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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 228/24 RGVG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione specializzata per i Minorenni
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai
Sigg.ri Magistrati: dott. Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Carlo LUNGHI Esperto dott.ssa Ilana RACCAH Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione iscritta a ruolo il 15.05.2024 avverso la sentenza n. 57 del 22.03.2024, emessa, ai sensi dell'art. 473-bis ss. c.p.c., dal Tribunale per i Minorenni di Firenze nell'interesse del minore Persona_1
promossa da elettivamente domiciliata in Arezzo, viale Diaz n. 158 presso e Parte_1 nello studio degli Avv. Sonia Ascani e Simona Fabbrini che la rappresentano e difendono come da mandato (24.10.2024) a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore in data 07.11.2024 (in precedenza difesa, nell'ordine e sempre previa revoca del precedente, dagli Avv.ti P. Miraglia – 15.05.2024; – CP_1
06.06.2024; – 27.06.2024; – 30.09.2024;) CP_2 CP_3
- reclamante -
nell'interesse del minore
, nella persona del Curatore nominato con decreto del TM, Avv. Persona_1
Chiara Chessa, minore domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Arezzo,
Viale Michelangelo n. 26, che lo rappresenta e difende;
- minore beneficiario -
in contraddittorio con e elettivamente domiciliati in Arezzo, viale Diaz n. CP_4 CP_5
158 presso e nello studio degli Avv. Sonia Ascani e Simona Fabbrini che li rappresentano e difendono come da mandato (24.10.2024) a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore in data 07.11.2024 (in precedenza difesa, nell'ordine
[... e sempre previa revoca del precedente, dagli Avv.ti – 12.06.2024; CP_1
– 30.09.2024; M. ); CP_3 CP_2
- intervenuti volontari -
e elettivamente domiciliati in Firenze, viale dei CP_6 Controparte_7
Mille n. 137 presso e nello studio dell'Avv. Eleonora Ferrara che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di costituzione
- litisconsorti -
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
---------------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…- in riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
[...]
Firenze, resa in data 21 marzo 2024, relativo al procedimento R.G.V.G. 79/2023, previo ogni più opportuno accertamento e provvedimento del caso, così giudicare, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE: poiché i servizi, con la collaborazione della famiglia affidataria, non hanno rispettato il provvedimento che li incaricava di aumentare gli incontri mamma-bambino, e nonni – bambino disporre un calendario, quanto prima, al fine di permettere al bambino di vedere la madre e vedere garantiti i propri diritti fondamentali;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.r per mancanza Parte_1
dei presupposti di legge e per l'effetto: Disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre, stante il grave pregiudizio conseguente al collocamento etero familiare di . - IN VIA SUBORDINATA: - Disporre che il minore sia Per_1
collocato presso i nonni materni, concedendo loro la responsabilità sullo stesso, affidandolo agli stessi, in qualità di figure vicariali primarie;
indicare ogni ulteriore intervento necessario;
- Disporre la liberalizzazione degli incontri madre-figlio, in
2 vista del rientro del minore presso la dimora materna, con predisposizione precisa e puntuale di tempi e modalità per l'attuazione di tale rientro del minore;
- Disporre
l'obbligo in capo ai servizi di osservare pedissequamente il provvedimento di questa
Ill.ma Corte adita, alla luce della mancata osservanza dei provvedimenti antecedenti con riferimento agli incontri mamma-bambino e nonni-bambino; - Disporre un supporto di tipo psicologico nell'interesse del minore al fine di facilitare il suo rientro presso la famiglia di origine…”; per il Curatore del minore Persona_1
“…Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello promosso dalla signor e confermare integralmente Parte_1
quanto deciso nella sentenza di primo grado con la conseguente conferma dell'affido del piccolo ai signori , secondo le modalità e i tempi già Per_1 Parte_2
indicati…”; per i terzi intervenuti e “…- in riforma CP_4 CP_5
della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, resa in data 21 marzo 2024, relativo al procedimento R.G.V.G. 79/2023, previo ogni più opportuno accertamento e provvedimento del caso, così giudicare, contrariis reiectis: - IN VIA
PRELIMINARE: poiché i servizi, con la collaborazione della famiglia affidataria, non hanno rispettato il provvedimento che li incaricava di aumentare gli incontri mamma-bambino, e nonni – bambino disporre un calendario, quanto prima, al fine di permettere al bambino di vedere la madre e vedere garantiti i propri diritti fondamentali;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.r per mancanza dei presupposti di Parte_1
legge e per l'effetto: Disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre, stante il grave pregiudizio conseguente al collocamento etero familiare di
. - IN VIA SUBORDINATA: - Disporre che il minore sia collocato presso i Per_1
nonni materni, concedendo loro la responsabilità sullo stesso, affidandolo agli stessi, in qualità di figure vicariali primarie;
indicare ogni ulteriore intervento necessario;
-
Disporre la liberalizzazione degli incontri madre-figlio, in vista del rientro del minore presso la dimora materna, con predisposizione precisa e puntuale di tempi e modalità per l'attuazione di tale rientro del minore;
- Disporre l'obbligo in capo ai
3 servizi di osservare pedissequamente il provvedimento di questa Ill.ma Corte adita, alla luce della mancata osservanza dei provvedimenti antecedenti con riferimento agli incontri mamma-bambino e nonni-bambino; - Disporre un supporto di tipo psicologico nell'interesse del minore al fine di facilitare il suo rientro presso la famiglia di origine.…”; per i litisconsorti “…Piaccia all.ma Corte di Parte_3
Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla signora in quanto del tutto infondato per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.…”; per il PM: “…conferma del provvedimento di primo grado…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il giudizio di primo grado e la sentenza del Tribunale per i Minorenni. Con ricorso in data 20.04.2023 chiedeva che il Tribunale per i Minorenni Parte_1
(TM) disponesse la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] e del suo collocamento etero- Persona_1
familiare presso una coppia. Il procedimento, previa nomina di un Curatore al minore nella persona dell'Avv. C. Chessa del Foro di Arezzo, era istruito con mandato al servizio sociale in unione ad e di riferire e di CP_8 CP_9
svolgere indagine socio-familiare; era sentita la madre, con il difensore che riqualificava il proprio ricorso come istanza di reintegrare la madre nella responsabilità genitoriale sul figlio minore;
erano altresì sentiti i nonni materni del minore, e era, infine, disposta delega al giudice CP_4 CP_5
onorario (GO) per l'audizione della coppia affidataria e degli operatori psicosociali che seguono la situazione. In esito, la causa, sulle conclusioni precisate dinanzi al
Giudice Relatore, era riservata alla decisione del Collegio.
I.
1. Con la sentenza ex art. 473-bis.28 comunicata in data 22.03.2024, in epigrafe indicata, il TM così decideva: “…Nell'interesse del minore
[...]
, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso avanzato d in Per_1 Parte_1
data 20/4/2023 e dispone l'affidamento del minore alla coppia formata d CP_6
e per mesi 24, salvo proroga che dovrà essere espressamente Controparte_7
richiesta, con attribuzione agli stessi dei poteri in materia scolastica e sanitaria e con
4 autorizzazione ai medesimi in ordine alla possibilità di effettuare viaggi all'estero con il minore. Dà mandato al servizio sociale di Cavriglia e di Fiesole, all CP_8
CP_ di riferimento per entrambi i territori, al Centro Affidi Zona F.na Sud Est e a di Montevarchi, in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi: 1) della presa in carico del minore da parte dell per monitoraggio della sua condizione psicologica;
2) CP_10
della presa in carico della madre e dei familiari materni da parte dell per un CP_10
percorso di psicoterapia in relazione alle dinamiche familiari e per un aiuto alla comprensione del progetto di affido;
3) della presa in carico della madre da parte
CP_ del e del per la prosecuzione dei programmi riabilitativi;
4) della CP_11
attivazione di interventi a sostegno della famiglia affidataria;
5) della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido;
6) della presa in carico della coppia affidataria e della madre da parte del centro Affidi per un percorso che aiuti lo scambio di informazioni e la condivisione del progetto elaborato per il minore;
7) della organizzazione e modulazione delle visite tr e la madre e tr e i Per_1 Per_1
familiari, in luogo idoneo con modalità rispettose delle esigenze del minore e verificata la sua condizione psicologica, alla presenza di operatore, valutando lo svolgimento di visite separate da parte della madre e dei familiari, almeno una volta ogni quindici giorni, con possibilità di implementare tali visite e di adottare modalità maggiormente libere tenendo conto della aderenza dei soggetti coinvolti ai percorsi indicati, dell'andamento del percorso di condivisione del progetto di affido e delle visite stesse e dello stato psicologico del minore. Prescrive alla madre e ai familiari di attenersi alle indicazioni degli operatori. Indica nel Servizio sociale di Cavriglia o comunque al servizio sociale territorialmente competente in base alla residenza abituale del minore il servizio responsabile del progetto di affidamento eterofamiliare del minore e della vigilanza durante l'affidamento. Invita gli operatori a inviare relazioni semestrali di aggiornamento e a segnalare con immediatezza al
5 Parte
qualunque evento che renda necessario un ulteriore intervento di questo ufficio. Efficacia immediata…”.
I.
2. Osservava in motivazione il TM che, alla luce dell'istruttoria assunta e delle informazioni e relazioni acquisite, “…non risulta condivisibile quanto riportato nella relazione, depositata dal difensore d da parte della dott.ss Parte_1 Per_2
specialista afferente l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, peraltro senza alcun riferimento a basi scientifiche, apparendo evidente che l'impegno mostrato dalla madre in ordine ai percorsi di sostegno attivati sembra indirizzato quasi esclusivamente ad aspetti concreti (per es. la ricerca di un lavoro, lo scalaggio del metadone), piuttosto che a quegli aspetti di fragilità personale che richiedono un lavoro interiore, della cui necessità ella, neanche dopo tutti gli anni trascorsi, appare completamente consapevole, tanto che non si riconosce nelle diagnosi fatte, non sembra cogliere la disfunzionalità di certe condotte assunte durante le visite al figlio, non ha mostrato disponibilità né un lavoro che coinvolga le dinamiche familiari né, allo stato, a svolgere una psicoterapia;
la stessa cosa è a dirsi per i nonni materni, che sia nei colloqui svolti con gli operatori sia in sede di audizione hanno mostrato l'assenza di una qualunque riflessione in ordine alle problematiche che hanno portato all'affido eterofamiliare del bambino, tanto che non è stato possibile avviare il percorso indicato nel provvedimento emesso dal Tribunale finalizzato ad aiutare i familiari nella comprensione del progetto di affido. Ritiene, pertanto, il Collegio, alla luce delle notizie pervenute, che danno atto, da un lato, del positivo inserimento del minore presso la famiglia che lo sta accogliendo, che appare disponibile a garantire e favorire il mantenimento dei rapporti del bambino con i famigliari, dall'altro del persistere delle fragilità della madre e delle complesse e disfunzionali dinamiche esistenti nella famiglia di origine, problematiche rispetto alle quali non sembra esservi consapevolezza da parte dei familiari, di dover confermare l'affidamento del minore alla coppia per anni due, salvo proroga, con attribuzione agli Parte_3
stessi dei poteri in materia scolastica e sanitaria e con autorizzazione ai medesimi in ordine alla possibilità di effettuare viaggi all'estero con il minore, dando mandato al
6 servizio sociale di Cavriglia e di Fiesole, alla di riferimento per CP_8
CP_ entrambi i territori, al Centro Affidi Zona F.na Sud Est e a di Montevarchi , in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio, comprensivi della presa in carico del minore da parte dell per CP_10
monitoraggio della sua condizione psicologica, della presa in carico della madre e dei familiari materni da parte dell per un percorso di psicoterapia in relazione CP_10
alle dinamiche familiari e per un aiuto alla comprensione del progetto di affido, della CP_ presa in carico della madre da parte del e del per la prosecuzione dei CP_11
programmi riabilitativi, della attivazione di interventi a sostegno della famiglia affidataria, della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido, della presa in carico della coppia affidataria e della madre da parte del centro Affidi per un percorso che aiuti lo scambio di informazioni e la condivisione del progetto elaborato per il minore, della organizzazione e modulazione delle visite tr e Per_1
la madre e tra e i familiari, in luogo idoneo con modalità rispettose delle Per_1
esigenze del minore e verificata la sua condizione psicologica, alla presenza di operatore, valutando lo svolgimento di visite separate da parte della madre e dei familiari, almeno una volta ogni quindici giorni, con possibilità di implementare tali visite e di adottare modalità maggiormente libere, tenendo conto della aderenza dei soggetti coinvolti ai percorsi indicati, dell'andamento del percorso di condivisione del progetto di affido e delle visite stesse e dello stato psicologico del minore, con prescrizione alla madre e ai familiari di attenersi alle indicazioni degli operatori e con invito agli stessi a voler notiziare con tempestività il P.M.M. in caso di criticità che rendano necessari ulteriori interventi di questo ufficio…”.
