Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1369/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A LICATA IL 20/05/56 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Valeriano Truisi
ATTORE
CONTRO
NATA A LICATA IL Controparte_1
27/02/62 - NATO A COMO Controparte_2
IL 11/02/76
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del
17/06/2024 conveniva in giudizio Parte_1
e . Controparte_1 Controparte_2
L'attore premettendo di essere proprietario di un appartamento sito in Licata nella Via Marconi n. 93 distinto in catasto al foglio 120 particella 3223 sub
5 narrava che tale bene immobile risultava al momento abusivamente occupato dai convenuti i
1
Lo Giudice optavano per la contumacia. CP_2
Celebrata l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del
08/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento. Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 non costituitisi benché Controparte_2 ritualmente evocati in giudizio. Osserva il Tribunale come l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. sia esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa
è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso
(potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. E' evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità:
2 innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto. Alla luce di tali finalità deve ritenersi l'improponibilità dell'azione di rivendicazione (che lascerà il passo ad una semplice azione risarcitoria aquiliana ex art. 2043 cc) laddove il bene sia andato distrutto o perduto prima della domanda. Tali caratteri distinguono l'azione prevista dall'art. 948 cc da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. E' evidente la differenza tra l'azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l'azione di reintegrazione nel possesso) le quali ultime semplicemente finalizzate al ripristino di uno stato di fatto non presuppongono l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. E' chiaro che anche il proprietario-possessore (e non solo il possessore non proprietario), una volta spogliato del bene, può trovare conveniente (ricorrendone i presupposti ed in particolare entro il termine annuale di decadenza) esperire la assai più celere azione possessoria di reintegra (anche al fine di ottenere immediatamente il provvedimento interdittale) anzicchè l'azione di rivendicazione la quale segue
3 un regime probatorio assai più difficile. L'azione di rivendicazione va altresì distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poichè l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. alla scadenza del termine prefissato).
Condizione della domanda di rivendicazione è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d'ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all'individuazione del bene controverso. Non
è però necessaria l'indicazione del dati catastali tutte le volte in cui il bene possa essere identificato aliunde dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo che consentano comunque la sicura individuazione del bene oggetto della domanda di rivendica. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè
4 investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale piace ribadire tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio. Nell'azione di rivendicazione incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti
5 causa per il tempo necessario per l'usucapione.
Orbene, ciò è quanto in concreto verificatosi nella fattispecie in esame, nella quale, per l'appunto, trova ingresso il menzionato regime probatorio attenuato. Da un lato, infatti i convenuti, non costituendosi in giudizio e non contestando quindi i fatti di causa hanno implicitamente riconosciuto la titolarità dell'attore sul bene controverso. Dall'altro lato, quest'ultimo ha correttamente assolto all'onere impostole, producendo il titolo che lo consacrava proprietario del cespite in parola elemento quest'ultimo certamente da considerare, di indubbia validità ed efficacia. Pertanto, incontestato il diritto di proprietà di Pt_1
sull'immobile oggetto di lite, non è
[...] emersa, alla stregua della documentazione prodotta, l'esistenza di alcun titolo giustificativo della detenzione in via esclusiva di tale cespite da parte di e Controparte_1 CP_2
. Piace considerare, a proposito della
[...] mancanza di effetti giuridici del rapporto locativo tra l'attore di cui lo stesso ha fatto cenno nei propri scritti difensivi e gli odierni convenuti, come il quarto comma dell'art. 1 L. 431/98 di riforma della disciplina delle locazioni abbia introdotto il principio secondo cui “per la stipula di validi contratti di locazione” sia richiesta la forma scritta
6 indipendentemente dalla durata del contratto.
Trattasi di norma indubbiamente assai innovativa rispetto al regime pregresso in quanto viene superato il dettato dell'art. 1350 c.c. n. 8 il quale prevedeva la forma scritta solamente per quei contratti per i quali fosse stata pattiziamente convenuta una durata superiore ai nove anni. Prima che entrasse in vigore la norma sopra richiamata aveva quindi piena applicazione nella materia delle locazioni il principio della libertà della forma e quindi per la stipulazione dei contratti di locazione le parti in via generale e fatta salva l'eccezione sopra ricordata erano libere di utilizzare in base alle loro scelte sia la forma scritta che la forma orale. Sebbene la norma parla genericamente di
“validità” del contratto al di là dei dubbi da parte degli interpreti circa l'effettiva portata della richiamata disposizione può convenirsi con quanti ritengono che trattasi di requisito formale prescritto ad substantiam la cui inosservanza implica la nullità del contratto deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie non risulta che il rapporto locativo in argomento abbia trovato la necessaria (poiché legislativamente imposta) consacrazione appunto scaturente dall'essere stato stipulato in forma scritta per cui dubbio alcuno può
7 nutrirsi in riguardo alla sua giuridica inefficacia. Al riguardo è da chiarire che benché la forma non sia espressamente prevista “sotto pena di nullità”, secondo la formula rinvenibile nell'art. 1325 n. 4
c.c., l'interpretazione sistematica induce ad assimilare la prescrizione del citato art. 1, co. 4
(“per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”) alla previsione di una forma ad substantiam. Nel codice civile è, infatti, inserita la regola di qualificazione di cui all'art. 1352 c.c., alla stregua della quale, in difetto di univoche prescrizioni, la forma deve intendersi imposta per la validità del contratto, vale a dire a pena di nullità piuttosto che solo ad probationem e l'art. 2739, primo comma c.c., in tema di fattispecie sottratte al giuramento, richiama “il contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta”, con univoco riferimento proprio ai casi nei quali la forma è prevista ad essentiam. La ratio è da rinvenire nell'esigenza di certezza e trasparenza del rapporto sia tra le parti che nei confronti del Fisco ed è chiaramente destinata a fronteggiare un mercato caratterizzato da una consolidata prassi di contratti in tutto od in parte simulati. Il fondamento costituzionale di tale limite all'autonomia negoziale è, quindi, da individuare nell'art. 41, comma 3, cost., oltre che nell'art. 53
8 cost. quanto ai conseguenti obblighi tributari. La lettura secondo cui il difetto della forma scritta darebbe luogo ad una nullità relativa, suscettibile di essere fatta valere solo dalla parte debole del contratto, vale a dire dal conduttore, non trova, invero, quel tassativo riscontro normativo che, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (“Salve diverse disposizioni di legge, ...”) è imprescindibile per derogare alla regola della nullità assoluta. Si può, del resto, osservare che la forma scritta è imposta non solo nei modelli ordinari di locazione abitativa ma anche in quelle tipologie speciali nelle quali il conduttore non potrebbe ritenersi a priori parte debole, in quanto l'immobile è costituito da una villa o da un castello o da un alloggio in una nota località turistica (art. 1, comma 2, lett. a, c). Inoltre la scrittura giova di regola anche al locatore, il quale può trarre dalla formulazione scritta delle clausole sul canone, sugli oneri accessori e sulla durata i vantaggi relativi alla certezza dei crediti ed all'agevole assolvimento dell'onere della prova, specie ai fini della formazione del titolo esecutivo in sede di procedimento di convalida di sfratto. Non appare congruo, poi, argomentare diversamente muovendo dalla previsione dell'art. 13, comma quinto, l. cit. laddove pur si abilita il solo conduttore ad agire per la riconduzione del
9 rapporto di fatto. Tale previsione, infatti, non attiene, a ben vedere, alla disciplina della validità del contratto ma piuttosto alla sanzione di una condotta del locatore (illecito precontrattuale) che abbia imposto alla controparte l'instaurazione di un rapporto di mero fatto e, quindi, nullo, con previsione di una sanzione specifica, volta cioè a reintegrare la parte danneggiata nell'utilità persa
(un valido contratto di locazione). Nel caso di specie tale azione di riconduzione non è stata neppure esperita. I convenuti peraltro non possono qualificarsi come possessori in buona fede del bene in argomento: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, beninteso rimasto privo di dimostrazione processuale, si dovrebbe comunque pervenire all'accoglimento della domanda di rilascio, posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, in situazione siffatta, mancando un
<> termine finale, ricorre il c.d. comodato precario e, quindi, in qualunque momento il comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ha diritto di chiedere la restituzione. Pertanto, i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio, in favore dell'attore, del cespite in contesa, libero di persone e cose, rientrante nella signoria dominicale di quest'ultimo. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 all'immediato rilascio, in favore di Pt_1
, dell'immobile sito in Licata nella Via
[...]
Marconi n. 93 distinto in catasto al foglio 120 particella 3223 sub 5 in quanto dai convenuti detenuto sine titulo;
condanna, infine, i convenuti al rimborso, in favore dell'attore, delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro
2.000,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 13/01/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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