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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2972/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2972/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-decies e ss. da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Borsetto, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia via delle Industrie n. 19/c;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maturi, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia, Cannaregio n. 3604/A;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danno da illecito extra-contrattuale
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attore ha così concluso:
pagina 1 di 10 “nel merito: accertati i fatti indicati nella parte espositiva, condannare il signor al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali subiti dal signor che si quantificano in € 12.000,00 o in quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà di giustizia”.
Il Procuratore del convenuto ha così concluso:
“chiede il rigetto di ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria;
veda il Tribunale se sussistono le condizioni per la condanna, anche d'ufficio, del ai sensi dell'art. 96 comma 3 del c.p.c. per aver resistito in giudizio anche Parte_1 dopo l'emanazione del decreto di archiviazione in sede penale per i medesimi fatti di cui al presente procedimento, non essendo ormai possibile l'acquisizione di nuove prove a favore dell'attore ricorrente, già rigettata dal G.I. in data 22.10.2024 . Con condanna altresì alla rifusione delle spese legali e del compenso professionale con distrazione a favore del procuratore antistatario “
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Venezia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali che egli aveva Controparte_1 patito in conseguenza di gravi offese verbali e minacce proferite contro di lui dal convenuto nel corso di litigio stradale.
Esponeva in particolare – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – che: a) il giorno 12.03.2022, alle ore 19:30 circa, in comune di Mogliano Veneto (TV), era alla guida della propria autovettura Fiat mod. 500, tg. FP 458 XN e giunto in prossimità di un semaforo lungo la locale via
Terraglio era stato affiancato da un furgone Volkswagen mod. Crafter, tg. FW 583 SH, di proprietà della
, e condotto dal sig. b) in tale Controparte_2 Controparte_1 circostanza, senza motivo alcuno, era stato ripetutamente offeso dal che aveva finanche proferito
CP_1 minacce nei suoi confronti;
c) stante l'assenza di reazione da parte di esso attore, il , dopo aver posto
CP_1 il furgone davanti alla sua automobile impedendogli di proseguire il tragitto, era sceso dal mezzo proferendo ulteriori offese e minacce ed accusandolo di aver effettuato poco prima una manovra di sorpasso azzardata;
d) il gli aveva rivolto le seguenti espressioni: “adesso ti spacco la faccia, ti tolgo gli
CP_1 occhiali, ti rovino, ti uccido”; e) a quel punto, dopo essere sceso dalla macchina, aveva cercato di placare l'ira del convenuto ma questi cercava di colpirlo con pugni e calci;
f) nell'occasione il aveva dato un
CP_1 calcio alla sua macchina ammaccandone la carrozzeria;
g) negli istanti successivi il si era posto alla
CP_1 guida del furgone speronando in retromarcia l'autovettura FIAT, danneggiandone la parte anteriore;
h) in pagina 2 di 10 relazione a tali danni aveva successivamente formalizzato domanda di risarcimento danni al datore di lavoro e alla compagnia assicurativa del veicolo guidato dal;
né il datore di lavoro CP_1 [...]
né la compagnia assicuratrice del furgone avevano CP_2 Controparte_3 contestato la ricostruzione fattuale del danneggiato;
i) aveva ottenuto il ristoro di pressoché tutto il danno lamentato al veicolo;
l) dopo aver danneggiato volontariamente l'auto il si era dato alla fuga;
m) CP_1 pertanto, aveva deciso di seguire il furgone anche per procedere eventualmente alla compilazione della constatazione amichevole;
n) sempre percorrendo la Via Terraglio (strada che collega Mogliano a Mestre), all'incirca all'altezza del civico 114, il aveva successivamente nuovamente arrestato il furgone, era CP_1 quindi sceso dal mezzo rivolgendogli nuovamente ingiurie, finanche minacciandolo con parole e gesti;
o) esso attore era rimasto all'interno della vettura invitando il a recarsi presso la Stazione dei CP_1
Carabinieri più vicina;
p) il aveva a quel punto cercato di forzare la porta della macchina dal lato del CP_1 conducente danneggiando la maniglia, poi, urlando, risaliva nel furgone e riprendeva la marcia, sino a giungere alla caserma sede del Comando di Compagnia Carabinieri di Mestre, Via Miranese n. 17; q) lì il era uscito dal veicolo simulando un malore, buttandosi a terra e sostenendo di essere stato colpito CP_1 da esso attore con un calcio in zona genitale;
r) l'odierno convenuto, quindi, era entrato nella caserma dei
Carabinieri per verbalizzare la propria versione dei fatti;
s) soltanto una volta che il convenuto si era allontanato dalla Stazione gli era stato consentito di accedere sua volta alla Caserma per rendere le proprie dichiarazioni;
t) in conseguenza dei fatti sopra descritti si era recato al P.S. dell'Ospedale di MI per un controllo dovuto al grave stato di tensione ed ansia riportato a seguito dell'aggressione subita e il giorno seguente aveva sporto querela orale nei confronti di ignoti, non conoscendo all'epoca l'identità del;
CP_1
u) a seguito di tale notizia di reato era stato aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Treviso un fascicolo nei confronti del signor , rubricato al n. R.G.N.R. 3876/2022; v) i descritti CP_1 comportamenti del convenuto integravano plurime violazioni del codice penale, in particolare la violazione dell'art. 610 c.p. (violenza privata), consumata impedendo alla FIAT 500 la prosecuzione della marcia, dell'art. 612 c.p. (minacce), dell'art. 635 c.p. (danneggiamento all'autovettura tramite i suddetti calcio e speronamento), e dell'art. 368 c.p. (calunnia), quest'ultima quantomeno nella forma del tentativo, posto che il aveva falsamente dichiarato ai Carabinieri di essere stato colpito e perciò aggredito da esso attore, CP_1 ciò al chiaro fine di accusarlo di un delitto (percosse e/o lesioni personali) per il quale era innocente;
z) sussisteva il suo diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte illecite del quantificabili nella somma di euro 12.000,00. CP_1
Sulla base di tali permesse l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “accertati i fatti indicati nella parte pagina 3 di 10 espositiva, condannare il signor al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal signor Controparte_1 Pt_1
che si quantificano in € 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
[...]