II. Il giudizio di appello. madre del minore, proponeva appello. Parte_1
Intervenivano i nonni materni di , e Si Per_1 CP_4 CP_5
costituivano il Curatore del minore e la coppia affidataria. Interveniva ex lege il
Pubblico Ministero in sede.
7 II.
1. L'appellante deduceva specifici motivi di appello avverso la suddetta senenza. 1) Illegittimità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine al collocamento etero-familiare del minore per mancanza dei presupposti Persona_1
di legge. Lamentava che non era stato riconosciuto il lavoro svolto dalla madre negli anni;
la Sig.ra era ampiamente consapevole del proprio passato, e delle Pt_1
problematiche psicologiche che hanno portato all'allontanamento del minore. Non corrispondeva al vero la circostanza che la madre non si riconosce nelle diagnosi effettuate;
semplicemente, ella esprimeva il proprio parere in ordine al disturbo borderline di personalità, diagnostica, rilevando come lo stesso fosse molto più
accentuato durante la fase di assunzione di sostanza stupefacenti, tuttavia ormai superata da oltre 6 anni. La Sig.ra ha sempre collaborato con il Servizio Sociale Pt_1
CP_ rendendosi disponibile a sottoporsi a qualsivoglia percorso/controllo presso il ,
tutti risultati sempre negativi. 2) Negligenza del Servizio Sociale in punto di mancata predisposizione di percorsi volti al rientro del minore presso la famiglia di origine.
Lamentava che l'atteggiamento della madre e dei nonni non era stato oppositivo laddove invece da valutare doveva essere l'assoluta negligenza del Servizio Sociale, nel caso di specie, stante la palese violazione delle prescrizioni legislative;
dalle circostanze di fatto emergeva chiaramente come nessun aiuto, sostegno e/o percorso di riavvicinamento tra il minore ed il nucleo familiare di origine, fosse mai stato attuato da parte dei Servizi Sociali;
che il TM, anziché valutare l'operato degli
Assistenti Sociali, ed altresì le misure adottate al fine di “recuperare la famiglia di origine” nell'interesse di , si era limitato ad addossare ogni responsabilità alla Per_1
Sig.ra ed ai nonni materni. 3) Illegittimità, contraddittorietà, carenza di Pt_1
motivazione in punto all'omessa indagine sui nonni materni. Sotto tale ultimo aspetto, lamentava che il TM aveva totalmente omesso di considerare il sostegno e il supporto dei nonni materni. Nonostante negli anni tale rapporto fosse stato sottoposto a tensioni, i Sigg.ri erano sempre stati presenti per la figlia, CP_12
supportandola ed aiutandola nella gestione di . A fronte dei percorsi Per_1
effettuati, la madre era riuscita a trovare un equilibrio con i nonni materni e a
8 comprendere che questo nucleo familiare può, con la sua unione e compattezza,
fornire un ambiente idoneo alla crescita di , che dopo anni di collocamento Per_1
etero-familiare (prima istituzionale ed oggi in famiglia terza) ha il pieno diritto di tornare a casa, presso la famiglia di origine. Il TM aveva invece del tutto omesso un'indagine sui nonni materni, i quali si erano sempre prodigati affinché la Sig.ra potesse contare sul loro sostegno ed appoggio. Tant'è che è fortemente Pt_1 Per_1
legato ai nonni, nonostante il lungo tempo trascorso lontano da loro. Dunque, nel valutare il comportamento e le risorse materne, non è stato minimamente preso in considerazione il ruolo che i Sigg.ri – possono svolgere per e per Pt_1 CP_5 Per_1
la madre, consentendole un riavvicinamento ed un collocamento con il figlio.
Concludeva come in epigrafe.
II.
2. I nonni del minore, interventori volontari, aderivano alle conclusioni della figlia appellante, lamentando come fosse stato incomprensibilmente preferito dal TM e dal Servizio sociale far instaurare ad un legame nuovo, con una Per_1
famiglia sconosciuta, invece di privilegiare un rapporto già consolidato e forte, come quello esistente tra i nonni ed il nipote. Anche se fossero state ravvisate da parte del
Servizio sociale delle mancanze – ma non erano mai state evidenziate – non comprendevano perché non fosse stato nemmeno tentato di dare supporto ai medesimi nella cura del nipote prima di affidarlo a terzi sconosciuti.
II.
3. Ancora, si costituiva la Curatrice del minore, la quale in rito lamentava violazione del termine a comparire di legge previsto dall'art. 473-bis.31, chiedendo di procedere previa assegnazione di nuovo termine a difesa. Nel merito chiedeva la reiezione del reclamo, evidenziando che tutti gli operatori, ciascuno per quanto di competenza, avevano ribadito la persistente fragilità della madre e le complesse e disfunzionali dinamiche esistenti nella famiglia di origine, problematiche rispetto alle quali non sembra esservi consapevolezza da parte dei familiari. Deduceva,
ancora, che i Servizi sociali del Comune di Cavriglia, avevano avuto in affidamento sin dal 2018 e avevano agito su mandato specifico del TM che aveva disposto Per_1
per l'affido extra familiare di . Non ravvisava alcuna negligenza, ma l'adesione Per_1
9 Co e l'esecuzione di quanto statuito dal e dalla Corte d'appello di Firenze. Quanto ai genitori, ricordava, come già sostenuto nelle difese svolte negli altri giudizi azionati dalla famiglia che era stata svolta un'ampia CTU direttamente innanzi alla Pt_1
Corte in sede di reclamo avverso il Decreto Provvisorio, ex art. 10 L. 184/1983 e succ. mod., emesso dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 05.03.2019. La
Consulenza era stata incentrata proprio sulla verifica dell'idoneità dei nonni materni in ordine all'affidamento del minore sotto il profilo dell'accudimento Persona_1
morale e materiale nonché in via prognostica. Concludeva come in epigrafe.
II.
4. Infine, si costituivano i genitori affidatari, coniugi i quali si Parte_3
limitavano ad eccepire la carenza di termini a comparire loro concessi, trattandosi di procedimento introdotto successivamente all'entrata in vigore del nuovo procedimento c.d. unificato, ex artt. 473-bis ss., in materia di persone, minori e famiglie.
II.
5. All'udienza fissata, il Collegio disponeva nuova notifica del ricorso in appello alle controparti nel rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.31 c.p.c.; in data
04.11.2024 era trasmessa dai SS del comune di Cavriglia (AR) la Relazione di aggiornamento dei medesimi Servizi a conclusione dei primi sei mesi di affidamento eterofamiliare di . Si costituivano con nuova comparsa i litisconsorti Per_1 [...]
e il Curatore. Erano depositate le memorie successive di cui all'art. 473- CP_14
bis.32. All'udienza del 27.11.2024, i Procuratori delle Parti discutevano oralmente la causa;
era sentita la appellante, presente personalmente, la quale dichiarava
“…lavoro in un'azienda che fa pulizie a tempo determinato, ma rinnovabile. Altri lavori non li ho accettati perché troppo lontani per permettermi di svolgere il mio percorso con le visite e con gli incontri con mio figlio. Ho intenzione di finire l'Università. Abito in un appartamento al piano sotto a quello dei miei genitori. Le domande che rivolgo a sono fatte per informarmi di quello che fa perché mi Per_1
interesso a lui e non per angosciarlo…”; i difensori, infine, concludevano come da epigrafe. La Corte riservava la decisione. L'appello è infondato e va pertanto respinto
10 con conseguente conferma della sentenza gravata. I singoli motivi di appello sopra richiamati saranno trattati, per evidente connessione logica, unitariamente.
III. Il merito del gravame. I fatti pregressi. Si rende necessario richiamare adesso i travagliati passi percorsi dal piccolo in questi suoi primi sette anni di Per_1
vita, quali si evincono dagli atti e dai provvedimenti, anche di questa Corte, relativi anche a trascorsi procedimenti.
III.
1. nasce a Firenze il 16.01.2018 dall'unione di fatto tra Persona_1
(n. a Montevarchi il 18.06.1986) e padre che non ha riconosciuto il Parte_1
bambino; fin da subito, si rende noto ai Servizi sociali e al giudice minorile per interventi succedutisi nel tempo sia nel preminente suo interesse sia, altresì, a tutela della madre, la quale presenta diagnosi di disturbo border line di personalità ed è CP_ stata in cura anche presso il di Montevarchi per poliabuso di sostanze
(primariamente cocaina ed eroina) fin dall'età di sedici anni. Con reiterati provvedimenti il TM aveva affidato il minore ai Servizi Sociali e predisposto il collocamento con la madre presso una Comunità terapeutica individuata dai servizi ove con il figlio era stata inserita fin dal mese di febbraio 2018. Durante la Pt_1
permanenza in suddetta comunità per oltre un anno aveva seguito un Pt_1
percorso terapeutico impegnativo ed in maniera adeguata. Il figlio, come da relazione, rappresentava per lei una grossa motivazione nel proseguire positivamente il percorso intrapreso. Nell'arco di tale periodo madre e figlio non erano mai stati soli in quanto accompagnati dalla presenza dei nonni materni che non avevano mai abbandonato né la figlia né il nipote. Tuttavia, in data 02.03.2019 si era Pt_1
allontanata dalla struttura lasciando in comunità, seppure con i nonni Per_1
presenti. L'episodio – certamente grave, ricadendo la responsabilità dell'incolumità
del minore innanzitutto su lei – aveva generato l'apertura di una procedura di adottabilità in favore di che aveva comportato fra l'altro la limitazione della Per_1
responsabilità genitoriale di Pt_1
III.
2. Il procedimento di adottabilità del minore e l'appello. Con sentenza del
TM n. 1/2021, in data 12.01.2021, si concludeva il procedimento n. 17/2019 ADS,
11 aperto su ricorso del PM del 4.03.2019 – in esito all'episodio appena sopra descritto –
per la verifica della sussistenza dello stato di abbandono materiale e morale del minore;
il TM dichiarava non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità di
, confermava l'affidamento del minore al Servizio sociale di Cavriglia – già Per_1
disposto in anteriore procedimento – fermo restando il provvisorio collocamento del medesimo presso la Comunità individuata dal Servizio affidatario, con mandato al
Servizio sociale per la prosecuzione degli interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio a tutela del minore e per predisporre nel suo interesse ogni intervento utile anche alla preparazione e all'inserimento nel nucleo familiare che venisse individuato, nonché per organizzare gli incontri del minore con la madre e con í familiari con le modalità in atto o con altre diverse modalità che si rendessero maggiormente adeguate per il minore in vista del suo inserimento nel nucleo familiare medesimo. La sentenza era appellata dalla mamma e dai nonni di in Per_1
punto di previsione di affidamento etero-familiare e confermata con sentenza di questa Corte n. 1408/21 in data 07.07.2021, salvo l'inserimento del termine di mesi
24 quale termine massimo di legge per l'affidamento etero-familiare.
III.
