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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2023, n. 17024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17024 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso 9713-2018 proposto da: LU MA e OR GA UI, difesi e rappresentati dall’Avv. Prof. Daniele Granara ed elettivamente Civile Sent. Sez. 2 Num. 17024 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 14/06/2023 2 di 26 domiciliati nel suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154/3de,
- ricorrenti -
contro SE EF e ZZ IN MA, rappresentati e difesi dall’Avv. Daniele Rovelli e dall’Avv. Federica Stoppani ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultima in Via Filippo Civinini n. 12 - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1269/2017 della Corte di appello di Genova depositata l’11 ottobre 2017 e notificata a mezzo pec il 16 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. AN Pepe, visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2010 EF NN e NA IA LA, quali proprietari dell’adiacente immobile distinto al numero civico 70 di Via 3 di 26 IA in Cogorno (GE), evocavano, dinanzi al Tribunale di Chiavari, AU UC e UI OR LD al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità e la conseguente condanna alla remissione in pristino stato e/o all'arretramento della sopraelevazione realizzata dagli stessi nella loro proprietà, assumendo la violazione della distanza di cui all’art. 9 del D.M. n 1444/1968; chiedevano, altresì, la declaratoria di illegittimità e la condanna alla demolizione e/o all'arretramento di un canale di gronda posizionato sul confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti e di una lamiera sconfinante nella proprietà degli stessi attori, ivi posta dai convenuti a chiusura di una baracca precaria;
infine gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti a seguito degli interventi di cui sopra. Instaurato il contraddittorio, resistevano AU UC e UI OR LD assumendo di aver eseguito una modestissima sopraelevazione in totale consonanza al titolo edilizio rilasciato dal Comune, che aveva accertato la conformità del progetto alla normativa edilizia vigente, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare, con conseguente condanna alla demolizione, che il manufatto in muratura realizzato dagli attori e adibito a ricovero di attrezzi era stato costruito in violazione delle distanze sia dal confine sia dal fabbricato di loro proprietà; di accertare e dichiarare, con conseguente condanna alla demolizione, che anche il manufatto in legno, adibito a ricovero degli attrezzi, era stato realizzato in violazione delle 4 di 26 distanze;
di accertare e dichiarare, con conseguente condanna alla demolizione, della tubazione di raccolta e scarico delle acque fuoriscente dal predetto manufatto di muratura di proprietà dei NN-LA anch’esso installato in violazione delle distanze legali rispetto al confine con i fondi di proprietà dei UC-OR; ed infine chiedevano di condannare gli attori al risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali da questi ultimi patiti e patiendi, da liquidarsi, previa CTU, in via equitativa. Il Tribunale adito, disposta ed espletata C.T.U., con sentenza n. 12 del 2013, accoglieva le domande attoree, ad esclusione di quella di risarcimento del danno, e respingeva le domande riconvenzionali;
condannava i convenuti a spostare a propria cura e spese il canale di gronda a distanza di un metro dal confine della proprietà delle parti, oltre alla lamiera facendola rientrare dentro la loro proprietà, con demolizione della sopraelevazione realizzata dagli stessi e a rimborsare le spese di lite . In virtù di appello interposto dai UC-OR LD, la Corte di appello di Genova, nella resistenza dei NN – LA, che proponevano anche appello incidentale quanto al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, con sentenza n. 1269 del 2017, respingeva entrambi gli appelli e per l’effetto confermava la sentenza del giudice di prime cure, condannando gli appellanti principali a rimborsare agli appellati i due terzi delle spese del giudizio di appello. 5 di 26 A sostegno della decisione la Corte territoriale, in conformità al giudizio espresso dal Tribunale, riteneva che la conformità della sopraelevazione allo strumento urbanistico vigente non aveva alcuna rilevanza, poiché la violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 determinava comunque l'illegittimità di ogni previsione regolamentare che si ponesse in contrasto con tale limite minimo. Aggiungeva che rientrava nel concetto di nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato preesistente che comportava l'aumento della sagoma di ingombro tale da incidere direttamente sulla situazione di distanza tra edifici e a tal fine era stato considerato quale nuova costruzione anche il solo rifacimento del tetto quando comportava l'aumento delle superfici esterne dei volumi interni. Per la Corte distrettuale la normativa comunale non poteva derogare alla disposizione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 avendo il D.M. efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di densità, altezza e distanze tra fabbricati avendo natura di norma primaria prevalevano sulle disposizioni contrarie dei regolamenti locali ai quali si sostituivano per inserzione automatica. La distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti di edifici antistanti era tassativa ed inderogabile, con la conseguenza che doveva ritenersi illegittima ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite. Quanto all’appello incidentale, relativo al risarcimento del danno, la Corte confermava il rigetto della domanda sulla base 6 di 26 della CTU che aveva escluso l'esistenza di qualsiasi danno a carico degli attori in quanto il livello del tetto prima della sopraelevazione superava già in altezza le finestre dell'abitazione degli attori sicché la sopraelevazione, peraltro di modesta entità, non aveva tolto aria e luce all'abitazione degli attori e non aveva diminuito la veduta esercitabile dalla loro finestra. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova hanno proposto ricorso per Cassazione i UC-OR LD, sulla base di otto motivi, cui hanno resistito i NN- LA con controricorso. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. AN Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. Nei giorni seguenti anche parte ricorrente e parte controricorrente hanno curato il depositato di memorie ex art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n.4 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza è nulla in quanto sono riportate in maniera del tutto errata le conclusioni degli appellanti per non essere trascritte per esteso le conclusioni formulate dagli stessi. Si tratterebbe di un evidente vizio di nullità della 7 di 26 sentenza, poiché le conclusioni ivi riportate oltre ad essere totalmente generiche e differenti da quelle precisate dai ricorrenti, non sono neppure in alcun modo riconducibili agli appellanti i quali peraltro erano convenuti in primo grado e pertanto non avrebbero logicamente potuto chiedere alcuna condanna “dei convenuti”. La censura è infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio, che qui va ribadito, secondo cui la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime (v. Cass. n. 11150 del 2018; Cass. n. 2237 del 2016; Cass. n. 18609 del 2015; Cass. n. 10853 del 2010; v. pure Cass., Sez. Un., n. 20469 del 2005), il che, nel motivo di ricorso, neppure risulta specificamente prospettato. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 352, comma 2 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza perché emessa senza procedere alla discussione orale formalmente chiesta, formulata in sede di 8 di 26 precisazione delle conclusioni. La Corte ha quindi violato non soltanto la norma procedurale ma anche il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa dei ricorrenti costituzionalmente garantiti rispettivamente dall'articolo 111 e 24 della Costituzione. La richiesta di discussione orale era stata motivatamente proposta dai ricorrenti al fine di poter meglio argomentare ed illustrare ulteriormente la differenza tra edifici e costruzioni e l’inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 che si riferisce ad un assetto di nuova edificazione e non di semplice risanamento come quello che venne eseguito dai ricorrenti. Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo", onde, poiché la discussione della causa nel giudizio d'appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte di cui all'art. 190 c.p.c., 9 di 26 per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (v. Cass. n. 18618 del 2003; Cass. n. 17198 del 2015; Cass. n. 9980 del 2017; Cass. n. 28229 del 2017; Cass. n. 28188 del 2020). Nel caso di specie, anche se la premessa in diritto appare ineccepibile, non appaiono invece condivisibili le conclusioni che i ricorrenti traggono perché le argomentazioni riportate nel motivo non erano finalizzate a "colmare lacune" o a "integrare" argomenti e rilievi già svolti negli scritti difensivi, ma solo a ribadire tematiche già ampiamente trattate negli scritti difensivi (peraltro puntualmente richiamati). Infatti, gli stessi ricorrenti sostengono che la discussione orale era motivata dalla finalità di poter meglio argomentare ed illustrare la differenza tra edifici e costruzioni, per dedurne l’inapplicabilità alla specie dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, norma che a loro avviso si riferirebbe ad un assetto di nuova edificazione e non di semplice risanamento e restauro conservativo, con una minima sopraelevazione, come quello da loro realizzato. Né, infine, è ravvisabile nella specie un vizio formale che comporti di per sé la nullità della sentenza per impedimento 10 di 26 frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, con violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa (cfr Cass., Sez. Un., n. 36596 del 2021), perché l'argomentazione che, secondo i ricorrenti stessi erano intenzionati a svolgere nella discussione orale, era intesa ad evidenziare la natura dell’opera da loro realizzata e la conseguente impossibilità di riferirla alla disciplina di cui al D.M. n. 1444/1998, come invece ritenuto dalla Corte di appello. Tale argomentazione è, però, troppo generica - e dunque insufficiente a giustificare la pretesa di nullità della sentenza impugnata – e in ogni caso si tratta di questione ampiamente dibattuta nei due gradi di merito, che ha formato oggetto anche delle memorie depositate ai sensi dell’art. 190 c.p.c. Deve pertanto escludersi la dedotta lesione del diritto di difesa. Con il terzo motivo denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la violazione degli artt. 832 c.c., dell'art. 42 della Cost. e dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per mancanza di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta e/o dell'omessa, apparente ed insufficiente pronuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. I ricorrenti deducono che la Corte, pur dando atto che il C.T.U. aveva accertato l'innalzamento della quota del tetto di m. 0,85 in falda e di m. 0,90 sul colmo e che pertanto la sopraelevazione è inferiore al limite di un 11 di 26 metro stabilito dal P.R.G., ha tuttavia inopinatamente e contraddittoriamente ritenuto infondato il motivo di appello con cui la difesa degli appellanti osservava che l'art.9 del D.M. citato non si applicava al tipo di intervento realizzato dai UC e OR. La Corte distrettuale ha erroneamente inteso l'intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo, realizzato dai ricorrenti, come una nuova costruzione e come tale violerebbe la distanza di 10 metri prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/ 68. A dire dei ricorrenti, se un intervento è qualificato dal piano regolatore quale restauro e risanamento conservativo tale rimane anche se permette un esiguo ampliamento per ragioni igienico-sanitarie che non può per questo essere qualificato come nuova costruzione né tantomeno come nuovo edificio non modificando in alcun modo l'assetto urbanistico. L’intervento di restauro e risanamento inciderebbe necessariamente su un fabbricato già esistente che in nessun caso può essere considerato nuovo come affermato dalla Corte. Di qui l’erroneità dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 9 del D.M. 1444/68, norma che invece regola le distanze dei “nuovi edifici”; la norma sarebbe volta alla tutela del decoro e dell’ornato, non di esigenze igienico-sanitarie, e quindi si tratterebbe di norma secondaria derogabile dal piano regolatore che su di essa prevale. La Corte rileva la manifesta infondatezza delle dette censure con le quali i ricorrenti inammissibilmente prospettano una diversa lettura del quadro probatorio - in relazione alle 12 di 26 caratteristiche ed all'entità delle modifiche apportate dai UC e OR al tetto del fabbricato in questione - dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Sono quindi insussistenti le denunciate violazioni di Legge e gli asseriti vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare, va osservato che, come questa Corte ha più volte affermato, la modificazione del tetto di un fabbricato integra una nuova costruzione solo se comporti un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti (Cass. n. 17043 del 2015; Cass. n. 20786 del 2006; Cass. n. 12582 del 