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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4890/2022, avente ad oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 730/2022 TRA
, in persona del e legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi n. 66, e rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci, in virtù di procura generale alle liti del 29.7.2020 redatta dal OT , rep. Persona_1
6393, racc. 4123, e dall'avvocato Mariarosaria Dessi, giusta procura speciale alle liti per OT di Reg. in D.P. II in data 6.2.2023 al n. 2324 Per_1 Per_1 Pt_1
Serie 1T OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 in Pompei (NA) alla via Nolana n. 169, presso lo studio dell'avvocato Rita Raia e dell'avvocato Antonio Formisano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura prodotta in atti. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. in data 20.9.2022, l' Pt_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 730/2022 del
[...]
13.6.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della complessiva CP_1 somma di euro 145.072,95 oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo della fattura emessa (n. 23EL/2020 RETE LAB del 31-8-2020) per prestazioni sanitarie riferite alla branca di patologia clinica, effettuate dalla società nel corso del mese di agosto 2020. L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per macroarea, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale. Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. La società costituitasi regolarmente in giudizio, contestava CP_1
l'opposizione nel merito e pertanto, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 145.072,95, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e spese di lite.
2. In diritto va osservato che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione – l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Nella specie risulta incontestato che la società fosse autorizzata ad CP_1 erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge 833/78 e che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992, tra le parti fosse stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2020, Part nonché la fissazione di un limite di spesa ed i termini entro i quali l' avrebbe provveduto a comunicare al Centro la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa stabiliti, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo, come stabilito dall'art. 26 l. 833/78 (cfr. artt. 4 e 5 del contratto allegato alla produzione della fase monitoria).
2.1. Ciò posto, l' ha eccepito la non debenza delle somme ingiunte a Parte_2 causa dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per la macroarea di patologia clinica per l'annualità di riferimento. Nel dettaglio, riguardo all'anno 2020, per la fattura n. 23 EL, relativa alle Part prestazioni erogate nel mese di agosto 2020, l' ha evidenziato che, con nota p.e.c. del 28.2.2020 (cfr. “monitoraggio prestazioni “lettera R” anno 2020 all. opposizione) aveva comunicato al Centro opposto l'avvenuto esaurimento delle Part prestazioni lettera R Fuori Regione e Fuori l'opponente evidenziava, altresì, che con nota p.e.c. successiva, del 15.4.2020 (all. opposizione), aveva notificato al centro opposto le tabelle per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate al 29.2.2020, con l'indicazione delle date presunte di esaurimento relative all'anno 2020. Da tali tabelle, debitamente notificate alla controparte, emergeva che per i Parte residenti le prestazioni lettera R si sarebbero esaurite in data 21.5.2020, mentre le prestazioni non lettera R la data di esaurimento era individuato alla data 6.7.2020. Part Ancora, con missiva PEC del 30.6.2020 (allegata) l' comunicava i dati del monitoraggio al 31.5.2020 individuando la data di esaurimento per le prestazioni Parte lettera R per i residenti al 31-7-2020 e per le prestazioni non lettera R all'11.9.2020. 2.2. Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati. Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418). Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili. Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico-finanziario programmato. In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr.
[...]
sez. I, 3-6-2013, n. 2862). Controparte_2
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dinanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico delle parti, alla luce del quale al Centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-8-2016, sentenza n. 17437).
2.3. A tal proposito, la richiamata documentazione e le specifiche allegazione della in ordine alla fatturazione in eccesso rispetto al tetto di spesa, non sono Pt_3 state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera della parte opposta, la quale si è limitata ad eccepire che l'onere della prova Part dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa era a carico dell opponente ed a Parte contestare l'idoneità probatoria delle p.e.c. depositate dall' ma nulla ha osservato sull'avvenuto superamento del tetto di spesa. In particolare, in ordine alla contestazione inerente alla mera produzione di copie fotostatiche dei messaggi di posta elettronica certificata inoltrati, si osserva che elemento notoriamente rilevante ai fini dell'effettività e validità della notifica di un messaggio inviato a mezzo posta elettronica certificata è quello della “Ricevuta di avvenuta consegna”. Il d.p.r. 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. Quanto detto è confermato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che: “la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Cass. n. 30532/2018, n. 26773/2016, Cassazione Civile n. 31045 del 02/11/2021). Per queste ragioni, preso atto della circostanza che la ricevuta di consegna è stata depositata per tutti i messaggi pec allegati dall'opponente, e considerata l'assenza di qualsiasi contestazione specifica in merito all'effettivo superamento del tetto di spesa da parte del centro opposto, deve ritenersi che l'onere della prova circa il fatto estintivo della pretesa creditoria gravante sull' deve intendersi Parte_2 assolto. Per le ragioni esposte, l'opposizione è fondata e merita accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 730/2022 va revocato.
3. In via subordinata il centro opposto proponeva azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. A tal proposito, si osserva che le S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 33954/2023 hanno elaborato il seguente principio di diritto sottolineando che “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Nel caso di specie, l'accoglimento della opposizione e il conseguente rigetto dell'azione di adempimento proposta mediante ricorso per decreto ingiuntivo dal centro opposto non sono stati determinati dall'assenza del titolo giustificativo della pretesa, bensì dal mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sul creditore, secondo i principi sopra esposti. Ne deriva, pertanto, che in applicazione del principio di residualità espresso dall'art. 2042 c.c. la domanda è inammissibile.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in ragione dei valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13.8.2022 (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria/trattazione, euro 5.670,00; fase decisionale, euro 4.253,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 730/2022 del 13.6.2022; B. condanna la società al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, in favore dell' , in persona del direttore Parte_1 generale e del legale rappresentante, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 23 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del e legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi n. 66, e rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Martucci, in virtù di procura generale alle liti del 29.7.2020 redatta dal OT , rep. Persona_1
6393, racc. 4123, e dall'avvocato Mariarosaria Dessi, giusta procura speciale alle liti per OT di Reg. in D.P. II in data 6.2.2023 al n. 2324 Per_1 Per_1 Pt_1
Serie 1T OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 in Pompei (NA) alla via Nolana n. 169, presso lo studio dell'avvocato Rita Raia e dell'avvocato Antonio Formisano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura prodotta in atti. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. in data 20.9.2022, l' Pt_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 730/2022 del
[...]
13.6.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della complessiva CP_1 somma di euro 145.072,95 oltre interessi e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo della fattura emessa (n. 23EL/2020 RETE LAB del 31-8-2020) per prestazioni sanitarie riferite alla branca di patologia clinica, effettuate dalla società nel corso del mese di agosto 2020. L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per macroarea, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale. Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. La società costituitasi regolarmente in giudizio, contestava CP_1
l'opposizione nel merito e pertanto, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 145.072,95, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e spese di lite.
2. In diritto va osservato che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione – l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. Nella specie risulta incontestato che la società fosse autorizzata ad CP_1 erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge 833/78 e che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992, tra le parti fosse stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2020, Part nonché la fissazione di un limite di spesa ed i termini entro i quali l' avrebbe provveduto a comunicare al Centro la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa stabiliti, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo, come stabilito dall'art. 26 l. 833/78 (cfr. artt. 4 e 5 del contratto allegato alla produzione della fase monitoria).
2.1. Ciò posto, l' ha eccepito la non debenza delle somme ingiunte a Parte_2 causa dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per la macroarea di patologia clinica per l'annualità di riferimento. Nel dettaglio, riguardo all'anno 2020, per la fattura n. 23 EL, relativa alle Part prestazioni erogate nel mese di agosto 2020, l' ha evidenziato che, con nota p.e.c. del 28.2.2020 (cfr. “monitoraggio prestazioni “lettera R” anno 2020 all. opposizione) aveva comunicato al Centro opposto l'avvenuto esaurimento delle Part prestazioni lettera R Fuori Regione e Fuori l'opponente evidenziava, altresì, che con nota p.e.c. successiva, del 15.4.2020 (all. opposizione), aveva notificato al centro opposto le tabelle per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate al 29.2.2020, con l'indicazione delle date presunte di esaurimento relative all'anno 2020. Da tali tabelle, debitamente notificate alla controparte, emergeva che per i Parte residenti le prestazioni lettera R si sarebbero esaurite in data 21.5.2020, mentre le prestazioni non lettera R la data di esaurimento era individuato alla data 6.7.2020. Part Ancora, con missiva PEC del 30.6.2020 (allegata) l' comunicava i dati del monitoraggio al 31.5.2020 individuando la data di esaurimento per le prestazioni Parte lettera R per i residenti al 31-7-2020 e per le prestazioni non lettera R all'11.9.2020. 2.2. Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati. Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418). Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili. Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico-finanziario programmato. In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr.
[...]
sez. I, 3-6-2013, n. 2862). Controparte_2
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dinanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico delle parti, alla luce del quale al Centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-8-2016, sentenza n. 17437).
2.3. A tal proposito, la richiamata documentazione e le specifiche allegazione della in ordine alla fatturazione in eccesso rispetto al tetto di spesa, non sono Pt_3 state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera della parte opposta, la quale si è limitata ad eccepire che l'onere della prova Part dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa era a carico dell opponente ed a Parte contestare l'idoneità probatoria delle p.e.c. depositate dall' ma nulla ha osservato sull'avvenuto superamento del tetto di spesa. In particolare, in ordine alla contestazione inerente alla mera produzione di copie fotostatiche dei messaggi di posta elettronica certificata inoltrati, si osserva che elemento notoriamente rilevante ai fini dell'effettività e validità della notifica di un messaggio inviato a mezzo posta elettronica certificata è quello della “Ricevuta di avvenuta consegna”. Il d.p.r. 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. Quanto detto è confermato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che: “la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Cass. n. 30532/2018, n. 26773/2016, Cassazione Civile n. 31045 del 02/11/2021). Per queste ragioni, preso atto della circostanza che la ricevuta di consegna è stata depositata per tutti i messaggi pec allegati dall'opponente, e considerata l'assenza di qualsiasi contestazione specifica in merito all'effettivo superamento del tetto di spesa da parte del centro opposto, deve ritenersi che l'onere della prova circa il fatto estintivo della pretesa creditoria gravante sull' deve intendersi Parte_2 assolto. Per le ragioni esposte, l'opposizione è fondata e merita accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 730/2022 va revocato.
3. In via subordinata il centro opposto proponeva azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. A tal proposito, si osserva che le S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 33954/2023 hanno elaborato il seguente principio di diritto sottolineando che “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Nel caso di specie, l'accoglimento della opposizione e il conseguente rigetto dell'azione di adempimento proposta mediante ricorso per decreto ingiuntivo dal centro opposto non sono stati determinati dall'assenza del titolo giustificativo della pretesa, bensì dal mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sul creditore, secondo i principi sopra esposti. Ne deriva, pertanto, che in applicazione del principio di residualità espresso dall'art. 2042 c.c. la domanda è inammissibile.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in ragione dei valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13.8.2022 (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria/trattazione, euro 5.670,00; fase decisionale, euro 4.253,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 730/2022 del 13.6.2022; B. condanna la società al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, in favore dell' , in persona del direttore Parte_1 generale e del legale rappresentante, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 23 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo