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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 107/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 107/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, nessuno è comparso.
Il Giudice
Visto quanto sopra, pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 3 N. R.G. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 107/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEL GAUDIO GENNARO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Non costituito
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il resistente, chiedendo la CP_1 ricostruzione della carriera.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è, peraltro, costituita in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno dal deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno pagina 2 di 3 una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n.
3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo
429 C.p.c.,
A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 3 di 3
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 107/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, nessuno è comparso.
Il Giudice
Visto quanto sopra, pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 3 N. R.G. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 107/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEL GAUDIO GENNARO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Non costituito
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il resistente, chiedendo la CP_1 ricostruzione della carriera.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è, peraltro, costituita in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno dal deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno pagina 2 di 3 una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n.
3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo
429 C.p.c.,
A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 3 di 3