3. il procedimento ex art. 333 c.c. e l'appello. Nel frattempo, dopo la sentenza del TM e in pendenza di appello, su ricorso del PMTM in data 19.01.2021,
era aperto innanzi al Tribunale per i Minorenni il procedimento di VG n. 100/2021,
ex art. 333 c.c., per l'individuazione di coppia al fine di dare attuazione alla sentenza del TM. Con ordinanza interlocutoria in data 2/3/2021 era disposto – fermo restando l'affidamento al Servizio Sociale di Cavriglia anche per l'organizzazione di incontri con i familiari – il collocamento stabile del minore presso la famiglia Parte_3
residente in [...], con nomina di Curatore del minore (Avv. C. Chiessa).
Successivamente, l'aggiornamento da parte dei SS, comprensivo di relazioni degli specialisti coinvolti, faceva emergere che: presentava uno stato Parte_1
ansioso per le tematiche inerenti l'affidamento del figlio;
seguiva la prescritta terapia farmacologica risultando negativa ai controlli tossicologici;
permanevano le difficoltà
legate ai tratti relativi alla patologia border line della stessa;
tuttavia, sembrava esser
12 più attiva anche socialmente, frequentando un gruppo parrocchiale del territorio, ed aver accettato il collocamento etero-familiare del figlio nonostante il dolore che esprimeva al riguardo;
come i suoi genitori, ella richiedeva di poter vedere il minore con una frequenza maggiore di una volta alla settimana;
erano sorti contrasti per le vaccinazioni del bimbo che la madre non voleva consentire;
d'altro lato, la stessa famiglia appariva molto incalzante con la figlia;
i famigliari erano puntuali alle visite;
incontrava volentieri i famigliari;
la famiglia collocataria aveva riferito che Per_1
mostrava un buon inserimento nel loro contesto familiare, giocando molto Per_1
con figlio della coppia di sette anni, e relazionandosi serenamente con Per_3 Per_4
figlia del sig. , di anni dieci;
emergeva dagli incontri e dalle visite effettuate che CP_6
appariva sempre più sereno e tranquillo e ben integrato;
nel corso dei mesi il Per_1
bambino aveva fatto molti progressi e imparato diverse attività; si recava volentieri alle visite con la famiglia naturale ed aveva acquisito il ritmo della cadenza settimanale delle visite;
dopo la verifica avvenuta il 15.11.2021, gli operatori avevano aggiornato la situazione del minore, riferendo che si era verificata una difficoltà
rispetto alla possibilità per la famiglia affidataria di fare viaggi all'estero con , Per_1
viaggio cui la madre del minore non aveva dato il consenso, temendo che il bambino per la pandemia potesse rimanere bloccato in Francia. Infine, con decreto in data
31.01.2022, il TM, definendo il procedimento, così provvedeva: “…dispone l'affidamento del minore a e per anni due salvo CP_6 Controparte_7
proroga, con esercizio da parte degli stessi dei poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie di cui all'art..5 L.n.184/83. Autorizza gli affidatari ad effettuare viaggi all'estero con il minore. Attribuisce al Servizio sociale di Cavriglia la vigilanza durante l'affidamento ai sensi dell'art.4 L.N.184/83. Dà mandato al servizio sociale di
Cavriglia e di Fiesole, alla UFSMIA/UFSMA di riferimento per entrambi i territori, al
CP_ Centro Affidi Zona F.na Sud Est e al di Montevarchi, in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi: 1) della presa in carico del minore da parte della per CP_10
13 monitoraggio della sua condizione psicologica;
2) della presa in carico della madre e dei familiari materni da parte della per un percorso di psicoterapia in CP_10
relazione alle dinamiche familiari e per un aiuto alla comprensione del progetto di affido;
3) della presa in carico della madre da parte del e del per la CP_11 CP_9
prosecuzione dei programmi riabilitativi;
4) della attivazione di interventi a sostegno della famiglia affidataria;
5) della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido;
6) della organizzazione e modulazione delle visite tra e i familiari, con Per_1
modalità rispettose delle esigenze del minore e verificata la sua condizione psicologica, almeno una volta ogni quindici giorni alla presenza di operatore.
Prescrive alla madre e ai familiari di attenersi alle indicazioni degli operatori. Invita gli operatori a voler inviare relazione di aggiornamento entro il 30/6/2022 e a voler notiziare con tempestività il P.M.M. in caso di criticità che rendano necessari ulteriori interventi di questo ufficio…”. Osservava il TM che gli aggiornamenti davano atto del positivo percorso di avvicinamento e di conoscenza del minore alla coppia individuata, la quale appariva disponibile a garantire e favorire il mantenimento dei rapporti del bambino con i famigliari, ma dall'altro lato,
sottolineavano le gravi problematiche della madre e le complesse e disfunzionali dinamiche esistenti nella famiglia di origine, situazioni rispetto alle quali non sembrava esservi consapevolezza da parte dei familiari. Conclusivamente, il minore era affidato alla coppia per anni due, salvo proroga. I nonni materni e Parte_3
la madre opponevano reclamo al provvedimento e concludevano per: la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.ra stante Parte_1
l'assoluta idoneità genitoriale;
la revoca del collocamento del minore presso idonea coppia di affidatari, con predisposizione di incontri protetti madre/minore e nonni/minore; il collocamento temporaneo del minore presso la famiglia di origine,
nella dimora dei nonni materni, non essendo presente alcun presupposto per il collocamento etero familiare di;
la previsione di intervento di un operatore Per_1
specializzato per la verifica della sussistenza delle condizioni di idoneità genitoriale
14 vicariante dei nonni materni. Si costituiva la Curatrice del minore che concludeva per la conferma del provvedimento;
erano sentite le Parti ed i genitori affidatari,
notiziati ma non formalmente costituiti, era acquisito aggiornamento di relazione dei
Servizi Sociali. Questa Corte, con proprio decreto 07-12.07.2022, respingeva il reclamo nel merito, pure con alcune disposizioni: “…DISPONE che i Servizi sociali interessati: 1) assicurino, nel contesto di una indispensabile condotta collaborativa di la continuazione dei programmi riabilitativi co già Parte_1 CP_11 CP_9
previsti in suo favore dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
2) intervengano per un'organizzazione di spazi e una modulazione delle visite tra i familiari , anche con frequenza più intensa della attuale bisettimanale, nella Per_1
contestuale collaborazione comportamentale dei familiari medesimi, con modalità sempre rispettose delle esigenze del minore;
il tutto come più specificamente in parte motiva;
RESPINGE, per il resto, il reclamo;
COMPENSA integralmente tra le
Parti le spese di lite;
…”. . Osservava, innanzitutto, come emergessero – con evidenza – due elementi da ritenersi dirimenti nella valutazione della complessa situazione di : da un lato, il progetto etero-familiare predisposto stava Per_1
funzionando e funzionando bene nell'interesse del minore;
dall'altro lato, la madre,
pure con tutte le fragilità evidenziate e correlate al proprio stato di salute e al percorso personale che stava svolgendo e che poteva prospettarsi non breve,
sembrava lentamente acquisire consapevolezza della necessità, anche nel suo interesse, di un periodo di distacco dalla quotidianità con il figlio e dell'importanza di questo temporaneo affido per un compiuto e sereno sviluppo psico-fisico del minore. Osservava ancora come, invece, apparisse opposta la posizione dei genitori della gli odierni appellanti e i quali stentavano a Pt_1 CP_4 CP_5
porsi a fianco della figlia nel sostenere la sua rinnovata volontà, esplicitata in udienza, anzi lasciavano la sensazione di una loro difesa sempre più divaricata rispetto a quella di e di una persistente volontà incentrata quasi in una Pt_1
condotta sostitutiva della responsabilità genitoriale e in una “riappropriazione” – in senso inconsapevolmente materiale – del nipote, piuttosto che nel definire in
15 comunione con la figlia un progetto per ottenere il riavvicinamento di alla Per_1
madre. Il tutto senza definire un preciso progetto per un futuro, con tempi imprecisati, di con loro e senza porsi fino in fondo i problemi connessi alla Per_1
crescita del ragazzo e al contemporaneo loro avanzare negli anni, al continuo mutare dei bisogni di e alla necessità, per lui, di interfacciarsi stabilmente – fin da Per_1
subito – con persone di età più prossima a quella di genitori che di nonni. “…E allora
– concludeva questa Corte – deve essere evidenziato che in questo delicato transito, nell'interesse primario di , ma anche della mamma e degli stessi nonni, non Per_1
sussistono i presupposti per un immediato rientro in casa d che, al momento, Per_1
sembra vivere davvero con serenità il suo temporaneo collocamento. Tuttavia, nel frattempo, da un lato appare indispensabile che i Servizi sociali sostengano in modo particolarmente concreto il percorso di rafforzamento di autonomia della mamma di favorendo la prosecuzione dei programmi riabilitativi con e;
Per_1 CP_11 CP_9
fortemente auspicabile, pertanto, è la ripresa dei colloqui di con lo Pt_1
psichiatra anche al fine di verificare gli effetti – nel tempo – della dichiarata interruzione unilaterale della terapia farmacologica da parte della paziente che, comunque, appariva in udienza ben compensata. Dall'altro lato – ma contestualmente – deve essere data concreta attuazione al disposto del TM, soprattutto nella individuazione di uno spazio incontri alternativo più agevole dal punto di vita logistico e più facilmente raggiungibile sia per gli affidatari che per la madre e i nonni nonché la previsione, proprio al fine di rafforzare il percorso della madre, di un progressivo aumento dei tempi di permanenza tra la madre e i nonni da un lato e il piccolo dall'altro, con ciò venendo incontro ai desiderata dei Per_1
medesimi nonni e incoraggiando, così, un fisiologico rapporto tra questi ultimi e il nipote, al di fuori di una loro improbabile sostituzione nella responsabilità genitoriale, ma di supporto ad essa che va invece – come detto – rafforzata in
”. Per_5
IV. Segue. Gli aggiornamenti del Servizio Sociale. La Relazione, qualificata come aggiornamento “…a seguito del decorso del 6° mese (sui disposti 24 mesi)
16 dell'affidamento eterofamiliare del minore in oggetto confermato con Sentenza del Tribunale per i Minorenni del 21.03.2024…” – si incentra sugli aspetti salienti della vicenda. Inizia con un report sulla situazione del minore nel contesto del nucleo affidatario: “…Alessio, ha 6 anni ed ha iniziato il primo anno della scuola primaria, importante fase di cambiamento e di crescita, che sembra affrontare con entusiasmo, impegno e motivazione. Nel tempo libero frequenta atletica e supportato dalla famiglia affidataria sceglierà anche una seconda attività sportiva. Gli affidatari appaiono attenti alla educazione e alla salute del minore. Sono regolari nello accompagnamento di agli incontri con i suoi familiari, alle visite con la Per_1
psicologa e nello svolgimento delle visite di controllo, l'ultima effettuata il CP_10
22.03.2024 presso il Meyer - Ambulatorio di Broncopneumologia (allegato n. 1). Gli stessi si sono attivati tempestivamente per richiedere l'autorizzazione al Giudice
Tutelare per procedere alla vaccinazione antiinfluenzale di , inserita nelle Per_1
indicazioni terapeutiche dal pneumologo del Meyer e dal pediatra di riferimento del minore, in seguito alla comunicazione della contrarietà alla vaccinazione antiinfluenzale pervenuta dal legale della signor Avv. Maria Gioffrè e dalla Pt_1
donna stessa, al Servizio Sociale scrivente (allegato n. 2 e n. 3). Dalla reportistica degli operatori del Centro Affidi di Bagno a Ripoli (allegato n. 4), emerge un costante impegno degli affidatari a far vivere ad in modo sereno e armonioso i vari Per_1
legami affettivi e viene sottolineata la piena collaborazione con i servizi per il funzionamento del progetto di affido. Sono aperti e disponibili al confronto come si evidenzia anche nella relazione della Dott.ssa psicologa Ufsmia Asl centro Per_6
