Sentenza 14 aprile 2025
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- 1. Sulla cessione di crediti in bloccoDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 21 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25840/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, del Tribunale di Napoli, II sezione Civile dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel RGN. 25840 nell'anno 2024 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento
TRA
P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1 (c.f.:
rappresentato e difeso dall' avv. Luisa Maresca e Giuseppe D'Angelo;
APPELLANTE
E
CP 1 (C.F. C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Reale;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Parte 1 ha impugnato la sentenza n. 20932/2024, emessa dal giudice di pace di Napoli, depositata in data 22/10/2024, con la quale, il giudice di prime cure accoglieva integralmente la domanda proposta dall'odierno appellato, avente ad oggetto la restituzione dei ratei di commissioni non maturati, relativi al contratto di finanziamento n. 17012183 del 12/10/2017, stipulato con la da restituire mediante cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio inControparte_2
n. 120 rate mensili da euro 200,00 ognuna, per l'importo complessivo di euro 24.000,00, rispetto al quale il mutuatario aveva esercitato la facoltà di estinzione anticipata allorchè residuavano 71 rate.
L'appellante Parte 1 chiedeva la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui non
'CP_1 regolarmente citato, si costituiva in giudizio contestando integralmente il proposto appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
L'appello è fondato.
In via preliminare, l'appello risulta essere proposto tempestivamente, poiché la sentenza impugnata veniva depositata in data 22/10/2024 e l'atto di appello notificato in data 25/11/2024.
Sempre preliminarmente, deve osservarsi che l'atto di appello risulta sufficientemente specifico con riferimento all'individuazione dei motivi di impugnazione.
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellante rispetto alla domanda di restituzione delle commissioni e costi del finanziamento, già formulata in primo grado dalla banca e non esaminata dal giudice di pace.
Invero, dalle allegazioni di parte appellante, emerge che il credito relativo al CP 1 era stato oggetto di diverse cessioni, peraltro mai contestate dall'appellato, e precisamente da
[...]
Controparte_2 a Parte 1 nel gennaio 2018 (cfr. all. 5).
Successivamente, Parte 1 cedeva il credito per cui è causa a Controparte_3
[…] con atto di cessione pubblicato in G.U. n.64 del 05/06/2018, in atti (all. 6 produzione appellante) e veniva nominata Controparte_4 della cessionaria.
È evidente, quindi, che la cessione sia avvenuta prima dell'estinzione anticipata del mutuo da parte come da conteggio estintivo in atti del 12/11/21 (cfr. all. 7).del CP 1
Assodato che il rapporto contrattuale dedotto nel presente procedimento è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, effettuata ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 TUB, caratterizzata dalla cessione in blocco e a titolo oneroso dei crediti da parte di una impresa, cd. originator, ad un soggetto economico appositamente costituito, Special Purpose
Vehicle, giova ricordare che nella prassi è frequente che la SPV affidi ad un soggetto, che può essere anche l'originator o un terzo, l'incarico di amministrare ed incassare i crediti ceduti nonché
l'eventuale attività di recupero.
Tale attività di servicing, disciplinata dalla menzionata normativa, è riservata a soggetti determinati quali banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB i quali effettuano sia la riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento, sia le verifiche di conformità alla legge ed ai prospetti informativi delle operazioni realizzate.
Al servicer, quindi, fanno capo sia compiti di natura operativa, tra cui anche la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati, sia funzioni di garanzia nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione. Va rilevato al riguardo che "Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n.
130/1999, il rapporto che intercorre tra la società cessionaria (la c.d. società veicolo, in gergo definita SPV) dell'operazione di cartolarizzazione e il servicer, benché la legge nulla dica su come debba atteggiarsi il contratto in esame - tanto nell'ipotesi in cui il contratto di servicing si presenti quale clausola del contratto di cessione dei crediti, quanto nella diversa situazione in cui lo stesso si strutturi quale contratto autonomo (sebbene collegato al contratto di cessione) - lo schema negoziale che viene ad essere esattamente ricalcato è quello del mandato oneroso, al quale si accompagna, di norma, anche il conferimento mediante procura di apposito potere rappresentativo, in quanto il servicer per l'espletamento dei suoi compiti, entrando in contatto con i terzi, spende il nome delle medesima società cessionaria. E' noto, al riguardo, che il mandatario con rappresentanza non risponde delle obbligazioni gravanti sul mandante, dal momento che "il rappresentante che stipula in nome del rappresentato è parte in senso formale mentre parte sostanziale è il rappresentato, il quale assume la titolarità del rapporto contrattuale. Al rappresentato, precisamente, viene imputato l'intero rapporto e non singoli effetti prodotti dal contratto. Il rappresentante, viceversa, non assume la titolarità del rapporto contrattuale né di regola è destinatario di alcuno degli effetti del contratto. In particolare, non è responsabile della sua esecuzione. La ricaduta normativa di tale principio è contenuta nell'art. 1388 c.c., il quale prevede che "il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato"
(cfr. Tribunale Roma, n. 5795 del 11/04/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge il ruolo di Controparte_4 svolto dall'odierna appellante, in virtù di un rapporto di mandato, nella suddetta operazione di cartolarizzazione (cfr. all. 6 pag. 4 capoverso 3).
Difatti, l'avviso pubblicato in G.U. menziona la nomina dell'odierna appellante quale master
Controparte_3 per cui non ha servicer della cessionaria Parte 1 agito in proprio, bensì in qualità di mandataria della società effettiva titolare del credito.
È evidente, quindi, che parte appellata ha errato sin dal giudizio di primo grado nell'indirizzare la propria pretesa nei confronti dell'appellante, mera mandataria della cessionaria e non di [...]
Controparte_3 titolare del credito in oggetto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, la legittimazione passiva di Parte 1 non si evince dal contratto di finanziamento considerato che era stato sottoscritto con la [...]
Controparte 2 A nulla rileva, ancora, la circostanza che il conteggio estintivo sia stato predisposto da [...]
Parte 1 , poiché anche tale attività è stata posta in essere da Parte 1 in qualità di mandataria con rappresentanza della società titolare del credito oggetto dell'operazione di cessione.
Pertanto, la legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie spiegata dal CP 1 spetta unicamente a quale titolare della relativa posizione creditoria.Controparte_3
Per tutto quanto esposto l'appello va accolto con riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della controversia e della complessità dell'istruttoria compiuta seguono tra le parti principali del giudizio la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
20932/2024 del 20/10/2024, dichiarando il difetto di titolarità del credito in capo a [...] Parte 1 e il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle pretese spiegate da
CP 1
2. Dispone la restituzione in favore di Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., di quanto eventualmente già corrisposto a CP 1 in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata;
Parte 1 in persona del legale 3. Condanna CP 1 al pagamento in favore di rappresentante p.t., delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano euro 278,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
4. Condanna CP 1 al pagamento in favore di Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 174,00 per spese vive euro 500,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso, in Napoli 11.04.2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello