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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 230/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 230/2023 vertente
TRA
, in Parte_1 persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_2 rappresentato e difeso dall'AVV. PETROCELLI MARCO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Cassiodoro n. 6;
APPELLANTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'AVV. CANNIZZARO FABIO GREGORIO e dall'AVV. PISCITILLI DONATELLA;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6244/2022 pubblicata in data 03.08.22; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2018 innanzi al Tribunale di Roma la ha proposto Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 7893/2017 emesso dal medesimo Tribunale in data 6 novembre
2017 e notificato in data 14 dicembre 2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 16.467,96, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica intercorsi con , Parte_3
e , come da accertamento Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ispettivo svolto dall' e concluso in data 24 febbraio 2016 con Verbale n. 08/2016. CP_3
A sostegno della pretesa deduceva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. dovendosi riconoscere al verbale di accertamento ispettivo, posto a suo fondamento, non la valenza di prova scritta bensì quella di mero materiale indiziario che, unitamente ad altri elementi, può contribuire alla formazione del libero convincimento del Giudice.
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 in ragione dell'assenza, nel verbale di accertamento, di qualsiasi motivazione in ordine sia all'an che al quantum delle pretese contributive e sanzionatorie.
Nel merito, lamentava l'inesistenza e/o infondatezza dei crediti azionati in sede monitoria in ragione dell'assenza nell'ambito delle prestazioni espletate dai collaboratori , Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e dei requisiti e delle caratteristiche proprie dell'attività giornalistica. Pt_7
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
-in via preliminare ed inaudita altera parte: revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 Cod. Proc. Civ. per non sussistere la prova scritta pretesa ex adverso in relazione al verbale ispettivo e alle dichiarazioni allegate e/o comunque disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 649 Cod. Proc. Civ. ricorrendo, all'evidenza, il requisito del fumus boni iuris della presente opposizione sulla base delle argomentazioni esposte in narrativa, ed essendovi fondato pericolo di procedere alla ripetizione delle somme che l'opponente fosse, in via del tutto denegata, costretto a versare in forza dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare: disporre la riunione del presente giudizio al giudizio R.g. n. 40563/17 pendente dinanzi il Tribunale di Roma per tutti i motivi esposto in narrativa;
- nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 7893/2017 (n.r.g. 35694/2017) emesso in data 6 novembre
2017 dal Tribunale di Roma, dell'importo di euro 16.467,96, oltre interessi e rivalutazione e oltre alle spese legali, provvisoriamente esecutivo, nonché di ogni altro atto, presupposto, inerente, connesso consequenziale.
In ogni caso:
- dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, in quanto non corrispondenti ad alcuna posizione debitoria sottostante per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità del verbale di accertamenti ispettivo n. 8/2016 dell' er tutte CP_3 le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese, comprese quelle varie e generali nella misura del 15% previste dalla legge, competenze ed onorari di giudizio.
Si è costituito l' deducendo la sussistenza dei crediti contributivi, la natura giornalistica dei CP_3 rapporti di lavoro intercorsi con i soggetti interessati e chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Con sentenza n. 6244/2022, il Tribunale, disattese le eccezioni relative alla validità del verbale ispettivo, in ragione dei suoi esaustivi riferimenti all'attività di accertamento svolta e agli elementi di fatto raccolti e valutati ai fini della qualificazione di ciascuno dei rapporti di lavoro, e rilevata l'idoneità dei verbali ispettivi a costituire prova ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 635 co.2 c.p.c., ha escluso che il valore culturale, ordinistico e intellettuale, proprio dell'attività giornalistica potesse riconoscersi nella complessiva attività espletata dagli interessati nel periodo contestato, come complessivamente ricostruita anche sulla base degli elementi forniti dai contratti in atti e delle risultanze della prova orale.
Ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l' al pagamento in favore della CP_3
delle spese di lite, liquidate in € 4.980,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. Controparte_1 qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' affidandosi alle seguenti censure: CP_3 1) Erronea valutazione della ripartizione dell'onere probatorio e delle prove per non avere il
Tribunale considerato che la natura giornalistica della prestazione, enunciata nel verbale ispettivo, era stata contestata dall'opponente in modo generico e non specifico, in violazione dell'art. 416 c.p.c.
2) Erronea distinzione tra giornalista professionista e pubblicista in quanto, pur essendo le due figure distinte sul piano dell'impegno – esclusivo per il professionista e non esclusivo per il giornalista pubblicista – esse sarebbero sovrapponibili quanto alla professionalità ed agli obblighi deontologici.
3) Erronea accezione dell'attività e dell'apporto creativo del giornalista per non avere il primo giudice considerato che l'attività dei cinque co.co.co. – tutti pacificamente iscritti all'Albo dei giornalisti, e la maggior parte dei quali inquadrati con contratto giornalistico dalla stessa
- si inseriva in una più ampia attività redazionale ed era finalizzata alla produzione CP_1 di informazione su fatti di cronaca cittadina ed attualità, da pubblicare su un sito on line, continuamente aggiornato. Il Tribunale avrebbe, infatti, escluso la natura giornalistica della prestazione ritenendo che il dato informativo fosse confezionato senza alcun apporto soggettivo, senza commenti dell'autore e quindi senza apporto creativo alcuno ignorando però che l'apporto creativo e la soggettività del giornalista si manifesterebbero non solo nella confezione del messaggio informativo, ma anche nella fase di acquisizione, vaglio e selezione delle informazioni. Infine, ribadiva ex art. 346 c.p.c. la correttezza dei contributi richiesti e delle sanzioni civili poste a carico della società essendo, i primi, fondati su prospetti contabili indicanti gli importi dovuti per ogni mensilità e per ogni singola posizione lavorativa, la base di calcolo nonché le disposizioni normative in base alle quali il calcolo è stato operato e, le seconde, calcolate secondo i criteri indicati nelle delibere del Consiglio di amministrazione dell' nn. 123 del 2004 e 175 del 2004, recepita con delibera 23 del 2006. CP_3
Si costituiva nel presente giudizio di appello la deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 434 e 436 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese. A
All'odierna udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza L'appello è fondato.
Con il primo motivo di appello l' ontestava il criterio di riparto dell'onere della prova in tema CP_3 di natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta da , Parte_3 Parte_5
e , collaboratori della società , oggetto del verbale Parte_6 Parte_7 CP_1 ispettivo 8/2016 stante la genericità della contestazione formulata dalla società ; contestava altresì la valutazione della prova offerta dal tribunale . Con il secondo motivo censurava il distinguo operato tra pubblicisti e giornalisti professionisti per inferirne il carattere “non giornalistico” dell'attività prestata. Con il terzo motivo contestava l'erronea accezione dell'attività e dell'apporto creativo del giornalista. I tre motivi strettamente connessi tra di loro possono essere trattati congiuntamente .Deve premettersi che la società , costituendosi in giudizio , contestava la inammissibilità per genericità delle allegazioni dell'atto di appello;
nel merito contestava analiticamente le avverse deduzioni e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza. Nello specifico riteneva che la circostanza secondo cui l'attività di natura giornalistica deriverebbe dal fatto che ognuno dei soggetti interessati era responsabile di uno specifico settore informativo relativo ad una determinata materia o zona non sarebbe significativa mentre il compito dei cinque collaboratori era quello di rendere conoscibili e fruibili i contenuti informativi , che la suddivisione dei compiti non voleva qualificare l'attività come giornalistica ma incideva esclusivamente sull'organizzazione del lavoro;
che non era significativa la partecipazione occasionale a conferenze stampa o riunioni consiliari , mentre la raccolta di dati rappresentava solo una delle prestazioni di cui si occupa il giornalista. Ribadiva che in assenza di qualsivoglia rielaborazione soggettiva della notizia l'attività non avrebbe potuto avere natura giornalistica.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione del novellato art. 434 c.p.c., Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n.2143/2015). La semplice lettura dell'atto di gravame è sufficiente a disattendere l'eccezione formulata. In materia di contributi previdenziali dovuti all' Parte_1
è onere di quest'ultimo, in qualità di attore che ne richiede il pagamento, provare la natura giornalistica del rapporto di lavoro .