1995; Cass. n. 7384 del 1986). E’ ravvisabile una sopraelevazione di edificio, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa (Cass. n. 1498 del 1998). La Corte Suprema ha, altresì, escluso che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione 13 di 26 di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di "ristrutturazione" e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati. Con la conseguenza che la ristrutturazione di un fabbricato che superi in altezza l'edificio preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti - e quindi anche per la disciplina delle distanze - come nuova costruzione (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass. n. 4009 del 2022; Cass. n. 28612 del 2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente"; Cass. n. 24128 del 2012; Cass. n. 15972 del 2011; Cass. n. 21059 del 2009; Cass. n. 5741 del 2008 Cass. n. 22895 del 2004; Cass. n. 16732 del 2003; Cass. n. 1108 del 2001; Cass. n. 8954 del 2000). L'aumento di volumetria, ai fini in oggetto, è escluso unicamente se derivi da un "volume tecnico", per tale 14 di 26 intendendo solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come l’innalzamento del tetto per dare maggiore spazio all’area sottostante - parte integrante del fabbricato. Né, almeno ai fini in esame, tale conclusione risulta smentita dall'art. 2 bis, comma 1 ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020, il quale, in effetti, ha stabilito che "in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni de/lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti", aggiungendo che "gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti .... Tale norma, infatti, se prevede che possano rientrare nella nozione di "ricostruzione" anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da ricostruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato 15 di 26 nel rispetto delle distanze preesistenti (Cass. n. 28612 del 2020), e cioè delle distanze conformi alla normativa vigente nel momento in cui è stato realizzato l'intervento originario. Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa applicata, posta dai ricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2016, di cui si dirà meglio nel motivo che segue. E’ infine irrilevante la ulteriore questione posta di interpretazione comunitaria della normativa de qua, trattandosi di materia che pur rientrando nel cono d’ombra del diritto di proprietà di cui all’art. 17 della Carta di Nizza, a norma dell’art. 295 del TCE, è previsto che «il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui spetta al giudice del merito l'accertamento in ordine alla sussistenza delle caratteristiche che devono avere le costruzioni ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c. e dalle disposizioni integrative dettate dai regolamenti locali (Cass. n. 11049 del 2016; Cass. n. 14932 del 2008; Cass. n. 12045 del 2000). Spetta quindi al giudice del merito verificare di volta in volta se, in concreto, l'opera dedotta in controversia abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo caratteristiche ornamentali e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze. 16 di 26 Ciò posto va evidenziato che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha ineccepibilmente affermato, sulla base di fatti qualificanti e con coerente apprezzamento di merito in relazione alle prove acquisite ed in particolare della disposta c.t.u., che l'apportata modifica aveva comportato la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma di ingombro tale da incidere direttamente sulla situazione di distanza tra edifici, per cui a tal fini doveva considerarsi avere natura di nuova costruzione. Né ha rilevanza la entità dell’aumento volumetrico, come asserito dai ricorrenti, per mutarne la natura. Ancora i ricorrenti con il quarto motivo di ricorso lamentano la violazione e/o la falsa applicazione l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sotto un altro profilo, la violazione dell’art. 88, comma 1, lett. a) n. 4 della Legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36, anche in relazione all'art. 101 Cost., per mancanza di motivazione sotto il profilo dell'omessa, apparente ed insufficiente pronuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. Secondo i ricorrenti la sentenza sarebbe errata nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto, ritenendolo infondato, anche il motivo con cui la difesa contestava la violazione dell'art. 88, primo comma lett. a) n. 4 della L. R. Liguria n. 36/97, che avrebbe abrogato il D.M. n. 1444/68 e che questo non sarebbe più in vigore nella Regione Liguria. La Corte avrebbe errato nel precisare che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile 17 di 26 e che la competenza concorrente delle regioni non può violare il limite dell’ordinamento civile. Ad avviso dei ricorrenti la motivazione dalla Corte di merito sarebbe illogica errata nonché omissiva e meramente apparente. La Corte territoriale nel rigettare il secondo motivo di appello avrebbe operato una illogica, errata e infondata interpretazione della vigente Legge regionale, per giungere alla sua sostanziale disapplicazione al caso di specie. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (Cass. n. 18588 del 2018; Cass. n. 26518 del 2018; Cass. n. 27638 del 2018). La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte 18 di 26 dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente, operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968 (Cass. n. 20188 del 2019). Solo per completezza argomentativa si osserva che in ogni caso il quadro normativo invocato dai ricorrenti è stato superato dalla legge regione Liguria n. 16 del 2008 che all’art. 88 ha riconosciuto il valore di sola interpretazione conformativa della disciplina regionale e dagli interventi della Corte costituzionale. Infatti, in reiterate occasioni (cfr. di recente, Corte Cost. n. 41 del 2017), la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni, che ha la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. Essa, pertanto, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. In tale ottica quindi, l'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere specifiche caratteristiche rispetto ad altri, per ragioni 19 di 26 naturali e storiche;
con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso, esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio. Tuttavia, nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza — statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» — il punto di equilibrio deve essere individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150, così che, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art.
