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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9892 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 04/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carraroli Federico, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 21/09/2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
297 - PARTE II - SERIE A - ANNO2013 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
3) Il signor in ottemperanza agli accordi di separazione congiunta con sentenza del Parte_2
16.07.2024 ha, in data 25.03.2025, acquistato la quota di ½ pro indiviso dalla signora Parte_1 dell'immobile famigliare sito San Giovanni Lupatoto Via Guglielmo Marconi nr. 30 i.30, essendo intervenuta da dichiarazione di accollo liberatorio nei confronti della signora Controparte_1
(doc.12); Parte_1
4) La casa coniugale sita in San Giovanni Lupatoto Via Guglielmo Marconi nr. 30 i.30 di proprietà del signor , verrà quindi definitivamente assegnata allo stesso;
Parte_2
5) I coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti l'assenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
La condizione di cui al punto 4 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale su diritti disponibili e pertanto non necessita di essere recepita dal Collegio ai fini della sua validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, dando atto degli ulteriori accordi esulanti dalla soluzione del conflitto familiare raggiunti dalle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ES D'CO
N. 9892 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 04/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carraroli Federico, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 21/09/2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
297 - PARTE II - SERIE A - ANNO2013 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
3) Il signor in ottemperanza agli accordi di separazione congiunta con sentenza del Parte_2
16.07.2024 ha, in data 25.03.2025, acquistato la quota di ½ pro indiviso dalla signora Parte_1 dell'immobile famigliare sito San Giovanni Lupatoto Via Guglielmo Marconi nr. 30 i.30, essendo intervenuta da dichiarazione di accollo liberatorio nei confronti della signora Controparte_1
(doc.12); Parte_1
4) La casa coniugale sita in San Giovanni Lupatoto Via Guglielmo Marconi nr. 30 i.30 di proprietà del signor , verrà quindi definitivamente assegnata allo stesso;
Parte_2
5) I coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro;
6) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti l'assenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
La condizione di cui al punto 4 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale su diritti disponibili e pertanto non necessita di essere recepita dal Collegio ai fini della sua validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, dando atto degli ulteriori accordi esulanti dalla soluzione del conflitto familiare raggiunti dalle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ES D'CO