In tale contesto i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. Le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono poi liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione(Cass. Ordinanza n. 10634 del 23/04/2025).
Tanto premesso, dagli atti acquisiti nel corso dell'ispezione dell' er cui è causa , è emerso che CP_3
, e e erano Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 all'epoca dei fatti di causa tutti iscritti all'albo dei pubblicisti, non avendo ancora conseguito la qualifica di giornalista.
Deve preliminarmente rilevarsi che tale condizione non produce alcun effetto in termini di obbligo contributivo a carico della testata. In tema di lavoro giornalistico, ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione all' necessario che ricorrano due requisiti, tra loro concorrenti e non alternativi, CP_3 quali l'iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica presso il datore di lavoro chiamato a versare i contributi (Cass.
Sentenza n. 14391 del 25/05/2021).Statuisce infatti la Corte di cassazione ( nella pronuncia menzionata 14391/21:” .
1. Occorre premettere che l'art. 1 del regolamento dell'INPGI, nel testo vigente all'epoca dei fatti (prima del 2017), detta i requisiti di iscrizione all'Istituto e per il versamento dei contributi e dispone che vi sono obbligatoriamente iscritti "(...) i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico,
o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69." 5.2. L'obbligo assicurativo presso l' icorre nei casi in cui, a prescindere CP_3 dal CCNL applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa
(legge n. 1564/51, I. n.1122/55, art.38 della legge n.416/81 - come sostituito dall'art.76 della legge n.388/2000, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all' Si tratta di CP_3 principio che è stato nuovamente ribadito - per i dipendenti da aziende private - dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27/12/2005. L'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell' a pretendere che Pt_1 si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti contributi.”
Nei periodi cui si riferisce l'accertamento ispettivo è incontroversa, ed anzi documentata in atti,
l'esistenza di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e pure la sussistenza del presupposto soggettivo per l'iscrizione contributiva in INPGI, e cioè la qualifica di pubblicisti
Oggetto di verifica deve essere dunque esclusivamente la natura giornalistica dell'attività prestata , anche ad onta dei contratti di lavoro formalizzati tra le parti.
era stata assunta nel Marzo 2010 con un contratto di collaborazione avente ad Parte_3 oggetto prestazioni di gestione editoriale di siti web.
L' assume che , nel periodo dal Marzo 2011 al novembre 2011 , quando fu assunta a tempo CP_3 indeterminato per lo svolgimento di mansioni (giornalistiche ) di direttrice di redazione , ella già svolgeva attività giornalistica per il sito RO , occupandosi della ricerca delle notizie e della stesura di articoli coprendo l'informazione relativa alla zona di competenza;
argomentava ulteriormente che i pezzi erano sottoposti al controllo del direttore . Pt_8
aveva lavorato dal 15 maggio 2012 al dicembre 2012 in virtù di un contratto di Parte_4 collaborazione con la società appellata;
l' argomentava che avesse svolto attività giornalistica CP_3 durante detto periodo lavandolo il sito RO e occupandosi della ricerca delle notizie di cronaca relative alla zona di Guidonia e poi alla zona Torri e occupandosi della stesura di articoli in materia di cronaca bianca e nera, politica ed attualità.
ha avuto un contratto di collaborazione da Marzo 2011 per la gestione editoriale di siti Parte_5 web;
il 24 novembre 2011 è stata assunta a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni giornalistiche , ma l' assume che anche in precedenza ella svolgesse attività giornalistica CP_3 lavorando per il sito RO e DA , occupandosi della ricerca delle notizie di cronaca e della stesura di articoli in materia di cronaca , politica ed economia ( da 10 a 20 articoli al giorno) utilizzando un portatile fornito dalla società.
è stata assunta con contratto di collaborazione a ottobre 2011 è stata Parte_6 successivamente denunciata all' nell' ottobre 2012 , pur avendo sempre svolto attività CP_3 giornalistica occupandosi della ricerca delle notizie e della stesura di articoli , nonché della rielaborazione di comunicati stampa e della gestione del sito .
dall'ottobre a dicembre 2012 svolgeva l'attività per OD e talvolta per Parte_7
Monzatoday seguendo gli avvenimenti sul territorio di Milano. Nel gennaio 2014 è stato iscritto all'INPGI dalla società .
E' incontroverso e documentato in atti che , , furono successivamente Pt_7 Pt_5 Pt_3 Pt_6 ai fatti di causa regolarmente inquadrati dalla società come giornalisti e iscritti all'INPGI .
La circostanza non è poco significativa perché la società, con siffatta iscrizione, riconosceva dunque il carattere giornalistico dell'attività svolta dai predetti collaboratori . D'altronde , la società non ha neppure allegato che per i 4 pubblicisti successivamente iscritti all' l'iscrizione derivò da un CP_3 mutamento delle competenze e delle attività delegate , così da giustificare il diverso inquadramento previdenziale .
In ogni caso, al fine di valutare la fondatezza dell'appello è imprescindibile, più in generale, verificare se nei periodi antecedenti alla iscrizione presso l' , i 5 collaboratori coordinati e continuativi CP_3 fossero stati richiesti dello svolgimento di attività giornalistiche.
Per attività di lavoro giornalistico si intendono quelle prestazioni di lavoro intellettuale dirette alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. Cass. 14391/21 ). Con riguardo alla valutazione della prova deve concordarsi sul fatto che il riconoscimento o la negazione della natura giornalistica dell'attività svolta dai 5 collaboratori coordinati e continuativi da parte del testi non è in alcun modo significativa , esprimendo , i testi, un giudizio di carattere personale.
E' invece significativo che i contratti stipulati da , , , e , nei Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 periodi cui si riferisce la pretesa contributiva dell'INPGI riguardavano la gestione di siti web con raccolta di notizie e predisposizione di articoli informativi , attività per sua natura ordinariamente riconducibile all'attività giornalistica . Infatti la socetà riconosce come propria di tutti i collaboratori l'individuazione e la selezione delle specifiche informazioni potenzialmente interessanti per i fruitori dei siti Resta invece indimostrato che i collaboratori non fossero autonomi in tale attività di selezione
, così come la circostanza che il loro compito si risolvesse nella mera acritica diffusione sulla pagina web di informazioni loro inviate da altri, senza alcuna rielaborazione personale.
Le varie testate edite da siti di news portavano infatti il nome della città cui si riferivano e della quale pubblicavano la cronaca ( RO , DA , OD , AY etc.) ; nelle testate era previsto un direttore responsabile (a RO nella persona di inizialmente e poi Pt_8 della stessa , quando questa fu assunta a tempo indeterminato , ovvero per Pt_3 Parte_9
OD). La presenza di un direttore si legittima per il lavoro di coordinamento dell'attività di giornalisti, professionisti o pubblicisti che siano.