Zona Sudest Mugello (allegato n.5), che ha dato uno spazio per gli affidatari:
"Mostrano buone capacità autoriflessive e di contenimento emotivo, capacità di riconoscere e condividere le proprie emozioni e quelle del bambino ponendosi in posizione di apertura e flessibilità rispetto alla famiglia di origine". La presenza di un clima domestico sereno emerge anche dalla relazione della Assistente Sociale del
Servizio Sociale del Comune di Fiesole competente territorialmente, che ha effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione della famiglia (allegato n. CP_6
17 6)…”. Seguono i resoconti relativi ai rapporti del minore con la famiglia d'origine (la madre ed i nonni): “…In merito alle visite del minore con la mamma e i nonni materni, nel rispetto delle indicazioni riportate nel Decreto del Tribunale per i
Minorenni in oggetto, il programma delle stesse è stato di volta in volta modulato per conformarsi al disposto dell'Autorità Giudiziaria per come intervenuto per effetto delle pronunce rese nel corso del periodo, ed attualmente ha una cadenza quindicinale, dal mese di giugno 2024. Nello specifico, la madre incontr due Per_1
volte al mese, un incontro di 2 ore, il lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 solo lei e il bimbo, quale spazio dedicato a rafforzare la relazione con la figura materna, e la volta successiva, dopo 15 giorni, mezz'ora lei e il figlio e un'ora e mezza con la presenza anche di nonni e zio. È stata prevista la possibilità per la mamma di fare delle uscite con il minore fuori dalla struttura, sempre con la presenza dell'educatore e sempre in considerazione della necessità di garantire la serenità di e il buon andamento complessivo dell'incontro. La riorganizzazione degli Per_1
incontri a una frequenza quindicinale è stata anticipata dagli operatori nell'incontro avvenuto il 16 maggio presso il Centro Affidi di Bagno a Ripoli (FI), alla presenza della signora e del suo legale, spiegando che nel definire la cadenza delle Pt_1
visite la valutazione è stata orientata dalla condizione più rispettosa del benessere psicologico di;
tale frequenza garantisce maggior regolarità e rispetto dei Per_1
ritmi di vita del minore. Di ciò vi è stata comunicazione e condivisione, come risulta dalla mail alla sig.ra inviata per tramite del suo legale (allegato n. 7), che ha Pt_1
condiviso e confermato le modalità delle visite. Gli incontri si svolgono nella sede della cooperativa Arca sita in via Galeotti n.7/9 Firenze, al momento unico luogo disponibile e facilmente raggiungibile dalle due famiglie. In merito all'andamento degli incontri, come emerge dalla reportistica (Allegato n.8), la famiglia ha Pt_1
avuto un approccio non sempre lineare: sono state rilevate delle rigidità in alcuni momenti, e pur dichiarando verbalmente una maggiore collaborazione con i servizi si è però registrato un atteggiamento più accusatorio della mamma e dei nonni nei confronti dei servizi, nonché di sospetto verso la famiglia affidataria, e queste
18 esternazioni sono avvenute durante gli incontri alla presenza d . Rispetto alle Per_1
visite con la mamma, viene riportato come la signora di solito arrivi puntuale, si mostri affettuosa con il figlio abbracciandolo e accarezzandolo. Gli incontri si svolgono seguendo sempre uno stesso schema: prima la madre propone la merenda e poi un'attività di gioco. La signora si lamenta di una trascuratezza di , Per_1
asserendo una non correttezza nell'abbigliamento, interroga il bambino se gli viene fatto indossare i vestiti che lei gli ha portato, ritiene che sia magro e non mangi a sufficienza, per questo porta tante merendine, soprattutto dolci, senza tener conto delle indicazioni degli operatori, oppure asserisce di vederlo con le labbra gonfie e inizia a fare domande non adeguate all'età del figlio, rispetto alla terapia farmacologica. Da precisare che nelle relazioni degli incontri, gli educatori non riscontrano corrispondenza tra quanto asserito dalla madre di e l'esistente. Per_1
Emerge, invece, tra le criticità segnalate dagli educatori, che le ripetute domande che la madre pone al figlio lo mettono in una situazione di disagio, e se ciò le viene fatto notare dagli educatori la circostanza e l'intervento di questi ultimi non è ben accolto.
Al riguardo delle visite con i nonni e lo zio avvengono con queste modalità: una volta al mese per la durata di un'ora e mezza insieme alla mamma. Si evidenzia che durante gli incontri della sola madre co è successo che la stessa ha effettuato Per_1
delle video chiamate ai nonni in maniera improvvisa, con contenuti che hanno provocato in alcuni casi anche uno stato di agitazione nel bambino, ad esempio è stata mostrata la cameretta dove, secondo i signor presto andrà. Anche negli Pt_1
incontri con tutti i familiari il nonno effettua video senza l'acquisizione del consenso degli operatori presenti. A tal proposito sì chiede a codesta A.G. di dare indicazioni specifiche rispetto alle registrazioni di video da parte dei familiari d durante Per_1
gli incontri così come rispetto alle video chiamate della madre ai nonni durante le visite della sola mamma co , trattandosi di modalità non previste per le quali Per_1
lo scrivente Servizio chiede delucidazioni e precisazioni. Il clima degli incontri che viene rappresentato nella relazione di sintesi e nei report (allegato n. 8) negli ultimi mesi non è sereno, risulta teso e pesante per le modalità inquisitorie che sembrano
19 utilizzare i familiari nei confronti nel minore. In merito ai percorsi indicati nei Par provvedimenti dell'A.G. la madre del minore prosegue il percorso a
[...]
, che si avvia ad una fase di conclusione del programma Controparte_15
(allegato n. 9.): la Dott.ss nella relazione precisa che il programma è in fase Tes_1
di conclusione, ma consiglia di proseguire la presa in carico al servizio per CP_11
supportarla e aiutarla nel progetto di affido del figlio. Per quanto riguarda l'andamento del percorso presso il servizio del il Dott. nello CP_11 Per_7
scambio mail (Allegato n. 10) riporta che l'ultimo incontro con la donna risale al luglio 2023, in quanto ai due appuntamenti successivi sembra che non si sia presentata e ad oggi non è arrivata altra comunicazione in merito. La Dott.ssa psicologa Ufsmia Usl Centro Zona Sudest Mugello oltre al percorso di Per_6
supporto psicologico attivato in favore di , ha dedicato anche uno spazio di Per_1
supporto alla genitorialità per la signor dando disponibilità anche di uno Pt_1
spazio per i nonni materni, senza ricevere riscontro in merito. Rispetto alla signora emerge "un atteggiamento formalmente collaborativo, ma poco incline a Pt_1
riflettere su di Sé e sui propri bisogni nella relazione con , oltre che scarsa Per_1
capacità riflessiva. Mostra un atteggiamento critico nei confronti degli affidatari e di scarsa fiducia richiedendo un confronto diretto con loro"; la dottoressa conclude "La signora mostra un atteggiamento difensivo nei colloqui e di critica verso i Pt_1
Servizi, fatica ad utilizzare tale spazio come luogo di riflessione e crescita personale.
Allo stato attuale non sembrano esserci i presupposti necessari per un percorso di sostegno alla genitorialità" (Allegato n. 5). in data 30 settembre 2024 la scrivente insieme alla Assistente Sociale del Comune di Fiesole, dott.ssa competente Per_8
territorialmente in base alla residenza del minore, hanno incontrato la sig.r Pt_1
e la nonna materna per avere uno scambio sui percorsi terapeutici intrapresi dalla stessa e sull'andamento degli incontri. nonché un approfondimento rispetto alla questione della vaccinazione antiinfluenzale. L'incontro non si è mostrato proficuo, dal momento che sono state mosse prevalentemente accuse nei confronti dei servizi e del loro operato, mettendo in discussione l'intero progetto di affido e l'adeguatezza
20 degli affidatari, riferendo che secondo loro il bimbo non sta bene, che risulta trascurato, non solo nell'abbigliamento ma anche nell'alimentazione ("è magro",
"gonfio in viso'). La sig.r rispetto ai percorsi terapeutici ha aggiornato che Pt_1
sta concludendo il programma al Serd, avendo risolto il problema con le sostanze, mentre rispetto al percorso con l'Ufsma Azienda Usi sudest Zona Valdarno è da più di un anno che non vede il dott , riferendo di aver contattato la segreteria Per_7
del servizio per richiedere un nuovo appuntamento ma senza esito positivo. Ha dichiarato di essere seguita da uno specialista privato. Psichiatra e Psicoterapeuta,
Dott sia le che i suoi genitori, con incontri a cadenza mensile. Rispetto alla CP_16
vaccinazione antiinfluenzale entrambe le donne hanno mantenuto una posizione contraria, non riconoscendo neanche l'autorevolezza delle indicazioni del pneumologo del Meyer per i pazienti asmatici. Il 15 ottobre 2024 si è svolto un incontro tra la sig.ra e la famiglia Affidataria la coppia Pt_1 Parte_3
programmato dagli operatori del Centro Affidi di Bagno a Ripoli al quale erano presenti anche la sottoscritta e la Assistente sociale del Comune di Fiesole: si è trattato di un incontro di aggiornamento sulla vita quotidiana di , sui suoi Per_1
impegni, le sue passioni, le sue curiosità e sul suo andamento nel nuovo contesto scolastico. Il prossimo incontro è stato programmato con le due famiglie per il 12 dicembre 2024…”.
V. Conclusioni. In esito alla ricostruzione – non a caso – così analitica dei pregressi e degli aggiornamenti istruttori appena evidenziati, può adesso valutarsi in tutto il suo spessore il ricorso che ci occupa (depositato dinanzi al TM nel maggio
2024) con il quale la madre insiste nella revoca di ogni limitazione di genitorialità e di affidamento e collocamento a sé di , il tutto a distanza di circa nove mesi Per_1
dal provvedimento in ultimo indicato (il decreto sopra citato di questa Corte
risalente al luglio 2023) che da un lato aveva preso mossa proprio dalla rinnovata consapevolezza di sui suoi obiettivi e sui tempi necessari per il loro proficuo Pt_1
compimento e dall'altro lato pareva dirigersi verso una soluzione favorevole al rientro di nel nucleo familiare biologico, fermo restando il percorso del Per_1
21 minore che si stava svolgendo e che doveva essere proseguito nei tempi prescritti sia nel suo primario interesse, per restituirgli la dovuta serenità, sia nell'interesse della madre la quale nel frattempo avrebbe potuto consolidare i traguardi personali e di genitorialità, pure rincorsi. Ebbene, gli esiti dell'istruttoria svolta, in specie degli aggiornamenti dei Servizi Sociali, mostrano una ancora non sopita criticità collegata a rinnovati atteggiamenti oppositivi di nuovamente adesivi alla – Pt_1
altrettanto mai sopita – condotta ipercritica portata avanti dai suoi genitori, i nonni di , nei confronti di tutte le figure professionali coinvolte nella vicenda. Per_1
Ancora una volta, questa Corte ritiene di dover indicare alla madre, ma più ancora alla famiglia naturale nel suo complesso, l'importanza, nel contempo, da un lato del compimento naturale del progetto di serena crescita formativa di e dall'altro Per_1
lato del consolidamento delle nuove, per ciò ancora deboli, strutture psicologiche di la quale dovrà nel tempo sentirsi sempre più sicura nel suo ruolo di madre Pt_1
nel quale presto potrebbe essere reintegrata in modo tendenzialmente sempre più
completo. Ciò che deve avere chiaro è che – nell'interesse di che sta Pt_1 Per_1
ormai crescendo e avviandosi verso una fase di preadolescenza – ella non potrà più permettersi le gravi ricadute del passato e pertanto il tempo che ancora,
fisiologicamente per tutto l'accaduto ed il pregresso, la separa da una reintegrazione in un attivo ruolo materno, deve essere da lei vissuto nell'accrescimento delle sue prerogative e nella revisione critica delle condotte antagoniste proposte da lei medesima e dai suoi genitori nei confronti di tutti coloro che – in realtà – in questo periodo hanno sostenuto lei e l'intero gruppo familiare che la circonda nel lungo e complesso percorso svolto.
VI. Le spese. Sussistono i presupposti, tenuto conto della natura concreta ella lite, per la loro compensazione nei confronti di tutte le Parti.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
RESPINGE l'appello;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le Parti;
22 DÀ ATTO che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il presente procedimento è esente da contributo unificato.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 27.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
23
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione specializzata per i Minorenni
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai
Sigg.ri Magistrati: dott. Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Carlo LUNGHI Esperto dott.ssa Ilana RACCAH Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione iscritta a ruolo il 15.05.2024 avverso la sentenza n. 57 del 22.03.2024, emessa, ai sensi dell'art. 473-bis ss. c.p.c., dal Tribunale per i Minorenni di Firenze nell'interesse del minore Persona_1
promossa da elettivamente domiciliata in Arezzo, viale Diaz n. 158 presso e Parte_1 nello studio degli Avv. Sonia Ascani e Simona Fabbrini che la rappresentano e difendono come da mandato (24.10.2024) a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore in data 07.11.2024 (in precedenza difesa, nell'ordine e sempre previa revoca del precedente, dagli Avv.ti P. Miraglia – 15.05.2024; – CP_1
06.06.2024; – 27.06.2024; – 30.09.2024;) CP_2 CP_3
- reclamante -
nell'interesse del minore
, nella persona del Curatore nominato con decreto del TM, Avv. Persona_1
Chiara Chessa, minore domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Arezzo,
Viale Michelangelo n. 26, che lo rappresenta e difende;
- minore beneficiario -
in contraddittorio con e elettivamente domiciliati in Arezzo, viale Diaz n. CP_4 CP_5
158 presso e nello studio degli Avv. Sonia Ascani e Simona Fabbrini che li rappresentano e difendono come da mandato (24.10.2024) a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore in data 07.11.2024 (in precedenza difesa, nell'ordine
[... e sempre previa revoca del precedente, dagli Avv.ti – 12.06.2024; CP_1
– 30.09.2024; M. ); CP_3 CP_2
- intervenuti volontari -
e elettivamente domiciliati in Firenze, viale dei CP_6 Controparte_7
Mille n. 137 presso e nello studio dell'Avv. Eleonora Ferrara che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di costituzione
- litisconsorti -
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
---------------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…- in riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
[...]
Firenze, resa in data 21 marzo 2024, relativo al procedimento R.G.V.G. 79/2023, previo ogni più opportuno accertamento e provvedimento del caso, così giudicare, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE: poiché i servizi, con la collaborazione della famiglia affidataria, non hanno rispettato il provvedimento che li incaricava di aumentare gli incontri mamma-bambino, e nonni – bambino disporre un calendario, quanto prima, al fine di permettere al bambino di vedere la madre e vedere garantiti i propri diritti fondamentali;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.r per mancanza Parte_1
dei presupposti di legge e per l'effetto: Disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre, stante il grave pregiudizio conseguente al collocamento etero familiare di . - IN VIA SUBORDINATA: - Disporre che il minore sia Per_1
collocato presso i nonni materni, concedendo loro la responsabilità sullo stesso, affidandolo agli stessi, in qualità di figure vicariali primarie;
indicare ogni ulteriore intervento necessario;
- Disporre la liberalizzazione degli incontri madre-figlio, in
2 vista del rientro del minore presso la dimora materna, con predisposizione precisa e puntuale di tempi e modalità per l'attuazione di tale rientro del minore;
- Disporre
l'obbligo in capo ai servizi di osservare pedissequamente il provvedimento di questa
Ill.ma Corte adita, alla luce della mancata osservanza dei provvedimenti antecedenti con riferimento agli incontri mamma-bambino e nonni-bambino; - Disporre un supporto di tipo psicologico nell'interesse del minore al fine di facilitare il suo rientro presso la famiglia di origine…”; per il Curatore del minore Persona_1
“…Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello promosso dalla signor e confermare integralmente Parte_1
quanto deciso nella sentenza di primo grado con la conseguente conferma dell'affido del piccolo ai signori , secondo le modalità e i tempi già Per_1 Parte_2
indicati…”; per i terzi intervenuti e “…- in riforma CP_4 CP_5
della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, resa in data 21 marzo 2024, relativo al procedimento R.G.V.G. 79/2023, previo ogni più opportuno accertamento e provvedimento del caso, così giudicare, contrariis reiectis: - IN VIA
PRELIMINARE: poiché i servizi, con la collaborazione della famiglia affidataria, non hanno rispettato il provvedimento che li incaricava di aumentare gli incontri mamma-bambino, e nonni – bambino disporre un calendario, quanto prima, al fine di permettere al bambino di vedere la madre e vedere garantiti i propri diritti fondamentali;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.r per mancanza dei presupposti di Parte_1
legge e per l'effetto: Disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre, stante il grave pregiudizio conseguente al collocamento etero familiare di
. - IN VIA SUBORDINATA: - Disporre che il minore sia collocato presso i Per_1
nonni materni, concedendo loro la responsabilità sullo stesso, affidandolo agli stessi, in qualità di figure vicariali primarie;
indicare ogni ulteriore intervento necessario;
-
Disporre la liberalizzazione degli incontri madre-figlio, in vista del rientro del minore presso la dimora materna, con predisposizione precisa e puntuale di tempi e modalità per l'attuazione di tale rientro del minore;
- Disporre l'obbligo in capo ai
3 servizi di osservare pedissequamente il provvedimento di questa Ill.ma Corte adita, alla luce della mancata osservanza dei provvedimenti antecedenti con riferimento agli incontri mamma-bambino e nonni-bambino; - Disporre un supporto di tipo psicologico nell'interesse del minore al fine di facilitare il suo rientro presso la famiglia di origine.…”; per i litisconsorti “…Piaccia all.ma Corte di Parte_3
Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla signora in quanto del tutto infondato per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.…”; per il PM: “…conferma del provvedimento di primo grado…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il giudizio di primo grado e la sentenza del Tribunale per i Minorenni. Con ricorso in data 20.04.2023 chiedeva che il Tribunale per i Minorenni Parte_1
(TM) disponesse la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] e del suo collocamento etero- Persona_1
familiare presso una coppia. Il procedimento, previa nomina di un Curatore al minore nella persona dell'Avv. C. Chessa del Foro di Arezzo, era istruito con mandato al servizio sociale in unione ad e di riferire e di CP_8 CP_9
svolgere indagine socio-familiare; era sentita la madre, con il difensore che riqualificava il proprio ricorso come istanza di reintegrare la madre nella responsabilità genitoriale sul figlio minore;
erano altresì sentiti i nonni materni del minore, e era, infine, disposta delega al giudice CP_4 CP_5
onorario (GO) per l'audizione della coppia affidataria e degli operatori psicosociali che seguono la situazione. In esito, la causa, sulle conclusioni precisate dinanzi al
Giudice Relatore, era riservata alla decisione del Collegio.
I.
1. Con la sentenza ex art. 473-bis.28 comunicata in data 22.03.2024, in epigrafe indicata, il TM così decideva: “…Nell'interesse del minore
[...]
, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso avanzato d in Per_1 Parte_1
data 20/4/2023 e dispone l'affidamento del minore alla coppia formata d CP_6
e per mesi 24, salvo proroga che dovrà essere espressamente Controparte_7
richiesta, con attribuzione agli stessi dei poteri in materia scolastica e sanitaria e con
4 autorizzazione ai medesimi in ordine alla possibilità di effettuare viaggi all'estero con il minore. Dà mandato al servizio sociale di Cavriglia e di Fiesole, all CP_8
CP_ di riferimento per entrambi i territori, al Centro Affidi Zona F.na Sud Est e a di Montevarchi, in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi: 1) della presa in carico del minore da parte dell per monitoraggio della sua condizione psicologica;
2) CP_10
della presa in carico della madre e dei familiari materni da parte dell per un CP_10
percorso di psicoterapia in relazione alle dinamiche familiari e per un aiuto alla comprensione del progetto di affido;
3) della presa in carico della madre da parte
CP_ del e del per la prosecuzione dei programmi riabilitativi;
4) della CP_11
attivazione di interventi a sostegno della famiglia affidataria;
5) della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido;
6) della presa in carico della coppia affidataria e della madre da parte del centro Affidi per un percorso che aiuti lo scambio di informazioni e la condivisione del progetto elaborato per il minore;
7) della organizzazione e modulazione delle visite tr e la madre e tr e i Per_1 Per_1
familiari, in luogo idoneo con modalità rispettose delle esigenze del minore e verificata la sua condizione psicologica, alla presenza di operatore, valutando lo svolgimento di visite separate da parte della madre e dei familiari, almeno una volta ogni quindici giorni, con possibilità di implementare tali visite e di adottare modalità maggiormente libere tenendo conto della aderenza dei soggetti coinvolti ai percorsi indicati, dell'andamento del percorso di condivisione del progetto di affido e delle visite stesse e dello stato psicologico del minore. Prescrive alla madre e ai familiari di attenersi alle indicazioni degli operatori. Indica nel Servizio sociale di Cavriglia o comunque al servizio sociale territorialmente competente in base alla residenza abituale del minore il servizio responsabile del progetto di affidamento eterofamiliare del minore e della vigilanza durante l'affidamento. Invita gli operatori a inviare relazioni semestrali di aggiornamento e a segnalare con immediatezza al
5 Parte
qualunque evento che renda necessario un ulteriore intervento di questo ufficio. Efficacia immediata…”.
I.
2. Osservava in motivazione il TM che, alla luce dell'istruttoria assunta e delle informazioni e relazioni acquisite, “…non risulta condivisibile quanto riportato nella relazione, depositata dal difensore d da parte della dott.ss Parte_1 Per_2
specialista afferente l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, peraltro senza alcun riferimento a basi scientifiche, apparendo evidente che l'impegno mostrato dalla madre in ordine ai percorsi di sostegno attivati sembra indirizzato quasi esclusivamente ad aspetti concreti (per es. la ricerca di un lavoro, lo scalaggio del metadone), piuttosto che a quegli aspetti di fragilità personale che richiedono un lavoro interiore, della cui necessità ella, neanche dopo tutti gli anni trascorsi, appare completamente consapevole, tanto che non si riconosce nelle diagnosi fatte, non sembra cogliere la disfunzionalità di certe condotte assunte durante le visite al figlio, non ha mostrato disponibilità né un lavoro che coinvolga le dinamiche familiari né, allo stato, a svolgere una psicoterapia;
la stessa cosa è a dirsi per i nonni materni, che sia nei colloqui svolti con gli operatori sia in sede di audizione hanno mostrato l'assenza di una qualunque riflessione in ordine alle problematiche che hanno portato all'affido eterofamiliare del bambino, tanto che non è stato possibile avviare il percorso indicato nel provvedimento emesso dal Tribunale finalizzato ad aiutare i familiari nella comprensione del progetto di affido. Ritiene, pertanto, il Collegio, alla luce delle notizie pervenute, che danno atto, da un lato, del positivo inserimento del minore presso la famiglia che lo sta accogliendo, che appare disponibile a garantire e favorire il mantenimento dei rapporti del bambino con i famigliari, dall'altro del persistere delle fragilità della madre e delle complesse e disfunzionali dinamiche esistenti nella famiglia di origine, problematiche rispetto alle quali non sembra esservi consapevolezza da parte dei familiari, di dover confermare l'affidamento del minore alla coppia per anni due, salvo proroga, con attribuzione agli Parte_3
stessi dei poteri in materia scolastica e sanitaria e con autorizzazione ai medesimi in ordine alla possibilità di effettuare viaggi all'estero con il minore, dando mandato al
6 servizio sociale di Cavriglia e di Fiesole, alla di riferimento per CP_8
CP_ entrambi i territori, al Centro Affidi Zona F.na Sud Est e a di Montevarchi , in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio, comprensivi della presa in carico del minore da parte dell per CP_10
monitoraggio della sua condizione psicologica, della presa in carico della madre e dei familiari materni da parte dell per un percorso di psicoterapia in relazione CP_10
alle dinamiche familiari e per un aiuto alla comprensione del progetto di affido, della CP_ presa in carico della madre da parte del e del per la prosecuzione dei CP_11
programmi riabilitativi, della attivazione di interventi a sostegno della famiglia affidataria, della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido, della presa in carico della coppia affidataria e della madre da parte del centro Affidi per un percorso che aiuti lo scambio di informazioni e la condivisione del progetto elaborato per il minore, della organizzazione e modulazione delle visite tr e Per_1
la madre e tra e i familiari, in luogo idoneo con modalità rispettose delle Per_1
esigenze del minore e verificata la sua condizione psicologica, alla presenza di operatore, valutando lo svolgimento di visite separate da parte della madre e dei familiari, almeno una volta ogni quindici giorni, con possibilità di implementare tali visite e di adottare modalità maggiormente libere, tenendo conto della aderenza dei soggetti coinvolti ai percorsi indicati, dell'andamento del percorso di condivisione del progetto di affido e delle visite stesse e dello stato psicologico del minore, con prescrizione alla madre e ai familiari di attenersi alle indicazioni degli operatori e con invito agli stessi a voler notiziare con tempestività il P.M.M. in caso di criticità che rendano necessari ulteriori interventi di questo ufficio…”.