2-bis del TUE, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. L'assenza di precise indicazioni, infatti, non consente di attribuire agli interventi in questione un perimetro di azione necessariamente coerente con l'esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio ed implicherebbe quindi l'invasione da parte della Regione della sfera di competenza riservata alla legislazione esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile. 20 di 26 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell’illogicità manifesta, la violazione dell’art 116 c.p.c e la violazione dell’art. 833 c.c. e dei principi generali di correttezza e buona fede, in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 3 e n. 4. I ricorrenti deducono che la Corte abbia respinto il motivo di appello con il quale gli stessi contestavano il capo della sentenza che li condannava a spostare il canale di gronda del loro immobile alla distanza di un metro dal confine. Affermavano che l'installazione del canale di gronda era stata richiesta e voluta dagli stessi attori che li avevano sollecitati a dotare la loro costruzione di un idoneo sistema di raccolta delle acque piovane oltretutto hanno sottolineato come quella era l'unica collocazione tecnicamente possibile per ovviare al problema delle acque piovane. Per i ricorrenti si tratta di motivazione insufficiente e meramente apparente in quanto non prende minimamente in considerazione le osservazioni formulate dagli stessi. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile laddove pone una questione di violazione dell’art. 833 c.c. che non risulta, e comunque non vi è alcuna allegazione in tal senso, che sia stata proposta in sede di merito, per cui è da ritenere nuova. Premesso che la motivazione della Corte territoriale non è meramente apparente per quanto si dirà di seguito, la censura, invece, è infondata nella parte in cui fa valere la 21 di 26 inapplicabilità, nella specie, dell'art. 889 c.c., comma 2, con riguardo alle distanze da mantenere per la installazione di tubi, per la inesistenza, nella specie, di una reale situazione di pericolo. Infatti, la citata disposizione, alla stregua della quale, per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (v., sul punto, Cass., n. 2964 del 1997; Cass. n. 2558 del 2009; Cass. n. 20046 del 2018; Cass. n. 14273 del 2019). Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell’illogicità manifesta la violazione dell'art. 81 c.p.c., la violazione dell’art. 833 c.c. e dei principi generali di correttezza e buona fede in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. I ricorrenti assumono che la Corte, nel condannare i convenuti ad eliminare la lamiera che invade la proprietà degli attori, non ha tenuto conto che questi hanno affermato che la lamiera non era stata installata da loro, esistendo già prima che questi acquistassero la proprietà del fondo. Anche il sesto motivo va respinto. Chiarito che la circostanza che la lamiera di cui si discute costituisca chiusura precaria di una baracca posta sulla proprietà degli originari convenuti costituisce un accertamento di fatto del giudice di merito, che non è censurabile in sede di 22 di 26 legittimità, non rileva che il suo sconfinamento nell’altrui proprietà sia totale e non parziale. Del pari è inconferente la circostanza che il manufatto fosse preesistente all’acquisto del fondo da parte dei ricorrenti. Si rammenta, al riguardo, che l'azione reale volta al rispetto delle distanze legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, potendo essere solo costui destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, al quale non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione (Cass. n.458 del 2016; Cass. n. 17602 del 2015; Cass. n. 13072 del 1995; Cass. n. 2722 del 1993). Il fatto che il manufatto di cui si chiede l'arretramento sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale proprietario, pertanto, non incide sulla parte legittimata passiva, che è costituita dall'appartenenza al medesimo del fabbricato posto a distanza illegale, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate. Con il settimo motivo si lamenta l'omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell'illogicità e irrazionalità manifesta, e la violazione dell’art. 873 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. I ricorrenti si dolgono che la Corte abbia respinto il motivo di appello inerente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti in primo grado, per 23 di 26 ottenere la demolizione del manufatto in legno adibito a ricovero per gli attrezzi di proprietà dei NN-LA e posto a 1,5 metri dal confine. I ricorrenti deducono che la Corte ha erroneamente ritenuto che il manufatto in contestazione, per le sue caratteristiche, struttura in legno, non costituisce un volume edilizio e quindi non viola nessuna distanza legale dal confine. A dire dei ricorrenti si tratterebbe di un assunto infondato in quanto il manufatto in oggetto costituisce con ogni evidenza costruzione dal momento che delimita uno stabile ingombro, trasformazione del territorio, anche in considerazione della sua realizzazione su di un supporto di cemento. Le caratteristiche di tale manufatto imponevano, pertanto, il rispetto della normativa regolamentare in tema di distanze tra fabbricati, nella fattispecie pacificamente violata. La censura è inammissibile, perché oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi laddove la Corte distrettuale ha ritenuto che si trattava di una semplice tettoia appoggiata ad un muro di fascia, condividendo la statuizione del giudice di prime cure sul punto, per cui non aveva le caratteristiche di volume edilizio, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dell’accertamento del quadro probatorio, non critica in alcun modo la ulteriore ratio decidendi, idonea di per sé a fondare il convincimento del giudice. Infatti alla medesima pagina 5 della sentenza gravata, la Corte territoriale ha affermato che “in ogni caso il c.t.u. ha accertato che nella sua attuale consistenza e conformazione esso rispetta la distanza dal confine di metri 1,50 prevista dal P.R.G.”. 24 di 26 La valutazione sulla natura di un manufatto quale costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 5753 del 2014; Cass. n. 23189 del 2012; e con riferimento ad una tettoia, Cass. n. 3199 del 2002). Con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell’illogicità e irrazionalità manifesta, per violazione dell'art. 116 c.p.c e degli artt. 873 e 889 c.c. e per la violazione e/o errata applicazione dell'art. 1158 c.c. I ricorrenti quindi lamentano che la Corte abbia respinto la domanda riconvenzionale formulata dagli stessi relativa alla demolizione del manufatto in muratura con copertura in tegole e plasticato. Tale rigetto discende dall’affermazione che il diritto a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G. è stato acquisito da controparte per usucapione ventennale. I ricorrenti contestano tale accertamento in fatto, fondato sulla valutazione delle disposizioni testimoniali mettendo in discussione l’attendibilità dei testi, palesemente smentite per tabulas e della relazione del CTU, il quale ha accertato che il manufatto in muratura “non risulta rappresentato”, e non risulta che lo stesso disponga di “titolo edilizio autorizzativo”. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha rigettato la domanda riconvenzionale di demolizione del manufatto in muratura con copertura in tegole e plastico per avere accertato il diritto della controparte 25 di 26 a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G. a seguito di intervenuta usucapione ventennale della relativa servitù. Certamente siffatta circostanza non poteva essere apprezzata dal c.t.u. in mancanza di risconti materiali sui fondi quanto al tempo di realizzazione dell’opera, verifica peraltro neanche demandata dal giudice di merito. I ricorrenti contestano tale accertamento in fatto, fondato sulla valutazione delle deposizioni testimoniali, ponendo inammissibilmente in discussione l’attendibilità dei testi medesimi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
26 di 26 La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro SE EF e ZZ IN MA, rappresentati e difesi dall’Avv. Daniele Rovelli e dall’Avv. Federica Stoppani ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultima in Via Filippo Civinini n. 12 - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1269/2017 della Corte di appello di Genova depositata l’11 ottobre 2017 e notificata a mezzo pec il 16 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. AN Pepe, visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2010 EF NN e NA IA LA, quali proprietari dell’adiacente immobile distinto al numero civico 70 di Via 3 di 26 IA in Cogorno (GE), evocavano, dinanzi al Tribunale di Chiavari, AU UC e UI OR LD al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità e la conseguente condanna alla remissione in pristino stato e/o all'arretramento della sopraelevazione realizzata dagli stessi nella loro proprietà, assumendo la violazione della distanza di cui all’art. 9 del D.M. n 1444/1968; chiedevano, altresì, la declaratoria di illegittimità e la condanna alla demolizione e/o all'arretramento di un canale di gronda posizionato sul confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti e di una lamiera sconfinante nella proprietà degli stessi attori, ivi posta dai convenuti a chiusura di una baracca precaria;
infine gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti a seguito degli interventi di cui sopra. Instaurato il contraddittorio, resistevano AU UC e UI OR LD assumendo di aver eseguito una modestissima sopraelevazione in totale consonanza al titolo edilizio rilasciato dal Comune, che aveva accertato la conformità del progetto alla normativa edilizia vigente, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare, con conseguente condanna alla demolizione, che il manufatto in muratura realizzato dagli attori e adibito a ricovero di attrezzi era stato costruito in violazione delle distanze sia dal confine sia dal fabbricato di loro proprietà; di accertare e dichiarare, con conseguente condanna alla demolizione, che anche il manufatto in legno, adibito a ricovero degli attrezzi, era stato realizzato in violazione delle 4 di 26 distanze;
di accertare e dichiarare, con conseguente condanna alla demolizione, della tubazione di raccolta e scarico delle acque fuoriscente dal predetto manufatto di muratura di proprietà dei NN-LA anch’esso installato in violazione delle distanze legali rispetto al confine con i fondi di proprietà dei UC-OR; ed infine chiedevano di condannare gli attori al risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali da questi ultimi patiti e patiendi, da liquidarsi, previa CTU, in via equitativa. Il Tribunale adito, disposta ed espletata C.T.U., con sentenza n. 12 del 2013, accoglieva le domande attoree, ad esclusione di quella di risarcimento del danno, e respingeva le domande riconvenzionali;
condannava i convenuti a spostare a propria cura e spese il canale di gronda a distanza di un metro dal confine della proprietà delle parti, oltre alla lamiera facendola rientrare dentro la loro proprietà, con demolizione della sopraelevazione realizzata dagli stessi e a rimborsare le spese di lite . In virtù di appello interposto dai UC-OR LD, la Corte di appello di Genova, nella resistenza dei NN – LA, che proponevano anche appello incidentale quanto al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, con sentenza n. 1269 del 2017, respingeva entrambi gli appelli e per l’effetto confermava la sentenza del giudice di prime cure, condannando gli appellanti principali a rimborsare agli appellati i due terzi delle spese del giudizio di appello. 5 di 26 A sostegno della decisione la Corte territoriale, in conformità al giudizio espresso dal Tribunale, riteneva che la conformità della sopraelevazione allo strumento urbanistico vigente non aveva alcuna rilevanza, poiché la violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 determinava comunque l'illegittimità di ogni previsione regolamentare che si ponesse in contrasto con tale limite minimo. Aggiungeva che rientrava nel concetto di nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato preesistente che comportava l'aumento della sagoma di ingombro tale da incidere direttamente sulla situazione di distanza tra edifici e a tal fine era stato considerato quale nuova costruzione anche il solo rifacimento del tetto quando comportava l'aumento delle superfici esterne dei volumi interni. Per la Corte distrettuale la normativa comunale non poteva derogare alla disposizione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 avendo il D.M. efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di densità, altezza e distanze tra fabbricati avendo natura di norma primaria prevalevano sulle disposizioni contrarie dei regolamenti locali ai quali si sostituivano per inserzione automatica. La distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti di edifici antistanti era tassativa ed inderogabile, con la conseguenza che doveva ritenersi illegittima ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite. Quanto all’appello incidentale, relativo al risarcimento del danno, la Corte confermava il rigetto della domanda sulla base 6 di 26 della CTU che aveva escluso l'esistenza di qualsiasi danno a carico degli attori in quanto il livello del tetto prima della sopraelevazione superava già in altezza le finestre dell'abitazione degli attori sicché la sopraelevazione, peraltro di modesta entità, non aveva tolto aria e luce all'abitazione degli attori e non aveva diminuito la veduta esercitabile dalla loro finestra. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova hanno proposto ricorso per Cassazione i UC-OR LD, sulla base di otto motivi, cui hanno resistito i NN- LA con controricorso. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. AN Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. Nei giorni seguenti anche parte ricorrente e parte controricorrente hanno curato il depositato di memorie ex art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n.4 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza è nulla in quanto sono riportate in maniera del tutto errata le conclusioni degli appellanti per non essere trascritte per esteso le conclusioni formulate dagli stessi. Si tratterebbe di un evidente vizio di nullità della 7 di 26 sentenza, poiché le conclusioni ivi riportate oltre ad essere totalmente generiche e differenti da quelle precisate dai ricorrenti, non sono neppure in alcun modo riconducibili agli appellanti i quali peraltro erano convenuti in primo grado e pertanto non avrebbero logicamente potuto chiedere alcuna condanna “dei convenuti”. La censura è infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio, che qui va ribadito, secondo cui la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime (v. Cass. n. 11150 del 2018; Cass. n. 2237 del 2016; Cass. n. 18609 del 2015; Cass. n. 10853 del 2010; v. pure Cass., Sez. Un., n. 20469 del 2005), il che, nel motivo di ricorso, neppure risulta specificamente prospettato. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 352, comma 2 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza perché emessa senza procedere alla discussione orale formalmente chiesta, formulata in sede di 8 di 26 precisazione delle conclusioni. La Corte ha quindi violato non soltanto la norma procedurale ma anche il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa dei ricorrenti costituzionalmente garantiti rispettivamente dall'articolo 111 e 24 della Costituzione. La richiesta di discussione orale era stata motivatamente proposta dai ricorrenti al fine di poter meglio argomentare ed illustrare ulteriormente la differenza tra edifici e costruzioni e l’inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 che si riferisce ad un assetto di nuova edificazione e non di semplice risanamento come quello che venne eseguito dai ricorrenti. Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo", onde, poiché la discussione della causa nel giudizio d'appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte di cui all'art. 190 c.p.c., 9 di 26 per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (v. Cass. n. 18618 del 2003; Cass. n. 17198 del 2015; Cass. n. 9980 del 2017; Cass. n. 28229 del 2017; Cass. n. 28188 del 2020). Nel caso di specie, anche se la premessa in diritto appare ineccepibile, non appaiono invece condivisibili le conclusioni che i ricorrenti traggono perché le argomentazioni riportate nel motivo non erano finalizzate a "colmare lacune" o a "integrare" argomenti e rilievi già svolti negli scritti difensivi, ma solo a ribadire tematiche già ampiamente trattate negli scritti difensivi (peraltro puntualmente richiamati). Infatti, gli stessi ricorrenti sostengono che la discussione orale era motivata dalla finalità di poter meglio argomentare ed illustrare la differenza tra edifici e costruzioni, per dedurne l’inapplicabilità alla specie dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, norma che a loro avviso si riferirebbe ad un assetto di nuova edificazione e non di semplice risanamento e restauro conservativo, con una minima sopraelevazione, come quello da loro realizzato. Né, infine, è ravvisabile nella specie un vizio formale che comporti di per sé la nullità della sentenza per impedimento 10 di 26 frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, con violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa (cfr Cass., Sez. Un., n. 36596 del 2021), perché l'argomentazione che, secondo i ricorrenti stessi erano intenzionati a svolgere nella discussione orale, era intesa ad evidenziare la natura dell’opera da loro realizzata e la conseguente impossibilità di riferirla alla disciplina di cui al D.M. n. 1444/1998, come invece ritenuto dalla Corte di appello. Tale argomentazione è, però, troppo generica - e dunque insufficiente a giustificare la pretesa di nullità della sentenza impugnata – e in ogni caso si tratta di questione ampiamente dibattuta nei due gradi di merito, che ha formato oggetto anche delle memorie depositate ai sensi dell’art. 190 c.p.c. Deve pertanto escludersi la dedotta lesione del diritto di difesa. Con il terzo motivo denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la violazione degli artt. 832 c.c., dell'art. 42 della Cost. e dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per mancanza di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta e/o dell'omessa, apparente ed insufficiente pronuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. I ricorrenti deducono che la Corte, pur dando atto che il C.T.U. aveva accertato l'innalzamento della quota del tetto di m. 0,85 in falda e di m. 0,90 sul colmo e che pertanto la sopraelevazione è inferiore al limite di un 11 di 26 metro stabilito dal P.R.G., ha tuttavia inopinatamente e contraddittoriamente ritenuto infondato il motivo di appello con cui la difesa degli appellanti osservava che l'art.9 del D.M. citato non si applicava al tipo di intervento realizzato dai UC e OR. La Corte distrettuale ha erroneamente inteso l'intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo, realizzato dai ricorrenti, come una nuova costruzione e come tale violerebbe la distanza di 10 metri prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/ 68. A dire dei ricorrenti, se un intervento è qualificato dal piano regolatore quale restauro e risanamento conservativo tale rimane anche se permette un esiguo ampliamento per ragioni igienico-sanitarie che non può per questo essere qualificato come nuova costruzione né tantomeno come nuovo edificio non modificando in alcun modo l'assetto urbanistico. L’intervento di restauro e risanamento inciderebbe necessariamente su un fabbricato già esistente che in nessun caso può essere considerato nuovo come affermato dalla Corte. Di qui l’erroneità dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 9 del D.M. 1444/68, norma che invece regola le distanze dei “nuovi edifici”; la norma sarebbe volta alla tutela del decoro e dell’ornato, non di esigenze igienico-sanitarie, e quindi si tratterebbe di norma secondaria derogabile dal piano regolatore che su di essa prevale. La Corte rileva la manifesta infondatezza delle dette censure con le quali i ricorrenti inammissibilmente prospettano una diversa lettura del quadro probatorio - in relazione alle 12 di 26 caratteristiche ed all'entità delle modifiche apportate dai UC e OR al tetto del fabbricato in questione - dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Sono quindi insussistenti le denunciate violazioni di Legge e gli asseriti vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare, va osservato che, come questa Corte ha più volte affermato, la modificazione del tetto di un fabbricato integra una nuova costruzione solo se comporti un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti (Cass. n. 17043 del 2015; Cass. n. 20786 del 2006; Cass. n. 12582 del 1995; Cass. n. 7384 del 1986). E’ ravvisabile una sopraelevazione di edificio, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa (Cass. n. 1498 del 1998). La Corte Suprema ha, altresì, escluso che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione 13 di 26 di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di "ristrutturazione" e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati. Con la conseguenza che la ristrutturazione di un fabbricato che superi in altezza l'edificio preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti - e quindi anche per la disciplina delle distanze - come nuova costruzione (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass. n. 4009 del 2022; Cass. n. 28612 del 2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente"; Cass. n. 24128 del 2012; Cass. n. 15972 del 2011; Cass. n. 21059 del 2009; Cass. n. 5741 del 2008 Cass. n. 22895 del 2004; Cass. n. 16732 del 2003; Cass. n. 1108 del 2001; Cass. n. 8954 del 2000). L'aumento di volumetria, ai fini in oggetto, è escluso unicamente se derivi da un "volume tecnico", per tale 14 di 26 intendendo solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come l’innalzamento del tetto per dare maggiore spazio all’area sottostante - parte integrante del fabbricato. Né, almeno ai fini in esame, tale conclusione risulta smentita dall'art. 2 bis, comma 1 ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020, il quale, in effetti, ha stabilito che "in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni de/lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti", aggiungendo che "gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti .... Tale norma, infatti, se prevede che possano rientrare nella nozione di "ricostruzione" anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da ricostruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato 15 di 26 nel rispetto delle distanze preesistenti (Cass. n. 28612 del 2020), e cioè delle distanze conformi alla normativa vigente nel momento in cui è stato realizzato l'intervento originario. Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa applicata, posta dai ricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2016, di cui si dirà meglio nel motivo che segue. E’ infine irrilevante la ulteriore questione posta di interpretazione comunitaria della normativa de qua, trattandosi di materia che pur rientrando nel cono d’ombra del diritto di proprietà di cui all’art. 17 della Carta di Nizza, a norma dell’art. 295 del TCE, è previsto che «il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui spetta al giudice del merito l'accertamento in ordine alla sussistenza delle caratteristiche che devono avere le costruzioni ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c. e dalle disposizioni integrative dettate dai regolamenti locali (Cass. n. 11049 del 2016; Cass. n. 14932 del 2008; Cass. n. 12045 del 2000). Spetta quindi al giudice del merito verificare di volta in volta se, in concreto, l'opera dedotta in controversia abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo caratteristiche ornamentali e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze. 16 di 26 Ciò posto va evidenziato che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha ineccepibilmente affermato, sulla base di fatti qualificanti e con coerente apprezzamento di merito in relazione alle prove acquisite ed in particolare della disposta c.t.u., che l'apportata modifica aveva comportato la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma di ingombro tale da incidere direttamente sulla situazione di distanza tra edifici, per cui a tal fini doveva considerarsi avere natura di nuova costruzione. Né ha rilevanza la entità dell’aumento volumetrico, come asserito dai ricorrenti, per mutarne la natura. Ancora i ricorrenti con il quarto motivo di ricorso lamentano la violazione e/o la falsa applicazione l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sotto un altro profilo, la violazione dell’art. 88, comma 1, lett. a) n. 4 della Legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36, anche in relazione all'art. 101 Cost., per mancanza di motivazione sotto il profilo dell'omessa, apparente ed insufficiente pronuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. Secondo i ricorrenti la sentenza sarebbe errata nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto, ritenendolo infondato, anche il motivo con cui la difesa contestava la violazione dell'art. 88, primo comma lett. a) n. 4 della L. R. Liguria n. 36/97, che avrebbe abrogato il D.M. n. 1444/68 e che questo non sarebbe più in vigore nella Regione Liguria. La Corte avrebbe errato nel precisare che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile 17 di 26 e che la competenza concorrente delle regioni non può violare il limite dell’ordinamento civile. Ad avviso dei ricorrenti la motivazione dalla Corte di merito sarebbe illogica errata nonché omissiva e meramente apparente. La Corte territoriale nel rigettare il secondo motivo di appello avrebbe operato una illogica, errata e infondata interpretazione della vigente Legge regionale, per giungere alla sua sostanziale disapplicazione al caso di specie. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (Cass. n. 18588 del 2018; Cass. n. 26518 del 2018; Cass. n. 27638 del 2018). La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte 18 di 26 dalle Regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente, operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968 (Cass. n. 20188 del 2019). Solo per completezza argomentativa si osserva che in ogni caso il quadro normativo invocato dai ricorrenti è stato superato dalla legge regione Liguria n. 16 del 2008 che all’art. 88 ha riconosciuto il valore di sola interpretazione conformativa della disciplina regionale e dagli interventi della Corte costituzionale. Infatti, in reiterate occasioni (cfr. di recente, Corte Cost. n. 41 del 2017), la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni, che ha la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. Essa, pertanto, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. In tale ottica quindi, l'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere specifiche caratteristiche rispetto ad altri, per ragioni 19 di 26 naturali e storiche;
con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso, esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio. Tuttavia, nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza — statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» — il punto di equilibrio deve essere individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150, così che, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art.
