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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3212 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante pro tempore, sig.ra rappresentata e difesa dagli avv.ti FERRETTO Parte_2
FRANCESCA e DE PETRIS DANIELA in forza di procura allegata al ricorso;
attrice
contro
(C.F.: ), in persona del procuratore NTroparte_1 P.IVA_2
generale, avv. , rappresentata e difesa dagli avv.ti DE SIMONE NTroparte_2
COLOMBA e D'ATTILIA LORENZO SAVERIO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
e con la chiamata in causa di
(P.IVA: ), in persona del legale NTroparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
MARUCCIO VINCENZO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata In punto: spedizione-trasporto;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e delle comparse di costituzione e risposta di convenuta e terza chiamata e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
1. Delle domande delle parti in generale ha convenuto in giudizio per Parte_1 NTroparte_1 sentirla condannare, ai sensi dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, al pagamento della complessiva somma di €. 70.358,31 – ad essa dovuta in relazione ai trasporti di cui alle fatture n. 545 del 31.8.2022 di €. 10.462,22, n. 614 del 30.9.2022 di €. 19.776,70,
n. 757 del 31.10.2022 di €. 19.847,51, n. 788 del 30.11.2022 di €. 19.676,76, da essa effettuati nella qualità di subvettore in forza del contratto di trasporto di corrispon- denza, plichi e documenti bancari e materiale espresso sottoscritto in data 1.10.2018 con – oltre interessi moratori dalle singole scadenze delle NTroparte_3 fatture.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via NTroparte_1 pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona perché essa convenuta ha sede a Roma mentre all'art. 17 del contratto stipulato tra Parte_1 NT ed è pattuito quale foro esclusivo quello di Padova. Nel merito ha eccepito, in via preliminare, la decadenza della società ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del contratto predetto, dall'esercizio del diritto di credito di cui alla fattura n. 545/FA del 31/08/2022 di euro 10.462,22 (avente scadenza al 31/10/2022) per non essere stato azionato entro 6 mesi dalla scadenza della fattura e, comunque, ha contestato la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente affermando che il ricorso sarebbe carente della documentazione necessaria a determinare le prestazioni svolte e la ricorrente non avrebbe dimostrato l'effettivo svolgimento della singola prestazione e, quantunque svolto, non sarebbe chiaro se il servizio reso da debba Parte_1 NT NT effettivamente riferirsi alla commessa tra e NT In via subordinata e previa chiamata in causa, ha chiesto di condannare a titolo di rivalsa, a pagare ad essa convenuta tutti gli importi eventualmente dovuti a e di ordinare al Parte_1 NTroparte_5
[... NT di corrispondere direttamente ad essa convenuta le somme dovute ad in forza NT del contratto d'affitto d'azienda sottoscritto tra ed il in data 29.12.2022, CP_5 sino a concorrenza dell'importo riconosciuto a titolo di rivalsa.
La terza chiamata ha contestato la fondatezza NTroparte_3 NT delle domande proposte nei propri confronti da chiedendone il rigetto, ed ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, di accertare l'obbligo di di Parte_1 soddisfare gli eventuali crediti vantati unicamente all'interno della procedura di concordato preventivo pendente presso il Tribunale di Padova e recante n. di P.U.
27/2023 e che pertanto nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti di
[...]
nel presente giudizio. NTroparte_3
Non è stata invece autorizzata la chiamata in causa del
[...]
NTroparte_5 NT
2. Dell'eccezione di incompetenza sollevata da NT Con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da va preliminarmente osservato che nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, il giudice che ritenga competente. Nella specie l'eccezione deve ritenersi come non proposta dal momento che:
i) il riferimento al foro esclusivo di cui all'art. 17 del contratto tra ed Parte_1 NT non è pertinente perché la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 NT ha il suo fondamento nella legge (e segnatamente nell'art. 7 ter del d.lgs. n.
286/2005) e non nel contratto predetto;
ii) in relazione alla domanda proposta nei NT propri confronti, ha contestato la competenza del Tribunale in relazione all'art. 19 c.p.c. e non anche con riferimento ai criteri concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. NT
3. Delle domande proposte da nei confronti di e della Parte_1 NT domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
a) Dell'applicabilità dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 alla fattispecie in esame
L'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 stabilisce che “Il vettore di cui all'art. 2, comma
1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”, prevedendo una specifica ipotesi di solidarietà ex lege.
Ratio di tale disposizione è, evidentemente, quella di rafforzare la posizione del subvettore che abbia effettivamente svolto il servizio di trasporto, individuato dal legislatore quale soggetto debole della filiera del trasporto, tramite un ampliamento del novero dei soggetti obbligati, consentendogli così di chiedere l'adempimento non solo alla propria controparte contrattuale ma a tutti gli altri soggetti della filiera del trasporto (committente o altri vettori “a monte” nella filiera predetta). L'applicabilità dell'azione diretta di cui all'art. 7 ter prescinde, inoltre, dal fatto che il committente o altro vettore obbligato in solido nei confronti del subvettore abbia già provveduto a pagare alla propria controparte contrattuale i trasporti eseguiti in proprio favore perché l'obbligo solidale previsto da tale norma si riferisce all'intero corrispettivo dovuto al subvettore e non è limitato al debito residuo del committente (o di altro vettore “a monte” nella filiera del trasporto) al tempo della domanda (Tribunale di
Treviso, ordinanza 12.10.2018; Tribunale di Milano, sentenza n. 7634/2021).
Con particolare riferimento all'applicabilità dell'azione diretta di cui all'art. 7 ter nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la controparte contrattuale del subvettore NT (nella specie sia assoggettato ad una procedura concorsuale (nella specie alla procedura di concordato preventivo) ed il subvettore agisca nei confronti del NT committente o di altro vettore (nella specie per il pagamento del corrispettivo ad esso dovuto in forza dell'art. 7 ter, si registrano diversi orientamenti giurisprudenziali.
Parte della giurisprudenza di merito propende, infatti, per l'applicabilità della azione diretta di cui all'art. 7 ter esclusivamente tra soggetti “in bonis”, affermando che, in caso contrario, l'esperimento di tale azione andrebbe a violare il principio della cd. “par condicio creditorum” (Tribunale di Torino, sentenza n. 5766/2015), consentendo così ai committenti e agli altri vettori “a monte” nella filiera del trasporto di sottrarsi alla gravosa disciplina del “doppio pagamento”.
Diversamente, altra parte della giurisprudenza di merito si è condivisibilmente pronunciata a favore dell'ammissibilità dell'azione diretta anche nei casi in cui la controparte contrattuale del subvettore sia sottoposta a procedura concorsuale, in conformità alla ratio propria della disposizione esaminata, che è quella di fornire un particolare strumento di tutela al subvettore, sottraendolo dal rischio di insolvenza della propria controparte contrattuale, affermando che la scelta compiuta dal legisla- tore non può essere derogata per via interpretativa (Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2018).
Nello stesso senso la giurisprudenza richiamata da parte attrice ha affermato:
- che “l'art.
7-ter prevede un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, il che consente di non ravvisare una violazione del principio della par condicio creditorum. La finalità dell'art. 7 ter è, difatti, quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore e della tutela sarebbe evidentemente vanificata se si aderisse alla tesi patrocinata dall'opponente” (Tribunale di Treviso, ordinanza n. 3739/2018);
- che “La disposizione dell'art.
7-ter del d.lgs. 286/2005 non prevede alcuna eccezione
a tale regime di solidarietà passiva;
in particolare, nulla è previsto per il caso in cui il vettore principale sia sottoposto a procedura concorsuale. E, allora, deve ritenersi che anche in tale caso al sub-vettore sia concessa la possibilità di agire per l'adempimento nei confronti del committente. La dichiarazione di fallimento del vettore principale determina, infatti, l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive
o cautelari «sui beni compresi nel fallimento» (cfr. art. 51 L.F.), nonché di accertare autonomamente i crediti (52 L.F.); analogamente, dalla pubblicazione nel registro imprese del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo - caso che in tale sede interessa - i creditori non possono esercitare azioni «sul patrimonio del debitore» (cfr. art. 168, co. 1 L.F.). Nulla vieta, invece, che il creditore possa agire nei confronti del coobbligato solidale in bonis. Questo perché sussiste autonomia tra le azioni che il creditore può proporre nei confronti dei più condebitori in solido: autonomia che opera anche nel caso di fallimento (o, a maggior ragione, di accesso al concordato preventivo) di uno dei debitori solidali;
con la conseguenza che il debitore può comunque rivolgere la propria domanda di adempimento nei confronti del debitore in bonis (cfr., sul punto, Cass. 2902/2016, che richiama Cass. 14468/2005 e Cass.