II. Il giudizio di appello. madre del minore, proponeva appello. Parte_1
Intervenivano i nonni materni di , e Si Per_1 CP_4 CP_5
costituivano il Curatore del minore e la coppia affidataria. Interveniva ex lege il
Pubblico Ministero in sede.
7 II.
1. L'appellante deduceva specifici motivi di appello avverso la suddetta senenza. 1) Illegittimità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine al collocamento etero-familiare del minore per mancanza dei presupposti Persona_1
di legge. Lamentava che non era stato riconosciuto il lavoro svolto dalla madre negli anni;
la Sig.ra era ampiamente consapevole del proprio passato, e delle Pt_1
problematiche psicologiche che hanno portato all'allontanamento del minore. Non corrispondeva al vero la circostanza che la madre non si riconosce nelle diagnosi effettuate;
semplicemente, ella esprimeva il proprio parere in ordine al disturbo borderline di personalità, diagnostica, rilevando come lo stesso fosse molto più
accentuato durante la fase di assunzione di sostanza stupefacenti, tuttavia ormai superata da oltre 6 anni. La Sig.ra ha sempre collaborato con il Servizio Sociale Pt_1
CP_ rendendosi disponibile a sottoporsi a qualsivoglia percorso/controllo presso il ,
tutti risultati sempre negativi. 2) Negligenza del Servizio Sociale in punto di mancata predisposizione di percorsi volti al rientro del minore presso la famiglia di origine.
Lamentava che l'atteggiamento della madre e dei nonni non era stato oppositivo laddove invece da valutare doveva essere l'assoluta negligenza del Servizio Sociale, nel caso di specie, stante la palese violazione delle prescrizioni legislative;
dalle circostanze di fatto emergeva chiaramente come nessun aiuto, sostegno e/o percorso di riavvicinamento tra il minore ed il nucleo familiare di origine, fosse mai stato attuato da parte dei Servizi Sociali;
che il TM, anziché valutare l'operato degli
Assistenti Sociali, ed altresì le misure adottate al fine di “recuperare la famiglia di origine” nell'interesse di , si era limitato ad addossare ogni responsabilità alla Per_1
Sig.ra ed ai nonni materni. 3) Illegittimità, contraddittorietà, carenza di Pt_1
motivazione in punto all'omessa indagine sui nonni materni. Sotto tale ultimo aspetto, lamentava che il TM aveva totalmente omesso di considerare il sostegno e il supporto dei nonni materni. Nonostante negli anni tale rapporto fosse stato sottoposto a tensioni, i Sigg.ri erano sempre stati presenti per la figlia, CP_12
supportandola ed aiutandola nella gestione di . A fronte dei percorsi Per_1
effettuati, la madre era riuscita a trovare un equilibrio con i nonni materni e a
8 comprendere che questo nucleo familiare può, con la sua unione e compattezza,
fornire un ambiente idoneo alla crescita di , che dopo anni di collocamento Per_1
etero-familiare (prima istituzionale ed oggi in famiglia terza) ha il pieno diritto di tornare a casa, presso la famiglia di origine. Il TM aveva invece del tutto omesso un'indagine sui nonni materni, i quali si erano sempre prodigati affinché la Sig.ra potesse contare sul loro sostegno ed appoggio. Tant'è che è fortemente Pt_1 Per_1
legato ai nonni, nonostante il lungo tempo trascorso lontano da loro. Dunque, nel valutare il comportamento e le risorse materne, non è stato minimamente preso in considerazione il ruolo che i Sigg.ri – possono svolgere per e per Pt_1 CP_5 Per_1
la madre, consentendole un riavvicinamento ed un collocamento con il figlio.
Concludeva come in epigrafe.
II.
2. I nonni del minore, interventori volontari, aderivano alle conclusioni della figlia appellante, lamentando come fosse stato incomprensibilmente preferito dal TM e dal Servizio sociale far instaurare ad un legame nuovo, con una Per_1
famiglia sconosciuta, invece di privilegiare un rapporto già consolidato e forte, come quello esistente tra i nonni ed il nipote. Anche se fossero state ravvisate da parte del
Servizio sociale delle mancanze – ma non erano mai state evidenziate – non comprendevano perché non fosse stato nemmeno tentato di dare supporto ai medesimi nella cura del nipote prima di affidarlo a terzi sconosciuti.
II.
3. Ancora, si costituiva la Curatrice del minore, la quale in rito lamentava violazione del termine a comparire di legge previsto dall'art. 473-bis.31, chiedendo di procedere previa assegnazione di nuovo termine a difesa. Nel merito chiedeva la reiezione del reclamo, evidenziando che tutti gli operatori, ciascuno per quanto di competenza, avevano ribadito la persistente fragilità della madre e le complesse e disfunzionali dinamiche esistenti nella famiglia di origine, problematiche rispetto alle quali non sembra esservi consapevolezza da parte dei familiari. Deduceva,
ancora, che i Servizi sociali del Comune di Cavriglia, avevano avuto in affidamento sin dal 2018 e avevano agito su mandato specifico del TM che aveva disposto Per_1
per l'affido extra familiare di . Non ravvisava alcuna negligenza, ma l'adesione Per_1
9 Co e l'esecuzione di quanto statuito dal e dalla Corte d'appello di Firenze. Quanto ai genitori, ricordava, come già sostenuto nelle difese svolte negli altri giudizi azionati dalla famiglia che era stata svolta un'ampia CTU direttamente innanzi alla Pt_1
Corte in sede di reclamo avverso il Decreto Provvisorio, ex art. 10 L. 184/1983 e succ. mod., emesso dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 05.03.2019. La
Consulenza era stata incentrata proprio sulla verifica dell'idoneità dei nonni materni in ordine all'affidamento del minore sotto il profilo dell'accudimento Persona_1
morale e materiale nonché in via prognostica. Concludeva come in epigrafe.
II.
4. Infine, si costituivano i genitori affidatari, coniugi i quali si Parte_3
limitavano ad eccepire la carenza di termini a comparire loro concessi, trattandosi di procedimento introdotto successivamente all'entrata in vigore del nuovo procedimento c.d. unificato, ex artt. 473-bis ss., in materia di persone, minori e famiglie.
II.
5. All'udienza fissata, il Collegio disponeva nuova notifica del ricorso in appello alle controparti nel rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.31 c.p.c.; in data
04.11.2024 era trasmessa dai SS del comune di Cavriglia (AR) la Relazione di aggiornamento dei medesimi Servizi a conclusione dei primi sei mesi di affidamento eterofamiliare di . Si costituivano con nuova comparsa i litisconsorti Per_1 [...]
e il Curatore. Erano depositate le memorie successive di cui all'art. 473- CP_14
bis.32. All'udienza del 27.11.2024, i Procuratori delle Parti discutevano oralmente la causa;
era sentita la appellante, presente personalmente, la quale dichiarava
“…lavoro in un'azienda che fa pulizie a tempo determinato, ma rinnovabile. Altri lavori non li ho accettati perché troppo lontani per permettermi di svolgere il mio percorso con le visite e con gli incontri con mio figlio. Ho intenzione di finire l'Università. Abito in un appartamento al piano sotto a quello dei miei genitori. Le domande che rivolgo a sono fatte per informarmi di quello che fa perché mi Per_1
interesso a lui e non per angosciarlo…”; i difensori, infine, concludevano come da epigrafe. La Corte riservava la decisione. L'appello è infondato e va pertanto respinto
10 con conseguente conferma della sentenza gravata. I singoli motivi di appello sopra richiamati saranno trattati, per evidente connessione logica, unitariamente.
III. Il merito del gravame. I fatti pregressi. Si rende necessario richiamare adesso i travagliati passi percorsi dal piccolo in questi suoi primi sette anni di Per_1
vita, quali si evincono dagli atti e dai provvedimenti, anche di questa Corte, relativi anche a trascorsi procedimenti.
III.
1. nasce a Firenze il 16.01.2018 dall'unione di fatto tra Persona_1
(n. a Montevarchi il 18.06.1986) e padre che non ha riconosciuto il Parte_1
bambino; fin da subito, si rende noto ai Servizi sociali e al giudice minorile per interventi succedutisi nel tempo sia nel preminente suo interesse sia, altresì, a tutela della madre, la quale presenta diagnosi di disturbo border line di personalità ed è CP_ stata in cura anche presso il di Montevarchi per poliabuso di sostanze
(primariamente cocaina ed eroina) fin dall'età di sedici anni. Con reiterati provvedimenti il TM aveva affidato il minore ai Servizi Sociali e predisposto il collocamento con la madre presso una Comunità terapeutica individuata dai servizi ove con il figlio era stata inserita fin dal mese di febbraio 2018. Durante la Pt_1
permanenza in suddetta comunità per oltre un anno aveva seguito un Pt_1
percorso terapeutico impegnativo ed in maniera adeguata. Il figlio, come da relazione, rappresentava per lei una grossa motivazione nel proseguire positivamente il percorso intrapreso. Nell'arco di tale periodo madre e figlio non erano mai stati soli in quanto accompagnati dalla presenza dei nonni materni che non avevano mai abbandonato né la figlia né il nipote. Tuttavia, in data 02.03.2019 si era Pt_1
allontanata dalla struttura lasciando in comunità, seppure con i nonni Per_1
presenti. L'episodio – certamente grave, ricadendo la responsabilità dell'incolumità
del minore innanzitutto su lei – aveva generato l'apertura di una procedura di adottabilità in favore di che aveva comportato fra l'altro la limitazione della Per_1
responsabilità genitoriale di Pt_1
III.
2. Il procedimento di adottabilità del minore e l'appello. Con sentenza del
TM n. 1/2021, in data 12.01.2021, si concludeva il procedimento n. 17/2019 ADS,
11 aperto su ricorso del PM del 4.03.2019 – in esito all'episodio appena sopra descritto –
per la verifica della sussistenza dello stato di abbandono materiale e morale del minore;
il TM dichiarava non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità di
, confermava l'affidamento del minore al Servizio sociale di Cavriglia – già Per_1
disposto in anteriore procedimento – fermo restando il provvisorio collocamento del medesimo presso la Comunità individuata dal Servizio affidatario, con mandato al
Servizio sociale per la prosecuzione degli interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio a tutela del minore e per predisporre nel suo interesse ogni intervento utile anche alla preparazione e all'inserimento nel nucleo familiare che venisse individuato, nonché per organizzare gli incontri del minore con la madre e con í familiari con le modalità in atto o con altre diverse modalità che si rendessero maggiormente adeguate per il minore in vista del suo inserimento nel nucleo familiare medesimo. La sentenza era appellata dalla mamma e dai nonni di in Per_1
punto di previsione di affidamento etero-familiare e confermata con sentenza di questa Corte n. 1408/21 in data 07.07.2021, salvo l'inserimento del termine di mesi
24 quale termine massimo di legge per l'affidamento etero-familiare.
III.
3. il procedimento ex art. 333 c.c. e l'appello. Nel frattempo, dopo la sentenza del TM e in pendenza di appello, su ricorso del PMTM in data 19.01.2021,
era aperto innanzi al Tribunale per i Minorenni il procedimento di VG n. 100/2021,
ex art. 333 c.c., per l'individuazione di coppia al fine di dare attuazione alla sentenza del TM. Con ordinanza interlocutoria in data 2/3/2021 era disposto – fermo restando l'affidamento al Servizio Sociale di Cavriglia anche per l'organizzazione di incontri con i familiari – il collocamento stabile del minore presso la famiglia Parte_3
residente in [...], con nomina di Curatore del minore (Avv. C. Chiessa).
