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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GARRETTO e dall'avv. MICHELE GARRETTO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , via Dottor Consoli n. 80, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE RUGGIERI giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, ha emesso il seguente pagina 1 di 2 DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 244/2023 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Parte_2
Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 9447/2018 R.G.), che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'appellato Parte_2 Controparte_2
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
1.458,00 per compensi di avvocato (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione ed € 426,00 per fase decisionale) e, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania il 22 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GARRETTO e dall'avv. MICHELE GARRETTO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , via Dottor Consoli n. 80, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE RUGGIERI giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, ha emesso il seguente pagina 1 di 2 DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 244/2023 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Parte_2
Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 9447/2018 R.G.), che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'appellato Parte_2 Controparte_2
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
1.458,00 per compensi di avvocato (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione ed € 426,00 per fase decisionale) e, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania il 22 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2