Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2343.2022 R.A.C.L., promossa da:
Giuseppe Polizzi
Avv. Leccisi, Francesca e Pierlucio Napoli
Contro
CP_
avvocatura
CP_ Parte ricorrente ha adito, in data 25.2.22, questo Tribunale, chiedendo la condanna di alla restituzione di euro 5019,68 oltre accessori e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ All'uopo espone come abbia liquidato in data 18.10.21, a seguito di omologa di atp,
l'assegno Io n.19502885 per un importo mensile di euro 855,79 nel 2019, euro 860,07 per gli anni successivi ed arretrati di euro 30906,88 per il periodo 1.19\10.21 , senza applicare le detrazioni dovute ed operando semmai una ritenuta Irpef di euro 7108,57 ed erogando solo euro
2536830, pur riconoscendo nel modello Teo che per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione;
come nella specie al ricorrente spetta la detrazione ex c.d. art.13, co.III, lett.b) Tuir ed art.21, co.IV Tuir.; come la Corte Costituzionale abbia affermato la non assoggettabilità a tassazione separata di arretrati di pensione;
come con la circolare n.15\e del 5.3.2008 obbliga il sostituto di imposta ad Controparte_2 applicare le detrazioni dovute in virtù di situazioni oggettive conosciute.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso risultando comunque applicata la tassazione nel rispetto del TUIR.
Premesso che in tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario [Cass., Sez. U , Ordinanza n. 16833 del 07/07/2017], si deve osservare come parte ricorrente lamenti la violazione dell'art.21, IV, D.P.R. 22/12/1986, n. 917
[Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi] secondo cui “
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.”
Il rinvio all'art.16 deve essere inteso ora all'art.17 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, norma attualmente in vigore.
Ebbene, ex art 17 cit. “ [Tassazione separata ]
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47 , anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
…”. Inoltre, ex art. 49 [Redditi di lavoro dipendente] TUIR: “1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro .
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile”.
È noto che, nel diritto tributario, esigenze pratiche impongono una periodizzazione convenzionale e quindi il pagamento dell'imposta a determinate scadenze;
che è quanto avviene con l'Irpef; i criteri di liquidazione dell'imposta seguono due possibili modalità operative : il criterio di cassa, sicchè le somme soggette a imposizione sono quelle percepite in un certo periodo, quand'anche maturate tempo prima;
ed il criterio di competenza in base a cui rileva il periodo di maturazione del reddito. Le distorsioni inevitabilmente connesse con l'applicazione del criterio di cassa anche in relazione a redditi maturati in periodi antecedenti sono attenuate dal meccanismo della tassazione separata (Tse).
In giurisprudenza si è osservato come, “ai sensi dell'art. 49 T.U.I.R., comma 2, "sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente. Inoltre, a norma del D.P.R. n. 917 del
1986 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b), si applica il regime della tassazione separata agli
"emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti".
In particolare, "secondo il dettato letterale della disposizione normativa, dunque, affinchè un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati. Si consente, poi, l'applicazione della tassazione separata, soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti", idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a fare beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto;
.....sicchè (ed è quanto accade nella presente vicenda tributaria), ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede" di talchè è erronea la "tesi che ancora la qualità di "arretrato" del compenso - idoneo, come tale, ad essere assoggettato al regime di tassazione separata di cui all'art. 17, cit.- al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, come prevista nel TUIR, art. 51." (cfr. Cass. n. 3581, 3582, 3583, 3584 e 3585/ 2020 e
28116/2020) [Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 12/01/2022) 08-02-2022, n. 3925; Cass. civ. Sez.
VI - 5, Ord., (ud. 09/12/2020) 03-03-2021, n. 5742]
Nel caso di specie gli emolumenti arretrati sono stati conseguiti dalla contribuente per effetto di un decreto di omologa, come evidenziato in ricorso.
In relazione alle somme percepite dalla odierna parte ricorrente a titolo di arretrati di prestazioni previdenziali, peraltro, trova applicazione il principio di cassa (cfr. Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), “con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento” [Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 14/02/2019) 18-04-2019, n. 10887]
Nella specie il pagamento degli arretrati è avvenuto nel 2021.
L'Amministrazione finanziaria, peraltro, con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio
1997, ha condivisibilmente affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.
