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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1293/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'v. Parte_1 C.F._1
PEROZZI CRISTINA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), difeso e rappresentato dall'avv. Parte_2 C.F._2
ROSSI SUSANNA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“CONFERMANO la volontà di separarsi alle condizioni tutte indicate in ricorso, che qui devono ritenersi integralmente richiamate e chiedono, previa remissione della causa al collegio, l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 29.08.2009 a Pagliare del Tronto, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spinetoli al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2009; che da tale unione nascevano i figli minori il 29.04.2011 e il 17.12.2015. Per_1 Per_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 25.03.2025 per il 03.07.2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 23.06.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 03.07.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento. Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Gli accordi, come sopra indicati, appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) Regime di affido condiviso della prole minore.
L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente.
I figli avranno la loro residenza stabile presso la casa coniugale insieme alla madre Pt_1
collocataria prevalente, in Mirano (VE) Via Torino n. 33. In ogni caso sarà
[...]
assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. I coniugi per prevenire conflitti comunicativi e nel supremo interesse dei figli minori hanno già iniziato a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità congiunta e di mediazione familiare sul punto della gestione condivisa della prole, rivolgendosi alla dott.ssa con studio in Noale (VE). Controparte_1 2) Diritto di visita del genitore non collocatario prevalente.
Premesso che i genitori si rimetteranno anche alle indicazioni della psicologa presso cui si sono rivolti per il percorso cui sopra, i ricorrenti si impegnano affinché i figli mantengano un rapporto genitoriale fattivo con entrambi. Il padre avrà la possibilità di incontrare i figli liberamente e previo accordo con la madre, ma compatibilmente con i propri impegni lavorativi (dovendo rispettare turni di lavoro variabili, anche nei fine settimana) e con gli impegni di vita della prole. Il padre avrà comunque diritto di tenere con sé i figli due pomeriggi durante la settimana senza pernotto durante il periodo scolastico, salvo accordi diversi del caso e con pernotto infrasettimanale durante il periodo estivo, nonché a settimane alterne, nel fine settimana: dal sabato mattina e fino alla domenica sera, dopo cena, con riconsegna dei figli a casa dalla madre. Per evitare disagi organizzativi durante la settimana quando c'è scuola i ragazzi resteranno a dormire a casa dalla madre e nei fine settimana nei quali staranno con il padre dovranno essere accompagnati a casa, la domenica sera dopo cena. Eventuali modifiche al pernottamento infrasettimanale dovranno essere concordate dai genitori rispettando le esigenze emotive e la volontà dei figli. Riguardo le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate con comunicazione reciproca di eventuali trasferte altrove entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Riguardo le vacanze invernali ed i giorni festivi: il padre potrà tenere con sé i figli la metà delle feste natalizie, alternativamente nei periodi da Natale dal
23 dicembre al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 o fino al diverso termine delle vacanze scolastiche;
metà delle feste pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedi
dell'Angelo; nel giorno della Festa del Papà e della Mamma, carnevale e Ponti da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi. I compleanni dei figli verranno festeggiati insieme mentre il compleanno di ciascun genitore verrà festeggiato con i figli previo avviso all'altro. Previo accordo fra genitori e sempre nel rispetto della volontà e dell'equilibrio psicofisico dei minori, potranno essere decise modalità differenti di visita e permanenza con i due figli durante le vacanze e nel regime ordinario.
3) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale di proprietà, per la quota del 50%, del coniuge e per il Parte_2
restante 50% del fratello viene assegnata alla madre affinché la Per_3 Parte_1
adibisca a residenza propria e dei figli minori fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi. Il SI si impegna ad eseguire sull'immobile a proprie Pt_2
spese i seguenti lavori:
- risoluzione degli allagamenti del garage, per i quali è già stata incaricata una ditta specializzata, con rimozione ivi degli oggetti e dei mobili deteriorati;
sanificazione del bagno sito al primo piano con intervento antimuffa e rifacimento intonaco, sostituzione box doccia e nell'altro bagno sito accanto all'altro, sostituzione vasca inutilizzata con doccia;
- sanificazione e pittura degli ambienti interni della casa. Sostituzione caldaia;
sostituzione del parquet limitatamente alle stanze dei ragazzi;
- Sistemazione dei gradini esterni, dei giardini e smaltimento materiale edile di risulta lasciato nella zona retrostante. Ulteriori lavori dovranno essere preventivamente concordati con i proprietari ed eseguiti a spese della assegnataria qualora non siano necessari per la sua manutenzione ed utilizzabilità. Il Sig potrà custodire tutto il materiale personale Pt_2
ed i mobili di proprietà, indicati in apposito elenco sottoscritto dai coniugi, nonché altro materiale di sgombero, nella porzione di immobile già adibito a residenza del padre: i beni verranno collocati nella stanza soggiorno-cucina open space per un massimo temporale di sei mesi, con la precisazione che il potrà accedervi solo previo avviso alla Pt_2 Pt_1
Il si impegna a liberare entro sei mesi l'immobile dalla data di pubblicazione della Pt_2
sentenza di separazione da tutti i suoi beni personali e da quelli che sono ricaduti in coeredità con il fratello, oltre ad un'automobile Ford Focus targata DR 546 ZZ di proprietà dei SIi e e che dovrà essere rottamata. Il lascerà la casa coniugale Per_3 Parte_2 Pt_2
alla firma del presente accordo, i cui effetti verranno dunque anticipati, ovvero al massimo entro l'udienza di comparizione dei coniugi – che viene chiesta in forma cartolare – così
come verrà fissata dal Tribunale adito.
