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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 8662/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FASCIANO GIANLIVIO ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti POZZOLI CP_1 P.IVA_1
CESARE ANDREA, CHIELLO ANGELO GIUSEPPE e CARUSO LUIGI resistente
FATTO E SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10 luglio 2024 , il dott. di Pt_1
ha convenuto in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di Pt_1 CP_1 seguito riportate :
1. Accertare e dichiarare che per il periodo dal 01.06.2015 al 25.06.2021 (ovvero quelle diverse date e periodi che dovessero essere accertate in corso di causa) il ricorrente meriti il riconoscimento del livello 8° quadro del C.C.N.L per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti alle dipendenze della resistente;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire per il Parte_1 periodo per cui è causa le differenze retributive non pagate dal datore di lavoro per i titoli indicati in ricorso (tra cui a mero titolo esemplificativo quelle per il trasloco, per
l'abitazione, i ticket restaurant, i premi, così come ogni altra voce contrattualmente dovuta e indicata nel corpo del presente ricorso);
3. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di credito per differenze retributive vantate dal ricorrente nei confronti della per un valore di Euro 91.394,94 CP_1 ovvero per quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, se del caso attraverso CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. 3 e per l'effetto condannare la in CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente di Euro
91.394,94 (ovverossia quel diverso importo che dovesse essere determinato in corso di causa) per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
4. In ogni caso accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente e per l'effetto dichiarare il diritto dello stesso a vedersi riconosciuto il diritto al preavviso pari ad € 18.672,51 che non ha mai ricevuto e parimenti dichiarare il suo diritto a vedersi restituita anche la somma di € 18.672,52 ingiustamente trattenuta dal datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto, così per un totale ulteriore di € 37.590,99 ovvero di quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 in favore del ricorrente di Euro € 37.590,99 (ovverossia quel diverso importo che dovesse essere determinato in corso di causa) per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Accertare e dichiarare l'illegittimo demansionamento del ricorrente, nonché la condotta illecita della Società resistente posta in danno del Sig. CP_1 Parte_1
per il periodo dedotto in giudizio in quanto illecito ed illegittimo, oltre che
[...] contrario ad ogni previsione di legge (anche ex art. 2087 c.c., 1218 c.c. 2043 c.c., 2059 c.c. ecc.), se del caso integrante mobbing, straining e comunque delle condotte illecite anche in patente violazione del principio del neminem laedere;
6. Per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a risarcire tutti i danni di natura contrattuale ed extracontrattuale, danni patrimoniali e non patrimoniali (complessivamente intesi) cagionati al Sig. Parte_1
(subiti e subendi, nessuno escluso) compreso quello alla vita di relazione, perdita di
[...] chances, invalidità temporanea /o permanente, biologico, nonché ex artt. 1218, 2043,
2059, 2087 c.c., che si quantificano nella somma di € 402.695,63
(quattrocentoduemilaseicentonovantacinque/63), ovvero nella diversa, maggiore o minor somma, che l'Ill.mo Sig. accerti nel corso del giudizio anche ai sensi dell'art. Pt_2
1226 c.c., oltre al ristoro di tutte le spese mediche sostenute pari ad € 6.348,24
(comprensivi anche dell'importo di € 1.830,00 per le spese di redazione delle consulenze mediche) ovvero ancora di quel diverso (maggiore o minore) importo che dovesse essere
2 determinato in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione calcolati come per legge sino alla data di effettivo soddisfo;
7. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio di cui il sottoscritto si dichiara antistatario.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato quanto segue:
-di aver iniziato nel 1985 il proprio rapporto di lavoro con altra società, poi negli anni confluita in SITAM per cui la data di assunzione convenzionale è 01.03.1985 come risulta dalle buste paga in atti (all. 3 buste paga);
-di aver avuto una brillante carriera in azienda tanto che dalla fine del 2013, in seguito al trasferimento presso la sede laziale ed alla nomina di Contract Manager, fu designato quale affidatario Responsabile dei seguenti appalti pubblici: per gli anni dal 2013 al 2017 quelli del Comune di Anagni;
per gli anni dal 2013 al 2014 quelli per la Provincia di Frosinone;
per gli anni dal 2013 al 2017 quelli della Asl di Latina e della Asl di Frosinone (per un valore annuo di 25 milioni di Euro);
- che nel 2015 gli sono stati affidati altri due appalti pubblici di notevole importanza e rilevante volume di affari: anni 2015/2017 anni 2015/2019 Parte_3 [...]