Alla prima udienza del 27.06.2024 compariva il solo attore e il giudice ammetteva la prova per interpello formale del convenuto fissando per l'incombente udienza alla data del 19.09.2024.
Il sig. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 07.09.2024 e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda avversaria, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata da controparte e rilevando come fosse stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
l'archiviazione della notizia di reato a carico di esso convenuto.
Espletata l'istruttoria mediante l'ingresso di prove documentali e l'interrogatorio formale del convenuto, le parti in causa, all'udienza del 13.03.2025, precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
il giudice, quindi, si riservava di depositare la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
****
La domanda giudiziale promossa dall'attore non merita accoglimento per le ragioni appresso evidenziate.
Alla base della presente controversia vi è l'affermazione della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. del convenuto per aver questi commesso reati di minacce, violenza Controparte_1 privata, danneggiamento e calunnia e comunque per aver assunto comportamenti ingiuriosi e minacciosi ai danni dell'attore , il quale ha lamentato di aver patito un danno non patrimoniale per euro Pt_1
12.000,00, con conseguente richiesta di condanna della controparte.
In limine, mette conto osservare che in presenza dell'allegazione di fatti illeciti integrativi di una violazione del precetto del neminem laedere che obbliga l'autore della lesione al risarcimento di tutti i danni in favore del soggetto danneggiato (come avvenuto nel caso di specie), avuto riguardo alle regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta al danneggiato la prova degli elementi costitutivi della fattispecie illecita, incombendo sullo stesso la dimostrazione della condotta antigiuridica (cioè del fatto illecito), del danno ingiusto (nella duplice accezione del danno-evento, inteso come lesione di un diritto o di una posizione giuridica sostanziale protetta dall'ordinamento, del danno-conseguenza, inteso come conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento lesivo) e del nesso di causalità (materiale e giuridico) tra il fatto ed il danno.
Ciò premesso, rileva questo giudice che, nella fattispecie di causa, contrariamente a quanto opinato dall'attore nei propri atti difensivi, non può ritenersi acquisita la prova degli illeciti ascritti al convenuto che non hanno trovato adeguato riscontro nel corredo documentale prodotto in atti, così come nelle prove pagina 4 di 10 orali assunte.
In primo luogo, vale evidenziare come l'interrogatorio formale del convenuto non abbia offerto alcun elemento di prova idoneo a suffragare la ricostruzione dei fatti prospettata nel corso del giudizio dall'attore.
Il in particolare, per quel che qui rileva, con riguardo ai capi di prova articolati dal ricorrente ed CP_1 ammessi dal giudice, ha fermamente negato di aver posto il proprio automezzo avanti all'auto del in guisa da rendere impossibile a quest'ultimo la prosecuzione della marcia, di aver rivolto Pt_1 all'attore espressioni del tipo “adesso ti spacco la faccia, ti tolgo gli occhiali, ti rovino, ti uccido”, di aver danneggiato il veicolo dell'attore con un calcio al parafango anteriore e speronando la parte frontale del mezzo con il proprio furgone.
Il convenuto ha poi affermato che il il giorno 12.03.2022, verso le ore 19:30, in zona Mogliano Pt_1
Veneto, all'incirca 1-2 km prima dell'incrocio tra via Terraglio e l'imbocco per andare in direzione Scorzè, aveva effettuato un sorpasso alla velocità di 120 km/h, superando il suo furgone e anche altre macchine;
che arrivati all'incrocio di Mogliano, via Terraglio, c'era un semaforo che segnalava il rosso e il
Pt_1 era nella corsia per andare in direzione Treviso;
che si era fermato sulla linea di arresto per andare in direzione Mestre ed a quel punto aveva tirato giù il finestrino rivolgendosi al dicendogli: “Ti
Pt_1 auguro di schiantarti!”; che il aveva fatto quindi retromarcia venendo dietro al suo furgone
Pt_1 appoggiandosi al paraurti del mezzo;
che era sceso per vedere se c'erano dei danni al furgone;
che l'attore era sceso a sua volta dalla sua autovettura e gli aveva sferrato un calcio nei testicoli;
che era poi risalito sul suo furgone per continuare le consegne;
che il però lo aveva seguito con la macchina e ad un
Pt_1 certo punto lo aveva anche superato con l'auto e l'aveva fermata davanti al furgone all'altezza del distributore Esso di Mogliano-via Terraglio (all'incrocio con via Ronzinella) questo per fare in modo che lui con il furgone gli andasse addosso;
che a quel punto stava per scendere dal mezzo ma il era
Pt_1 ripartito con l'autovettura per poi rallentare nuovamente il mezzo;
che successivamente, all'altezza di
Mestre zona Coin, il lo aveva superato e lo aveva fermato;
che aveva deciso quindi di scendere Pt_1 dal furgone e aveva cercato di aprire la porta della vettura del , senza però in alcun modo Pt_1 danneggiarne la maniglia;
che il era ripartito verso Mestre e che poi erano entrambi giunti alla Pt_1 stazione dei Carabinieri di Mestre di via Miranese (verbale udienza 19.09.2024).
Non vi è pertanto chi non veda come il convenuto abbia fermamente escluso di aver commesso i fatti denunciati dall'attore in ricorso essendosi limitato ad ammettere unicamente di aver professato all'indirizzo del le parole “ti auguro di schiantarti!”. Le risposte quindi rese in sede di interrogatorio formale Pt_1 non assurgono al rango di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, avuto riguardo pagina 5 di 10 all'oggetto della controversia o ai termini della contestazione, alle quali va riconosciuta la qualificazione di
“fatti confessati” idonee a formano piena prova contro chi le ha rese ed a dispensare dall'onere della prova colui a favore del quale la dichiarazione è compiuta.
Con precipuo riguardo poi all'espressione professata dal convenuto all'indirizzo dell'attore deve osservarsi come essa non integri gli estremi di una ingiuria astrattamente idonea a fondare una richiesta risarcitoria, sol che si consideri come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data ulteriore continuità, ha chiarito che augurare la morte di un'altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona, ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante e non costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro (così Cass. n. 41190/2014).
Una prova circa gli illeciti denunciati dall'attore non emerge neppure dalla documentazione dimessa in atti dalla parte attrice.
Preme in primo luogo a questo giudice evidenziare che nel filmato prodotto sub doc. 8 si nota senza ombra di dubbio come vi fosse in corso un forte alterco stradale tra le parti, tuttavia non vengono in alcun modo riprese azioni o condotte di aggressione fisica alla persona o danneggiamento di cose serbate dal
, né risultano percepibili in modo chiaro e certo – tenuto conto che parte dell'audio è disturbato e CP_1 non consente di comprendere con chiarezza tutto ciò che ha detto il – offese, ingiurie oppure CP_1 minacce proferite dal convenuto all'indirizzo del . Pt_1
Per quanto concerne poi le videoregistrazioni effettuate con il telefonino dall'attore prodotte come documenti 9 e 10, in esse si vede il alla guida della propria autovettura giungere nel piazzale Pt_1 antistante la Caserma dei Carabinieri, scendere dal mezzo ed inquadrare il affianco al suo furgone CP_1 accasciato a terra nel mentre era intento a tenere le mani sulle proprie parti intime, lamentando dolore e di essere stato colpito nella zona dei genitali con un calcio dall'attore. Nel prosieguo poi del filmato si nota il rialzarsi da terra e dirigersi verso l'ingresso della Caserma. CP_1
Anche in questo caso, dunque, nelle riproduzioni video non vengono filmate condotte di violenza fisica e/o morale da parte del contro l'attore. CP_1
Priva di pregio è poi la tesi attorea secondo cui la condotta tenuta dal avanti la Caserma – laddove si CP_1 buttava a terra sostenendo di essere stato colpito nei genitali – integrerebbe astrattamente gli estremi del reato di calunnia quantomeno nella forma tentata. Va infatti considerato che il reato di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità pagina 6 di 10 giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il reato deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata.
Nel caso di specie, è ben vero che il ha di fatto simulato di essere stato colpito alla zona dei genitali CP_1
(cfr. quanto anche dedotto nella annotazione di polizia giudiziaria del 13.03.2022 e nei relativi verbali allegati) ed ha dichiarato alle autorità di polizia di essere stato colpito con calci e pugni dal , Pt_1 tuttavia l'accusa rivolta all'attore vale al limite come prospettazione di un fatto costituente il reato di percosse (non già di lesioni, posto che il convenuto non ha lamentato postumi costituenti malattia ma soltanto una sofferenza dolorosa transeunte), perseguibile a querela di parte la quale, tuttavia, da quel che consta, non è mai stata formulata dal . CP_1
Difetta pertanto ogni prospettazione di un fatto di reato tale da generare anche solo il rischio di inizio di un'indagine.
V'è peraltro da rilevare, anticipando in parte quanto si dirà infra, come l'attore non abbia benché minimamente allegato in giudizio quale danno non patrimoniale per lesioni dei valori fondamentali della persona avrebbe subito in conseguenza della condotta del in parola. CP_1
Elementi a comprova di condotte di violenza e minaccia e di danneggiamento non emergono nemmeno dalle annotazioni dei carabinieri di data 02.05.2022 e 13.03.2022 e, in particolare, dai verbali relativi all'analisi dei video effettuati dal con il telefonino e delle immagini registrate dal sistema di Pt_1 videosorveglianza presente nella Stazione Carabinieri di Mestre di via Miranese n. 17 (cfr. docc. 15 e 16 fasc. attore), che in buona sostanza si limitano a dare atto di quanto filmato nella area antistante l'ingresso della Caserma dei Carabinieri, laddove si nota il dapprima scendere dal furgone, gettarsi a terra CP_1 mentre l'attore lo guarda a distanza e lo filma con il telefonino, e poi recarsi dentro la Caserma.
L'assenza di prove circa l'esistenza a carico del convenuto delle condotte astrattamente configuranti i reati denunciati in ricorso dall'attore trova peraltro conforto nella richiesta con cui la Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del per le fattispecie di CP_1 reato di cui agli artt. 635, 612, 610 c.p. stante il contenuto non dirimente dei video e filmati circa l'attribuzione delle responsabilità e l'assenza di elementi sufficienti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti;
nonché nel successivo decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p. con cui il GIP ha accolto la richiesta del
Pubblico Ministero disponendo l'archiviazione del procedimento e rigettando l'opposizione formulata dal
. Pt_1
Con riferimento poi alla condotta di danneggiamento dell'autovettura da parte del , anche rispetto a CP_1 pagina 7 di 10 tale condotta astrattamente illecita dal corredo probatorio in atti (e sopra richiamato) non emergono prove adeguate che consentono di ritenere dimostrato con sufficiente certezza che il abbia speronato con CP_1 il proprio furgone il veicolo del nonché colpito il suddetto mezzo con un calcio (un tanto non Pt_1 emerge infatti né dai video allegati in atti, né dai verbali della polizia di analisi delle telecamere e dei video filmati dall'attore).
Ma in ogni caso è dirimente osservare che un danno non patrimoniale come quello invocato dall'attore a fondamento del ricorso, correlato ad una condotta illecita lesiva di situazioni giuridiche di carattere patrimoniale come nel caso di danneggiamento di beni materiali, è configurabile solo laddove l'illecito integri gli estremi del reato (art. 185 c.p.). Nella specie difetterebbe in ogni caso la configurabilità del reato di cui all'art. 635 c.p. dacché non vi è prova della violenza alla persona o minaccia che deve necessariamente accompagnare l'azione di danneggiamento le quali integrano un elemento costitutivo del delitto rilevando come modalità della condotta tipica.
