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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA OS, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3842/2024, promossa da
, rappresentato e difeso DALL'AVV. Fabio Padovani;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Alimena n. 73; CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la parte resistente indicata in epigrafe al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“annullare, in ogni sua parte, il provvedimento disciplinare, introdotto con lettera del 05 agosto
2023 prot. 487 e concluso con lettera del 21.02.2024 prot. 018 nei confronti del Sig. Parte_1 perché nullo ed illegittimo per violazione di norme imperative nonché, nel merito,
[...] infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, riammettere quest'ultimo al godimento della paga integrale del mese di marzo 2024.
Con riserva di azione per il risarcimento dei danni biologici e morali subiti.”
Veniva pertanto fissata l'odierna udienza nella quale nessuno compariva. Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato. Anzi lo stesso ha depositato nota scritta in cui rappresenta di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte e di voler rinunciare all'azione.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell' art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Latina, 28 ottobre 2025
Il Giudice
BE MA OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA OS, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3842/2024, promossa da
, rappresentato e difeso DALL'AVV. Fabio Padovani;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Alimena n. 73; CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la parte resistente indicata in epigrafe al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“annullare, in ogni sua parte, il provvedimento disciplinare, introdotto con lettera del 05 agosto
2023 prot. 487 e concluso con lettera del 21.02.2024 prot. 018 nei confronti del Sig. Parte_1 perché nullo ed illegittimo per violazione di norme imperative nonché, nel merito,
[...] infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, riammettere quest'ultimo al godimento della paga integrale del mese di marzo 2024.
Con riserva di azione per il risarcimento dei danni biologici e morali subiti.”
Veniva pertanto fissata l'odierna udienza nella quale nessuno compariva. Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato. Anzi lo stesso ha depositato nota scritta in cui rappresenta di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte e di voler rinunciare all'azione.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell' art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Latina, 28 ottobre 2025
Il Giudice
BE MA OS