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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4941/2021 R.G. tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Stefano Marottoli, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore contro
IO OL 29/G Controparte_1
FOGGIA (P.IVA: ), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Luciano De Biase, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 18.7.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto oppo- Parte_1 sizione avverso il verbale assembleare condominiale dell'8.5.2021, notificatogli il 15.6.2021, limi- tatamente all'approvazione del punto n. 1 e 5 dell'ordine del giorno (e cioè 1: approvazione Bilan- cio Consuntivo 2020 e relativo atto di riparto e 5: ratifica delibera Assemblea del 21.11.2020 in
1 ogni suo punto all'ODG), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare
l'invalidità del deliberato assembleare del 08 maggio 2021 nel punto di cui ai n. 1) e 5 ) dell'
O.D.G. nei limiti e per le motivazioni sopra precisate perché contrario alle norme di legge e di quelle di cui al Regolamento Condominiale. 2) Con condanna del – Controparte_2 CP_1
in persona dell'Amministratore p.t. , per le ragioni su esposte, al risarcimento Controparte_3
dei danni ex art. 96 c.p.c che che la vorrà liquidare anche equitativamente;
3) Condan- CP_4 nare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa”. CP_1
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'annullabilità della delibera per violazione dell'art. 1130 bis c.c. in merito alla corretta redazione del rendiconto condominiale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2021, si è costituito in giudizio il
[...]
, contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte ed eccepen- Controparte_5 do, in via preliminare, la tardività dell'impugnazione per essere stata la delibera dell'8.5.2021 allo stesso notificata in data 13/14.5.2021, con rilascio di avviso di giacenza in data 19.5.2021, sicché è
a partire da tale data che hanno iniziato a decorrere i termini per l'impugnazione, a nulla rilevando che l'attore abbia materialmente ritirato la raccomandata in data 15.6.2021.
Essendo stata la domanda di mediazione presentata in data 9.7.2021 e la citazione notificata in data
4.8.2021, il termine per l'impugnazione della delibera deve considerarsi irrimediabilmente scaduto alla data del 18.6.2021. Nel merito, il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda perché infondata in fatto e in diritto, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della opposizione perché tardivamente proposta e comunque per il rigetto della stessa, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
II.- Istruita con sole prove documentali, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.1.2025, in cui, precisate le conclusioni come in epigrafe, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. me- diante deposito telematico della sentenza.
III.- Mette innanzitutto conto precisare che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da parte attrice.
Non è condivisibile quanto sostenuto da parte attorea, ossia che la successiva deliberazione adottata dall'assemblea condominiale in data 16.6.2023 abbia annullato quella oggetto della presente impu- gnativa.
Innanzitutto, le due delibere non hanno lo stesso oggetto, come si evince dal semplice raffronto dei rispettivi ordini del giorno (per esempio, il primo punto all'odg della delibera impugnata relativo all'approvazione del bilancio consuntivo del 2020 non è stato richiamato nella delibera del
2 16.6.2023) e, in secondo luogo, la delibera del 16.6.2023 non ha nemmeno un contento incompati- bile con quella impugnata dell'8.5.2021.
Come noto, “nel giudizio di impugnazione contro la delibera dell'assemblea condominiale l'adozio- ne di una nuova delibera dal contenuto incompatibile con quella impugnata determina la cessazio- ne della materia del contendere, in applicazione analogica dell'art. 2377,8 comma, c.c.” (cfr. Cass. ord., 6 aprile 2018, n. 8515, nonché da ultimo Cass. n. 10847/2020).
Al di fuori di tali ipotesi, quindi, in assenza di concorde richiesta delle parti (essendo conte- stato il sopravvenuto mutamento della situazione controversa da parte del cfr. note di CP_1
trattazione scritta del 7.1.2025), la cessazione della materia del contendere non può essere dichiara- ta.
Il giudizio va, quindi, esaminato nel merito.
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, va prioritariamente scrutinata l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dal convenuto. CP_1
L'eccezione è fondata e va accolta.
I motivi di impugnazione prospettati dall'attore in relazione ai punti 1 e 5 dell'odg (nella specie, la violazione dell'art. 1130 bis c.c. e del dovere di informazione sulla reale situazione patrimoniale del condominio) integrano ipotesi di annullabilità della deliberazione assembleare da fare valere nel termine di giorni trenta, decorrente dalla deliberazione stessa per il condomino dissenziente o dalla comunicazione della deliberazione al condomino assente (ex multis, Cass. Civ. n. 33038/2018; Tr.