Alla luce di tutti i rilievi che precedono, ad avviso di questo giudice, non v'è prova adeguata dei fatti illeciti costituenti reato denunciati dall'attore, né di comportamenti illeciti certamente lesivi di valori fondamentali della persona suscettibili di dar luogo al ristoro del pregiudizio non patrimoniale, potendo solo ritenersi dimostrato che tra le parti vi è stato un forte litigio stradale rispetto al quale, però, l'esatta dinamica dei fatti e delle responsabilità non sono completamente ricostruibili, dovendo condividersi le valutazioni già espresse dal giudice penale. E tanto basta per il rigetto della domanda attorea.
Non ci si può tuttavia esimere dall'evidenziare come la pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dal Pt_1 sia infondata anche – e soprattutto – per un altro ordine di ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – da cui non vi è ragione di discostarsi – “il danno non patrimoniale inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. n. 4005/2020; nello stesso senso, Cass. n.
8861/2021; Cass. n. 31537/2018 e Cass. n. 7594/2018).
Né la circostanza che - in tesi - sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento assente specifica allegazione del pregiudizio (cfr. Cass. n. 29206/2019 e Cass. n. 11269/2018) concretamente sofferto. pagina 8 di 10 Altrimenti detto, nella valutazione della lesività delle condotte illecite arrecanti offesa a valori della persona tutelati dall'ordinamento, il danno si identifica, non già con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento (c.d. danno evento da accertarsi secondo le regole della causalità materiale), bensì con le conseguenze dannose derivanti da tale lesione (c.d danno conseguenza da accertarsi alla stregua delle regole della causalità giuridica nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza» - cfr. Cass. n. 901/2018), di guisa che la sua esistenza deve essere oggetto di specifica allegazione e prova dalla parte che ne chiede il risarcimento.
Sulla scorta dei principi tracciati è essenziale evidenziare che, nei propri atti difensivi (in particolare nell'atto introduttivo del giudizio), il , sebbene abbia allegato e lamentato di aver subito gravi offese, Pt_1 ingiurie e minacce da parte del convenuto nel corso di litigio stradale, rispetto al (conseguente) profilo del risarcimento dei danni si è limitato soltanto ad affermare laconicamente che “da quanto sin qui esposto deriva il diritto per il signor di essere risarcito dei danni non patrimoniali subiti a seguito dei comporta-menti Parte_1 sopra descritti, che vengono complessivamente quantificati nell'importo di € 12.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento”.
L'attore, pertanto, ha sostanzialmente enunciato la sussistenza di un danno in re ipsa, vale a dire di un danno che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti costitutivi, senza che occorra alcuna specifica e puntuale allegazione o dimostrazione (al riguardo, cfr. Cass. n. 25541/2022).
Ed infatti, entro i limiti che segnano le preclusioni assertive e asseverative nessun idoneo elemento – rilevante sul piano allegativo e probatorio – è stato offerto dall'attore a dimostrazione della concreta integrazione di un pregiudizio alla persona valutabile in termini di sofferenza soggettiva o danno rilevante sul piano relazionale.
Precisamente, l'attore si è limitato a descrivere le asserite condotte illecite del convenuto, senza tuttavia né adeguatamente prospettare né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette condotte in termini (ad esempio) di stress, ansia, depressione o comunque di sofferenza psico-fisica. In tal senso, le prove orali articolate erano volte soltanto a dimostrare la condotta illecita perpetrata dal convenuto
(configurante un danno-evento).
In buona sostanza, il si è sottratto a una rigorosa allegazione e prova, anche solo a mezzo di Pt_1 presunzioni semplici, di fatti (secondari) idonei a supportare, a livello rappresentativo, le prospettate conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. Né la prova di una sofferenza e quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale può essere desunta, sic et simpliciter, in assenza di altri elementi oggettivi invero non allegati e dimostrati, dal verbale di pronto soccorso pagina 9 di 10 dell'Ospedale di MI (ove l'attore si era recato a seguito dei fatti di causa) considerato che al è Pt_1 stato diagnosticato un generico stato di ansia (peraltro dopo una visita medica con misurazione dei soli parametri vitali – pressione, battito cardiaco, saturazione – che risultavano nella norma) per il quale non sono stati prescritti farmaci, né sono stati riconosciuti giorni di prognosi/malattia, di talché va in ogni caso escluso che l'asserito pregiudizio soggettivo sofferto superi quella soglia di serietà del danno che possa giustificare il ristoro della perdita subita (Cass. n. 14662/2015).
Da tanto discende che, nel caso di specie – in disparte quanto rilevato in ordine alla insussistenza di prove adeguate circa le condotte illecite ascritte all'odierno convenuto – la domanda risarcitoria si appalesa in ogni caso infondata, essendo stato paventato un danno in assenza di un'adeguata allegazione o prova, in spregio dunque agli insegnamenti scolpiti dalla Suprema Corte in materia come sopra richiamati.
Tanto basta per il rigetto nel merito della domanda risarcitoria proposta.
Totalmente soccombente in forza della regola di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti facendo applicazione di valori medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva
(con una lieve riduzione degli stessi) e di valori minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, considerate le questioni trattate, la complessità non particolarmente elevata della controversia, e l'attività difensiva concretamente svolta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 2972/2024 R.G., promossa da nei confronti di ogni altra difesa, eccezione respinta, così provvede: Parte_1 Controparte_1
-rigetta nel merito la domanda giudiziale formulata da;
Parte_1
-condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio liquidate in euro 3.100,00 per compensi professionali, nulla per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Maturi dichiaratosi antistatario.