Successivamente, l'aggiornamento da parte dei SS, comprensivo di relazioni degli specialisti coinvolti, faceva emergere che: presentava uno stato Parte_1
ansioso per le tematiche inerenti l'affidamento del figlio;
seguiva la prescritta terapia farmacologica risultando negativa ai controlli tossicologici;
permanevano le difficoltà
legate ai tratti relativi alla patologia border line della stessa;
tuttavia, sembrava esser
12 più attiva anche socialmente, frequentando un gruppo parrocchiale del territorio, ed aver accettato il collocamento etero-familiare del figlio nonostante il dolore che esprimeva al riguardo;
come i suoi genitori, ella richiedeva di poter vedere il minore con una frequenza maggiore di una volta alla settimana;
erano sorti contrasti per le vaccinazioni del bimbo che la madre non voleva consentire;
d'altro lato, la stessa famiglia appariva molto incalzante con la figlia;
i famigliari erano puntuali alle visite;
incontrava volentieri i famigliari;
la famiglia collocataria aveva riferito che Per_1
mostrava un buon inserimento nel loro contesto familiare, giocando molto Per_1
con figlio della coppia di sette anni, e relazionandosi serenamente con Per_3 Per_4
figlia del sig. , di anni dieci;
emergeva dagli incontri e dalle visite effettuate che CP_6
appariva sempre più sereno e tranquillo e ben integrato;
nel corso dei mesi il Per_1
bambino aveva fatto molti progressi e imparato diverse attività; si recava volentieri alle visite con la famiglia naturale ed aveva acquisito il ritmo della cadenza settimanale delle visite;
dopo la verifica avvenuta il 15.11.2021, gli operatori avevano aggiornato la situazione del minore, riferendo che si era verificata una difficoltà
rispetto alla possibilità per la famiglia affidataria di fare viaggi all'estero con , Per_1
viaggio cui la madre del minore non aveva dato il consenso, temendo che il bambino per la pandemia potesse rimanere bloccato in Francia. Infine, con decreto in data
31.01.2022, il TM, definendo il procedimento, così provvedeva: “…dispone l'affidamento del minore a e per anni due salvo CP_6 Controparte_7
proroga, con esercizio da parte degli stessi dei poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie di cui all'art..5 L.n.184/83. Autorizza gli affidatari ad effettuare viaggi all'estero con il minore. Attribuisce al Servizio sociale di Cavriglia la vigilanza durante l'affidamento ai sensi dell'art.4 L.N.184/83. Dà mandato al servizio sociale di
Cavriglia e di Fiesole, alla UFSMIA/UFSMA di riferimento per entrambi i territori, al
CP_ Centro Affidi Zona F.na Sud Est e al di Montevarchi, in unione tra loro, di seguire la situazione con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi: 1) della presa in carico del minore da parte della per CP_10
13 monitoraggio della sua condizione psicologica;
2) della presa in carico della madre e dei familiari materni da parte della per un percorso di psicoterapia in CP_10
relazione alle dinamiche familiari e per un aiuto alla comprensione del progetto di affido;
3) della presa in carico della madre da parte del e del per la CP_11 CP_9
prosecuzione dei programmi riabilitativi;
4) della attivazione di interventi a sostegno della famiglia affidataria;
5) della periodica verifica (almeno mensile) in unione tra tutti i servizi e i soggetti coinvolti della gestione e andamento del progetto di affido;
6) della organizzazione e modulazione delle visite tra e i familiari, con Per_1
modalità rispettose delle esigenze del minore e verificata la sua condizione psicologica, almeno una volta ogni quindici giorni alla presenza di operatore.
Prescrive alla madre e ai familiari di attenersi alle indicazioni degli operatori. Invita gli operatori a voler inviare relazione di aggiornamento entro il 30/6/2022 e a voler notiziare con tempestività il P.M.M. in caso di criticità che rendano necessari ulteriori interventi di questo ufficio…”. Osservava il TM che gli aggiornamenti davano atto del positivo percorso di avvicinamento e di conoscenza del minore alla coppia individuata, la quale appariva disponibile a garantire e favorire il mantenimento dei rapporti del bambino con i famigliari, ma dall'altro lato,
sottolineavano le gravi problematiche della madre e le complesse e disfunzionali dinamiche esistenti nella famiglia di origine, situazioni rispetto alle quali non sembrava esservi consapevolezza da parte dei familiari. Conclusivamente, il minore era affidato alla coppia per anni due, salvo proroga. I nonni materni e Parte_3
la madre opponevano reclamo al provvedimento e concludevano per: la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.ra stante Parte_1
l'assoluta idoneità genitoriale;
la revoca del collocamento del minore presso idonea coppia di affidatari, con predisposizione di incontri protetti madre/minore e nonni/minore; il collocamento temporaneo del minore presso la famiglia di origine,
nella dimora dei nonni materni, non essendo presente alcun presupposto per il collocamento etero familiare di;
la previsione di intervento di un operatore Per_1
specializzato per la verifica della sussistenza delle condizioni di idoneità genitoriale
14 vicariante dei nonni materni. Si costituiva la Curatrice del minore che concludeva per la conferma del provvedimento;
erano sentite le Parti ed i genitori affidatari,
notiziati ma non formalmente costituiti, era acquisito aggiornamento di relazione dei
Servizi Sociali. Questa Corte, con proprio decreto 07-12.07.2022, respingeva il reclamo nel merito, pure con alcune disposizioni: “…DISPONE che i Servizi sociali interessati: 1) assicurino, nel contesto di una indispensabile condotta collaborativa di la continuazione dei programmi riabilitativi co già Parte_1 CP_11 CP_9
previsti in suo favore dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
2) intervengano per un'organizzazione di spazi e una modulazione delle visite tra i familiari , anche con frequenza più intensa della attuale bisettimanale, nella Per_1
contestuale collaborazione comportamentale dei familiari medesimi, con modalità sempre rispettose delle esigenze del minore;
il tutto come più specificamente in parte motiva;
RESPINGE, per il resto, il reclamo;
COMPENSA integralmente tra le
Parti le spese di lite;
…”. . Osservava, innanzitutto, come emergessero – con evidenza – due elementi da ritenersi dirimenti nella valutazione della complessa situazione di : da un lato, il progetto etero-familiare predisposto stava Per_1
funzionando e funzionando bene nell'interesse del minore;
dall'altro lato, la madre,
pure con tutte le fragilità evidenziate e correlate al proprio stato di salute e al percorso personale che stava svolgendo e che poteva prospettarsi non breve,
sembrava lentamente acquisire consapevolezza della necessità, anche nel suo interesse, di un periodo di distacco dalla quotidianità con il figlio e dell'importanza di questo temporaneo affido per un compiuto e sereno sviluppo psico-fisico del minore. Osservava ancora come, invece, apparisse opposta la posizione dei genitori della gli odierni appellanti e i quali stentavano a Pt_1 CP_4 CP_5
porsi a fianco della figlia nel sostenere la sua rinnovata volontà, esplicitata in udienza, anzi lasciavano la sensazione di una loro difesa sempre più divaricata rispetto a quella di e di una persistente volontà incentrata quasi in una Pt_1
condotta sostitutiva della responsabilità genitoriale e in una “riappropriazione” – in senso inconsapevolmente materiale – del nipote, piuttosto che nel definire in
15 comunione con la figlia un progetto per ottenere il riavvicinamento di alla Per_1
madre. Il tutto senza definire un preciso progetto per un futuro, con tempi imprecisati, di con loro e senza porsi fino in fondo i problemi connessi alla Per_1
crescita del ragazzo e al contemporaneo loro avanzare negli anni, al continuo mutare dei bisogni di e alla necessità, per lui, di interfacciarsi stabilmente – fin da Per_1
subito – con persone di età più prossima a quella di genitori che di nonni. “…E allora
– concludeva questa Corte – deve essere evidenziato che in questo delicato transito, nell'interesse primario di , ma anche della mamma e degli stessi nonni, non Per_1
sussistono i presupposti per un immediato rientro in casa d che, al momento, Per_1
sembra vivere davvero con serenità il suo temporaneo collocamento. Tuttavia, nel frattempo, da un lato appare indispensabile che i Servizi sociali sostengano in modo particolarmente concreto il percorso di rafforzamento di autonomia della mamma di favorendo la prosecuzione dei programmi riabilitativi con e;
Per_1 CP_11 CP_9
fortemente auspicabile, pertanto, è la ripresa dei colloqui di con lo Pt_1
psichiatra anche al fine di verificare gli effetti – nel tempo – della dichiarata interruzione unilaterale della terapia farmacologica da parte della paziente che, comunque, appariva in udienza ben compensata. Dall'altro lato – ma contestualmente – deve essere data concreta attuazione al disposto del TM, soprattutto nella individuazione di uno spazio incontri alternativo più agevole dal punto di vita logistico e più facilmente raggiungibile sia per gli affidatari che per la madre e i nonni nonché la previsione, proprio al fine di rafforzare il percorso della madre, di un progressivo aumento dei tempi di permanenza tra la madre e i nonni da un lato e il piccolo dall'altro, con ciò venendo incontro ai desiderata dei Per_1
medesimi nonni e incoraggiando, così, un fisiologico rapporto tra questi ultimi e il nipote, al di fuori di una loro improbabile sostituzione nella responsabilità genitoriale, ma di supporto ad essa che va invece – come detto – rafforzata in
”. Per_5
IV. Segue. Gli aggiornamenti del Servizio Sociale. La Relazione, qualificata come aggiornamento “…a seguito del decorso del 6° mese (sui disposti 24 mesi)
16 dell'affidamento eterofamiliare del minore in oggetto confermato con Sentenza del Tribunale per i Minorenni del 21.03.2024…” – si incentra sugli aspetti salienti della vicenda. Inizia con un report sulla situazione del minore nel contesto del nucleo affidatario: “…Alessio, ha 6 anni ed ha iniziato il primo anno della scuola primaria, importante fase di cambiamento e di crescita, che sembra affrontare con entusiasmo, impegno e motivazione. Nel tempo libero frequenta atletica e supportato dalla famiglia affidataria sceglierà anche una seconda attività sportiva. Gli affidatari appaiono attenti alla educazione e alla salute del minore. Sono regolari nello accompagnamento di agli incontri con i suoi familiari, alle visite con la Per_1
psicologa e nello svolgimento delle visite di controllo, l'ultima effettuata il CP_10
22.03.2024 presso il Meyer - Ambulatorio di Broncopneumologia (allegato n. 1). Gli stessi si sono attivati tempestivamente per richiedere l'autorizzazione al Giudice
Tutelare per procedere alla vaccinazione antiinfluenzale di , inserita nelle Per_1
indicazioni terapeutiche dal pneumologo del Meyer e dal pediatra di riferimento del minore, in seguito alla comunicazione della contrarietà alla vaccinazione antiinfluenzale pervenuta dal legale della signor Avv. Maria Gioffrè e dalla Pt_1
donna stessa, al Servizio Sociale scrivente (allegato n. 2 e n. 3). Dalla reportistica degli operatori del Centro Affidi di Bagno a Ripoli (allegato n. 4), emerge un costante impegno degli affidatari a far vivere ad in modo sereno e armonioso i vari Per_1
legami affettivi e viene sottolineata la piena collaborazione con i servizi per il funzionamento del progetto di affido. Sono aperti e disponibili al confronto come si evidenzia anche nella relazione della Dott.ssa psicologa Ufsmia Asl centro Per_6
Zona Sudest Mugello (allegato n.5), che ha dato uno spazio per gli affidatari:
"Mostrano buone capacità autoriflessive e di contenimento emotivo, capacità di riconoscere e condividere le proprie emozioni e quelle del bambino ponendosi in posizione di apertura e flessibilità rispetto alla famiglia di origine". La presenza di un clima domestico sereno emerge anche dalla relazione della Assistente Sociale del
Servizio Sociale del Comune di Fiesole competente territorialmente, che ha effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione della famiglia (allegato n. CP_6