Parte_4
- di essere stato dal 2017 referente di in qualità di capogruppo dell'ATI CP_1 esecutrice per il contratto di “appalto Multiservizio Tecnologico e forniture dei vettori energetici agli immobili di proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della
Regione Lazio” che ha gestito quale Contract Manager ed in forza della procura conferita nell'anno 2015;
-di essere stato nominato: “responsabile del servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore quale referente, responsabile, del contratto nei confronti dell' e della Regione Lazio revisore e coordinatore dei referenti locali”; Parte_5
- di aver diretto dal 2013 al 2019 circa 24 dipendenti tra collaboratori tecnici ed amministrativi, 180 operai, 25 ditte subappaltatrici, una flotta di 50 veicoli aziendali;
- di essere stato in data 7 Luglio 2017 sollevato dall'incarico relativo all'appalto con l' Pt_3
[...]
-di aver ricevuto in data 19 Luglio 2019 la notifica di un verbale di identificazione ex art. 349 c.p.p. e di contestuale elezione di domicilio ex art. 161 c.p.c. e nomina di un legale.
Tanto in uno con un direttore e un dirigente della medesima in CP_1 Parte_6
3 forza di un procedimento istruito dalla Procura e pendente presso il Tribunale di Roma a seguito di una denuncia depositata dalla;
Parte_6
- che in data 11.09.2019 la ha chiesto il suo allontanamento da ogni ruolo Parte_6
Part inerente alla gestione del menzionato contratto (doc. all. 15 nota del 10.09.2019);
-che con nota datata 19.09.2019 (all.16) la ha comunicato all' la CP_1 Parte_6 nomina di un nuovo Contract Manager, nella persona del Sig. , quale Parte_7 referente per l'appalto Multiservizio Tecnologico ASL Roma 2 (doc. all. 16 nota del CP_1
19.09.2019);
-che in data 22 settembre 2019 la ha comunicato anche agli associati CP_1
Cont e BISDIO s.r.l. la sostituzione immediata del responsabile del servizio e CP_3 referente ( ); (all. doc. n. 17 comunicazione del 22.09.2019); Pt_1 CP_1
-che in data 12.02.2020 l'azienda ha sostituito il Contract Manager per l'appalto indicato nominando in sostituzione di l'ing. che fino a quel Parte_7 Persona_1 momento era sottoposto dal punto di vista gerarchico e funzionale proprio del Sig. Pt_1
(all. n. 18 nota del 12.02.2020);
[...] CP_1
-di essere stato nominato in data 26.02.2020 con la disposizione organizzativa n. 4 nominato Project Manager Lavori all'interno dell'Ufficio Tecnico, sottoposto gerarchicamente al responsabile dell'Ufficio tecnico Persona_2
- che l'atto organizzativo del datore di lavoro non definisce alcun ruolo, né attività al
[...]
(all. 19 disposizione organizzativa n. 04/2020 del 26.02.2020); Pt_1 CP_1
- di essere stato demansionato ed isolato;
-che il 26 Maggio 2020 la ha revocato in via definitiva la procura rilasciata a CP_1 lui rilasciata nel 2015;
-che dopo che l'azienda lo ha allontanato dal ruolo di referente per il contratto Parte_6
(e benché avesse ancora l'incarico di Contract Manager fino al 26.02.2020) di fatto è rimasto privo di impegni;
-che il 3 aprile 2020 in ragione dell'emergenza sanitaria per Sars Covid 19 era posto in
CIGO, diversamente il nuovo Contract Manager (suo sostituto nella direzione del menzionato appalto)(all. n. 20 mail del 03.04.2020);
-di aver inviato in data 7 maggio 2020, una comunicazione a mezzo mail alla amministratrice delegata, nonché rappresentante dell'impresa, Emanuela Trentin e al
Direttore dell'Unità di Business Centro-Sud, , per rappresentare lo Parte_8 stato dei fatti (all. n. 21 mail del 07.05.2020);
4 - di aver richiesto l'immediato riconoscimento del livello 8° “quadro” con conseguente incremento retributivo, di aver eccepito l'illegittimo demansionamento e richiesto l'immediata reimmissione in servizio con mansioni di Contract Manager e gestione di un volume di affari pari a quello gestito in precedenza, oltre al risarcimento per i danni cagionati. Le missive sono rimaste prive di riscontro;
(all.ti doc. n. 22 pec del 26.06.2020 e doc. n. 23 pec del 28.07.2020);
- di aver intrapreso nel 2020, un percorso presso il centro di salute Mentale dell'
[...] in ragione del peggiorare delle proprie condizioni psicofisiche, causato da stress Pt_6 provocato dalle inique condizioni in ambito lavorativo.
