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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2671/2021 R.G., avente ad oggetto “azione di inadempimento contrattuale”
tra
(c.f.: ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Oria (BR) in , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caforio, presso il cui Controparte_1 studio a San Pietro TI (BR), in via Bernini n.37, è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(c.f.: , nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
(BR) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Mastrocinque, presso il cui studio in Taranto in viale Magna Grecia n. 52, è elettivamente domiciliato;
convenuta
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021, ha citato in giudizio Parte_1 al fine di accertare e far dichiarare l'inadempimento della convenuta Controparte_2 agli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di cessione con obblighi del 10.10.2016 a rogito del Notaio in Torre Santa Susanna, rep. 8435, Persona_1 racc. 6827, registrato a Brindisi il 20.10.2016 al n. 8134-IT, in base al quale, a fronte delle prestazioni previste all'art. 2, la IG.ra aveva ceduto alla la nuda proprietà del Pt_1 CP_2 proprio immobile ubicato a Oria, in via Duca D'Aosta; l'attrice aveva dedotto di volersi avvalere
1 avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 del contratto, dichiarandolo risolto per grave inadempimento della convenuta;
ha chiesto quindi l'accertamento della occupazione illegittima da parte della dell'immobile per cui è causa, sin dal mese di ottobre 2016, con CP_2 conseguente ordine di rilascio e corresponsione in favore dell'attrice di un'indennità di occupazione dell'immobile pari a 17.100,00 euro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 novembre 2021, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e, più precisamente, che Controparte_2 venisse dichiarata la nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nell'atto di cessione con obblighi del 10.10.2016; in via subordinata, ha chiesto che venisse dichiarato l'incolpevole inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte nel contratto per cui è causa e, conseguentemente, la non applicabilità della clausola risolutiva espressa nonché, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento;
che la convenuta occupa legittimamente l'immobile ubicato ad Oria in via Duca D'Aosta in seguito ad espressa autorizzazione dell'attrice e, per l'effetto, che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per la somma di 17.100,00 euro, oltre alle successive mensilità fosse rigettata.
Nel corso della prima udienza, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. In seguito, con ordinanza resa all'udienza dell'08.04.2022, sono state ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti, con rinvio al 02.12.2022 per l'espletamento dell'interrogatorio formale, con preliminare tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.. Durante tale udienza, l'attrice ha dichiarato di aver trovato un'altra persona per assisterla e non si è resa disponibile a riprendere i rapporti con la convenuta a causa dell'ormai deteriorato rapporto, mentre la convenuta ha manifestato la volontà di tornare a prestare assistenza per la , rifiutandosi di lasciare Pt_1 l'immobile concesso dalla stessa. Fallita la conciliazione, alla successiva udienza del 24.03.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale delle parti e alle successive udienze dell'11.05.2023, del 14.11.2023, dell'08.02.2024 e 14.03.2024 la prova testimoniale dei testi Testimone_1 Tes_2
, , e All'udienza
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 del 4.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche nei termini di legge.
La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei termini che seguono.
Il contratto sottoscritto dalle parti il 10.10.2016 deve essere inquadrato a tutti gli effetti come un contratto di vitalizio alimentare o improprio ex art. 1322 c.c. che, trovando la propria causa nell'obbligo assistenziale, morale e materiale della vitaliziante nei confronti della vitaliziata, è suscettibile di risoluzione per inadempimento con contestuale esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del predetto atto.
In proposito, non appare condivisibile l'eccezione sollevata da controparte sulla nullità della suddetta clausola per genericità della sua formulazione.
In virtù di una interpretazione sistematica del contratto, la previsione di cui all'art. 1456 c.c., secondo cui il contratto si risolve nel caso di inadempimento di una obbligazione assunta, nel caso di specie deve essere interpretata con riferimento alla causa propria del contratto, e cioè l'obbligo di assistenza complessivamente considerato che, articolato nelle varie forme, comporta sempre un obbligo di assistenza in capo al vitaliziato. Il rinvio all'art. 3, pertanto, rimandando alle prestazioni dettagliatamente elencate nel predetto atto, risulta dunque sufficiente ad identificare gli obblighi così come assunti dalla cessionaria che, se violati, configurano a tutti gli effetti un inadempimento la cui prova segue il generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
2 Orbene, nel caso de quo, la ha allegato l'atto di cessione con obblighi del Pt_1
10.10.2016, che all'art. 2 prevede la dettagliata elencazione di tutte le prestazioni assistenziali, di tipo morale e materiale, che la ha accettato di fornire con la sottoscrizione dell'atto, con la CP_2 ulteriore previsione di una clausola risolutiva espressa all'art. 3.