17 6)…”. Seguono i resoconti relativi ai rapporti del minore con la famiglia d'origine (la madre ed i nonni): “…In merito alle visite del minore con la mamma e i nonni materni, nel rispetto delle indicazioni riportate nel Decreto del Tribunale per i
Minorenni in oggetto, il programma delle stesse è stato di volta in volta modulato per conformarsi al disposto dell'Autorità Giudiziaria per come intervenuto per effetto delle pronunce rese nel corso del periodo, ed attualmente ha una cadenza quindicinale, dal mese di giugno 2024. Nello specifico, la madre incontr due Per_1
volte al mese, un incontro di 2 ore, il lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 solo lei e il bimbo, quale spazio dedicato a rafforzare la relazione con la figura materna, e la volta successiva, dopo 15 giorni, mezz'ora lei e il figlio e un'ora e mezza con la presenza anche di nonni e zio. È stata prevista la possibilità per la mamma di fare delle uscite con il minore fuori dalla struttura, sempre con la presenza dell'educatore e sempre in considerazione della necessità di garantire la serenità di e il buon andamento complessivo dell'incontro. La riorganizzazione degli Per_1
incontri a una frequenza quindicinale è stata anticipata dagli operatori nell'incontro avvenuto il 16 maggio presso il Centro Affidi di Bagno a Ripoli (FI), alla presenza della signora e del suo legale, spiegando che nel definire la cadenza delle Pt_1
visite la valutazione è stata orientata dalla condizione più rispettosa del benessere psicologico di;
tale frequenza garantisce maggior regolarità e rispetto dei Per_1
ritmi di vita del minore. Di ciò vi è stata comunicazione e condivisione, come risulta dalla mail alla sig.ra inviata per tramite del suo legale (allegato n. 7), che ha Pt_1
condiviso e confermato le modalità delle visite. Gli incontri si svolgono nella sede della cooperativa Arca sita in via Galeotti n.7/9 Firenze, al momento unico luogo disponibile e facilmente raggiungibile dalle due famiglie. In merito all'andamento degli incontri, come emerge dalla reportistica (Allegato n.8), la famiglia ha Pt_1
avuto un approccio non sempre lineare: sono state rilevate delle rigidità in alcuni momenti, e pur dichiarando verbalmente una maggiore collaborazione con i servizi si è però registrato un atteggiamento più accusatorio della mamma e dei nonni nei confronti dei servizi, nonché di sospetto verso la famiglia affidataria, e queste
18 esternazioni sono avvenute durante gli incontri alla presenza d . Rispetto alle Per_1
visite con la mamma, viene riportato come la signora di solito arrivi puntuale, si mostri affettuosa con il figlio abbracciandolo e accarezzandolo. Gli incontri si svolgono seguendo sempre uno stesso schema: prima la madre propone la merenda e poi un'attività di gioco. La signora si lamenta di una trascuratezza di , Per_1
asserendo una non correttezza nell'abbigliamento, interroga il bambino se gli viene fatto indossare i vestiti che lei gli ha portato, ritiene che sia magro e non mangi a sufficienza, per questo porta tante merendine, soprattutto dolci, senza tener conto delle indicazioni degli operatori, oppure asserisce di vederlo con le labbra gonfie e inizia a fare domande non adeguate all'età del figlio, rispetto alla terapia farmacologica. Da precisare che nelle relazioni degli incontri, gli educatori non riscontrano corrispondenza tra quanto asserito dalla madre di e l'esistente. Per_1
Emerge, invece, tra le criticità segnalate dagli educatori, che le ripetute domande che la madre pone al figlio lo mettono in una situazione di disagio, e se ciò le viene fatto notare dagli educatori la circostanza e l'intervento di questi ultimi non è ben accolto.
Al riguardo delle visite con i nonni e lo zio avvengono con queste modalità: una volta al mese per la durata di un'ora e mezza insieme alla mamma. Si evidenzia che durante gli incontri della sola madre co è successo che la stessa ha effettuato Per_1
delle video chiamate ai nonni in maniera improvvisa, con contenuti che hanno provocato in alcuni casi anche uno stato di agitazione nel bambino, ad esempio è stata mostrata la cameretta dove, secondo i signor presto andrà. Anche negli Pt_1
incontri con tutti i familiari il nonno effettua video senza l'acquisizione del consenso degli operatori presenti. A tal proposito sì chiede a codesta A.G. di dare indicazioni specifiche rispetto alle registrazioni di video da parte dei familiari d durante Per_1
gli incontri così come rispetto alle video chiamate della madre ai nonni durante le visite della sola mamma co , trattandosi di modalità non previste per le quali Per_1
lo scrivente Servizio chiede delucidazioni e precisazioni. Il clima degli incontri che viene rappresentato nella relazione di sintesi e nei report (allegato n. 8) negli ultimi mesi non è sereno, risulta teso e pesante per le modalità inquisitorie che sembrano
19 utilizzare i familiari nei confronti nel minore. In merito ai percorsi indicati nei Par provvedimenti dell'A.G. la madre del minore prosegue il percorso a
[...]
, che si avvia ad una fase di conclusione del programma Controparte_15
(allegato n. 9.): la Dott.ss nella relazione precisa che il programma è in fase Tes_1
di conclusione, ma consiglia di proseguire la presa in carico al servizio per CP_11
supportarla e aiutarla nel progetto di affido del figlio. Per quanto riguarda l'andamento del percorso presso il servizio del il Dott. nello CP_11 Per_7
scambio mail (Allegato n. 10) riporta che l'ultimo incontro con la donna risale al luglio 2023, in quanto ai due appuntamenti successivi sembra che non si sia presentata e ad oggi non è arrivata altra comunicazione in merito. La Dott.ssa psicologa Ufsmia Usl Centro Zona Sudest Mugello oltre al percorso di Per_6
supporto psicologico attivato in favore di , ha dedicato anche uno spazio di Per_1
supporto alla genitorialità per la signor dando disponibilità anche di uno Pt_1
spazio per i nonni materni, senza ricevere riscontro in merito. Rispetto alla signora emerge "un atteggiamento formalmente collaborativo, ma poco incline a Pt_1
riflettere su di Sé e sui propri bisogni nella relazione con , oltre che scarsa Per_1
capacità riflessiva. Mostra un atteggiamento critico nei confronti degli affidatari e di scarsa fiducia richiedendo un confronto diretto con loro"; la dottoressa conclude "La signora mostra un atteggiamento difensivo nei colloqui e di critica verso i Pt_1
Servizi, fatica ad utilizzare tale spazio come luogo di riflessione e crescita personale.
Allo stato attuale non sembrano esserci i presupposti necessari per un percorso di sostegno alla genitorialità" (Allegato n. 5). in data 30 settembre 2024 la scrivente insieme alla Assistente Sociale del Comune di Fiesole, dott.ssa competente Per_8
territorialmente in base alla residenza del minore, hanno incontrato la sig.r Pt_1
e la nonna materna per avere uno scambio sui percorsi terapeutici intrapresi dalla stessa e sull'andamento degli incontri. nonché un approfondimento rispetto alla questione della vaccinazione antiinfluenzale. L'incontro non si è mostrato proficuo, dal momento che sono state mosse prevalentemente accuse nei confronti dei servizi e del loro operato, mettendo in discussione l'intero progetto di affido e l'adeguatezza
20 degli affidatari, riferendo che secondo loro il bimbo non sta bene, che risulta trascurato, non solo nell'abbigliamento ma anche nell'alimentazione ("è magro",
"gonfio in viso'). La sig.r rispetto ai percorsi terapeutici ha aggiornato che Pt_1
sta concludendo il programma al Serd, avendo risolto il problema con le sostanze, mentre rispetto al percorso con l'Ufsma Azienda Usi sudest Zona Valdarno è da più di un anno che non vede il dott , riferendo di aver contattato la segreteria Per_7
del servizio per richiedere un nuovo appuntamento ma senza esito positivo. Ha dichiarato di essere seguita da uno specialista privato. Psichiatra e Psicoterapeuta,
Dott sia le che i suoi genitori, con incontri a cadenza mensile. Rispetto alla CP_16
vaccinazione antiinfluenzale entrambe le donne hanno mantenuto una posizione contraria, non riconoscendo neanche l'autorevolezza delle indicazioni del pneumologo del Meyer per i pazienti asmatici. Il 15 ottobre 2024 si è svolto un incontro tra la sig.ra e la famiglia Affidataria la coppia Pt_1 Parte_3
programmato dagli operatori del Centro Affidi di Bagno a Ripoli al quale erano presenti anche la sottoscritta e la Assistente sociale del Comune di Fiesole: si è trattato di un incontro di aggiornamento sulla vita quotidiana di , sui suoi Per_1
impegni, le sue passioni, le sue curiosità e sul suo andamento nel nuovo contesto scolastico. Il prossimo incontro è stato programmato con le due famiglie per il 12 dicembre 2024…”.
V. Conclusioni. In esito alla ricostruzione – non a caso – così analitica dei pregressi e degli aggiornamenti istruttori appena evidenziati, può adesso valutarsi in tutto il suo spessore il ricorso che ci occupa (depositato dinanzi al TM nel maggio
2024) con il quale la madre insiste nella revoca di ogni limitazione di genitorialità e di affidamento e collocamento a sé di , il tutto a distanza di circa nove mesi Per_1
dal provvedimento in ultimo indicato (il decreto sopra citato di questa Corte
risalente al luglio 2023) che da un lato aveva preso mossa proprio dalla rinnovata consapevolezza di sui suoi obiettivi e sui tempi necessari per il loro proficuo Pt_1
compimento e dall'altro lato pareva dirigersi verso una soluzione favorevole al rientro di nel nucleo familiare biologico, fermo restando il percorso del Per_1
21 minore che si stava svolgendo e che doveva essere proseguito nei tempi prescritti sia nel suo primario interesse, per restituirgli la dovuta serenità, sia nell'interesse della madre la quale nel frattempo avrebbe potuto consolidare i traguardi personali e di genitorialità, pure rincorsi. Ebbene, gli esiti dell'istruttoria svolta, in specie degli aggiornamenti dei Servizi Sociali, mostrano una ancora non sopita criticità collegata a rinnovati atteggiamenti oppositivi di nuovamente adesivi alla – Pt_1
altrettanto mai sopita – condotta ipercritica portata avanti dai suoi genitori, i nonni di , nei confronti di tutte le figure professionali coinvolte nella vicenda. Per_1
Ancora una volta, questa Corte ritiene di dover indicare alla madre, ma più ancora alla famiglia naturale nel suo complesso, l'importanza, nel contempo, da un lato del compimento naturale del progetto di serena crescita formativa di e dall'altro Per_1
lato del consolidamento delle nuove, per ciò ancora deboli, strutture psicologiche di la quale dovrà nel tempo sentirsi sempre più sicura nel suo ruolo di madre Pt_1
nel quale presto potrebbe essere reintegrata in modo tendenzialmente sempre più
completo. Ciò che deve avere chiaro è che – nell'interesse di che sta Pt_1 Per_1
ormai crescendo e avviandosi verso una fase di preadolescenza – ella non potrà più permettersi le gravi ricadute del passato e pertanto il tempo che ancora,
fisiologicamente per tutto l'accaduto ed il pregresso, la separa da una reintegrazione in un attivo ruolo materno, deve essere da lei vissuto nell'accrescimento delle sue prerogative e nella revisione critica delle condotte antagoniste proposte da lei medesima e dai suoi genitori nei confronti di tutti coloro che – in realtà – in questo periodo hanno sostenuto lei e l'intero gruppo familiare che la circonda nel lungo e complesso percorso svolto.
VI. Le spese. Sussistono i presupposti, tenuto conto della natura concreta ella lite, per la loro compensazione nei confronti di tutte le Parti.
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PER QUESTI MOTIVI
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RESPINGE l'appello;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le Parti;
22 DÀ ATTO che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia e che nel caso di specie il presente procedimento è esente da contributo unificato.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 27.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
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