Ivrea n. 1179/2024; Tr. Civitavecchia n. 1320/2024; Tr. Roma n. 5421/2023).
Pertanto, con riferimento a tali vizi, va esaminata l'eccezione di tardività proposta dal CP_1
convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Il problema è dunque quello di stabilire da quando il termine di cui all'art. 1137 c.c. decorre: se dal- la data di rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta o dalla data del ritiro della comu- nicazione presso l'ufficio postale.
Tale questione è stata risolta dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla da- ta di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applica- zione analogica dell'art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra
l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non po- tendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di
3 giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli” (Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 25791 del 14.12.2016).
Nel caso in esame, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente il verbale dell'assemblea condominiale è stata spedita dal in data 13.5.2021; e – stante l'assenza CP_1
del destinatario e di persone abilitate alla ricezione – l'agente postale ha avviato la procedura di gia- cenza, il cui avviso è stato rilasciato in data 14.5.2021, con invito al ritiro a decorrere dal 19.5.2021.
Conformemente all'orientamento giurisprudenziale predetto, il perfezionamento della comu- nicazione del verbale dell'assemblea al condomino assente è avvenuto decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e, pertanto, in data 24.5.2021 o, al più tardi, in data 29.5.2021: è questo il dies a quo dal quale va computato il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c., a prescindere dalla effettiva (successiva) data di ritiro del piego.
A tal proposito, deve ritenersi del tutto infondata la doglianza di parte attrice in merito alla irregolarità della comunicazione del verbale di assemblea, in quanto inviata ad un indirizzo (S. Aga- ta di Puglia Via Portella S. Nicola n. 10) non corrispondente all'indirizzo di residenza del Pt_1
(Foggia alla Via M. Natola n. 29 Pal. . CP_1
Nel caso di specie, è pacifico, nonché documentato, che l'attore con missiva del 5.6.2019 ha chiesto espressamente all'amministratore di inoltrare la corrispondenza direttamente all'indirizzo via Portella San Nicola n. 10, Sant'Agata di Puglia.
Trattandosi di una elezione di domicilio del presso la sorella, , ai fini Pt_1 Persona_1
delle comunicazioni condominiali, non contestata dall'interessato, deve ritenersi che la comunica- zione al domicilio eletto sia stata regolarmente effettuata, ancorché la stessa non sia stata ritirata per assenza del destinatario. L'elezione del domicilio presso un terzo, così come la dichiarazione del proprio domicilio, rendono tale domicilio il luogo ove devono avvenire le comunicazioni, sicché la consegna o il tentativo di consegna al domicilio eletto non richiede alcun ulteriore adempimento.
A tal proposito, è sufficiente richiamare quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “l'atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 cod. proc. civ., deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univoci- tà, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino” (Cass. Civ. n. 11037/1997; Cass. Civ.
n. 25647/2008).
4 Non vi è dubbio che l'elezione di domicilio in questione abbia tale carattere di univocità. Tanto lo si evince dal chiaro tenore letterale della missiva del 5.6.2019 nella parte in cui si legge “l'invio di comunicazioni dovrà essere effettuato esclusivamente con poste italiane a alla Via Parte_1
Portella San Nicola, 10 Sant'Agata di Puglia” (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, 6 co., n. 1,
c.p.c. di parte convenuta:).
Non avendo l'attore né allegato né tanto meno provato di aver revocato la predetta elezione, non può ritenersi che lo stesso sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della ri- chiamata comunicazione.
Ciò posto, essendo stata la domanda di mediazione del presso l'Organismo di Me- Pt_1
diazione degli Avvocati del Tribunale di Foggia – in astratto idonea ad interrompere il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. – presentata solo in data 9.7.2021 e notificata in pari data al Condomi- nio, l'opposizione risulta indubbiamente non tempestiva.
La domanda proposta dall'attore, notificata al convenuto in data 4.8.2021, avente ad oggetto vizi censurabili con l'annullamento della delibera (punti 1 e 5 dell'odg), deve, quindi, ritenersi tar- diva e va conseguentemente dichiarata inammissibile.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esaminata la nota spese prodotta dal convenuto in data 7.1.2025, si procede alla liqui- CP_1
dazione secondo i parametri in essa richiamati condividendone la liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda pro- posta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile per tardività la domanda proposta dall'attore;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
IO OL 29/G FOGGIA, delle spese Controparte_1 di lite che liquida nella somma di € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte vittoriosa, avv. Lu- ciano De Biase, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 16.1.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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