Sono in tema rilevanti una serie di dichiarazioni rilasciate da informatori e testi . ha Tes_1 significativamente rappresentato , con riferimento a , che questa era il referente per Parte_6 la zona di Novara e che da lei riceveva gli incarichi per la stesura di 30 pezzi al mese circa, confermando la natura giornalistica dell'attività di coordinamento svolta dalla;
Pt_10 Parte_6
decideva quali pezzi pubblicare per il sito web, e dava indicazioni via mail alla collaboratrice,
[...] ne organizzava il lavoro e indicava eventuali modifiche da apportare ai servizi realizzati. Analoghe dichiarazioni ha reso la collaboratrice esterna che rappresentava di essere stata Testimone_2 coordinata dalla via skype o via mail, di aver ricevuto direttive sui servizi da Parte_11 completare da quest'ultima quale responsabile della redazione AY . Dalle dichiarazioni dei testimoni e degli informatori emergeva poi che ciascun dei 5 collaboratori individuati nel verbale ispettivo era “responsabile “ di un settore informativo ( era referente dei siti di Guidonia e Pt_4
IV , dell'unità di AC etc.) , Pt_3
In ogni caso il tribunale ha disconosciuto la natura giornalistica dell'attività prestata dai 5 collaboratori rilevando che i predetti professionisti si erano limitati a curare la redazione di comunicati stampa , rassegne o comunicazione di eventi o pezzi informativi o meri rinvii ad altre pagine web senza la necessaria mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione .
Il tribunale ha infatti ritenuto che , dall'analisi della produzione documentale , emergesse la mancanza di una mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione , rappresentando ulteriormente che pure laddove si argomentava che il giornalista si fosse adoperato per una sintesi delle notizie assunte, siffatta attività non costituiva prodotto giornalistico. Ravvisava il tribunale che mancava la comunicazione di idee , convinzioni, nozioni , attinenti ai campi più diversi della vita spirituale , politica , economica , scientifica e culturale.
Il tribunale nella sentenza impugnata , sostanzialmente reputava che l'attività dei collaboratori non potesse considerarsi giornalistica perché consistente in mere rielaborazioni di comunicati stampa, ovvero in prodotti di assemblaggio di fatti e dichiarazioni di soggetti terzi, integrando sostanzialmente una mera divulgazione di notizie recepite da fonti ufficiali o da agenzie di stampa priva di contributo creativo.
Dall'analisi degli articoli prodotti in atti , sottoscritti e quindi riconducibili ai loro autori reputa tuttavia il collegio che, pur nella semplicità della ricostruzione a volte offerta di fatti di cronaca, avvenimenti politici locali, eventi di quartiere , non facciano difetto le caratteristiche di creatività, intellettualità dell'opera , né la funzione informativa e critica e quindi la mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito. Deve rammentarsi che l'attività dei 5 collaboratori si inseriva in un'ampia attività redazionale per la produzione di informazione su fatti di cronaca cittadina da pubblicare su siti online a base locale, continuamente aggiornati .
I collaboratori selezionavano a monte le notizie che ritenevano più importanti da pubblicare sul sito, ricercavano le fonti , sceglievano l'ordine degli argomenti da trattare nell'articolo , la terminologia più adatta al tipo di informazione e, quel che più caratterizza l'apporto creativo , esprimevano commenti sulle notizie che riportavano , valutazioni personali e originali sul contenuto dell'informazione.
L'allegazione secondo cui i 5 collaboratori di cui si controverte curavano la redazione di meri comunicati stampa , rassegne o comunicazioni di eventi o pezzi informativi o pezzi di rinvio ad altre pagine web risulta smentita dall'analisi delle allegazioni documentali.
Gli articoli prodotti da invece, manifestano, diversamente da quanto sostiene l'impugnante, CP_3 quell'apporto soggettivo e creativo ( che non necessariamente deve essere dotato di particolare profondità di valutazioni o originalità di pensiero ) che connota il lavoro del giornalista. L'Inpgi nella atto di appello ha menzionato esemplificativamente alcuni articoli redatti a firma di quali “Il AT costruisce sulla tomba di San LO : il municipio 11 chiede il sequestro”, Pt_3 articolo che si apre con la menzione dell'impegno dell'undicesimo municipio per cercare di fare chiarezza sul cantiere del AT a due passi dalla basilica di San LO “avvolto nel mistero “e riporta il parere di un legale sulle possibili violazioni compiute dal AT , riferisce dichiarazioni del AT e qualifica “imbarazzante “il silenzio del sindaco , quello della governatrice e dei ministri interessati;
riporta la dichiarazioni del segretario dei radicali con una pluralità di considerazioni che sono certamente espressione di un giudizio critico.
Analoghe considerazioni valgono per l'articolo : “targhe alterne : queste sconosciute “ ove la medesima giornalista rileva come la previsione dell'alternanza delle targhe non ha inciso sul traffico a Palermo che non è affatto diminuito, né ha consentito un miglioramento della qualità dell'aria .
Nell'articolo su ONtoday intitolato : “colpisce con un forchettone la moglie davanti al figlio: grave trentaduenne “ il giornalista riporta una notizia di cronaca in cui uomo di 35 anni , dopo una violenta discussione , colpiva ripetutamente la moglie in una gelateria vicino alla galleria
Risorgimento di ON davanti al figlio minorenne , generando ferite gravi . Il giornalista dava atto dell'intervento immediato a tutela del bambino. In atti si rinviene un altro articolo pubblicato su
Palermotoday intitolato : “ ER : impossibile l'accesso ai portatori di handicap “ in cui Per_1
l'autore si fa portatore di una denuncia a carattere sociale riportando come da due settimane fosse vietato l'ingresso alle automobili con a bordo i disabili , pur in assenza di un piano alternativo per il loro ingresso in ER;
riporta l'intervista del Vicesindaco e commenta testualmente “i disabili non possono andare a trovare i loro cari defunti presso il ER di : a denunciare la Per_1 triste vicenda il consigliere comunale della lista , . Per Controparte_4 CP_5 rendere più agevole l'accesso ai portatori di handicap l'amministrazione aveva autorizzato l'ingresso con l'automobile ma da due settimane questo non è più fattibile : la pavimentazione del ER , a causa delle forti piogge che hanno trovato lo scolo dell'acqua , si è rialzata rendendo impossibile il passaggio delle vetture . Fin qui nulla di scandaloso : il problema però è che non è stato messo in atto un piano alternativo per garantire il servizio di accesso ai cittadini con problemi di deambulazione. “ L'articolo riporta poi testimonianze di diretti interessati e denunce del consigliere comunale;
ciò che più rileva è , oltre alla raccolta delle testimonianze dei beneficiati dell'accesso con l'autovettura , il commento del giornalista in merito al fatto che l'amministrazione non avesse provveduto tempestivamente a offrire delle modalità alternative di accesso ai disabili. E' pure significativo l'articolo sul concerto di che è definito “un grande omaggio al sud “; Persona_2
l'autore rappresenta come il concerto richiami l'attenzione sul sud sfruttato e ignorato , anche utilizzando musicisti africani e ballerini brasiliani. Il giornalista riporta testualmente: “a metà concerto la duetta con “l'amore si odia “e quasi in chiusura indossa jeans e Per_2 Per_3 maglietta per trasformarsi in una rapper e cantare con IE RG “non è un film “. Nel corso della serata la cantante ha cambiato 8 abiti passando dal corto a lungo a seconda del brano che andava a presentare ed ha regalato al suo pubblico anche diverse performance di ballo;
a volte è stata sensuale, introspettiva , altre volte vitale ed energica;
insomma si è trasformata senza deludere mai come solo una grande artista in grado di fare”. Si tratta di valutazioni , commenti che esprimono l'interpretazione del giornalista in relazione ad un evento musicale e al suo impatto sul pubblico.