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con articolata memoria depositata in data 8 novembre 2024 si è costituita in giudizio
, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto . CP_1
In particolare la società convenuta ha esposto che l'allontanamento dalle precedenti mansione si è reso necessario per apertura di un procedimento penale, che ha visto coinvolto il ricorrente per i reati di truffa aggravata ai danni di una committente della società (la asl Roma 2) e di falso ideologico.
Ha specificato che (…) nel luglio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma ha notificato al ricorrente un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. imputandogli di aver commesso, in concorso con altri, i reati di truffa aggravata ai danni dell' (la committente dell'appalto presso il quale il Parte_6 ricorrente era addetto come Contract Coordinator) e di falso ideologico. Secondo
l'accusa, nell'ambito del precedente appalto con tale Ente (che vedeva sempre far CP_1 parte di un ATI con ) l'attore, in accordo con il Supervisore Controparte_4
Part dell' avrebbe predisposto sei certificati falsi di verifica di conformità delle strutture sanitarie, nonché artefatto le contabilità per ottenere il pagamento di maggiori compensi.
(…)A fronte di quanto emerso in sede penale, sufficiente ad inficiare l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore (nonché, a ben vedere, anche l'elemento fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore), l' ha richiesto (ai sensi del contratto di Parte_6 appalto in corso) l'immediato allontanamento del sig. da qualunque ruolo o Pt_1 attività riguardante tale appalto, chiedendone la sua sostituzione anche in applicazione dell'apposita clausola di gradimento prevista dal contratto d'appalto.
5 Ciò precisato la società convenuta ha dunque contestato che si sia mai verificato alcun mobbing e nemmeno demansionamento, ma ha chiarito di aver modificato le mansioni del di , avendo la necessità di assumere provvedimenti precauzionali in attesa Pt_1 dell'accertamento dei fatti in sede penale, non potendo certo mantenere il dipendente nella stessa posizione sottoposta al vaglio della magistratura penale.
La datrice ha poi chiesto di rigettare la domanda di superiore inquadramento per carenza di idonee allegazioni.
Il giudice, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione , ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti alla discussione, decidendo come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Correttezza dei provvedimenti assunti da CP_1
Risulta pacifica in causa la vicenda penale che ha visto coinvolto il ricorrente, proprio in riferimento al ruolo di contract manager .
Altrettanto pacifico che in ragione delle vicende penali, tuttora poste al vaglio della magistratura, l' committente dell'appalto presso il quale il ricorrente era Parte_6 addetto come Contract Coordinator, ha richiesto ai sensi del contratto di appalto in corso,
l'immediato allontanamento del sig. da qualunque ruolo o attività riguardante Pt_1 tale appalto, pretendendo la sua sostituzione, in applicazione dell'apposita clausola di gradimento prevista dal contratto d'appalto.
Già solo tale circostanza vale a eliminare ogni dubbio in ordine al contestato mobbing e o demansionamento o altro comportamento contrario ai criteri di correttezza e buona fede.
La modifica delle mansioni ed il cambio di ruolo è stato determinato, infatti, dalla richiesta della committente, che si è avvalsa della clausola di gradimento.
E' un provvedimento che ha dovuto prendere in forza del contratto di appalto. CP_1
In proposito non è condivisibile quanto osservato dalla difesa di parte ricorrente, anche in sede di discussione, secondo cui la società nel prendere i provvedimenti anzidetti, avrebbe illegittimamente anticipato la condanna.
Tali osservazioni non colgono nel segno, infatti, la società datrice ha dovuto ottemperare alla richiesta della committente, che si è avvalsa della clausola di gradimento e ha dovuto prendere i provvedimenti precauzionali anzidetti anche a tutela di stessa, senza per CP_1
6 questo, prendere alcuna posizione con riferimento alle vicende penali, che erano e restano esclusiva competenza della magistratura.