2-bis del TUE, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. L'assenza di precise indicazioni, infatti, non consente di attribuire agli interventi in questione un perimetro di azione necessariamente coerente con l'esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio ed implicherebbe quindi l'invasione da parte della Regione della sfera di competenza riservata alla legislazione esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile. 20 di 26 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell’illogicità manifesta, la violazione dell’art 116 c.p.c e la violazione dell’art. 833 c.c. e dei principi generali di correttezza e buona fede, in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 3 e n. 4. I ricorrenti deducono che la Corte abbia respinto il motivo di appello con il quale gli stessi contestavano il capo della sentenza che li condannava a spostare il canale di gronda del loro immobile alla distanza di un metro dal confine. Affermavano che l'installazione del canale di gronda era stata richiesta e voluta dagli stessi attori che li avevano sollecitati a dotare la loro costruzione di un idoneo sistema di raccolta delle acque piovane oltretutto hanno sottolineato come quella era l'unica collocazione tecnicamente possibile per ovviare al problema delle acque piovane. Per i ricorrenti si tratta di motivazione insufficiente e meramente apparente in quanto non prende minimamente in considerazione le osservazioni formulate dagli stessi. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile laddove pone una questione di violazione dell’art. 833 c.c. che non risulta, e comunque non vi è alcuna allegazione in tal senso, che sia stata proposta in sede di merito, per cui è da ritenere nuova. Premesso che la motivazione della Corte territoriale non è meramente apparente per quanto si dirà di seguito, la censura, invece, è infondata nella parte in cui fa valere la 21 di 26 inapplicabilità, nella specie, dell'art. 889 c.c., comma 2, con riguardo alle distanze da mantenere per la installazione di tubi, per la inesistenza, nella specie, di una reale situazione di pericolo. Infatti, la citata disposizione, alla stregua della quale, per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (v., sul punto, Cass., n. 2964 del 1997; Cass. n. 2558 del 2009; Cass. n. 20046 del 2018; Cass. n. 14273 del 2019). Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell’illogicità manifesta la violazione dell'art. 81 c.p.c., la violazione dell’art. 833 c.c. e dei principi generali di correttezza e buona fede in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. I ricorrenti assumono che la Corte, nel condannare i convenuti ad eliminare la lamiera che invade la proprietà degli attori, non ha tenuto conto che questi hanno affermato che la lamiera non era stata installata da loro, esistendo già prima che questi acquistassero la proprietà del fondo. Anche il sesto motivo va respinto. Chiarito che la circostanza che la lamiera di cui si discute costituisca chiusura precaria di una baracca posta sulla proprietà degli originari convenuti costituisce un accertamento di fatto del giudice di merito, che non è censurabile in sede di 22 di 26 legittimità, non rileva che il suo sconfinamento nell’altrui proprietà sia totale e non parziale. Del pari è inconferente la circostanza che il manufatto fosse preesistente all’acquisto del fondo da parte dei ricorrenti. Si rammenta, al riguardo, che l'azione reale volta al rispetto delle distanze legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, potendo essere solo costui destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, al quale non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione (Cass. n.458 del 2016; Cass. n. 17602 del 2015; Cass. n. 13072 del 1995; Cass. n. 2722 del 1993). Il fatto che il manufatto di cui si chiede l'arretramento sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale proprietario, pertanto, non incide sulla parte legittimata passiva, che è costituita dall'appartenenza al medesimo del fabbricato posto a distanza illegale, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate. Con il settimo motivo si lamenta l'omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell'illogicità e irrazionalità manifesta, e la violazione dell’art. 873 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. I ricorrenti si dolgono che la Corte abbia respinto il motivo di appello inerente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti in primo grado, per 23 di 26 ottenere la demolizione del manufatto in legno adibito a ricovero per gli attrezzi di proprietà dei NN-LA e posto a 1,5 metri dal confine. I ricorrenti deducono che la Corte ha erroneamente ritenuto che il manufatto in contestazione, per le sue caratteristiche, struttura in legno, non costituisce un volume edilizio e quindi non viola nessuna distanza legale dal confine. A dire dei ricorrenti si tratterebbe di un assunto infondato in quanto il manufatto in oggetto costituisce con ogni evidenza costruzione dal momento che delimita uno stabile ingombro, trasformazione del territorio, anche in considerazione della sua realizzazione su di un supporto di cemento. Le caratteristiche di tale manufatto imponevano, pertanto, il rispetto della normativa regolamentare in tema di distanze tra fabbricati, nella fattispecie pacificamente violata. La censura è inammissibile, perché oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi laddove la Corte distrettuale ha ritenuto che si trattava di una semplice tettoia appoggiata ad un muro di fascia, condividendo la statuizione del giudice di prime cure sul punto, per cui non aveva le caratteristiche di volume edilizio, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dell’accertamento del quadro probatorio, non critica in alcun modo la ulteriore ratio decidendi, idonea di per sé a fondare il convincimento del giudice. Infatti alla medesima pagina 5 della sentenza gravata, la Corte territoriale ha affermato che “in ogni caso il c.t.u. ha accertato che nella sua attuale consistenza e conformazione esso rispetta la distanza dal confine di metri 1,50 prevista dal P.R.G.”. 24 di 26 La valutazione sulla natura di un manufatto quale costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 5753 del 2014; Cass. n. 23189 del 2012; e con riferimento ad una tettoia, Cass. n. 3199 del 2002). Con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente ed insufficiente pronuncia e dell’illogicità e irrazionalità manifesta, per violazione dell'art. 116 c.p.c e degli artt. 873 e 889 c.c. e per la violazione e/o errata applicazione dell'art. 1158 c.c. I ricorrenti quindi lamentano che la Corte abbia respinto la domanda riconvenzionale formulata dagli stessi relativa alla demolizione del manufatto in muratura con copertura in tegole e plasticato. Tale rigetto discende dall’affermazione che il diritto a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G. è stato acquisito da controparte per usucapione ventennale. I ricorrenti contestano tale accertamento in fatto, fondato sulla valutazione delle disposizioni testimoniali mettendo in discussione l’attendibilità dei testi, palesemente smentite per tabulas e della relazione del CTU, il quale ha accertato che il manufatto in muratura “non risulta rappresentato”, e non risulta che lo stesso disponga di “titolo edilizio autorizzativo”. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha rigettato la domanda riconvenzionale di demolizione del manufatto in muratura con copertura in tegole e plastico per avere accertato il diritto della controparte 25 di 26 a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G. a seguito di intervenuta usucapione ventennale della relativa servitù. Certamente siffatta circostanza non poteva essere apprezzata dal c.t.u. in mancanza di risconti materiali sui fondi quanto al tempo di realizzazione dell’opera, verifica peraltro neanche demandata dal giudice di merito. I ricorrenti contestano tale accertamento in fatto, fondato sulla valutazione delle deposizioni testimoniali, ponendo inammissibilmente in discussione l’attendibilità dei testi medesimi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
26 di 26 La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda