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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2606/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. AN LU RT, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2606/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA CIVITA Parte_1 C.F._1 ALBERTO ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI Per l'attore In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso tra il Dr. e la società per inadempimento di quest'ultima ai sensi dell'articolo 1453 Parte_1 CP_1 del codice civile e, per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del Dr. alla Parte_1 restituzione della somma versata alla convenuta pari ad € 5.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte e, per gli effetti, condannare la CP_1 alla restituzione della somma di € 5.000,00 oltre al risarcimento dei danni, conseguenza CP_1 immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, pari ad € 60.585,00, per un totale di € 65.585,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda principale, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso tra il Dr. e la società per inadempimento di quest'ultima ai sensi dell'articolo 1453 Parte_1 CP_1 del codice civile e, per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del Dr. alla restituzione della Pt_1 somma versata alla convenuta pari ad € 5.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte e, per gli effetti, condannare la alla restituzione della CP_1 CP_1 somma di € 5.000,00 oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante, conseguenza mediata e futura dell'inadempimento contrattuale, pari ad € 64.197,50, per un totale di € 69.197,50, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. In punto spese:
pagina 1 di 3 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, come previsto dalla Legge. In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, precedute dalla formula ''VERO CHE'', indicando quale testimone il Signor Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver all'inizio del 2020, Parte_1 incaricato l'editrice di realizzare il suo libro dal titolo “L'antidoto dell'economia della CP_1 mediocrazia”, di promuovere la campagna pubblicitaria dello stesso e di consegnargli 500 copie, da distribuire nel corso di incontri / convegni / trasmissioni televisive a cui avrebbe partecipato.
Lamentava però che, dopo aver pagato la fattura di € 5.000,00 emessa dalla convenuta il 1/4/2020, quest'ultima, malgrado i ripetuti solleciti e le conseguenti continue rassicurazioni d'adempimento del suo legale rappresentante, nel dicembre 2020 gli aveva consegnato solo venti copie cartacee del libro, senza svolgere alcuna iniziativa pubblicitaria. Aggiungeva che il Giudice di Pace di Como, con sentenza n. 222/2022 del 15/3/2022, aveva condannato la società a consegnargli le 480 copie del libro ancora mancanti e a provvedere alla sua promozione pubblicitaria, ma senza alcun risultato, nonostante la notifica di un atto di precetto e un tentativo di pignoramento. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con la sua condanna alla restituzione della somma di €
5.000,00 versata nel 2020 e al risarcimento dei danni subiti, quantificati dal proprio consulente in €
64.197,50. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della CP_1 presente sentenza.
Secondo la giurisprudenza, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, . . . ” (Cass SU
13533/2001).
Ciò premesso il contratto concluso tra le parti risulta provato, oltre dalla fattura, emessa da per CP_1
“realizzazione libro di , dalla sentenza n. 222/2022 emessa il 15/3/2022 dal Parte_1
Giudice di Pace di Como, che non risulta impugnata, che ha accertato, in base alla deposizione del teste oltre al pagamento della fattura, anche che l'accordo corrispondeva a quanto dedotto Tes_1 dall'attore.
restando contumace, non potuto ovviamente dimostrare il proprio adempimento. CP_1
Pertanto. avendo consegnato solo 20 delle 500 copie promesse all'attore e non avendo svolto alcuna campagna pubblicitaria, risulta provato l'inadempimento, quasi totale per la prima delle obbligazioni pagina 2 di 3 assunte, e totale per la seconda, che giustificano la risoluzione per grave inadempimento richiesta dall'attore, con la condanna alla restituzione della somma di € 5.000,00 versata per il pagamento della fattura FE/2020/0027 del 1/4/2020, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, il perito nominato dall'attore dopo aver precisato che si tratta di un libro accademico, destinato cioè al pubblico degli studiosi e degli studenti universitari, ha calcolato il danno in funzione del valore - stimato in base al reddito dell'attore nel periodo - del tempo medio necessario per scrivere una pagina, valorizzandola al costo opportunità, secondo il metodo dell'indennità
Si tratta tuttavia, oltre che di un calcolo ipotetico, di un danno che presuppone che la mancata pubblicazione del libro sia ormai definitiva e irreversibile, cosa che pare logico escludere, non solo perché non dedotta e neppure dimostrata, ma soprattutto perché, trattandosi di un libro destinato a un pubblico ristretto di studiosi e quindi, non legato ai gusti, variabili, del pubblico dei comuni lettori, avrebbe potuto riscuotere ancora interesse e quindi, essere pubblicato con successo già l'anno seguente, nel 2021, e probabilmente, ancora oggi.
In definitiva, posto che in base all'art 1227 co 2 cc, al creditore non spetta il risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, l'attore, una volta resosi conto del perdurante inadempimento della convenuta, avrebbe dovuto cercare un altro editore per promuovere la diffusione del suo libro, cosa che evidentemente non ha fatto, per cui non può ottenere come risarcimento, il valore, in termini di reddito perduto, del tempo impiegato per scriverlo, trattandosi di un'opera ancora editabile e quindi, di un pregiudizio insussistente.