4) Mantenimento prole. Regime dell'assegno unico familiare e delle spese.
Il SI corrisponderà alla SIa a titolo di concorso nel Pt_2 Pt_1
mantenimento della prole un assegno mensile di euro 1.200,00 omnicomprensivo per entrambi i due figli (600,00 Euro ciascuno), somma che sarà versata sul seguente IBAN
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal suo trasferimento in altra abitazione e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica della prole. L'assegno Unico erogato dall' verrà incassato CP_2
dalla SIa nella misura del 100% a far data dalla sentenza di separazione Parte_1
che verrà notificata all'uopo all' di competenza. I coniugi concordano che qualora dopo CP_2
la separazione, con il nuovo ISEE della l'importo dell'assegno unico dovesse Pt_1
aumentare oltre l'importo di 300,00 euro, l'assegno corrisposto a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verrà automaticamente decurtato di Euro 50,00. A tal fine la SIa si impegna a comunicare annualmente al SI in occasione della Pt_1 Pt_2
presentazione dell'ISEE l'eventuale aumento dell'assegno unico erogato od a consentirgli l'accesso alla relativa posizione È previsto l'adeguamento ISTAT annuale a partire CP_2
dall'anno successivo a far data dalla comparizione dei coniugi, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. Il SI , inoltre, corrisponderà alla Pt_2
SIa il 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, Pt_1
e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo salvo che siano di natura essenziale per i figli minori rispetto alle quali si prescinde dal difetto di consenso dell'altro genitore.
Per la regolamentazione delle spese si fa riferimento e rinvio al protocollo adottato dal Tribunale di Venezia territorialmente competente riguardo la natura o meno delle spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentisti che, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per
attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Contributo per le spese ordinarie dell'abitazione.
A titolo di contributo per le spese di gestione familiare e manutenzione della casa coniugale sita in Mirano (VE), Via Torino n. 33 viene stabilito il versamento di euro 250,00 mensili in capo al in favore della da versarsi su IBAN del C/c della Parte_2 Parte_1
coniuge già noto.
6) Controparte_3
L'autovettura Suzuki Vitara targata FF 572 GK in proprietà dei coeredi e Parte_2
ad attualmente utilizzata dalla SIa iene assegnata in proprietà Parte_3 Pt_1
esclusiva alla SI l'automobile Volkswagen Up targata EP835BH di proprietà Pt_1
della SIa d attualmente utilizzata dal fratello del SI , Pt_1 Parte_2 Per_3
verrà trasferita in proprietà esclusiva al SI con impegno della SIa Parte_3
a formalizzare tale trasferimento a semplice richiesta dell'interessato; la Pt_1
motocicletta Harley DA targata DS 622296 viene assegnata in proprietà esclusiva al SI;
i coniugi autorizzano gli assegnatari alla variazione della formale Parte_2
intestazione avanti al Pubblico Registro Automobilistico e si impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà nelle forme che eventualmente e successivamente si rendessero necessarie a semplice richiesta dell'interessato.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirano.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1293/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'v. Parte_1 C.F._1
PEROZZI CRISTINA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), difeso e rappresentato dall'avv. Parte_2 C.F._2
ROSSI SUSANNA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“CONFERMANO la volontà di separarsi alle condizioni tutte indicate in ricorso, che qui devono ritenersi integralmente richiamate e chiedono, previa remissione della causa al collegio, l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 29.08.2009 a Pagliare del Tronto, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spinetoli al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2009; che da tale unione nascevano i figli minori il 29.04.2011 e il 17.12.2015. Per_1 Per_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 25.03.2025 per il 03.07.2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 23.06.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 03.07.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento. Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Gli accordi, come sopra indicati, appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) Regime di affido condiviso della prole minore.
