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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello all'udienza del 20.11.25;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 17.3.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa può essere decisa in udienza non essendovi attività istruttorie da svolgere né ulteriori questioni da esaminare;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1188 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
cod. fisc. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casapesenna (81030 CE), via S. Quasimodo, 4, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore Alfredo
sentenza proc. n. 1188/25 r.g. pag. 1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Pt_2
dall'avv. Francesco Cristiani, del Foro di Napoli, cod. fisc.
, e con lui elettivamente domiciliato in C.F._1
Pomigliano d'Arco, via G. Carducci, 5 in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
( , con sede in Napoli alla Via G. CP_1 P.IVA_2
Melisurgo, 4, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa CP_2
( ), giusto atto per Notar del C.F._2 Persona_1
17/03/2017 (rep. n.7848 — racc. n.3295), elett.te dom.ta in Napoli alla
Via Toledo n.348, presso lo studio dell'Avv. Aniello Limone
( ) che la rapp.ta e difende giusta procura a C.F._3
margine della comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.050 a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto elevatore “montalettighe” da installarsi presso il
Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese.
L'opponente ha dedotto che:
sentenza proc. n. 1188/25 r.g. pag. 2 l'esecuzione delle opere presso il cantiere cui si riferisce tale offerta è da tempo sospesa, per motivi riferibili alla stazione pubblica appaltante;
ne consegue che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l'obbligazione ai sensi degli artt. 1256 ss. cod. civ.;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
il contratto del 04/02/2020, intercorso tra le parti, disciplinava che il costo dell'opera, pattuito in complessivi € 67.000,00, oltre IVA, andava corrisposto per il 15%, pari ad € 10.050,00, alla firma del contratto, con rimessa diretta;
la , si è limitata, con il D.I. opposto, a richiedere solo la CP_1
obbligazione contrattualmente scaduta;
la solo asserita e non provata “sospensione” dei lavori, in ogni caso, non costituirebbe una causa di estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il credito vantato è documentalmente provato ed esigibile a termini di contratto.
Alcuna prova è stata fornita della dedotta sospensione dei lavori.
Al riguardo la prova testimoniale richiesta è inammissibile trattandosi sentenza proc. n. 1188/25 r.g. pag. 3 di circostanza da provare per iscritto trattandosi di un provvedimento che deve essere stato adottato per iscritto dal committente e deve essere stato comunicato all'appaltatore.
L'appaltatore, a sua volta, avrebbe dovuto comunicarlo alla CP_1
azionando i rimedi del caso il che non risulta sia stato fatto.
Tanto determina, comunque, una sua responsabilità risarcitoria.
In ogni caso tale sospensione meramente temporanea non costituirebbe una causa di risoluzione del contratto.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6111/24 emesso in data 22.11.24 proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il 6.1.25, CP_1
così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 20.11.25.
sentenza proc. n. 1188/25 r.g. pag. 4 IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 1188/25 r.g. pag. 5