Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 190/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Racioppo, (c.f. C.F._1
), giusta procura a margine dell'atto di appello;
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Strada Chiesa n. 10, (C.F. ) e nato a [...] il C.F._3 Controparte_1
09.09.1996 residente in [...], (C.F. ), C.F._4
entrambi elett.te dom.ti in Santa Maria di Licodia, via Vittorio Emanuele n. 114, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Laudani (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._5
atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 25.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Tribunale di Catania, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2103/2017 R.G. promosso da Parte_2
, deceduto in corso di causa il 24.09.2021 e proseguito dai due nipoti, quali eredi
[...]
universali legittimi per rappresentazione, e (figli di Controparte_1 Parte_2
quale figlio premorto dell'attore ), nei confronti di Controparte_2 Parte_2
ha accolto la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione Parte_1
effettuata dall'attore in favore della figlia per atto pubblico in notaio del 29.07.2013 Persona_1
(rep. 85790 racc. 14910) avente ad oggetto la nuda proprietà del fabbricato urbano sito in Santa
Maria di Licodia, via Roma n. 43, in catasto al fg. 19, part. 1170, sub. 5.
Il Tribunale ha altresì condannato la convenuta alla rifusone delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in euro 863,01 per spese ed euro 7.616,00 per compensi (oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà Parte_1
appresso.
Costituitisi, e hanno chiesto il totale rigetto del gravame, Parte_2 Controparte_1
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. la causa è stata posta in decisione, sulla scorta delle note difensive depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguenziale nullità della sentenza.
In particolare, secondo l'assunto difensivo, la notificazione effettuata in data 6.2.2017 a mezzo posta, ex art. 7 comma 2 della L. n. 890/1982, con consegna a tale persona al servizio del CP_3 destinatario, qualificatasi “incaricata”, sarebbe inesistente per l'omessa specificazione della sua qualità di convivente e per la mancanza di prova del titolo che legittimava la stessa a ricevere il plico.
Il motivo è infondato.
L'atto di citazione del giudizio di primo grado, indirizzato alla residenza di è Parte_1
stato tempestivamente e regolarmente notificato a mezzo posta ex art. 7 comma 2 della L. n. 890 del
1982, come da originale dell'avviso di ricevimento compilato e sottoscritto dall'agente postale, a che ha sottoscritto l'avviso e si è qualificata persona al servizio della destinataria e CP_3
incaricata al ritiro del plico.
2 L'agente postale ha inoltre spedito comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata del 6.2.2017
(n. 66800464939-9), nel pieno rispetto dell'art. 7 comma 6 della L. n. 890 del 1982, abrogato dalla L.
n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. f), come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma
461, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"; detta norma si riferisce all'ipotesi - come nel caso in esame - in cui la consegna avvenga a mani del familiare convivente, di persona addetta alla casa o al servizio del destinatario o di portiere dello stabile e, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (cfr. Cass. Sez.
Trib., 20.07.2021, n. 20736; Cass. Sez. III, 22.5.2015, n. 10554).
E' principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. II, 03.06.2019, n. 15108; Cass. Sez. VI,
19.12.2016, n. 26134) che in materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere “incaricata alla ricezione delle notificazioni"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario (in tal senso 14865/2012; 2421/2014; 11452/2003).
In analoga fattispecie, la Suprema Corte (Cass. Sez. Trib., 14.11.2011, n. 23822) ha affermato che
“nell'ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, qualora, per l'impossibilità di effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario, lo stesso, L. n. 890 del 1982, ex art. 7, comma 2, sia stato come nella specie consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito da detta norma, a persona dichiaratasi addetta "al servizio del destinatario",
l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario (v. sez. 5^, n. 13063/2006). In questa prospettiva, è consolidato (v. sez.
3^, n. 1605/2005) che l'invalidità della notifica non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di "addetto" richiesta dal legislatore";
3 Parte appellante non ha allegato né provato nulla circa l'inesistenza di alcun rapporto o legame con la persona che ha ricevuto l'atto di citazione o di alcun titolo che legittimasse quest'ultima a ricevere le notificazioni.
D'altra parte, l'eventuale violazione della procedura di cui all'art. 7 della L. 890/1982 denunciata in appello non configurerebbe una ipotesi di “inesistenza” ma, bensì, di nullità pienamente sanata con efficacia ex tunc dalla pur tardiva costituzione di avvenuta con comparsa Parte_1
depositata il 6.9.2022 (cfr. Cass. Sez. Un., 20.07.2016, n. 14916).
Con la comparsa di costituzione, peraltro, parte convenuta non ha sollevato alcuna eccezione sulla notificazione dell'atto introduttivo, né lo ha fatto in sede di precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale avendo ammesso il giuramento decisorio di chiesto dalla parte convenuta prima che gli eredi si costituissero in giudizio in Parte_2
prosecuzione, avrebbe dovuto ritenere la morte del soggetto onerato a rendere il giuramento un fatto processualmente irrilevante e avrebbe dovuto indurre il primo giudice a trasformare il giuramento “de veritate” in giuramento “de scientia”.
Anche tale motivo non è fondato.