Nell'articolo sul poligono di tiro di Guidonia il giornalista riporta la segnalazione di CP_6 circa la ripresa dell'attività del tiro a piattello a Colle Largo e riassume gli eventi precedenti, e cioè la circostanza che l'area era già stata chiusa dopo una raccolta firme contrarie al poligono in ragione dell'inquinamento derivante da 300.000 chili di Piombino nel terreno;
l'articolo è piuttosto analitico perché , oltre a riportare la denuncia del circolo di , ripercorre i passaggi che già in CP_6 passato avevano condotto alla chiusura del poligono di tiro. Non si tratta dunque di una mera pubblicazione della denuncia di , ma di una raccolta di informazioni e dati rilevanti CP_6 assunti dal pregresso e che colorano la denuncia in maniera significativa.
Nell'articolo “tifosi LE feriti “si riportano le indagini degli investigatori sui componenti della banda che aveva fatto irruzione in un pub devastando il locale e ferendo tifosi LE . Si riportano i contenuti di articoli di stampa inglese sulla pericolosità della capitale italiana , nonché le reazioni politiche di esponenti del partito democratico sulla scarsa sicurezza della capitale , le risposte del delegato del sindaco per le politiche della sicurezza , gli esiti delle indagini avviate dalla Per_4 procura. Vi è dunque, alla base degli articoli , un'attività di ricerca delle informazioni talora articolata e complessa, una raccolta di interviste, una analisi critica della notizia, un commento e una rappresentazione che non può non definirsi originale( cfr anche l'articolo su OD”De
Corato:Ridicolo chiedere di non usare l'auto . Ma da faceva lo stesso” in tema di neve Persona_5
a milano , riportando polemiche tra maggioranza e opposizione e considerazioni sparse sugli effetti dell'evento atmosferico in termini di disagi per la popolazione, o “Via Adriano, il quartiere protesta:
”Vogliamo la scuola media” riportando le aspettative dei residenti di zona sulla istituzione di un centro scolastico nel quartiere , anche rinunciando al centro sportivo e con il coinvolgimento del politico locale , o ancora “Regionali: Albertini in salita. Centrosinistra ancora in alto mare” che riporta le strategie dei poli di centrodestra e di centrosinistra nella scelta del nominativo da candidare alle elezioni regionali , con un vaglio critico sui problemi dei diversi schieramenti ( si legge con riferimento alla coalizione di centrodestra: “In un tempo così “liquido” i rapporti di forza potrebbero cambiare ma in realtà l'impressione è che presso gli elettori di centrodestra i rapporti di forza tra
e ono siano affatto cambiati….” E sul centrosinistra “Risultati sorprendenti visto CP_7 Per_6 che si tratta del rottamatore , non certo caro all'establishment del pd ….”) oppure “Scioperi metro: modificare la fascia di garanzia “, con il sottotitolo che esprime il punto di vista del giornalista “Lo chiede il codacons, lo dice anche E sarebbe ora di rivederla , soprattutto quella pomeridiana: Per_7 riprendere lo sciopero alle 18 è troppo presto”, e ancora “Riordino province, Piroano al CAL:
”Usciamo dall'UPI ” sulla proposta di riforma delle province e d definizione delle rispettive competenze e ancora , sul medesimo tema, “Podestà: province chiediamo una riforma non notarile” che riporta la posizione del presidente del consiglio delle autonomie di riordino delle province , ovvero “Vendita Acea: la bocciatura arriva anche dalla corte costituzionale”: l'articolo dopo aver riportato l'esito del giudizio dinanzi la corte costituzionale menziona la posizione di ambientalisti e quella dell'opposizione e chiude il sottotitolo con “Alemanno non molla”, citando nel testo le parole del politico sul tema , così come quelle degli ambientalisti intervistati , dei partiti di opposizione e del partito democratico ed evidenziando , nel commento , la diversità di posizioni espresse dagli intervistati sul medesimo tema , ovvero “Parcheggio in VIII Municipio delle Torri: i problemi sono altri “, articolo in cui l'autore affronta , tra gli altri, il problema dei parcheggi nelle borgate sorte spontaneamente e anche “abusivamente”, in mancanza di un piano regolatore e registrando un forte incremento della popolazione residente , ovvero l'articolo “municipio Roma VIII delle Torri: fatti e misfatti del 2012 “in cui elenca, mese per mese , un anno di eventi correlati alla discarica di Corcolle, battaglie dei cittadini, cortei, appelli , morti bianche , sparatorie , iscrizione nel registro degli indagati dell'assessore ai lavori pubblici, sue dimissioni , cambio di maggioranze politiche . La cronaca degli eventi criminali è spesso ampia e articolata e non mancano commenti di avvenimenti di cronaca giudiziaria o politica .
Come già rilevato da questa Corte in altro giudizio promosso dalla medesima società (sent.
1807/2024) “l'attività giornalistica, per univoco insegnamento del giudice di legittimità, si estrinseca nella raccolta, nell'elaborazione o nel commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, nella mediazione tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico
o visivo), necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica, mentre il giornalista, nel contesto di siffatta mediazione tra il fatto e la sua diffusione, acquisisce la conoscenza dell'evento, ne valuta la rilevanza in relazione ai destinatari e confeziona il messaggio con apporto soggettivo e creativo (ex multis Cass. 14.8.2023 n. 24636). “
Tanto premesso deve ritenersi accertata la natura giornalistica dell'attività svolta che è caratterizzata da un rapporto creativo riconoscibile, che riporta contenuti informativi fruibili dai lettori , frequentemente commentati dall'autore e non meramente riassunti ed esposti con un personale apporto. E' poi significativo in questo contesto che dall'istruttoria svolta è emerso come i collaboratori operassero per zone e siti definiti incaricati della ricerca di notizie e pubblicazione degli articoli , partecipando personalmente alle conferenze stampa , ai consigli comunali e di zona, alle conferenze, alle iniziative culturali e venendo accreditati come giornalisti . La società assume che tale ripartizione avesse mera valenza organizzativa, senza considerare tuttavia che i siti informativi facevano affidamento sull'attività di ricerca delle notizie e predisposizione dei pezzi da pubblicare , e che tali pezzi non consistevano in meri comunicati stampa ovvero sintesi di altre pagine web, riportando invece nella maggioranza dei casi un apporto personale di ciascun autore.
In relazione al quantum della richiesta contributiva deve essere rilevato che gli importi azionati a seguito della corretta qualificazione dell'attività svolta all'interno della società hanno tenuto CP_1 conto esclusivamente del compenso corrisposto e delle sanzioni civili secondo i criteri indicati nelle note delle delibere del consiglio di amministrazione dell'Inpgi numero 123 e 175 del 2004 nonché 23 del 2006. Si tratta di sanzioni dovute per l'omesso pagamento di contributi o premi alla gestione previdenziale assistenziali e quindi conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo;
la parte nulla ha obiettato di specifico in relazione alla quantificazione di tale pretesa che pertanto deve ritenersi correttamente formulata.
L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite.
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originario ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 7893/17 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 7893/17.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi CP_8 euro 2700,00 e per il presente grado in complessivi euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali al
15%
La Presidente
IA ON AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 230/2023 vertente
TRA
, in Parte_1 persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_2 rappresentato e difeso dall'AVV. PETROCELLI MARCO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Cassiodoro n. 6;
APPELLANTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'AVV. CANNIZZARO FABIO GREGORIO e dall'AVV. PISCITILLI DONATELLA;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6244/2022 pubblicata in data 03.08.22; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2018 innanzi al Tribunale di Roma la ha proposto Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 7893/2017 emesso dal medesimo Tribunale in data 6 novembre
2017 e notificato in data 14 dicembre 2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 16.467,96, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica intercorsi con , Parte_3
e , come da accertamento Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ispettivo svolto dall' e concluso in data 24 febbraio 2016 con Verbale n. 08/2016. CP_3
A sostegno della pretesa deduceva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. dovendosi riconoscere al verbale di accertamento ispettivo, posto a suo fondamento, non la valenza di prova scritta bensì quella di mero materiale indiziario che, unitamente ad altri elementi, può contribuire alla formazione del libero convincimento del Giudice.
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 in ragione dell'assenza, nel verbale di accertamento, di qualsiasi motivazione in ordine sia all'an che al quantum delle pretese contributive e sanzionatorie.
Nel merito, lamentava l'inesistenza e/o infondatezza dei crediti azionati in sede monitoria in ragione dell'assenza nell'ambito delle prestazioni espletate dai collaboratori , Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e dei requisiti e delle caratteristiche proprie dell'attività giornalistica. Pt_7
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
-in via preliminare ed inaudita altera parte: revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 Cod. Proc. Civ. per non sussistere la prova scritta pretesa ex adverso in relazione al verbale ispettivo e alle dichiarazioni allegate e/o comunque disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 649 Cod. Proc. Civ. ricorrendo, all'evidenza, il requisito del fumus boni iuris della presente opposizione sulla base delle argomentazioni esposte in narrativa, ed essendovi fondato pericolo di procedere alla ripetizione delle somme che l'opponente fosse, in via del tutto denegata, costretto a versare in forza dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare: disporre la riunione del presente giudizio al giudizio R.g. n. 40563/17 pendente dinanzi il Tribunale di Roma per tutti i motivi esposto in narrativa;
- nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 7893/2017 (n.r.g. 35694/2017) emesso in data 6 novembre
2017 dal Tribunale di Roma, dell'importo di euro 16.467,96, oltre interessi e rivalutazione e oltre alle spese legali, provvisoriamente esecutivo, nonché di ogni altro atto, presupposto, inerente, connesso consequenziale.
In ogni caso:
- dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, in quanto non corrispondenti ad alcuna posizione debitoria sottostante per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità del verbale di accertamenti ispettivo n. 8/2016 dell' er tutte CP_3 le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese, comprese quelle varie e generali nella misura del 15% previste dalla legge, competenze ed onorari di giudizio.
Si è costituito l' deducendo la sussistenza dei crediti contributivi, la natura giornalistica dei CP_3 rapporti di lavoro intercorsi con i soggetti interessati e chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Con sentenza n. 6244/2022, il Tribunale, disattese le eccezioni relative alla validità del verbale ispettivo, in ragione dei suoi esaustivi riferimenti all'attività di accertamento svolta e agli elementi di fatto raccolti e valutati ai fini della qualificazione di ciascuno dei rapporti di lavoro, e rilevata l'idoneità dei verbali ispettivi a costituire prova ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 635 co.2 c.p.c., ha escluso che il valore culturale, ordinistico e intellettuale, proprio dell'attività giornalistica potesse riconoscersi nella complessiva attività espletata dagli interessati nel periodo contestato, come complessivamente ricostruita anche sulla base degli elementi forniti dai contratti in atti e delle risultanze della prova orale.
Ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l' al pagamento in favore della CP_3
delle spese di lite, liquidate in € 4.980,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. Controparte_1 qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' affidandosi alle seguenti censure: CP_3 1) Erronea valutazione della ripartizione dell'onere probatorio e delle prove per non avere il
Tribunale considerato che la natura giornalistica della prestazione, enunciata nel verbale ispettivo, era stata contestata dall'opponente in modo generico e non specifico, in violazione dell'art. 416 c.p.c.
2) Erronea distinzione tra giornalista professionista e pubblicista in quanto, pur essendo le due figure distinte sul piano dell'impegno – esclusivo per il professionista e non esclusivo per il giornalista pubblicista – esse sarebbero sovrapponibili quanto alla professionalità ed agli obblighi deontologici.
3) Erronea accezione dell'attività e dell'apporto creativo del giornalista per non avere il primo giudice considerato che l'attività dei cinque co.co.co. – tutti pacificamente iscritti all'Albo dei giornalisti, e la maggior parte dei quali inquadrati con contratto giornalistico dalla stessa
- si inseriva in una più ampia attività redazionale ed era finalizzata alla produzione CP_1 di informazione su fatti di cronaca cittadina ed attualità, da pubblicare su un sito on line, continuamente aggiornato. Il Tribunale avrebbe, infatti, escluso la natura giornalistica della prestazione ritenendo che il dato informativo fosse confezionato senza alcun apporto soggettivo, senza commenti dell'autore e quindi senza apporto creativo alcuno ignorando però che l'apporto creativo e la soggettività del giornalista si manifesterebbero non solo nella confezione del messaggio informativo, ma anche nella fase di acquisizione, vaglio e selezione delle informazioni. Infine, ribadiva ex art. 346 c.p.c. la correttezza dei contributi richiesti e delle sanzioni civili poste a carico della società essendo, i primi, fondati su prospetti contabili indicanti gli importi dovuti per ogni mensilità e per ogni singola posizione lavorativa, la base di calcolo nonché le disposizioni normative in base alle quali il calcolo è stato operato e, le seconde, calcolate secondo i criteri indicati nelle delibere del Consiglio di amministrazione dell' nn. 123 del 2004 e 175 del 2004, recepita con delibera 23 del 2006. CP_3
Si costituiva nel presente giudizio di appello la deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 434 e 436 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese. A
All'odierna udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza L'appello è fondato.
Con il primo motivo di appello l' ontestava il criterio di riparto dell'onere della prova in tema CP_3 di natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta da , Parte_3 Parte_5
e , collaboratori della società , oggetto del verbale Parte_6 Parte_7 CP_1 ispettivo 8/2016 stante la genericità della contestazione formulata dalla società ; contestava altresì la valutazione della prova offerta dal tribunale . Con il secondo motivo censurava il distinguo operato tra pubblicisti e giornalisti professionisti per inferirne il carattere “non giornalistico” dell'attività prestata. Con il terzo motivo contestava l'erronea accezione dell'attività e dell'apporto creativo del giornalista. I tre motivi strettamente connessi tra di loro possono essere trattati congiuntamente .Deve premettersi che la società , costituendosi in giudizio , contestava la inammissibilità per genericità delle allegazioni dell'atto di appello;
nel merito contestava analiticamente le avverse deduzioni e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza. Nello specifico riteneva che la circostanza secondo cui l'attività di natura giornalistica deriverebbe dal fatto che ognuno dei soggetti interessati era responsabile di uno specifico settore informativo relativo ad una determinata materia o zona non sarebbe significativa mentre il compito dei cinque collaboratori era quello di rendere conoscibili e fruibili i contenuti informativi , che la suddivisione dei compiti non voleva qualificare l'attività come giornalistica ma incideva esclusivamente sull'organizzazione del lavoro;
che non era significativa la partecipazione occasionale a conferenze stampa o riunioni consiliari , mentre la raccolta di dati rappresentava solo una delle prestazioni di cui si occupa il giornalista. Ribadiva che in assenza di qualsivoglia rielaborazione soggettiva della notizia l'attività non avrebbe potuto avere natura giornalistica.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione del novellato art. 434 c.p.c., Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n.2143/2015). La semplice lettura dell'atto di gravame è sufficiente a disattendere l'eccezione formulata. In materia di contributi previdenziali dovuti all' Parte_1
è onere di quest'ultimo, in qualità di attore che ne richiede il pagamento, provare la natura giornalistica del rapporto di lavoro .