In proposito è rilevante la circostanza, ricordata dalla difesa di parte convenuta, per cui il coinvolgimento del sig. nella citata vicenda penale, esponeva anche la Società al Pt_1 rischio di possibili ripercussioni negative, anche in tutti gli altri appalti con la Pubblica
Amministrazione, che rappresentavano e rappresentano all'incirca il 91% del business aziendale.
I committenti, infatti, possono disporre, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016,
l'esclusione del partecipante all'appalto per gravi fatti commessi da soggetti muniti di procura (come era in quel momento il ricorrente) ovvero laddove emergano “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Alla luce delle circostanze sopra riportate deve essere esclusa l'illegittimità dei provvedimenti di mutamento di ruolo e la revoca della procura, che sono stati atti necessitati per la Società, tesi a ridurre il rischio di incorrere in possibili esclusioni nelle successive gare d'appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte risulta palese la legittimità dei provvedimenti presi, ovvero cambio di mansioni e revoca delle procure, che erano comunque atti dovuti a garanzia non solo della committente, ma anche della stessa . CP_1
Le domande di cui ai punti 5 e 6 delle conclusioni devono essere respinte.
Inesistenza del lamentato demansionamento
Appurata la necessità del cambio di mansioni deve essere esclusa la sussistenza di alcun tipo di demansionamento.
Come è noto, infatti, il comma 2 dell'art. 2103 c.c. ammette che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che vada ad incidere sulla posizione del lavoratore, questi può essere validamente assegnato a mansioni inferiori, purché rientranti nella medesima categoria legale.
Con il D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore non si è limitato a disciplinare gli "effetti" dello ius variandi, ma ha dettato una nuova regolamentazione dell'esercizio di questo potere datoriale, quindi una nuova disciplina della "fattispecie", integrata dalla volontaria decisione datoriale di mutare l'oggetto della prestazione lavorativa (e quindi del contratto)
e di mantenere mutato così l'oggetto” (Cass. 2.5.2024, n. 11870).
7 Nel caso di specie, dunque, il solo fatto che per le ragioni sopra descritte la società abbia dovuto mutare le mansioni del , con possibilità di assegnargli anche Pt_1 mansioni inferiori, vale di per sé ad escludere il demansionamento.
Solo per completezza di ragionamento si osserva che nel caso di specie il demansionamento è escluso anche per le ragioni di seguito esposte.
Sono rilevanti le seguenti circostanze.
Risulta dalla documentazione in atti che a decorrere da 26 febbraio 2020, al sig.
è stato affidato il ruolo di Project Manager, in ragione del quale quest'ultimo si è Pt_1 occupato di attività amministrative anche in relazione a commesse a Lui in precedenza affidate (docc. 10, 11 memoria costituzione)
In relazione a tale nuovo ruolo il ricorrente ha continuato a coordinare varie Per_ risorse, segnatamente i sig.ri , e (cfr. doc. 13 – Pt_9 Per_3 Per_4 Pt_10 Per_6 organigramma aggiornato).
Tali elementi portano ad escludere il demansionamento, poiché le nuove mansioni assegnate corrispondono esattamente all'inquadramento rivestito dal . Pt_1
La società convenuta ha documentalmente dimostrato che nel periodo dal 26 febbraio 2020 (data di assegnazione del ruolo di Project Manager) e sino alle dimissioni rassegnate il 25 giugno 2021, il ricorrente è rimasto operativo ed ha svolto le mansioni assegnate, compatibilmente con le lunghe assenze dovute a malattia.
Risulta, infatti, pacifico in causa che nel suddetto periodo il sig. è rimasto Pt_1 assente per malattia per 286 giorni su 485 giorni di calendario, dei quali 259 giorni sono stati consecutivi, per tutto il periodo che va dal 24 agosto 2020 fino al 9 maggio 2021.
In ogni caso nei giorni in cui era presente risulta che il ricorrente abbia svolto le seguenti attività: ha tenuto contatti con professionisti e tecnici (cfr. doc. 14 – ) ed CP_5 effettuato sopralluoghi (cfr. doc. 15 – mail Sopralluoghi PPP Lanuvio); partecipato a riunioni tecniche con i committenti e professionisti (cfr. doc. 16 – proposta per la CP_1 presentazione di progetto di PPP), elaborato relazioni tecniche sullo stato di fatto e relazioni illustrative (cfr. doc. 17 – PPP Attività settimana 14-06; doc. 18 – Lanuvio Relazione Generale;
doc.