Seppure il Tribunale abbia ammesso il giuramento decisorio deferito da con la Parte_1
comparsa di costituzione e risposta (v. ordinanza del 23.09.2022), ha legittimamente revocato detto mezzo istruttorio nel momento in cui ha appreso della morte di , a seguito della Parte_2
costituzione volontaria dei suoi eredi.
D'altra parte, ritiene la Corte che in tema di giuramento decisorio, l'avvenuta morte del soggetto che lo dovrebbe prestare (qualora pacifica o comunque provata, anche se non dichiarata ex art. 300 c.p.c.) costituisce una valida ragione per non ammetterlo o, come nel caso in esame, per revocarlo (cfr. Cass.
Sez. III, 1.4.2004 n. 6395).
Sul punto, il Tribunale ha correttamente affermato che: “…quando parte convenuta ebbe a deferire il giuramento – vale a dire, con la comparsa depositata il 6 settembre 2022 – lo fece nei confronti di un soggetto già da tempo deceduto (e, trattandosi del genitore della parte, appare del tutto improbabile che quest'ultima fosse ignara di tale circostanza).
Alla luce di tali fatti, appare pertanto del tutto illogico che il difensore della convenuta sostenga che la parte alla quale il giuramento era stato deferito non si sia presentata senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio, con quanto ne consegue in ordine alla inoperatività, nel caso di specie, del co. I dell'art. 239 c.p.c., così come – inevitabilmente - del co. II della medesima norma”.
4 La difesa di parte convenuta, peraltro, non ha formulato in giudizio alcuna richiesta di deferire il giuramento decisorio agli eredi dell'originario attore.
Con l'ultimo motivo di appello si eccepisce l'inattendibilità e la sopravvenuta incapacità a testimoniare di , nipote dell'originario attore, sentito all'udienza del 5.4.2019. Parte_2
Secondo la difesa dell'appellante il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di esaminare la procura generale rilasciata da alla figlia in data 6.9.2021, prodotta in primo grado unitamente alla Parte_2
comparsa di costituzione e risposta.
Il motivo è infondato.
Non sussiste alcuna ipotesi di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. di , Parte_2
atteso che lo stesso è stato sentito quale testimone due anni prima che il nonno morisse, allorquando non aveva alcun interesse personale nel processo ed era privo di alcuna legittimazione a parteciparvi.
Inoltre, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 12.04.2016, n.
7110; Cass. Sez. I, 29.11.2016, n. 24292) “le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili
d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado;
con la conseguenza che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione (Cass., sez. un.,
13/01/1997, n. 264; Cass. 18/07/2008, n. 19942)”.
Nessuna doglianza sul punto è stata sollevata dalla difesa della convenuta, se non tardivamente all'udienza del 13.01.2023.
D'altra parte, ha pienamente confermato quanto già riferito dall'altra testimone, Parte_2
e le due deposizioni appaiono chiare, precise, circostanziate e concordanti. Testimone_1
Sulla diversa prospettazione dei fatti fornita dalla convenuta costituitasi quando il processo era già stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e sulla rilevanza del documento dalla stessa prodotto tardivamente, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che: “Dal contegno processuale tenuto da può desumersi che, maturate le preclusioni assertive ed istruttorie Parte_1 di cui all'art. 183 c.p.c., la stessa ebbe a costituirsi in una fase successiva del processo – quando, cioè, lo stesso era già stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e, dunque, in un momento in cui tale parte non avrebbe più potuto validamente allegare un'alternativa ricostruzione del thema decidendum così cristallizzatosi. Ed è proprio la costituzione di parte convenuta – per quanto (e
5 proprio perché) tardiva – a determinare tale conseguenza processuale, posto che, ai sensi dell'art.
115, co. I c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita – principio, questo, che non avrebbe invece potuto validamente operare laddove fosse rimasta contumace sino alla definizione del Parte_1 procedimento”.
Quanto dedotto circa il contenuto della procura generale notarile rilasciata alla convenuta in data
6.9.2021 (documento di per sé non utilizzabile ai fini della decisione), rispetto ai fatti allegati e dimostrati dalla controparte nel corso del processo e non specificatamente contestati, non costituisce una mera difesa proponibile in ogni momento processuale ma una nuova, diversa e contraria allegazione processuale che il Tribunale ha ritenuto di non ammettere perché tardiva.
Non rileva, pertanto, ai fini decisori la circostanza che parte attrice non abbia contestato l'esistenza o il contenuto del documento tardivamente allegato e prodotto dalla convenuta.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore del bene oggetto della donazione, come dichiarato dalle stesse parti e indicato nell'atto pubblico (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), dell'attività difensiva svolta dalle parti e della non particolare complessità della controversia, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
In conformità alla pronuncia della Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315), nonostante sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera Parte_1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 6.2.2024) occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo), anche quando, come nel caso in esame, esso non sia stato inizialmente versato, per una causa suscettibile di venire meno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 5201/2023 Parte_2 Controparte_1
pubblicata il 19.12.2023 ed emessa dal Giudice Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di
Catania, nel giudizio iscritto al n. 2103/2017 R.G.
Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro
[...]
8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.148,00 per la fase introduttiva, euro
6 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 11.03.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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