In tale contesto i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. Le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono poi liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione(Cass. Ordinanza n. 10634 del 23/04/2025).
Tanto premesso, dagli atti acquisiti nel corso dell'ispezione dell' er cui è causa , è emerso che CP_3
, e e erano Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 all'epoca dei fatti di causa tutti iscritti all'albo dei pubblicisti, non avendo ancora conseguito la qualifica di giornalista.
Deve preliminarmente rilevarsi che tale condizione non produce alcun effetto in termini di obbligo contributivo a carico della testata. In tema di lavoro giornalistico, ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione all' necessario che ricorrano due requisiti, tra loro concorrenti e non alternativi, CP_3 quali l'iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica presso il datore di lavoro chiamato a versare i contributi (Cass.
Sentenza n. 14391 del 25/05/2021).Statuisce infatti la Corte di cassazione ( nella pronuncia menzionata 14391/21:” .
1. Occorre premettere che l'art. 1 del regolamento dell'INPGI, nel testo vigente all'epoca dei fatti (prima del 2017), detta i requisiti di iscrizione all'Istituto e per il versamento dei contributi e dispone che vi sono obbligatoriamente iscritti "(...) i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico,
o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69." 5.2. L'obbligo assicurativo presso l' icorre nei casi in cui, a prescindere CP_3 dal CCNL applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa
(legge n. 1564/51, I. n.1122/55, art.38 della legge n.416/81 - come sostituito dall'art.76 della legge n.388/2000, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all' Si tratta di CP_3 principio che è stato nuovamente ribadito - per i dipendenti da aziende private - dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27/12/2005. L'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell' a pretendere che Pt_1 si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti contributi.”
Nei periodi cui si riferisce l'accertamento ispettivo è incontroversa, ed anzi documentata in atti,
l'esistenza di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e pure la sussistenza del presupposto soggettivo per l'iscrizione contributiva in INPGI, e cioè la qualifica di pubblicisti
Oggetto di verifica deve essere dunque esclusivamente la natura giornalistica dell'attività prestata , anche ad onta dei contratti di lavoro formalizzati tra le parti.
era stata assunta nel Marzo 2010 con un contratto di collaborazione avente ad Parte_3 oggetto prestazioni di gestione editoriale di siti web.
L' assume che , nel periodo dal Marzo 2011 al novembre 2011 , quando fu assunta a tempo CP_3 indeterminato per lo svolgimento di mansioni (giornalistiche ) di direttrice di redazione , ella già svolgeva attività giornalistica per il sito RO , occupandosi della ricerca delle notizie e della stesura di articoli coprendo l'informazione relativa alla zona di competenza;
argomentava ulteriormente che i pezzi erano sottoposti al controllo del direttore . Pt_8
aveva lavorato dal 15 maggio 2012 al dicembre 2012 in virtù di un contratto di Parte_4 collaborazione con la società appellata;
l' argomentava che avesse svolto attività giornalistica CP_3 durante detto periodo lavandolo il sito RO e occupandosi della ricerca delle notizie di cronaca relative alla zona di Guidonia e poi alla zona Torri e occupandosi della stesura di articoli in materia di cronaca bianca e nera, politica ed attualità.
ha avuto un contratto di collaborazione da Marzo 2011 per la gestione editoriale di siti Parte_5 web;
il 24 novembre 2011 è stata assunta a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni giornalistiche , ma l' assume che anche in precedenza ella svolgesse attività giornalistica CP_3 lavorando per il sito RO e DA , occupandosi della ricerca delle notizie di cronaca e della stesura di articoli in materia di cronaca , politica ed economia ( da 10 a 20 articoli al giorno) utilizzando un portatile fornito dalla società.
è stata assunta con contratto di collaborazione a ottobre 2011 è stata Parte_6 successivamente denunciata all' nell' ottobre 2012 , pur avendo sempre svolto attività CP_3 giornalistica occupandosi della ricerca delle notizie e della stesura di articoli , nonché della rielaborazione di comunicati stampa e della gestione del sito .
dall'ottobre a dicembre 2012 svolgeva l'attività per OD e talvolta per Parte_7
Monzatoday seguendo gli avvenimenti sul territorio di Milano. Nel gennaio 2014 è stato iscritto all'INPGI dalla società .
E' incontroverso e documentato in atti che , , furono successivamente Pt_7 Pt_5 Pt_3 Pt_6 ai fatti di causa regolarmente inquadrati dalla società come giornalisti e iscritti all'INPGI .
La circostanza non è poco significativa perché la società, con siffatta iscrizione, riconosceva dunque il carattere giornalistico dell'attività svolta dai predetti collaboratori . D'altronde , la società non ha neppure allegato che per i 4 pubblicisti successivamente iscritti all' l'iscrizione derivò da un CP_3 mutamento delle competenze e delle attività delegate , così da giustificare il diverso inquadramento previdenziale .
In ogni caso, al fine di valutare la fondatezza dell'appello è imprescindibile, più in generale, verificare se nei periodi antecedenti alla iscrizione presso l' , i 5 collaboratori coordinati e continuativi CP_3 fossero stati richiesti dello svolgimento di attività giornalistiche.
Per attività di lavoro giornalistico si intendono quelle prestazioni di lavoro intellettuale dirette alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. Cass. 14391/21 ). Con riguardo alla valutazione della prova deve concordarsi sul fatto che il riconoscimento o la negazione della natura giornalistica dell'attività svolta dai 5 collaboratori coordinati e continuativi da parte del testi non è in alcun modo significativa , esprimendo , i testi, un giudizio di carattere personale.
E' invece significativo che i contratti stipulati da , , , e , nei Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 periodi cui si riferisce la pretesa contributiva dell'INPGI riguardavano la gestione di siti web con raccolta di notizie e predisposizione di articoli informativi , attività per sua natura ordinariamente riconducibile all'attività giornalistica . Infatti la socetà riconosce come propria di tutti i collaboratori l'individuazione e la selezione delle specifiche informazioni potenzialmente interessanti per i fruitori dei siti Resta invece indimostrato che i collaboratori non fossero autonomi in tale attività di selezione
, così come la circostanza che il loro compito si risolvesse nella mera acritica diffusione sulla pagina web di informazioni loro inviate da altri, senza alcuna rielaborazione personale.
Le varie testate edite da siti di news portavano infatti il nome della città cui si riferivano e della quale pubblicavano la cronaca ( RO , DA , OD , AY etc.) ; nelle testate era previsto un direttore responsabile (a RO nella persona di inizialmente e poi Pt_8 della stessa , quando questa fu assunta a tempo indeterminato , ovvero per Pt_3 Parte_9
OD). La presenza di un direttore si legittima per il lavoro di coordinamento dell'attività di giornalisti, professionisti o pubblicisti che siano.
