TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 390
TAR
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 46 del D.Lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria

    Le modifiche apportate al progetto sono considerate un fisiologico sviluppo della progettazione, frutto di scelte tecniche ponderate e non illogiche. L'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera prevale sull'interesse privato al mantenimento di un manufatto abusivo. La rapidità delle fasi di verifica e validazione non è sintomo di illegittimità.

  • Rigettato
    Violazione norme espropriazione (artt. 10, 11, 14, 19 D.P.R. 327/2001), art. 41 c. 7 D.Lgs. 36/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    I manufatti di cui si lamenta la demolizione sono abusivi e realizzati su area demaniale stradale comunale (sottosuolo di strada pubblica). I beni demaniali sono inusucapibili ai sensi degli artt. 823 e 1145 c.c. L'uso protratto nel tempo non trasferisce diritti di proprietà. La presunta abusività dei fabbricati non impedisce la loro demolizione nell'ambito di un progetto pubblico. La violazione del contraddittorio procedimentale non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione normativa tecnica e disciplina abbattimento barriere architettoniche (D.M. 236/1989), irragionevolezza soluzioni progettuali

    Le censure relative alla normativa sulle barriere architettoniche e all'irragionevolezza funzionale del progetto sono generiche e non supportate da specifiche argomentazioni.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Legittimità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso principali comporta il rigetto anche delle censure relative agli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 390
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 390
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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