Venezia, così deciso il 07.06.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2972/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-decies e ss. da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Borsetto, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia via delle Industrie n. 19/c;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maturi, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia, Cannaregio n. 3604/A;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danno da illecito extra-contrattuale
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attore ha così concluso:
pagina 1 di 10 “nel merito: accertati i fatti indicati nella parte espositiva, condannare il signor al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali subiti dal signor che si quantificano in € 12.000,00 o in quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà di giustizia”.
Il Procuratore del convenuto ha così concluso:
“chiede il rigetto di ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria;
veda il Tribunale se sussistono le condizioni per la condanna, anche d'ufficio, del ai sensi dell'art. 96 comma 3 del c.p.c. per aver resistito in giudizio anche Parte_1 dopo l'emanazione del decreto di archiviazione in sede penale per i medesimi fatti di cui al presente procedimento, non essendo ormai possibile l'acquisizione di nuove prove a favore dell'attore ricorrente, già rigettata dal G.I. in data 22.10.2024 . Con condanna altresì alla rifusione delle spese legali e del compenso professionale con distrazione a favore del procuratore antistatario “
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Venezia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali che egli aveva Controparte_1 patito in conseguenza di gravi offese verbali e minacce proferite contro di lui dal convenuto nel corso di litigio stradale.
Esponeva in particolare – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – che: a) il giorno 12.03.2022, alle ore 19:30 circa, in comune di Mogliano Veneto (TV), era alla guida della propria autovettura Fiat mod. 500, tg. FP 458 XN e giunto in prossimità di un semaforo lungo la locale via
Terraglio era stato affiancato da un furgone Volkswagen mod. Crafter, tg. FW 583 SH, di proprietà della
, e condotto dal sig. b) in tale Controparte_2 Controparte_1 circostanza, senza motivo alcuno, era stato ripetutamente offeso dal che aveva finanche proferito
CP_1 minacce nei suoi confronti;
c) stante l'assenza di reazione da parte di esso attore, il , dopo aver posto
CP_1 il furgone davanti alla sua automobile impedendogli di proseguire il tragitto, era sceso dal mezzo proferendo ulteriori offese e minacce ed accusandolo di aver effettuato poco prima una manovra di sorpasso azzardata;
d) il gli aveva rivolto le seguenti espressioni: “adesso ti spacco la faccia, ti tolgo gli
CP_1 occhiali, ti rovino, ti uccido”; e) a quel punto, dopo essere sceso dalla macchina, aveva cercato di placare l'ira del convenuto ma questi cercava di colpirlo con pugni e calci;
f) nell'occasione il aveva dato un
CP_1 calcio alla sua macchina ammaccandone la carrozzeria;
g) negli istanti successivi il si era posto alla
CP_1 guida del furgone speronando in retromarcia l'autovettura FIAT, danneggiandone la parte anteriore;
h) in pagina 2 di 10 relazione a tali danni aveva successivamente formalizzato domanda di risarcimento danni al datore di lavoro e alla compagnia assicurativa del veicolo guidato dal;
né il datore di lavoro CP_1 [...]
né la compagnia assicuratrice del furgone avevano CP_2 Controparte_3 contestato la ricostruzione fattuale del danneggiato;
i) aveva ottenuto il ristoro di pressoché tutto il danno lamentato al veicolo;
l) dopo aver danneggiato volontariamente l'auto il si era dato alla fuga;
m) CP_1 pertanto, aveva deciso di seguire il furgone anche per procedere eventualmente alla compilazione della constatazione amichevole;
n) sempre percorrendo la Via Terraglio (strada che collega Mogliano a Mestre), all'incirca all'altezza del civico 114, il aveva successivamente nuovamente arrestato il furgone, era CP_1 quindi sceso dal mezzo rivolgendogli nuovamente ingiurie, finanche minacciandolo con parole e gesti;
o) esso attore era rimasto all'interno della vettura invitando il a recarsi presso la Stazione dei CP_1
Carabinieri più vicina;
p) il aveva a quel punto cercato di forzare la porta della macchina dal lato del CP_1 conducente danneggiando la maniglia, poi, urlando, risaliva nel furgone e riprendeva la marcia, sino a giungere alla caserma sede del Comando di Compagnia Carabinieri di Mestre, Via Miranese n. 17; q) lì il era uscito dal veicolo simulando un malore, buttandosi a terra e sostenendo di essere stato colpito CP_1 da esso attore con un calcio in zona genitale;
r) l'odierno convenuto, quindi, era entrato nella caserma dei
Carabinieri per verbalizzare la propria versione dei fatti;
s) soltanto una volta che il convenuto si era allontanato dalla Stazione gli era stato consentito di accedere sua volta alla Caserma per rendere le proprie dichiarazioni;
t) in conseguenza dei fatti sopra descritti si era recato al P.S. dell'Ospedale di MI per un controllo dovuto al grave stato di tensione ed ansia riportato a seguito dell'aggressione subita e il giorno seguente aveva sporto querela orale nei confronti di ignoti, non conoscendo all'epoca l'identità del;
CP_1
u) a seguito di tale notizia di reato era stato aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Treviso un fascicolo nei confronti del signor , rubricato al n. R.G.N.R. 3876/2022; v) i descritti CP_1 comportamenti del convenuto integravano plurime violazioni del codice penale, in particolare la violazione dell'art. 610 c.p. (violenza privata), consumata impedendo alla FIAT 500 la prosecuzione della marcia, dell'art. 612 c.p. (minacce), dell'art. 635 c.p. (danneggiamento all'autovettura tramite i suddetti calcio e speronamento), e dell'art. 368 c.p. (calunnia), quest'ultima quantomeno nella forma del tentativo, posto che il aveva falsamente dichiarato ai Carabinieri di essere stato colpito e perciò aggredito da esso attore, CP_1 ciò al chiaro fine di accusarlo di un delitto (percosse e/o lesioni personali) per il quale era innocente;
z) sussisteva il suo diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte illecite del quantificabili nella somma di euro 12.000,00. CP_1
Sulla base di tali permesse l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “accertati i fatti indicati nella parte pagina 3 di 10 espositiva, condannare il signor al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal signor Controparte_1 Pt_1
che si quantificano in € 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
[...]