Si tratta allora di verificare se la previsione di una tassazione separata escluda la operatività del meccanismo delle detrazioni e quindi dell'individuazione di una soglia minima al di sotto della quale non si paga alcuna imposta sul reddito (no tax area NTA) . In particolare, benchè il reddito sia soggetto a imposizione a prescindere dall'esiguità dell'importo, dall'imposta risulta detratta una somma che corrisponde all'importo che andrebbe pagato fino ad una certa soglia di reddito.
Ebbene, sia pure in relazione agli artt. 12 e 13 T.U. 597 del 1973, antecedente storico del Tuir e con specifico riferimento a redditi da arretrati pensionistici, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 1985, dichiarando l'incostituzionalità della suddetta normativa, ha censurato la mancata previsione di un'esclusione della tassazione separata sugli arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti nell'anno di competenza, non superino il minimo imponibile, ravvisando una ingiustificata discriminazione fra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione tempestivamente e chi li percepisca come arretrati "quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile” evidenziando una violazione del principio di correlazione fra prestazione tributaria e capacità contributiva.
Ebbene, il vigente Tuir contiene l'art.21, co.IV, che consente di mitigare la applicazione del criterio di cassa mediante il ricorso al meccanismo della detrazione e quindi della riduzione dell'imposta in misura pari all'importo delle detrazioni delle quali il contribuente non abbia fruito per ciascuno degli anni cui si riferiscono (art. 21 comma 4 tuir). Tuttavia, allo scopo la norma grava il contribuente dell'onere di dichiarare al sostituto di imposta l'ammontare delle detrazioni fruite nel medesimo periodo, dovendo poi il sostituto d'imposta anticipare all'erario l'irpef maturata sugli arretrati, liquidata secondo il criterio di cassa della tassazione separata e le eventuali detrazioni non fruite.
Onere di collaborazione che impone al contribuente di rendere la dichiarazione ai fini della detrazione anche se negativa [Cass. 13422/2019]. Accertata l'assenza di comunicazioni da parte dell'assicurato (salvo la produzione in corso di causa di una dichiarazione che sarebbe stata resa in data 3.8.18 -e quindi in relazione a periodo non rilevante nell'economia del presente giudizio- in ordine all'applicazione di detrazioni per reddito e non per carichi di famiglia ed ex art.11) ed in difetto di prova della mancata applicazione di detrazioni pur spettanti perché dichiarate come CP_ non fruite, deve ritenersi la correttezza dell'operato di Il sostituto d'imposta è infatti a questo punto tenuto a operare a titolo di acconto la ritenuta dell'irpef dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa (art. 23 T.U. 600 del 1973) né può effettuare le detrazioni artt. 12 e 13 tuir, come stabilito al comma 2 lett. e) dell'art. 23, in difetto di comunicazione da parte del contribuente. In definitiva la legge prevede un onere di collaborazione del pensionato rimasto qui inadempiuto.
Si è osservato, infatti, che “Dunque, considerato che ai sensi dell'art. 21, comma 4, T.U.I.R. "Per gli emolumenti arretrati di cui dell'art. 16, comma 1, lett. b), l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono", è Co evidente che spettava alla per essa i suoi eredi, quale avente diritto ai ratei arretrati, dare prova di aver effettuato la dichiarazione, anche negativa, prevista dell'art. 21, comma 4 T.U.I.R., al fine di ottenere la detrazione sui medesimi arretrati.
9. Già per il solo rilievo della carenza di tale prescritta dichiarazione, che certo non poteva che essere fornita dalla parte interessata ad ottenere la detrazione dell'imposta sugli arretrati soggetti a tassazione separata, va considerata corretta la conclusione cui è giunto il c.t.u., di considerare assoggettati ad Irpef i ratei arretrati” [Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 05/03/2019) 17-05-2019,
n. 13422].
Né varrebbe a coonestare un diverso assunto la affermazione da parte dell'istituto dell'avvenuta applicazione di detrazioni e che deve essere interpretata come comunicazione di stile dell' CP_ applicazione delle detrazioni spettanti nella misura in cui siano state dichiarate ad come non fruite e quindi dovute.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 05/02/2025
Lorenzo Bellanova