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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2024, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2414/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2414/2022
Oggi 10 dicembre 2024 ad ore 13.00 innanzi al dott. Vittoria Sechi, sono comparsi i procuratori delle parti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il G.O.P.
dott. Vittoria Sechi
Alle ore 15.00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vittoria Sechi , ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2414/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
ivi residente nella via Santa Maria n. 29 , elettivamente C.F._1
domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Michelina Cadau, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Dessì n°13, C.F. , , nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
22.12.1942, ivi residente a[...], C.F. C.F._3 CP_3
pagina 2 di 7 , nata a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. CP_4
, , nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_5
Angioy n°114, C.F. , , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
20.01.1969, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._6
domiciliate in Sassari alla via Muroni n°5/C, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Campus che le rappresenta e difende in forza di giusta procura alle liti rilasciata su fogli separati
CONVENUTI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio gli odierni convenuti , esponendo che sin dalla nascita è nel possesso dell'immobile sito in Bolotana alla via Santa Maria 29 sul quale era stata costruita la sua prima casa di civile abitazione distinta al catasto fabbricati al F 22 mapp 210 categoria
A/6 classe 1 di 3,5 vani con rendita di euro 63,27 nonche l'adiacente magazzino legnaia sito al vico Legnano n,8 distinto al catasto fabbricati al F 22 mapp 213 categoria C/2
classe 2 di 26 mq circa rendita euro32,23, e di averle posseduto uti dominus in modo pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto
Ha dunque precisato l'attore di possedere oggi gli immobili de quo in qualità di proprietario, evidenziando che il procedimento di mediazione obbligatorio ha avuto esito negativo.
pagina 3 di 7 Da qui la necessità del presente giudizio nel quale l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Si costituivano i convenuti a mezzo dell'avv Patrizia Campus e aderivano integralmente alla domanda proposta dall'attore
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 10 dicembre
2024 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attore ha versato in atti idonea certificazione da cui risulta che intestatari degli immobili oggetto di domanda sono i convenuti citati in atti
Il contraddittorio, dunque, deve ritenersi correttamente instaurato .
Ciò rilevato, si osserva come la domanda sia fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come l'attore abbia utilizzato per oltre vent'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario pagina 4 di 7 nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito alla configurabilità dell'animus
possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n.
9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene. Pertanto,
la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è
capace di procurare.
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge l'attore abbia, in via esclusiva esercitato sugli immobili per cui è causa - come identificati in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
pagina 5 di 7 Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2
sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro HIzioni
non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali hanno confermato la veridicità
di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, , le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda.
Considerato, inoltre , l'adesione alla domanda della parte convenuta , che contiene delle ammissioni che assumono il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art 228 e 229 cpc a maggior ragione quando si assumono conclusioni in conformità alle conclusioni dell'attore, che fanno ritener ampiamente provato il possesso dell'attore dei beni immobili indicati nel ricorso
.
L'attore ha HIto che ai fini delle agevolazioni fiscali e delle imposte catastali usufruisce delle agevolazioni prima casa .
Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà
dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1156 e 1158 cod. civ.
Non si procede ala liquidazione delle spese non essendovi stata opposizione alla domanda, come peraltro richiesto dalla stessa attrice in sede di conclusioni.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1 )HI , nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
proprietario esclusiva per intervenuta usucapione ordinaria C.F._1
dell'immobile sito in Bolotana alla via Santa Maria 29 sul quale era stata costruita la sua prima casa di civile abitazione distinta al catasto fabbricati al F 22 mapp 210 categoria
A/6 classe 1 di 3,5 vani con rendita di euro 63,27 ( gia mapp 210 sub 1 ancor prima mapp 3199 e originariamente mappali 211 e 212 ) confinante con via Santa Maria , vico
Legnano, e proprietà nonché l'adiacente magazzino legnaia sito al vico Legnano Per_1
n,8 distinto al catasto fabbricati al f 22 mapp 213 categoria C/2 classe 2 di 26 mq circa rendita euro32,23 confinante con vico Legnano e altra proprietà ; Pt_1
2) HI che usufruisce delle agevolazioni prima casa, come in parte motiva;
3) manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
4) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
Sassari, 10.12.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Vittoria Sechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2414/2022
Oggi 10 dicembre 2024 ad ore 13.00 innanzi al dott. Vittoria Sechi, sono comparsi i procuratori delle parti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il G.O.P.
dott. Vittoria Sechi
Alle ore 15.00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vittoria Sechi , ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2414/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
ivi residente nella via Santa Maria n. 29 , elettivamente C.F._1
domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Michelina Cadau, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Dessì n°13, C.F. , , nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
22.12.1942, ivi residente a[...], C.F. C.F._3 CP_3
pagina 2 di 7 , nata a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. CP_4
, , nata a [...] il [...] e residente in [...] CP_5
Angioy n°114, C.F. , , nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
20.01.1969, residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._6
domiciliate in Sassari alla via Muroni n°5/C, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Campus che le rappresenta e difende in forza di giusta procura alle liti rilasciata su fogli separati
CONVENUTI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio gli odierni convenuti , esponendo che sin dalla nascita è nel possesso dell'immobile sito in Bolotana alla via Santa Maria 29 sul quale era stata costruita la sua prima casa di civile abitazione distinta al catasto fabbricati al F 22 mapp 210 categoria
A/6 classe 1 di 3,5 vani con rendita di euro 63,27 nonche l'adiacente magazzino legnaia sito al vico Legnano n,8 distinto al catasto fabbricati al F 22 mapp 213 categoria C/2
classe 2 di 26 mq circa rendita euro32,23, e di averle posseduto uti dominus in modo pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto
Ha dunque precisato l'attore di possedere oggi gli immobili de quo in qualità di proprietario, evidenziando che il procedimento di mediazione obbligatorio ha avuto esito negativo.
pagina 3 di 7 Da qui la necessità del presente giudizio nel quale l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Si costituivano i convenuti a mezzo dell'avv Patrizia Campus e aderivano integralmente alla domanda proposta dall'attore
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'udienza del 10 dicembre
2024 è discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attore ha versato in atti idonea certificazione da cui risulta che intestatari degli immobili oggetto di domanda sono i convenuti citati in atti
Il contraddittorio, dunque, deve ritenersi correttamente instaurato .
Ciò rilevato, si osserva come la domanda sia fondata e meritevole di integrale accoglimento, essendo emerso come l'attore abbia utilizzato per oltre vent'anni l'immobile per cui è causa in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario pagina 4 di 7 nell'utilizzazione del bene medesimo. In merito alla configurabilità dell'animus
possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n.
9325/2011) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene. Pertanto,
la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è
capace di procurare.
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge l'attore abbia, in via esclusiva esercitato sugli immobili per cui è causa - come identificati in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
pagina 5 di 7 Nel corso del giudizio, infatti, sono stati sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2
sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro HIzioni
non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali hanno confermato la veridicità
di tutte le circostanze poste a fondamento della domanda.
Considerato, dunque, che per la ritenuta conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, nonché per la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, , le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda.
Considerato, inoltre , l'adesione alla domanda della parte convenuta , che contiene delle ammissioni che assumono il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art 228 e 229 cpc a maggior ragione quando si assumono conclusioni in conformità alle conclusioni dell'attore, che fanno ritener ampiamente provato il possesso dell'attore dei beni immobili indicati nel ricorso
.
L'attore ha HIto che ai fini delle agevolazioni fiscali e delle imposte catastali usufruisce delle agevolazioni prima casa .
Deve, dunque, ritenersi perfezionato in capo all'attrice l'acquisto della proprietà
dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1156 e 1158 cod. civ.
Non si procede ala liquidazione delle spese non essendovi stata opposizione alla domanda, come peraltro richiesto dalla stessa attrice in sede di conclusioni.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1 )HI , nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1
proprietario esclusiva per intervenuta usucapione ordinaria C.F._1
dell'immobile sito in Bolotana alla via Santa Maria 29 sul quale era stata costruita la sua prima casa di civile abitazione distinta al catasto fabbricati al F 22 mapp 210 categoria
A/6 classe 1 di 3,5 vani con rendita di euro 63,27 ( gia mapp 210 sub 1 ancor prima mapp 3199 e originariamente mappali 211 e 212 ) confinante con via Santa Maria , vico
Legnano, e proprietà nonché l'adiacente magazzino legnaia sito al vico Legnano Per_1
n,8 distinto al catasto fabbricati al f 22 mapp 213 categoria C/2 classe 2 di 26 mq circa rendita euro32,23 confinante con vico Legnano e altra proprietà ; Pt_1
2) HI che usufruisce delle agevolazioni prima casa, come in parte motiva;
3) manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
4) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
Sassari, 10.12.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Vittoria Sechi
pagina 7 di 7