Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1868 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Floriana Murrali, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villamar, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2) Il figlio è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 continueranno a prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative.
Mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Il piccolo continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare nella Per_1 quale starà con ciascun genitore a settimane alternate, in modo da trascorre un tempo egualitario con ciascuno di essi.
Saranno quindi i signori e a ruotare settimanalmente all'interno Pt_1 CP_1 della abitazione sita in Villamar al Vico II Azuni n. 3.
4) Tenuto conto degli orari di lavoro di ciascun genitore, la NO porterà CP_1 il figlio ogni mattina a scuola anche nella settimana di permanenza del medesimo con il padre, così come il sig. nella settimana in cui Pt_1 Per_1
Pag. 2 di 4 dovrà stare con la madre, terrà il figlio dalle ore 16:00 del pomeriggio alle ore
20:30 della sera, salva sempre la possibilità per entrambi i genitori di usufruire dell'aiuto dei nonni, degli zii e/o di una babysitter.
5) Il sig. abiterà in altro immobile da condurre in locazione nel quale si Pt_1 trasferirà non appena lo stesso verrà reperito.
Mentre la NO , nella settimana in cui non dovrà stare con il figlio, CP_1 potrà usufruire di una stanza situata al piano terra dell'immobile familiare al fine di non dover affrontare le spese per un canone di locazione.
La NO , in virtù di tale aspetto, dovrà, però, contribuire nella misura CP_1 del 50% alle spese di utenze domestiche e pulizia della casa.
Così come le spese per utenze, consumi e pulizia casa saranno in condivisione nella misura del 50% ciascuno finché il sig. non avrà reperito altro Pt_1 immobile.
6) Con riferimento al mantenimento del minore, nonostante lo stesso andrà a trascorre un pari tempo con ciascun genitore, le parti concordano che il sig. verserà € 250,00 mensili alla NO entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, così come la NO
usufruirà del 100% dell'assegno unico. CP_1
I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo i dettami delle linee guida del CNF.
7) Durante le vacanze di natale starà con ciascun genitore, ad anni alterni, Per_1 dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Sempre secondo la regola dell'alternanza, con un genitore la Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, nonché tutte le altre festività quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno.
Relativamente al compleanno del minore sarà cura dei signori Parte_2 accordarsi affinché tale giornata venga condivisa da entrambi.
Infine, durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per quattro Per_1 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
8) Il sig. continuerà a farsi carico del mutuo e l'autovettura Nissan Qashqai, Pt_1 targata FS878KH dovrà essere venduta con conseguente estinzione del finanziamento in essere con il prezzo ricavato dalla vendita, salva l'ipotesi concordata da entrambe le parti del passaggio di proprietà dell'autovettura.
9) I ricorrenti, inoltre, concordano che, nella settimana di permanenza nell'abitazione familiare unitamente al figlio, non condurranno all'interno della medesima l'eventuale nuovo partner.
Inoltre, il minore non verrà coinvolto in eventuali, nuove relazioni dei genitori fino a quando la (eventuale) relazione non sia ritenuta stabile e sicura.
Pag. 3 di 4 Pertanto, dovrà trattarsi di un rapporto che dura da almeno 6 mesi e ritenuta meritevole del coinvolgimento del minore.
Resta inteso che gli eventuali 6 mesi decorreranno dal momento del verbale di omologa di separazione tra i coniugi.
In tal caso, il genitore avvertirà l'altro al solo scopo informativo e non autorizzativo del coinvolgimento del minore che dovrà avvenire in maniera graduale.
10) Ciascun coniuge gode di propria adeguata indipendenza economica.
11) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
12) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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