La convenuta, dal canto suo, ha giustificato l'inadempimento lamentato dalla vitaliziata sostenendo che non fosse alla stessa colpevolmente imputabile, in virtù della grave forma di lombosciatalgia di cui è stata affetta dal mese di marzo 2021 e sino al mese di giugno 2021, che le avrebbe impedito di deambulare autonomamente, come provato dai certificati di malattia telematici, inoltrati all'Inps dalla dott.ssa medico di base della convenuta, per giustificarne Persona_2 l'impossibilità di svolgere le mansioni di bracciante agricola. Ebbene, il deposito della certificazione medica, per quanto di indubbio valore probatorio, senz'altro sufficiente a giustificare l'impossibilità di svolgere l'attività di bracciante agricola, in un caso come quello di cui si tratta, tuttavia, non basta, di per sé, a giustificare il venir meno delle prestazioni da parte della convenuta e ciò in relazione alla particolarità del contratto sottoscritto.
Rispetto agli obblighi di compagnia, coabitazione, cura della casa, assistenza medica e sanitaria, amministrazione del patrimonio immobiliare, infatti, i soli certificati medici nulla dicono in merito alla gravità della patologia ed all'effettiva impossibilità di rendere tali prestazioni. Di tale avviso, in proposito, è la stessa Corte di Cassazione, la quale, con la recente ordinanza n. 8356/2023, ha sostenuto che il medico che redige un certificato contenente una diagnosi esprime una sua valutazione che necessita di elementi di supporto che la possono validamente convalidare e ha ritenuto irrilevanti le certificazioni depositate, inidonee in mancanza di ulteriori elementi clinici a fornire la prova del vantato diritto, poiché le diagnosi ivi indicate costituiscono elementi di convincimento del sanitario liberamente valutabili in sede di giudizio.
A ciò aggiungasi che, tra le prestazioni pattuite, parte di esse potevano essere rese anche senza la presenza fisica della : l'obbligo assunto di tenere compagnia alla , per CP_2 Pt_1 esempio, oppure quello di assistenza morale che poteva essere assolto anche telefonicamente, dimostrando così un senso di affezione e cura nei confronti dell'attrice che, al contrario, nel caso de quo è del tutto mancato. Come emerge dall'istruttoria espletata, infatti, non solo la convenuta già da gennaio 2021 è stata sempre meno presente, non svolgendo le mansioni così come pattuite, ma in seguito non ha comunicato in tempo utile la propria assenza, al fine di consentire all'attrice di trovare un'laternativa o adoperandosi la stessa per fornire alla controparte una sostituta CP_2 per tutta la durata della propria invalidante patologia.
Ed infatti, in sede di interrogatorio formale la convenuta, con riferimento all'assistenza prestata negli anni compresi tra il 2016 e il 2021, ha di fatto confermato che, fino al mese di aprile 2021, l'assistenza da prestata in favore dell'attrice era consistita “esclusivamente nel recarsi presso la sua abitazione due-tre volte la settimana, in orario pomeridiano, per occuparsi della pulizia della casa e nell'accompagnare in macchina la IG.ra , a sua richiesta, guidando la Pt_1 macchina di proprietà della IG.ra ”. Di poco conto sono poi le dichiarazioni rese dalla Pt_1 teste sorella della convenuta, perché contraddittorie rispetto al periodo di malattia Testimone_1 oltre che da ritenersi inattendibili in virtù delle modalità in cui sono state rese, come evidenziato a verbale,
come anche quelle di figlio della convenuta, che per sua stessa ammissione negli Testimone_2 anni 2021-2022 sentiva poco la madre e dunque poco ha potuto riferire rispetto a quel periodo.