Sono in tema rilevanti una serie di dichiarazioni rilasciate da informatori e testi . ha Tes_1 significativamente rappresentato , con riferimento a , che questa era il referente per Parte_6 la zona di Novara e che da lei riceveva gli incarichi per la stesura di 30 pezzi al mese circa, confermando la natura giornalistica dell'attività di coordinamento svolta dalla;
Pt_10 Parte_6
decideva quali pezzi pubblicare per il sito web, e dava indicazioni via mail alla collaboratrice,
[...] ne organizzava il lavoro e indicava eventuali modifiche da apportare ai servizi realizzati. Analoghe dichiarazioni ha reso la collaboratrice esterna che rappresentava di essere stata Testimone_2 coordinata dalla via skype o via mail, di aver ricevuto direttive sui servizi da Parte_11 completare da quest'ultima quale responsabile della redazione AY . Dalle dichiarazioni dei testimoni e degli informatori emergeva poi che ciascun dei 5 collaboratori individuati nel verbale ispettivo era “responsabile “ di un settore informativo ( era referente dei siti di Guidonia e Pt_4
IV , dell'unità di AC etc.) , Pt_3
In ogni caso il tribunale ha disconosciuto la natura giornalistica dell'attività prestata dai 5 collaboratori rilevando che i predetti professionisti si erano limitati a curare la redazione di comunicati stampa , rassegne o comunicazione di eventi o pezzi informativi o meri rinvii ad altre pagine web senza la necessaria mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione .
Il tribunale ha infatti ritenuto che , dall'analisi della produzione documentale , emergesse la mancanza di una mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione , rappresentando ulteriormente che pure laddove si argomentava che il giornalista si fosse adoperato per una sintesi delle notizie assunte, siffatta attività non costituiva prodotto giornalistico. Ravvisava il tribunale che mancava la comunicazione di idee , convinzioni, nozioni , attinenti ai campi più diversi della vita spirituale , politica , economica , scientifica e culturale.
Il tribunale nella sentenza impugnata , sostanzialmente reputava che l'attività dei collaboratori non potesse considerarsi giornalistica perché consistente in mere rielaborazioni di comunicati stampa, ovvero in prodotti di assemblaggio di fatti e dichiarazioni di soggetti terzi, integrando sostanzialmente una mera divulgazione di notizie recepite da fonti ufficiali o da agenzie di stampa priva di contributo creativo.
Dall'analisi degli articoli prodotti in atti , sottoscritti e quindi riconducibili ai loro autori reputa tuttavia il collegio che, pur nella semplicità della ricostruzione a volte offerta di fatti di cronaca, avvenimenti politici locali, eventi di quartiere , non facciano difetto le caratteristiche di creatività, intellettualità dell'opera , né la funzione informativa e critica e quindi la mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito. Deve rammentarsi che l'attività dei 5 collaboratori si inseriva in un'ampia attività redazionale per la produzione di informazione su fatti di cronaca cittadina da pubblicare su siti online a base locale, continuamente aggiornati .
I collaboratori selezionavano a monte le notizie che ritenevano più importanti da pubblicare sul sito, ricercavano le fonti , sceglievano l'ordine degli argomenti da trattare nell'articolo , la terminologia più adatta al tipo di informazione e, quel che più caratterizza l'apporto creativo , esprimevano commenti sulle notizie che riportavano , valutazioni personali e originali sul contenuto dell'informazione.
L'allegazione secondo cui i 5 collaboratori di cui si controverte curavano la redazione di meri comunicati stampa , rassegne o comunicazioni di eventi o pezzi informativi o pezzi di rinvio ad altre pagine web risulta smentita dall'analisi delle allegazioni documentali.
Gli articoli prodotti da invece, manifestano, diversamente da quanto sostiene l'impugnante, CP_3 quell'apporto soggettivo e creativo ( che non necessariamente deve essere dotato di particolare profondità di valutazioni o originalità di pensiero ) che connota il lavoro del giornalista. L'Inpgi nella atto di appello ha menzionato esemplificativamente alcuni articoli redatti a firma di quali “Il AT costruisce sulla tomba di San LO : il municipio 11 chiede il sequestro”, Pt_3 articolo che si apre con la menzione dell'impegno dell'undicesimo municipio per cercare di fare chiarezza sul cantiere del AT a due passi dalla basilica di San LO “avvolto nel mistero “e riporta il parere di un legale sulle possibili violazioni compiute dal AT , riferisce dichiarazioni del AT e qualifica “imbarazzante “il silenzio del sindaco , quello della governatrice e dei ministri interessati;
riporta la dichiarazioni del segretario dei radicali con una pluralità di considerazioni che sono certamente espressione di un giudizio critico.
Analoghe considerazioni valgono per l'articolo : “targhe alterne : queste sconosciute “ ove la medesima giornalista rileva come la previsione dell'alternanza delle targhe non ha inciso sul traffico a Palermo che non è affatto diminuito, né ha consentito un miglioramento della qualità dell'aria .
Nell'articolo su ONtoday intitolato : “colpisce con un forchettone la moglie davanti al figlio: grave trentaduenne “ il giornalista riporta una notizia di cronaca in cui uomo di 35 anni , dopo una violenta discussione , colpiva ripetutamente la moglie in una gelateria vicino alla galleria
Risorgimento di ON davanti al figlio minorenne , generando ferite gravi . Il giornalista dava atto dell'intervento immediato a tutela del bambino. In atti si rinviene un altro articolo pubblicato su
Palermotoday intitolato : “ ER : impossibile l'accesso ai portatori di handicap “ in cui Per_1
l'autore si fa portatore di una denuncia a carattere sociale riportando come da due settimane fosse vietato l'ingresso alle automobili con a bordo i disabili , pur in assenza di un piano alternativo per il loro ingresso in ER;
riporta l'intervista del Vicesindaco e commenta testualmente “i disabili non possono andare a trovare i loro cari defunti presso il ER di : a denunciare la Per_1 triste vicenda il consigliere comunale della lista , . Per Controparte_4 CP_5 rendere più agevole l'accesso ai portatori di handicap l'amministrazione aveva autorizzato l'ingresso con l'automobile ma da due settimane questo non è più fattibile : la pavimentazione del ER , a causa delle forti piogge che hanno trovato lo scolo dell'acqua , si è rialzata rendendo impossibile il passaggio delle vetture . Fin qui nulla di scandaloso : il problema però è che non è stato messo in atto un piano alternativo per garantire il servizio di accesso ai cittadini con problemi di deambulazione. “ L'articolo riporta poi testimonianze di diretti interessati e denunce del consigliere comunale;
ciò che più rileva è , oltre alla raccolta delle testimonianze dei beneficiati dell'accesso con l'autovettura , il commento del giornalista in merito al fatto che l'amministrazione non avesse provveduto tempestivamente a offrire delle modalità alternative di accesso ai disabili. E' pure significativo l'articolo sul concerto di che è definito “un grande omaggio al sud “; Persona_2
l'autore rappresenta come il concerto richiami l'attenzione sul sud sfruttato e ignorato , anche utilizzando musicisti africani e ballerini brasiliani. Il giornalista riporta testualmente: “a metà concerto la duetta con “l'amore si odia “e quasi in chiusura indossa jeans e Per_2 Per_3 maglietta per trasformarsi in una rapper e cantare con IE RG “non è un film “. Nel corso della serata la cantante ha cambiato 8 abiti passando dal corto a lungo a seconda del brano che andava a presentare ed ha regalato al suo pubblico anche diverse performance di ballo;
a volte è stata sensuale, introspettiva , altre volte vitale ed energica;
insomma si è trasformata senza deludere mai come solo una grande artista in grado di fare”. Si tratta di valutazioni , commenti che esprimono l'interpretazione del giornalista in relazione ad un evento musicale e al suo impatto sul pubblico.