Alla prima udienza del 27.06.2024 compariva il solo attore e il giudice ammetteva la prova per interpello formale del convenuto fissando per l'incombente udienza alla data del 19.09.2024.
Il sig. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 07.09.2024 e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda avversaria, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata da controparte e rilevando come fosse stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
l'archiviazione della notizia di reato a carico di esso convenuto.
Espletata l'istruttoria mediante l'ingresso di prove documentali e l'interrogatorio formale del convenuto, le parti in causa, all'udienza del 13.03.2025, precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
il giudice, quindi, si riservava di depositare la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
****
La domanda giudiziale promossa dall'attore non merita accoglimento per le ragioni appresso evidenziate.
Alla base della presente controversia vi è l'affermazione della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. del convenuto per aver questi commesso reati di minacce, violenza Controparte_1 privata, danneggiamento e calunnia e comunque per aver assunto comportamenti ingiuriosi e minacciosi ai danni dell'attore , il quale ha lamentato di aver patito un danno non patrimoniale per euro Pt_1
12.000,00, con conseguente richiesta di condanna della controparte.
In limine, mette conto osservare che in presenza dell'allegazione di fatti illeciti integrativi di una violazione del precetto del neminem laedere che obbliga l'autore della lesione al risarcimento di tutti i danni in favore del soggetto danneggiato (come avvenuto nel caso di specie), avuto riguardo alle regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta al danneggiato la prova degli elementi costitutivi della fattispecie illecita, incombendo sullo stesso la dimostrazione della condotta antigiuridica (cioè del fatto illecito), del danno ingiusto (nella duplice accezione del danno-evento, inteso come lesione di un diritto o di una posizione giuridica sostanziale protetta dall'ordinamento, del danno-conseguenza, inteso come conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento lesivo) e del nesso di causalità (materiale e giuridico) tra il fatto ed il danno.
Ciò premesso, rileva questo giudice che, nella fattispecie di causa, contrariamente a quanto opinato dall'attore nei propri atti difensivi, non può ritenersi acquisita la prova degli illeciti ascritti al convenuto che non hanno trovato adeguato riscontro nel corredo documentale prodotto in atti, così come nelle prove pagina 4 di 10 orali assunte.
In primo luogo, vale evidenziare come l'interrogatorio formale del convenuto non abbia offerto alcun elemento di prova idoneo a suffragare la ricostruzione dei fatti prospettata nel corso del giudizio dall'attore.
Il in particolare, per quel che qui rileva, con riguardo ai capi di prova articolati dal ricorrente ed CP_1 ammessi dal giudice, ha fermamente negato di aver posto il proprio automezzo avanti all'auto del in guisa da rendere impossibile a quest'ultimo la prosecuzione della marcia, di aver rivolto Pt_1 all'attore espressioni del tipo “adesso ti spacco la faccia, ti tolgo gli occhiali, ti rovino, ti uccido”, di aver danneggiato il veicolo dell'attore con un calcio al parafango anteriore e speronando la parte frontale del mezzo con il proprio furgone.
Il convenuto ha poi affermato che il il giorno 12.03.2022, verso le ore 19:30, in zona Mogliano Pt_1
Veneto, all'incirca 1-2 km prima dell'incrocio tra via Terraglio e l'imbocco per andare in direzione Scorzè, aveva effettuato un sorpasso alla velocità di 120 km/h, superando il suo furgone e anche altre macchine;
che arrivati all'incrocio di Mogliano, via Terraglio, c'era un semaforo che segnalava il rosso e il
Pt_1 era nella corsia per andare in direzione Treviso;
che si era fermato sulla linea di arresto per andare in direzione Mestre ed a quel punto aveva tirato giù il finestrino rivolgendosi al dicendogli: “Ti
Pt_1 auguro di schiantarti!”; che il aveva fatto quindi retromarcia venendo dietro al suo furgone
Pt_1 appoggiandosi al paraurti del mezzo;
che era sceso per vedere se c'erano dei danni al furgone;
che l'attore era sceso a sua volta dalla sua autovettura e gli aveva sferrato un calcio nei testicoli;
che era poi risalito sul suo furgone per continuare le consegne;
che il però lo aveva seguito con la macchina e ad un
Pt_1 certo punto lo aveva anche superato con l'auto e l'aveva fermata davanti al furgone all'altezza del distributore Esso di Mogliano-via Terraglio (all'incrocio con via Ronzinella) questo per fare in modo che lui con il furgone gli andasse addosso;
che a quel punto stava per scendere dal mezzo ma il era
Pt_1 ripartito con l'autovettura per poi rallentare nuovamente il mezzo;
che successivamente, all'altezza di
Mestre zona Coin, il lo aveva superato e lo aveva fermato;
che aveva deciso quindi di scendere Pt_1 dal furgone e aveva cercato di aprire la porta della vettura del , senza però in alcun modo Pt_1 danneggiarne la maniglia;
che il era ripartito verso Mestre e che poi erano entrambi giunti alla Pt_1 stazione dei Carabinieri di Mestre di via Miranese (verbale udienza 19.09.2024).
Non vi è pertanto chi non veda come il convenuto abbia fermamente escluso di aver commesso i fatti denunciati dall'attore in ricorso essendosi limitato ad ammettere unicamente di aver professato all'indirizzo del le parole “ti auguro di schiantarti!”. Le risposte quindi rese in sede di interrogatorio formale Pt_1 non assurgono al rango di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, avuto riguardo pagina 5 di 10 all'oggetto della controversia o ai termini della contestazione, alle quali va riconosciuta la qualificazione di
“fatti confessati” idonee a formano piena prova contro chi le ha rese ed a dispensare dall'onere della prova colui a favore del quale la dichiarazione è compiuta.
Con precipuo riguardo poi all'espressione professata dal convenuto all'indirizzo dell'attore deve osservarsi come essa non integri gli estremi di una ingiuria astrattamente idonea a fondare una richiesta risarcitoria, sol che si consideri come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data ulteriore continuità, ha chiarito che augurare la morte di un'altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona, ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante e non costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro (così Cass. n. 41190/2014).
Una prova circa gli illeciti denunciati dall'attore non emerge neppure dalla documentazione dimessa in atti dalla parte attrice.
Preme in primo luogo a questo giudice evidenziare che nel filmato prodotto sub doc. 8 si nota senza ombra di dubbio come vi fosse in corso un forte alterco stradale tra le parti, tuttavia non vengono in alcun modo riprese azioni o condotte di aggressione fisica alla persona o danneggiamento di cose serbate dal
, né risultano percepibili in modo chiaro e certo – tenuto conto che parte dell'audio è disturbato e CP_1 non consente di comprendere con chiarezza tutto ciò che ha detto il – offese, ingiurie oppure CP_1 minacce proferite dal convenuto all'indirizzo del . Pt_1
Per quanto concerne poi le videoregistrazioni effettuate con il telefonino dall'attore prodotte come documenti 9 e 10, in esse si vede il alla guida della propria autovettura giungere nel piazzale Pt_1 antistante la Caserma dei Carabinieri, scendere dal mezzo ed inquadrare il affianco al suo furgone CP_1 accasciato a terra nel mentre era intento a tenere le mani sulle proprie parti intime, lamentando dolore e di essere stato colpito nella zona dei genitali con un calcio dall'attore. Nel prosieguo poi del filmato si nota il rialzarsi da terra e dirigersi verso l'ingresso della Caserma. CP_1
Anche in questo caso, dunque, nelle riproduzioni video non vengono filmate condotte di violenza fisica e/o morale da parte del contro l'attore. CP_1
Priva di pregio è poi la tesi attorea secondo cui la condotta tenuta dal avanti la Caserma – laddove si CP_1 buttava a terra sostenendo di essere stato colpito nei genitali – integrerebbe astrattamente gli estremi del reato di calunnia quantomeno nella forma tentata. Va infatti considerato che il reato di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità pagina 6 di 10 giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il reato deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata.
Nel caso di specie, è ben vero che il ha di fatto simulato di essere stato colpito alla zona dei genitali CP_1
(cfr. quanto anche dedotto nella annotazione di polizia giudiziaria del 13.03.2022 e nei relativi verbali allegati) ed ha dichiarato alle autorità di polizia di essere stato colpito con calci e pugni dal , Pt_1 tuttavia l'accusa rivolta all'attore vale al limite come prospettazione di un fatto costituente il reato di percosse (non già di lesioni, posto che il convenuto non ha lamentato postumi costituenti malattia ma soltanto una sofferenza dolorosa transeunte), perseguibile a querela di parte la quale, tuttavia, da quel che consta, non è mai stata formulata dal . CP_1
Difetta pertanto ogni prospettazione di un fatto di reato tale da generare anche solo il rischio di inizio di un'indagine.
V'è peraltro da rilevare, anticipando in parte quanto si dirà infra, come l'attore non abbia benché minimamente allegato in giudizio quale danno non patrimoniale per lesioni dei valori fondamentali della persona avrebbe subito in conseguenza della condotta del in parola. CP_1
Elementi a comprova di condotte di violenza e minaccia e di danneggiamento non emergono nemmeno dalle annotazioni dei carabinieri di data 02.05.2022 e 13.03.2022 e, in particolare, dai verbali relativi all'analisi dei video effettuati dal con il telefonino e delle immagini registrate dal sistema di Pt_1 videosorveglianza presente nella Stazione Carabinieri di Mestre di via Miranese n. 17 (cfr. docc. 15 e 16 fasc. attore), che in buona sostanza si limitano a dare atto di quanto filmato nella area antistante l'ingresso della Caserma dei Carabinieri, laddove si nota il dapprima scendere dal furgone, gettarsi a terra CP_1 mentre l'attore lo guarda a distanza e lo filma con il telefonino, e poi recarsi dentro la Caserma.
L'assenza di prove circa l'esistenza a carico del convenuto delle condotte astrattamente configuranti i reati denunciati in ricorso dall'attore trova peraltro conforto nella richiesta con cui la Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del per le fattispecie di CP_1 reato di cui agli artt. 635, 612, 610 c.p. stante il contenuto non dirimente dei video e filmati circa l'attribuzione delle responsabilità e l'assenza di elementi sufficienti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti;
nonché nel successivo decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p. con cui il GIP ha accolto la richiesta del
Pubblico Ministero disponendo l'archiviazione del procedimento e rigettando l'opposizione formulata dal
. Pt_1
Con riferimento poi alla condotta di danneggiamento dell'autovettura da parte del , anche rispetto a CP_1 pagina 7 di 10 tale condotta astrattamente illecita dal corredo probatorio in atti (e sopra richiamato) non emergono prove adeguate che consentono di ritenere dimostrato con sufficiente certezza che il abbia speronato con CP_1 il proprio furgone il veicolo del nonché colpito il suddetto mezzo con un calcio (un tanto non Pt_1 emerge infatti né dai video allegati in atti, né dai verbali della polizia di analisi delle telecamere e dei video filmati dall'attore).
Ma in ogni caso è dirimente osservare che un danno non patrimoniale come quello invocato dall'attore a fondamento del ricorso, correlato ad una condotta illecita lesiva di situazioni giuridiche di carattere patrimoniale come nel caso di danneggiamento di beni materiali, è configurabile solo laddove l'illecito integri gli estremi del reato (art. 185 c.p.). Nella specie difetterebbe in ogni caso la configurabilità del reato di cui all'art. 635 c.p. dacché non vi è prova della violenza alla persona o minaccia che deve necessariamente accompagnare l'azione di danneggiamento le quali integrano un elemento costitutivo del delitto rilevando come modalità della condotta tipica.