La domanda risarcitoria dev'essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, II scaglione, valore minimo, per la scarsa complessità delle questioni esaminate, senza la fase 3 non svolta), seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
1. dichiara la risoluzione del contratto concluso dalle parti e conseguentemente, condanna CP_1 al pagamento di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
2. respinge la domanda risarcitoria;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 145,00 per spese ed € CP_1
852,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 24/12/2025
Il giudice
(AN LU RT)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. AN LU RT, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2606/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA CIVITA Parte_1 C.F._1 ALBERTO ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI Per l'attore In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso tra il Dr. e la società per inadempimento di quest'ultima ai sensi dell'articolo 1453 Parte_1 CP_1 del codice civile e, per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del Dr. alla Parte_1 restituzione della somma versata alla convenuta pari ad € 5.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte e, per gli effetti, condannare la CP_1 alla restituzione della somma di € 5.000,00 oltre al risarcimento dei danni, conseguenza CP_1 immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, pari ad € 60.585,00, per un totale di € 65.585,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda principale, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso tra il Dr. e la società per inadempimento di quest'ultima ai sensi dell'articolo 1453 Parte_1 CP_1 del codice civile e, per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del Dr. alla restituzione della Pt_1 somma versata alla convenuta pari ad € 5.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte e, per gli effetti, condannare la alla restituzione della CP_1 CP_1 somma di € 5.000,00 oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante, conseguenza mediata e futura dell'inadempimento contrattuale, pari ad € 64.197,50, per un totale di € 69.197,50, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. In punto spese:
pagina 1 di 3 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, come previsto dalla Legge. In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, precedute dalla formula ''VERO CHE'', indicando quale testimone il Signor Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver all'inizio del 2020, Parte_1 incaricato l'editrice di realizzare il suo libro dal titolo “L'antidoto dell'economia della CP_1 mediocrazia”, di promuovere la campagna pubblicitaria dello stesso e di consegnargli 500 copie, da distribuire nel corso di incontri / convegni / trasmissioni televisive a cui avrebbe partecipato.
Lamentava però che, dopo aver pagato la fattura di € 5.000,00 emessa dalla convenuta il 1/4/2020, quest'ultima, malgrado i ripetuti solleciti e le conseguenti continue rassicurazioni d'adempimento del suo legale rappresentante, nel dicembre 2020 gli aveva consegnato solo venti copie cartacee del libro, senza svolgere alcuna iniziativa pubblicitaria. Aggiungeva che il Giudice di Pace di Como, con sentenza n. 222/2022 del 15/3/2022, aveva condannato la società a consegnargli le 480 copie del libro ancora mancanti e a provvedere alla sua promozione pubblicitaria, ma senza alcun risultato, nonostante la notifica di un atto di precetto e un tentativo di pignoramento. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con la sua condanna alla restituzione della somma di €
5.000,00 versata nel 2020 e al risarcimento dei danni subiti, quantificati dal proprio consulente in €
64.197,50. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della CP_1 presente sentenza.
Secondo la giurisprudenza, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, . . . ” (Cass SU
13533/2001).
Ciò premesso il contratto concluso tra le parti risulta provato, oltre dalla fattura, emessa da per CP_1
“realizzazione libro di , dalla sentenza n. 222/2022 emessa il 15/3/2022 dal Parte_1
Giudice di Pace di Como, che non risulta impugnata, che ha accertato, in base alla deposizione del teste oltre al pagamento della fattura, anche che l'accordo corrispondeva a quanto dedotto Tes_1 dall'attore.
restando contumace, non potuto ovviamente dimostrare il proprio adempimento. CP_1
Pertanto. avendo consegnato solo 20 delle 500 copie promesse all'attore e non avendo svolto alcuna campagna pubblicitaria, risulta provato l'inadempimento, quasi totale per la prima delle obbligazioni pagina 2 di 3 assunte, e totale per la seconda, che giustificano la risoluzione per grave inadempimento richiesta dall'attore, con la condanna alla restituzione della somma di € 5.000,00 versata per il pagamento della fattura FE/2020/0027 del 1/4/2020, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, il perito nominato dall'attore dopo aver precisato che si tratta di un libro accademico, destinato cioè al pubblico degli studiosi e degli studenti universitari, ha calcolato il danno in funzione del valore - stimato in base al reddito dell'attore nel periodo - del tempo medio necessario per scrivere una pagina, valorizzandola al costo opportunità, secondo il metodo dell'indennità
Si tratta tuttavia, oltre che di un calcolo ipotetico, di un danno che presuppone che la mancata pubblicazione del libro sia ormai definitiva e irreversibile, cosa che pare logico escludere, non solo perché non dedotta e neppure dimostrata, ma soprattutto perché, trattandosi di un libro destinato a un pubblico ristretto di studiosi e quindi, non legato ai gusti, variabili, del pubblico dei comuni lettori, avrebbe potuto riscuotere ancora interesse e quindi, essere pubblicato con successo già l'anno seguente, nel 2021, e probabilmente, ancora oggi.
In definitiva, posto che in base all'art 1227 co 2 cc, al creditore non spetta il risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, l'attore, una volta resosi conto del perdurante inadempimento della convenuta, avrebbe dovuto cercare un altro editore per promuovere la diffusione del suo libro, cosa che evidentemente non ha fatto, per cui non può ottenere come risarcimento, il valore, in termini di reddito perduto, del tempo impiegato per scriverlo, trattandosi di un'opera ancora editabile e quindi, di un pregiudizio insussistente.
La domanda risarcitoria dev'essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, II scaglione, valore minimo, per la scarsa complessità delle questioni esaminate, senza la fase 3 non svolta), seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
1. dichiara la risoluzione del contratto concluso dalle parti e conseguentemente, condanna CP_1 al pagamento di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
2. respinge la domanda risarcitoria;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 145,00 per spese ed € CP_1
852,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 24/12/2025
Il giudice
(AN LU RT)
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