L'assenza della convenuta è stata poi confermata da sorella dell'attrice, Testimone_7 la quale ha riferito che “da aprile 2021 la signora non si è più presentata a casa di mia CP_2 sorella;
dopo due giorni di assenza, la l'ha contattata telefonicamente … l'attrice non Pt_1 sapeva il perché dell'assenza della : quest'ultima non aveva mai riferito di problemi di CP_2 salute … confermo che da aprile 2021 ad oggi sono sempre stata io ad assistere mia sorella … 3 quando la la assisteva, ci andava due volte a settimana, per due ore ogni volta”; come CP_2 anche da compagno dell'attrice, secondo cui “quando la ha cessato Testimone_5 CP_2 di venire a casa non si è fatta sostituire da nessuno;
in quell'occasione non ci ha avvisato che non sarebbe più venuta: da un giorno all'altro è sparita e non è più venuta, senza più rispondere nemmeno al telefono … non si è mai fermata a fare compagnia o assistenza morale. Non faceva mai la spesa né comprava medicine;
ero io ad andare a fare la spesa” e Testimone_6 cognato dell'attrice, che ha confermato l'assenza della convenuta senza dare alcuna notizia ed il fatto che, anche quando era presente, la stessa avesse adempiuto solo parte delle prestazioni concordate.
Si registra che l'immobile è stato occupato da ottobre 2016 a dicembre 2021 dalla CP_2 con propri oggetti personali in virtù dell'atto di cessione in essere e dell'iniziale rapporto di fiducia esistente fra le parti: si registra la reticenza della a liberare l'appartamento in sede di CP_2 accesso in data 20.06.2023, nonché la pretestuosità della richiesta di accesso per il ritiro di propri effetti personali, formulata all'udienza del 11.05.2023, seguita dalla promessa di fissare una nuova data, circostanza poi mai più verificatasi.
Le testimonianze rese in tema ed in particolare rispetto al possesso titolato dell'appartamento da parte della ed allo stesso periodo di occupazione dello stesso, CP_2 appaiono poco chiare e non utili a chiarire tale aspetto. Solo la circostanza relativa al trasferimento della a Manduria, presso la casa della madre, nel periodo di malattia risulta provata dalle CP_2 dichiarazioni rese dai testi, ma nulla più.
Sulla scorta delle risultanze rese in sede di istruttoria e della documentazione depositata, dunque, l'atto notarile sottoscritto tra le parti il 10.10.2016, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., deve essere considerato a tutti gli effetti come un contratto atipico di cosiddetto “vitalizio alimentare”, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, mentre nel contratto di mantenimento (c.d. vitalizio alimentare) le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali. Con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia di cui all'art. 1878 c.c.. Il regime probatorio dovrà necessariamente seguire il disposto di cui all'art. 2697 cc, sulla scorta di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ripreso dalla Suprema Corte con ordinanza del 20/01/2020 n. 1080, secondo cui “parimenti errata risulta l'affermazione della Corte di appello secondo cui grava sul vitaliziato l'onere di provare i fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 13232/17, che "è poi certo, per il costante orientamento in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione espresso da questa Corte a far tempo da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, che, ove il beneficiario di siffatte prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
Appare chiaro, dunque, l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi pattuiti nell'atto del 10.10.2016, poiché il concetto di scarsa importanza di cui all'art. 1455 cc,
4 contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non deve essere rapportato solo alla durata dello stesso, ma anche alle modalità con le quali è stato posto in atto, nonché al comportamento complessivamente tenuto dall'obbligata. Ed infatti, è principio giurisprudenziale pacifico, ormai, quello secondo cui si configura un inadempimento di non scarsa importanza, con conseguente risoluzione del contratto, qualora il vitaliziante, che per lungo tempo abbia assolto l'obbligazione, manchi di eseguirla anche solo per un breve periodo, dando luogo ad una violazione dell'obbligo di supporto morale e materiale pattuito, essendo l'assistenza insita nella causa stessa del contratto (cfr. Cass. n. 12746 del 2016; Cass. 16/02/2004, n. 2940). Nel caso in esame, è stato provato documentalmente e anche a mezzo di testimoni da parte della convenuta che la stessa ebbe a subire un periodo di inabilità fisica dovuta ad una forma di lombosciatalgia: l'istruttoria infatti non ha chiarito che livello di invalidità ess abbia comportato;
i certificati medici in atti, infatti, erano finalizzati a comunicare ad INPS l'impossibilità per la di svolgere l'attività di bracciante CP_2 agricola, non quella di assistente della , che avrebbe potuto presumibilmente essere svolta Pt_1 almeno parzialmente, ad esempio con lo svolgimento delle sole mansioni che non comportassero sforzo fisico, ovvero quella di tenere compagnia all'attrice oppure di fornirle assistenza e supporto morale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevata la natura del contratto stipulato tra le parti, considerato l'inadempimento di non scarsa importanza colpevolmente posto in atto dalla convenuta, deve darsi atto dell'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 e con conseguente risoluzione del contratto stipulato dalle parti.
Quanto alla domanda di rifusione in favore dell'attrice di un'indennità da illegittima occupazione dell'immobile, si rileva che, secondo quanto riferito dall'attrice, sebbene al punto 7 dell'atto di donazione le parti avessero stabilito che il possesso e il materiale godimento del bene sarebbe rimasto in capo alla parte cedente fino al consolidamento dell'usufrutto vitalizio alla nuda proprietà (pertanto fino alla sua morte), la , nei giorni immediatamente seguenti la stipula, CP_2 aveva chiesto ed ottenuto dalla di poter avere le chiavi dell'immobile per temporanee Pt_1 esigenze familiari ed aveva quindi ottenuto il possesso del bene dall'ottobre 2016. La , a CP_2 detta della stessa parte attrice, si era quindi occupata dell'assistenza dovuta, sebbene rispettando solo parzialmente gli obblighi contrattualmente assunti;
è la stessa ad affermare in Pt_1 citazione che tale situazione era stata da essa tollerata in ragione del bisogno di cura e di assistenza che aveva: per tale ragione, nessuna doglianza l'attrice può lamentare in ordine ai primi tre anni di detenzione da parte della dell'immobile per cui è causa, atteso che, verbalmente, le parti CP_2 risultano essersi accordate per l'immissione in possesso della convenuta a fronte dell'esecuzione anche solo parziale degli obblighi assunti. Lo stesso dicasi in riferimento al periodo compreso fra gennaio e aprile 2021, atteso che alcuna doglianza sembra essere stata formulata dall'attrice nei confronti della convenuta prima dell'instaurazione di questo giudizio.
In relazione al periodo successivo, invece, si deve ritenere che la presenza della CP_2 presso l'immobile oggetto di cessione sia stata del tutto illegittima, per le ragioni anzidette: il periodo in questione può essere compreso fra aprile 2021 e giugno 2021, allorquando la convenuta propose all'attrice di riprendere il rapporto di collaborazione, ottenendo da essa un rifiuto. Per tale ragione, la somma spettante a titolo di indennità da illegittima occupazione dell'immobile deve essere determinata in ragione di 300,00 euro mensili – secondo la quantificazione fatta dalla stessa attrice e non specificamente contestata dalla controparte, per un totale di 900,00 euro.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea nonché del fatto che l'inadempimento contrattuale della , sebbene grave, in quanto afferente la stessa causa del CP_2 contratto, tuttavia risulta motivato parzialmente da uno stato di infermità fisica che in parte è stato provato dalla convenuta, appare opportuno compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
5
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2671/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara risolto il Parte_1 contratto intercorso fra le parti per grave inadempimento di;
Controparte_2
condanna per l'effetto alla restituzione dell'immobile ubicato a Controparte_2
Oria, in via Duca D'Aosta;
accoglie parzialmente la domanda risarcitoria formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna alla rifusione in favore di della somma Controparte_2 Parte_1 di 900,00 euro, oltre interessi dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo, quale indennità da illegittima occupazione dell'immobile oggetto di cessione;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Taberini, componente dell'Ufficio del Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 12 maggio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
6