4464/2011)” (Tribunale Bologna, sentenza n. 7 del 10.01.2019);
- che “anche a voler seguire, in astratto, il ragionamento dell'opponente, secondo cui
l'applicazione della norma citata non potrebbe derogare al preminente principio della par condicio creditorum in ipotesi di procedura concorsuale che interessi uno dei soggetti della filiera di trasporto, nella specie non è dato rilevare alcuna violazione di tal genere, essendo stato richiesto il pagamento ad un soggetto in bonis, coobbligato in via solidale con la debitrice principale ammessa al concordato preventivo…”
(Tribunale di Monza, sentenza n. 179 del 1.2.2021).
La norma in esame prevede, infatti, un regime di solidarietà tra committente e altri vettori “a monte” nella filiera del trasporto nei confronti del subvettore, che resta libero di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi, e, contrariamente a NT NT quanto sostenuto da ed ciò non comporta alcuna violazione del principio della cd. “par condicio creditorum” perché l'azione intrapresa contro il committente o altro vettore “a monte” è destinata ad incidere esclusivamente sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale.
Del resto, se la ratio della norma in esame è quella di rafforzare la posizione del subvettore, consentendogli di agire anche nei confronti del committente o altro vettore “a monte” nella filiera del trasporto, limitare tale possibilità al solo caso in cui la propria controparte contrattuale risulti “in bonis” significherebbe contraddire manife- stamente tale ratio, determinando un'evidente elusione della disposizione in esame.
NT EDP sostiene inoltre che, agendo nei confronti di (nei confronti della
NT quale vanta il credito più consistente), ostacolerebbe il buon esito Parte_1
NT della procedura concordataria perché vi sarebbe il serio rischio che non riesca
NT a recuperare il credito nei confronti di e a mettere a disposizione l'attivo pianificato per la soddisfazione del ceto creditorio e, quindi, a dare attuazione al piano di concordato preventivo. Tale ragionamento è destituito di fondamento perché si basa sull'infondata NT pretesa di di ricevere l'integrale pagamento dei trasporti ad essa commissionati NT da ed eseguiti dal subvettore e che quest'ultima riceva, invece, Parte_1 un pagamento in misura ridotta in base alle percentuali concordatarie, in palese contrasto con quanto previsto dalla norma in esame, chiaramente dettata a tutela delle ragioni creditorie del subvettore che abbia effettivamente eseguito i trasporti. NT
Né rileva la circostanza allegata da di aver più volte accordato NT pagamenti anticipati ad perché, per quanto sopra affermato, l'obbligo solidale previsto dall'art. 7 ter si riferisce all'intero corrispettivo dovuto al subvettore e non è NT dunque limitato al debito residuo di al tempo della domanda (Tribunale di
Treviso, ordinanza 12.10.2018; Tribunale di Milano, sentenza n. 7634/2021). NT b) Dell'eccezione di decadenza parziale sollevata da
L'eccezione è infondata perché la decadenza prevista dall'art. 14 del contratto NT NT di subtrasporto sottoscritto tra e in data 1.10.2018, al quale Parte_1
è estranea, attiene esclusivamente ai rapporti tra le parti di tale contratto.
c) Dei trasporti eseguiti da Servizi Delicati
SDA sostiene, inoltre: che il ricorso sarebbe “totalmente carente della docu- mentazione necessaria a determinare le prestazioni oggetto di «garanzia»”; che la ricorrente non avrebbe “in alcun modo dimostrato l'effettivo svolgimento della singola NT prestazione, essenziale al fine di accertare la legittimazione passiva di all'azione ex 7 ter D.lgs. 286/2005”; che dalla documentazione prodotta non risulterebbe
“assolutamente chiaro se, quantunque svolto, il servizio reso dalla Parte_1 NT NT debba effettivamente riferirsi alla commessa tra e .
Al riguardo va osservato che, unitamente alle fatture delle quali è richiesto il pagamento, ha prodotto le e-mail di conferma all'emissione delle Parte_1
NT fatture inviate da dalle quali è possibile evincere la natura dei servizi svolti,
NT nonché ulteriori e-mail dalle quali risulta la riferibilità di alcuni trasporti a
NT A fronte di tali evidenze era onere di contestare in modo specifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'esecuzione dei trasporti da parte di o la riferibilità Parte_1
NT degli stessi ad incarichi da essa affidati ad trattandosi di informazioni che evidentemente sono nella disponibilità della convenuta. Di contro, la generica deduzione relativa all'assenza di prova dello svolgimento della singola prestazione, senza negazione del relativo fatto storico, l'affermazione dell'impossibilità di accertare
NT NT se il servizio reso da sia riferibile alla commessa tra e Parte_1 non sono equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. 17889/2020), con conseguente relevatio di dal relativo onus probandi, Parte_1 il che rende superflue le istanze istruttorie formulate dalla società ricorrente . NT
4. Della domanda proposta da nei confronti di CP_6 ha chiesto inoltre, per l'ipotesi di accoglimento delle domanda proposta
[...] NT da di dichiarare la responsabilità esclusiva di per il mancato Parte_1 adempimento e, per l'effetto, condannare la medesima, a titolo di rivalsa, al pagamento in proprio favore di tutti gli importi eventualmente dovuti a Parte_1
La domanda è infondata.
Posto, infatti, che - in astratto - l'azione di rivalsa potrebbe essere esercitata esclusivamente in relazione alla condanna al pagamento del corrispettivo di trasporti
NT NT NT già pagati da ad (rispetto ai quali sarebbe condannata ad effettuare
NT un doppio pagamento a favore di a causa dell'inadempimento di Parte_1
NT e non anche in relazione al corrispettivo di trasporti non ancora saldati ad
NT NT comunque dovuto da va osservato che nella specie si è limitata ad
NT affermare di aver più volte accordato pagamenti anticipati ad (si veda a pag. 5
NT della comparsa di costituzione e risposta di , omettendo di specificare, entro il termine per la precisazione delle domande, l'ammontare di tali pagamenti, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
5. In definitiva NT In conseguenza di quanto precede, va condannata a pagare a Pt_1 la somma richiesta di € 70.358,31, quale corrispettivo dei trasporti oggetto
[...] delle fatture di cui è causa, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001 dalla scadenza delle predette fatture, mentre vanno rigettate le domande proposte NT NT NT da nei confronti di e la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 NT
6. Della richiesta di di chiamata in causa di CAI. NT Con riferimento alla richiesta formulata nella comparsa di costituzione di di chiamata in causa del NTroparte_7 va da ultimo osservato che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario
[...] di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale, con la conseguenza che qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (S.U. 4309/2010). Nella specie si richiama l'ordinanza del 29.9.2023, con la quale è stata negata la chiamata in causa del sul presupposto che la domanda di condanna del CP_5 NT NT medesimo al pagamento in favore di delle somme da esso dovute ad è inammissibile per non essere indicato il relativo titolo giuridico ed in quanto volta, NT NT sostanzialmente, ad un'assegnazione in favore di del credito vantato da NT nei confronti di CAI con preferenza rispetto agli altri creditori di in violazione delle regole in materia di concorso dei creditori.
7. Della regolamentazione delle spese processuali NT NT In base al principio della soccombenza ed vanno condannate in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere a le spese processuali, Parte_1 NT NT mentre va altresì condannata a rifondere a le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna a pagare a NTroparte_1 Parte_1 la somma di € 70.358,31 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs.
[...]
231/2001 dalla scadenza delle singole fatture di cui è causa;
b) rigetta le domande proposte da ei confronti di NTroparte_1
NTroparte_3
c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da NTroparte_3 nei confronti di Parte_1
d) condanna NTroparte_1 NTroparte_3 in solido a rifondere a le spese processuali, che liquida Parte_1 in euro 786,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali
15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
a) condanna a rifondere a NTroparte_1 [...]
e spese processuali, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, CP_3 oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 24.3.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)