Alla luce di tutti i rilievi che precedono, ad avviso di questo giudice, non v'è prova adeguata dei fatti illeciti costituenti reato denunciati dall'attore, né di comportamenti illeciti certamente lesivi di valori fondamentali della persona suscettibili di dar luogo al ristoro del pregiudizio non patrimoniale, potendo solo ritenersi dimostrato che tra le parti vi è stato un forte litigio stradale rispetto al quale, però, l'esatta dinamica dei fatti e delle responsabilità non sono completamente ricostruibili, dovendo condividersi le valutazioni già espresse dal giudice penale. E tanto basta per il rigetto della domanda attorea.
Non ci si può tuttavia esimere dall'evidenziare come la pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dal Pt_1 sia infondata anche – e soprattutto – per un altro ordine di ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – da cui non vi è ragione di discostarsi – “il danno non patrimoniale inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. n. 4005/2020; nello stesso senso, Cass. n.
8861/2021; Cass. n. 31537/2018 e Cass. n. 7594/2018).
Né la circostanza che - in tesi - sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento assente specifica allegazione del pregiudizio (cfr. Cass. n. 29206/2019 e Cass. n. 11269/2018) concretamente sofferto. pagina 8 di 10 Altrimenti detto, nella valutazione della lesività delle condotte illecite arrecanti offesa a valori della persona tutelati dall'ordinamento, il danno si identifica, non già con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento (c.d. danno evento da accertarsi secondo le regole della causalità materiale), bensì con le conseguenze dannose derivanti da tale lesione (c.d danno conseguenza da accertarsi alla stregua delle regole della causalità giuridica nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza» - cfr. Cass. n. 901/2018), di guisa che la sua esistenza deve essere oggetto di specifica allegazione e prova dalla parte che ne chiede il risarcimento.
Sulla scorta dei principi tracciati è essenziale evidenziare che, nei propri atti difensivi (in particolare nell'atto introduttivo del giudizio), il , sebbene abbia allegato e lamentato di aver subito gravi offese, Pt_1 ingiurie e minacce da parte del convenuto nel corso di litigio stradale, rispetto al (conseguente) profilo del risarcimento dei danni si è limitato soltanto ad affermare laconicamente che “da quanto sin qui esposto deriva il diritto per il signor di essere risarcito dei danni non patrimoniali subiti a seguito dei comporta-menti Parte_1 sopra descritti, che vengono complessivamente quantificati nell'importo di € 12.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento”.
L'attore, pertanto, ha sostanzialmente enunciato la sussistenza di un danno in re ipsa, vale a dire di un danno che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti costitutivi, senza che occorra alcuna specifica e puntuale allegazione o dimostrazione (al riguardo, cfr. Cass. n. 25541/2022).
Ed infatti, entro i limiti che segnano le preclusioni assertive e asseverative nessun idoneo elemento – rilevante sul piano allegativo e probatorio – è stato offerto dall'attore a dimostrazione della concreta integrazione di un pregiudizio alla persona valutabile in termini di sofferenza soggettiva o danno rilevante sul piano relazionale.
Precisamente, l'attore si è limitato a descrivere le asserite condotte illecite del convenuto, senza tuttavia né adeguatamente prospettare né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette condotte in termini (ad esempio) di stress, ansia, depressione o comunque di sofferenza psico-fisica. In tal senso, le prove orali articolate erano volte soltanto a dimostrare la condotta illecita perpetrata dal convenuto
(configurante un danno-evento).
In buona sostanza, il si è sottratto a una rigorosa allegazione e prova, anche solo a mezzo di Pt_1 presunzioni semplici, di fatti (secondari) idonei a supportare, a livello rappresentativo, le prospettate conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. Né la prova di una sofferenza e quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale può essere desunta, sic et simpliciter, in assenza di altri elementi oggettivi invero non allegati e dimostrati, dal verbale di pronto soccorso pagina 9 di 10 dell'Ospedale di MI (ove l'attore si era recato a seguito dei fatti di causa) considerato che al è Pt_1 stato diagnosticato un generico stato di ansia (peraltro dopo una visita medica con misurazione dei soli parametri vitali – pressione, battito cardiaco, saturazione – che risultavano nella norma) per il quale non sono stati prescritti farmaci, né sono stati riconosciuti giorni di prognosi/malattia, di talché va in ogni caso escluso che l'asserito pregiudizio soggettivo sofferto superi quella soglia di serietà del danno che possa giustificare il ristoro della perdita subita (Cass. n. 14662/2015).
Da tanto discende che, nel caso di specie – in disparte quanto rilevato in ordine alla insussistenza di prove adeguate circa le condotte illecite ascritte all'odierno convenuto – la domanda risarcitoria si appalesa in ogni caso infondata, essendo stato paventato un danno in assenza di un'adeguata allegazione o prova, in spregio dunque agli insegnamenti scolpiti dalla Suprema Corte in materia come sopra richiamati.
Tanto basta per il rigetto nel merito della domanda risarcitoria proposta.
Totalmente soccombente in forza della regola di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti facendo applicazione di valori medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva
(con una lieve riduzione degli stessi) e di valori minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, considerate le questioni trattate, la complessità non particolarmente elevata della controversia, e l'attività difensiva concretamente svolta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 2972/2024 R.G., promossa da nei confronti di ogni altra difesa, eccezione respinta, così provvede: Parte_1 Controparte_1
-rigetta nel merito la domanda giudiziale formulata da;
Parte_1
-condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio liquidate in euro 3.100,00 per compensi professionali, nulla per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Maturi dichiaratosi antistatario.
Venezia, così deciso il 07.06.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco pagina 10 di 10