19 Ppp comune Lanuvio – aggiornamento;
doc. 20 - Lanuvio relazione generale); estratto ed elaborato planimetrie e redatto valutazioni, (cfr. doc. 21 – Lanuvio); formulato osservazioni in relazione ai lavori in corso di esecuzione ed alla documentazione agli stessi
8 connessa (cfr. doc. 22 - OSE_Ematologia_Rifacimento massetti - corretta posa in opera del massetto); seguito alcuni progetti (cfr. doc. 23 – pratica CTO).
In conclusione il ricorrente non ha fornito alcuna seria allegazione, né circostanza a sostegno del lamentato demansionamento, al contrario la società ha allegato e dimostrato fatti di segno contrario.
La domanda deve essere respinta.
Insussistenza della giusta causa di dimissioni
Il ricorrente ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate e per l'effetto dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto il preavviso pari ad € 18.672,51 che non ha mai ricevuto.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In data 25 giugno 2021, il sig. , si è dimesso senza rispettare il periodo di Pt_1 preavviso previsto in caso di dimissioni dal CCNL adducendo la seguente motivazione:
“condotta mobbizzante, demansionamento” (cfr. doc. 35 ricorso).
ha trattenuto dalle competenze di fine rapporto corrisposte al ricorrente la CP_1 suddetta somma di euro 18.672,00 a titolo di mancato preavviso.
La domanda svolta in questa sede dal ricorrente di restituzione da parte della società della somma di € 18.672 trattenuta dalle competenze a titolo di indennità di mancato preavviso deve essere respinta, in quanto, come diffusamente spiegato nei paragrafi che precedono deve essere escluso, non solo il mobbing, ma anche il demansionamento, la società ha agito nel pieno rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
Le dimissioni rassegnate dal non sono sorrette da giusta causa, Pt_1 legittimamente dunque ha provveduto a trattenere il preavviso contrattualmente CP_1 previsto, pari a quattro mesi, non ricorrendo gli estremi della giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c..
Inesistenza del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento
Il ricorrente ha chiesto di: Accertare e dichiarare che per il periodo dal 01.06.2015 al 25.06.2021 (ovvero quelle diverse date e periodi che dovessero essere accertate in corso di causa) il ricorrente meriti il riconoscimento del livello 8° quadro del C.C.N.L per i
9 lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti alle dipendenze della resistente.
La domanda deve essere respinta per assoluta carenza di allegazione e prova.
Come noto “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (Cassazione numero 8025 del 2003)
“Nel procedimento logico giuridico diretta la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive cioè dal accertamenti in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e testi della normativa contrattuale individuate nella seconda” (Cassazione 20272 del 2010).
In sede di legittimità, così, si è inteso proporre un percorso logico - giuridico che, sviluppandosi attraverso l'accertamento dell'effettiva attività svolta dal lavoratore e il raffronto di essa e delle sue modalità esecutive, in termini di autonomia e responsabilità, con i connotati previsti dalla declaratoria contrattuale, riconnetta l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato alla logica conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente e non alternativa, dell'esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e dunque indicare le mansioni in concreto svolte confrontandole con quelle qualificanti il livello rivendicato.
Ebbene nel caso di specie manca ogni allegazione sul punto.
Oltre a non aver allegato il CCNL di riferimento il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto dal quale desumere che le mansioni svolte nel periodo di riferimento fossero effettivamente riconducibili al livello 8° quadro del C.C.N.L per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti.
10 Manca nel ricorso ogni elemento per effettuare il procedimento logico giuridico trifasico indicato dalla Cassazione.
Innanzitutto la mancata produzione del CCNL non consente né l'individuazione, in astratto, delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, né, tanto meno, il raffronto dei risultati di tale indagine con quella relativa all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte.
Non solo. Il ricorrente ha anche omesso di riportare la declaratoria contrattuale della 7° livello, né ha spiegato perché tale inquadramento sarebbe errato e perché le attività asseritamente svolte non sarebbero riconducibili a tale categoria.
Alla luce di tali carenze di allegazione non è stato possibile neppure dare ingresso alla istruttoria volta a verificare le mansioni concretamente svolte.