Nell'articolo sul poligono di tiro di Guidonia il giornalista riporta la segnalazione di CP_6 circa la ripresa dell'attività del tiro a piattello a Colle Largo e riassume gli eventi precedenti, e cioè la circostanza che l'area era già stata chiusa dopo una raccolta firme contrarie al poligono in ragione dell'inquinamento derivante da 300.000 chili di Piombino nel terreno;
l'articolo è piuttosto analitico perché , oltre a riportare la denuncia del circolo di , ripercorre i passaggi che già in CP_6 passato avevano condotto alla chiusura del poligono di tiro. Non si tratta dunque di una mera pubblicazione della denuncia di , ma di una raccolta di informazioni e dati rilevanti CP_6 assunti dal pregresso e che colorano la denuncia in maniera significativa.
Nell'articolo “tifosi LE feriti “si riportano le indagini degli investigatori sui componenti della banda che aveva fatto irruzione in un pub devastando il locale e ferendo tifosi LE . Si riportano i contenuti di articoli di stampa inglese sulla pericolosità della capitale italiana , nonché le reazioni politiche di esponenti del partito democratico sulla scarsa sicurezza della capitale , le risposte del delegato del sindaco per le politiche della sicurezza , gli esiti delle indagini avviate dalla Per_4 procura. Vi è dunque, alla base degli articoli , un'attività di ricerca delle informazioni talora articolata e complessa, una raccolta di interviste, una analisi critica della notizia, un commento e una rappresentazione che non può non definirsi originale( cfr anche l'articolo su OD”De
Corato:Ridicolo chiedere di non usare l'auto . Ma da faceva lo stesso” in tema di neve Persona_5
a milano , riportando polemiche tra maggioranza e opposizione e considerazioni sparse sugli effetti dell'evento atmosferico in termini di disagi per la popolazione, o “Via Adriano, il quartiere protesta:
”Vogliamo la scuola media” riportando le aspettative dei residenti di zona sulla istituzione di un centro scolastico nel quartiere , anche rinunciando al centro sportivo e con il coinvolgimento del politico locale , o ancora “Regionali: Albertini in salita. Centrosinistra ancora in alto mare” che riporta le strategie dei poli di centrodestra e di centrosinistra nella scelta del nominativo da candidare alle elezioni regionali , con un vaglio critico sui problemi dei diversi schieramenti ( si legge con riferimento alla coalizione di centrodestra: “In un tempo così “liquido” i rapporti di forza potrebbero cambiare ma in realtà l'impressione è che presso gli elettori di centrodestra i rapporti di forza tra
e ono siano affatto cambiati….” E sul centrosinistra “Risultati sorprendenti visto CP_7 Per_6 che si tratta del rottamatore , non certo caro all'establishment del pd ….”) oppure “Scioperi metro: modificare la fascia di garanzia “, con il sottotitolo che esprime il punto di vista del giornalista “Lo chiede il codacons, lo dice anche E sarebbe ora di rivederla , soprattutto quella pomeridiana: Per_7 riprendere lo sciopero alle 18 è troppo presto”, e ancora “Riordino province, Piroano al CAL:
”Usciamo dall'UPI ” sulla proposta di riforma delle province e d definizione delle rispettive competenze e ancora , sul medesimo tema, “Podestà: province chiediamo una riforma non notarile” che riporta la posizione del presidente del consiglio delle autonomie di riordino delle province , ovvero “Vendita Acea: la bocciatura arriva anche dalla corte costituzionale”: l'articolo dopo aver riportato l'esito del giudizio dinanzi la corte costituzionale menziona la posizione di ambientalisti e quella dell'opposizione e chiude il sottotitolo con “Alemanno non molla”, citando nel testo le parole del politico sul tema , così come quelle degli ambientalisti intervistati , dei partiti di opposizione e del partito democratico ed evidenziando , nel commento , la diversità di posizioni espresse dagli intervistati sul medesimo tema , ovvero “Parcheggio in VIII Municipio delle Torri: i problemi sono altri “, articolo in cui l'autore affronta , tra gli altri, il problema dei parcheggi nelle borgate sorte spontaneamente e anche “abusivamente”, in mancanza di un piano regolatore e registrando un forte incremento della popolazione residente , ovvero l'articolo “municipio Roma VIII delle Torri: fatti e misfatti del 2012 “in cui elenca, mese per mese , un anno di eventi correlati alla discarica di Corcolle, battaglie dei cittadini, cortei, appelli , morti bianche , sparatorie , iscrizione nel registro degli indagati dell'assessore ai lavori pubblici, sue dimissioni , cambio di maggioranze politiche . La cronaca degli eventi criminali è spesso ampia e articolata e non mancano commenti di avvenimenti di cronaca giudiziaria o politica .
Come già rilevato da questa Corte in altro giudizio promosso dalla medesima società (sent.
1807/2024) “l'attività giornalistica, per univoco insegnamento del giudice di legittimità, si estrinseca nella raccolta, nell'elaborazione o nel commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, nella mediazione tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico
o visivo), necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica, mentre il giornalista, nel contesto di siffatta mediazione tra il fatto e la sua diffusione, acquisisce la conoscenza dell'evento, ne valuta la rilevanza in relazione ai destinatari e confeziona il messaggio con apporto soggettivo e creativo (ex multis Cass. 14.8.2023 n. 24636). “
Tanto premesso deve ritenersi accertata la natura giornalistica dell'attività svolta che è caratterizzata da un rapporto creativo riconoscibile, che riporta contenuti informativi fruibili dai lettori , frequentemente commentati dall'autore e non meramente riassunti ed esposti con un personale apporto. E' poi significativo in questo contesto che dall'istruttoria svolta è emerso come i collaboratori operassero per zone e siti definiti incaricati della ricerca di notizie e pubblicazione degli articoli , partecipando personalmente alle conferenze stampa , ai consigli comunali e di zona, alle conferenze, alle iniziative culturali e venendo accreditati come giornalisti . La società assume che tale ripartizione avesse mera valenza organizzativa, senza considerare tuttavia che i siti informativi facevano affidamento sull'attività di ricerca delle notizie e predisposizione dei pezzi da pubblicare , e che tali pezzi non consistevano in meri comunicati stampa ovvero sintesi di altre pagine web, riportando invece nella maggioranza dei casi un apporto personale di ciascun autore.
In relazione al quantum della richiesta contributiva deve essere rilevato che gli importi azionati a seguito della corretta qualificazione dell'attività svolta all'interno della società hanno tenuto CP_1 conto esclusivamente del compenso corrisposto e delle sanzioni civili secondo i criteri indicati nelle note delle delibere del consiglio di amministrazione dell'Inpgi numero 123 e 175 del 2004 nonché 23 del 2006. Si tratta di sanzioni dovute per l'omesso pagamento di contributi o premi alla gestione previdenziale assistenziali e quindi conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo;
la parte nulla ha obiettato di specifico in relazione alla quantificazione di tale pretesa che pertanto deve ritenersi correttamente formulata.
L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite.
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originario ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 7893/17 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 7893/17.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi CP_8 euro 2700,00 e per il presente grado in complessivi euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali al
15%
La Presidente
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