediante allegati (quelli indicati in ricorso quali “doc.14” e “doc.15”) non presenti nel fascicolo.
Ne deriva l'accoglimento soggettivamente parziale del ricorso, con conseguente annullamento della intimazione a favore della socia accomandataria, Ricorrente_2, e rigetto integrale della domanda nei confronti del socio accomandatario Ricorrente_1, anche quale rappresentante legale della Società.
La condanna alle spese seguirà alla soccombenza fra le parti, tenuto, altresì, conto della difesa congiunta dei tre ricorrenti da parte dello stesso difensore.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto nei confronti della sig.ra Ricorrente_2 e rigettato nei confronti del sig. Ricorrente_1
, anche quale legale rappresentante della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1
Il sig. Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Società_1 S.a.s. di
Ricorrente_1, è condannato al pagamento delle spese processuali a favore della Agenzia delle Entrate di Catania, che si liquidano in complessivi euro 500,00. L'Agenzia delle Entrate di Catania è invece condannata a versare, a pari titolo, la somma di euro 250,00, oltre accessori come per legge, a favore del difensore distrattario della sig.ra Ricorrente_2, avv. Difensore_1.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via M.d.orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYSIPPN00035-24 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate per la Provincia di Catania il 22 marzo 2024 (depositato in pari data), il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), in proprio quale socio accomandatario,
e quale legale rappresentante p.t. della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 (c.f.
P.IVA_1) e la sig.ra Ricorrente_2 (c.f. CF_Ricorrente_1), nella qualità di socia accomandante della citata Società_1 S.a.s., impugnavano l'intimazione di pagamento n. TYSIPPN00035/24 [notificata a mezzo pec il 22/01/2024 alla Società ed all'ing. Ricorrente_1; ed il 05/02/2024 a Ricorrente_2], avente l'avviso n. TYS02FD00624/2019 quale atto sotteso .
Si riportano di seguito – schematicamente – i motivi di censura avanzati in ricorso a carico della intimazione opposta:
- difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra Ricorrente_2 in quanto socia accomandante (anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione civile, esemplificata dalla sent. 19/05/2021, n. 13565);
- avvenuto pagamento del credito, per effetto del pagamento tanto dell'avviso n. TYS02FD00624/2019, asseritamente effettuato (con “animo di ripetere”), tanto della cartella n. 29320190004410674, che «per la stessa IVA» sarebbe poi stata notificata ai contribuenti.
Oltre ad eccepire l'avvenuto pagamento, nel ricorso si evidenziava che «la Società dispone di notevole credito IVA, con il quale la pretesa intimata è ampiamente compensabile, se dovuta».
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 21 maggio
2024.
Nello scritto difensivo, si contrastava il primo motivo di ricorso asserendo estranea alla intimazione opposta la richiesta di pagamento nei confronti della socia accomandante, sig.ra Ricorrente_2. Con riferimento alle restanti censure, esse venivano contrastate dalla Amministrazione:
a) quanto a quella incentrata sull'avvenuto pagamento dell'avviso e della cartella, evidenziando che le somme fossero richieste nella intimazione sulla scorta della sentenza n. 455/07/2024, di rigetto del ricorso incoato avverso l'avviso di accertamento n. TYS02FD00624/2019, in forza della regola secondo cui «in pendenza di ricorso, la disciplina riguardante la riscossione frazionata delle imposte prevede il recupero
» dei «due terzi di imposte e sanzioni, al netto di quanto già pagato o affidato, a seguito di sentenza CGT, in caso di sentenza parzialmente favorevole, fino a concorrenza del deciso»;
b) quanto all'asserito pagamento della cartella n. 29320190004410674, evidenziando che la «cartella in questione è stata emessa dall'Ufficio per IVA relativa all'anno di imposta 2015 ai sensi dell'art. 36 bis 600/73,
e dunque all'esito della mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente» e, che si tratta – dunque – di “modalità di controllo” indipendente dall'accertamento sostanziale riguardante la fattispecie di causa.
c) quanto al credito IVA della Società, infine, evidenziando che la questione ad esso relativa è analogamente estranea all'oggetto della controversia per cui è causa.
Il processo è stato rinviato alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Quivi, presentata la causa da parte del giudice monocratico, si è svolta la discussione alla presenza delle rappresentanti di entrambe le parti, e – per l'esattezza – dell'avvocatessa Difensore_1, per conto dei tre ricorrenti, e dell'avvocatessa
Nominativo_1, per conto della Agenzia delle Entrate di Catania, le quali si riportavano entrambe a quanto esposto, ritenuto e concluso in seno ai rispettivi scritti difensivi. Dichiarata chiusa la discussione, la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, ratione personarum, essendo illegittima l'opposta intimazione di pagamento rivolta alla socia accomandante, sig.ra Ricorrente_2, ed, al contrario, perfettamente valida nei confronti dei restanti due ricorrenti (i.e.: la Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 ed il socio accomandatario, ing. Ricorrente_1).
Valga a motivazione di ciò quanto segue.