In conclusione la domanda deve essere rispinta, non avendo il ricorrente assolto all'onere di indicare quali siano gli specifici requisiti professionali e le specifiche attività riconducibili all'inquadramento contrattuale rivestito e all'inquadramento contrattuale preteso, nonché all'onere di allegare e quindi di dimostrare - dopo aver eseguito il confronto tra i requisiti professionali e le attività dell'inquadramento rivestito e i requisiti professionali e le attività dell'inquadramento preteso - i precisi requisiti professionali posseduti e le specifiche attività svolte, che rendano legittima la superiore qualifica cui aspira e, per converso, illegittima la qualifica allo stato attribuita” (Trib. Milano, 1.12.2017, n. 2547).
La domanda di accertamento del superiore inquadramento e la conseguente domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive conseguenti devono essere respinte.
Inesistenza delle differenze retributive rivendicate
Il ricorrente ha rivendicato anche la corresponsione di differenze a suo dire dovute per buoni pasto;
“premi annuali alla produzione” per gli anni 2020/2021; oltre ad euro
38.340,00 per benefit e euro 2.072,68 lordi a titolo di differenze retributive sulle mensilità di marzo 2021, aprile 2021 e maggio 2021.
Anche queste domande debbono essere integralmente respinte per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto ai buoni pasto mancano del tutto allegazioni precise da parte del ricorrente.
11 L'accordo aziendale sui buoni pasto prevede espressamente che gli stessi spettano solo “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 5 ore”, così escludendone la spettanza in caso di assenza. Ebbene nel caso di specie il ricorrente non ha specificamente indicato per quali giornate avrebbe avuto diritto ai pretesi buoni pasto né, più specificamente le circostanze dalle quali evincere che avrebbe maturato il diritto.
Analogo ragionamento può essere fatto in relazione ai premi annuali di produzione e agli asseriti benefit, poiché il sig. non ha allegato e tantomeno provato, alcuna Pt_1 circostanza utile a dimostrare, in fatto ed in diritto, l'obbligo della Società di corrispondergli gli importi pretesi.
Quanto ai premi annuali di produzione non ha in concreto indicato gli elementi oggettivi dai quali desumere non solo gli obiettivi cui ricollegare la retribuzione pretesa, ma anche e soprattutto l'effettivo raggiungimento degli stessi (cfr. Cass. 2293/2018; Cass.
23607/2018).
In ricorso manca ogni indicazione su quali fossero gli obbiettivi da raggiungere, se essi effettivamente siano stati conseguiti e quindi sono del tutto mancanti le circostanze concrete alle quali ricollegare il sorgere del diritto.
In mancanza di allegazioni concrete e precise sul punto non è stato possibile dare ingresso all'istruttoria.
Quanto ai benefit, il ricorrente si è limitato ad affermare che sino al 2017 l'azienda gli avrebbe corrisposto l'importo del canone per la foresteria e ha quindi rivendicato tale benefit anche per il periodo successivo. Non ha indicato quale sarebbe il titolo in forza del quale gli spetterebbe tale benefit.
Nulla è previsto sul punto nel contratto di lavoro. Né il ricorrente ha chiarito se si trattasse di uso aziendale.
Dal canto suo l'azienda ha disconosciuto ogni obbligo in tal senso, precisando che l'affitto della foresteria è stato una esigenza del tutto sporadica ed occasionale.
In mancanza di più precise allegazioni, la domanda deve essere respinta.
Da ultimo è infondata la richiesta di pagamento di € 2.072,68 lordi a titolo di differenze retributive sulle mensilità di marzo 2021, aprile 2021 e maggio 2021.
Sul punto la convenuta ha chiarito che poiché il lavoratore è rimasto assente per malattia, dal 24 agosto 2020 fino al 9 maggio 2021, nel suddetto periodo la retribuzione è stata
12 corrisposta secondo quanto dalla Sez. Quarta – Titolo VI – Assenze, permessi e tutele del
CCNL ai sensi del quale, in caso di malattia, “il lavoratore non in prova avrà diritto… al seguente trattamento economico:…– alla intera retribuzione globale per i primi
214 giorni di calendario eall'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni” (cfr. doc. 25).
Pertanto la retribuzione è stata corrisposta correttamente secondo le previsioni contrattuali e nessuna differenza retributiva è dovuta, la domanda deve essere respinta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 8662 2024 così dispone: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 che liquida in euro 5.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
18/02/2025
Il Giudice Francesca Capelli
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