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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17315/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17315/2024 promossa da:
, , (C.F. ) Parte_1 Pt_2 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Crosetto n. 5 - 10072 Caselle T.se (TO) presso lo studio dell'avv. BONVICINI FULVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori , e contraevano Parte_1 Parte_4 Parte_3 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 23/07/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 881 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.07.2023.
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Parte_4 Parte_3 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI. , in considerazione della precaria situazione reddituale Parte_3 della moglie, corrisponda alla SI.ra , un assegno divorzile pari ad € Parte_1 Pt_4
200,00 mensili, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a partire dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, e sino al momento in cui la
SI.ra non risulterà titolare di un contratto di lavoro full-time a tempo Parte_1 indeterminato.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso e stabilito per Legge e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17315/2024 promossa da:
, , (C.F. ) Parte_1 Pt_2 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Crosetto n. 5 - 10072 Caselle T.se (TO) presso lo studio dell'avv. BONVICINI FULVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori , e contraevano Parte_1 Parte_4 Parte_3 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 23/07/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 881 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.07.2023.
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Parte_4 Parte_3 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI. , in considerazione della precaria situazione reddituale Parte_3 della moglie, corrisponda alla SI.ra , un assegno divorzile pari ad € Parte_1 Pt_4
200,00 mensili, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a partire dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, e sino al momento in cui la
SI.ra non risulterà titolare di un contratto di lavoro full-time a tempo Parte_1 indeterminato.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso e stabilito per Legge e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.