- Ritiene in primis questa Corte monocratica di primo grado che il primo motivo di ricorso è fondato. L'analisi documentale del provvedimento impugnato lascia, invero, intendere che l'intimazione di pagamento in esso contenuta fosse rivolta, oltre che al Ricorrente_1, quale socio e quale rappresentante legale della Società_1 SAS di Ricorrente_1, anche alla sig.ra Ricorrente_2, in qualità di socia;
senza alcuna distinzione e specificazione in merito alla loro posizione, rispettivamente, di socia accomandante e di socio di accomandatario. Mostrano ulteriormente ciò: sia l'invito al pagamento, comunemente loro rivolto (v. pag. 1 del provvedimento), sia il riquadro n. 5, relativo ai “soggetti coobbligati”, di pag. 8.
A fronte di ciò, a nulla vale ad escludere la fondatezza della censura l'asserzione dell'Amministrazione resistente che conviene sulla legittima estraneità dal novero dei coobbligati della socia accomandante, sig. ra Ricorrente_2 , documentandola sulla scorta di un “estratto informatico” riprodotto in seno alle controdeduzioni.
Del resto, a termini di legge, va qui ribadito – in consonanza con la posizione espressa concordemente dalle parti in seno al contenzioso processuale, e sulla scia della giurisprudenza del supremo collegio – che “in tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale” (in questi termini, da ultima,
Cass. civ., sez. V, ord. n. 21554 del 27/07/2025).
Alla luce dei superiori rilievi, l'affermazione contenuta in seno alle controdeduzioni, ancorché corretta sub specie juris, lungi dal valere quale ragione di infondatezza del primo motivo di impugnazione, per come preteso dalla Amministrazione, manifesta unicamente il valore di adesione alla tesi che lo sottende, non scongiurando, però, il vizio intrinseco al provvedimento.
- Quanto ai restanti motivi, essi sono, invece, infondati.
A) Per quanto attiene al pagamento dell'avviso di pagamento n. TYS02FD00624/2019, asseritamente effettuato (con “animo di ripetere”) per ben due volte, stante il protestato pagamento, oltre che dell'avviso, altresì, della cartella n. 29320190004410674, che «per la stessa IVA» sarebbe poi stata notificata ai contribuenti, esso è sfornito di prova.
Nessun documento della produzione documentale della ricorrente, infatti, lascia emergere con evidenza che le specifiche somme per le quali è causa (ovverosia, l'IVA, gli interessi maturati dalla data di originaria debenza del tributo fino alla data del 22.01.2024, e le sanzioni, richieste pro parte, in forza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 455, del 16/01/2024, di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYS02FD00624-19 per l'anno 2015) siano state corrisposte alla
Amministrazione finanziaria:
a1) né l'allegato documentale del fascicolo di parte ricorrente denominato “DOC. 9 Cartelle PAgata a riscossione sicilia.pdf.p7m”, dal quale emerge, sì, il versamento di quanto richiesto con la cartella n.
29320190004410674, senza, però, che possa inferirsene l'inclusione in esso delle somme richieste con l'intimazione, stante la mancata allegazione della cartella (che la difesa della Amministrazione protesta peraltro attenere a controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR n. 600/73, e, dunque, del tutto estranea all'avviso che è a fondamento dell'odierna vicenda); a2) né il documento del fascicolo di parte ricorrente denominato “DOC._10_pagamento_con_animo_a_ripetere. pdf” contenente fotocopia dell'allegato ad una posta elettronica certificata mediante cui il sig.
Ricorrente_1 dichiarava di «provvede[re] ad eseguire il pagamento della somma di euro 12.313,49 con assegno circolare n. Assegno_1-00» avendogli l'Agenzia delle Entrate Riscossione «comunicato con identificativo univoco richiesta n. 202000000334167 del 31/01/2020 che la ditta in intestazione» (i.e.: la Società_1
SAS di Ricorrente_1 ) fosse «in debito per la somma di euro 12.399,83». La detta dichiarazione di pagamento, correlata a quanto documentato nell'allegato di cui al punto a1), si espone, infatti, ai medesimi rilievi di inefficacia probatoria sopra illustrati con riguardo a quest'ultimo.
B) Parimenti infondata è l'eccezione di estinzione del credito intimato “per compensazione” con un « notevole credito IVA» della Società con il debito tributario per cui è causa, invocata nella porzione finale del ricorso. A tacer d'altro, va qui rilevato che le affermazioni contenute al riguardo nell'atto difensivo appaiono, infatti, del tutto prive di riscontro probatorio, intendendo la parte supportarle mediante allegati (quelli indicati in ricorso quali “doc.14” e “doc.15”) non presenti nel fascicolo.
Ne deriva l'accoglimento soggettivamente parziale del ricorso, con conseguente annullamento della intimazione a favore della socia accomandataria, Ricorrente_2, e rigetto integrale della domanda nei confronti del socio accomandatario Ricorrente_1, anche quale rappresentante legale della Società.
La condanna alle spese seguirà alla soccombenza fra le parti, tenuto, altresì, conto della difesa congiunta dei tre ricorrenti da parte dello stesso difensore.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto nei confronti della sig.ra Ricorrente_2 e rigettato nei confronti del sig. Ricorrente_1
, anche quale legale rappresentante della Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1
Il sig. Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Società_1 S.a.s. di
Ricorrente_1, è condannato al pagamento delle spese processuali a favore della Agenzia delle Entrate di Catania, che si liquidano in complessivi euro 500,00. L'Agenzia delle Entrate di Catania è invece condannata a versare, a pari titolo, la somma di euro 250,00, oltre accessori come per legge, a favore del difensore distrattario della sig.ra Ricorrente_2, avv. Difensore_1.