L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente.
I figli avranno la loro residenza stabile presso la casa coniugale insieme alla madre Pt_1
collocataria prevalente, in Mirano (VE) Via Torino n. 33. In ogni caso sarà
[...]
assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. I coniugi per prevenire conflitti comunicativi e nel supremo interesse dei figli minori hanno già iniziato a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità congiunta e di mediazione familiare sul punto della gestione condivisa della prole, rivolgendosi alla dott.ssa con studio in Noale (VE). Controparte_1 2) Diritto di visita del genitore non collocatario prevalente.
Premesso che i genitori si rimetteranno anche alle indicazioni della psicologa presso cui si sono rivolti per il percorso cui sopra, i ricorrenti si impegnano affinché i figli mantengano un rapporto genitoriale fattivo con entrambi. Il padre avrà la possibilità di incontrare i figli liberamente e previo accordo con la madre, ma compatibilmente con i propri impegni lavorativi (dovendo rispettare turni di lavoro variabili, anche nei fine settimana) e con gli impegni di vita della prole. Il padre avrà comunque diritto di tenere con sé i figli due pomeriggi durante la settimana senza pernotto durante il periodo scolastico, salvo accordi diversi del caso e con pernotto infrasettimanale durante il periodo estivo, nonché a settimane alterne, nel fine settimana: dal sabato mattina e fino alla domenica sera, dopo cena, con riconsegna dei figli a casa dalla madre. Per evitare disagi organizzativi durante la settimana quando c'è scuola i ragazzi resteranno a dormire a casa dalla madre e nei fine settimana nei quali staranno con il padre dovranno essere accompagnati a casa, la domenica sera dopo cena. Eventuali modifiche al pernottamento infrasettimanale dovranno essere concordate dai genitori rispettando le esigenze emotive e la volontà dei figli. Riguardo le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate con comunicazione reciproca di eventuali trasferte altrove entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Riguardo le vacanze invernali ed i giorni festivi: il padre potrà tenere con sé i figli la metà delle feste natalizie, alternativamente nei periodi da Natale dal
23 dicembre al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 o fino al diverso termine delle vacanze scolastiche;
metà delle feste pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedi
dell'Angelo; nel giorno della Festa del Papà e della Mamma, carnevale e Ponti da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi. I compleanni dei figli verranno festeggiati insieme mentre il compleanno di ciascun genitore verrà festeggiato con i figli previo avviso all'altro. Previo accordo fra genitori e sempre nel rispetto della volontà e dell'equilibrio psicofisico dei minori, potranno essere decise modalità differenti di visita e permanenza con i due figli durante le vacanze e nel regime ordinario.
3) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale di proprietà, per la quota del 50%, del coniuge e per il Parte_2
restante 50% del fratello viene assegnata alla madre affinché la Per_3 Parte_1
adibisca a residenza propria e dei figli minori fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi. Il SI si impegna ad eseguire sull'immobile a proprie Pt_2
spese i seguenti lavori:
- risoluzione degli allagamenti del garage, per i quali è già stata incaricata una ditta specializzata, con rimozione ivi degli oggetti e dei mobili deteriorati;
sanificazione del bagno sito al primo piano con intervento antimuffa e rifacimento intonaco, sostituzione box doccia e nell'altro bagno sito accanto all'altro, sostituzione vasca inutilizzata con doccia;
- sanificazione e pittura degli ambienti interni della casa. Sostituzione caldaia;
sostituzione del parquet limitatamente alle stanze dei ragazzi;
- Sistemazione dei gradini esterni, dei giardini e smaltimento materiale edile di risulta lasciato nella zona retrostante. Ulteriori lavori dovranno essere preventivamente concordati con i proprietari ed eseguiti a spese della assegnataria qualora non siano necessari per la sua manutenzione ed utilizzabilità. Il Sig potrà custodire tutto il materiale personale Pt_2
ed i mobili di proprietà, indicati in apposito elenco sottoscritto dai coniugi, nonché altro materiale di sgombero, nella porzione di immobile già adibito a residenza del padre: i beni verranno collocati nella stanza soggiorno-cucina open space per un massimo temporale di sei mesi, con la precisazione che il potrà accedervi solo previo avviso alla Pt_2 Pt_1
Il si impegna a liberare entro sei mesi l'immobile dalla data di pubblicazione della Pt_2
sentenza di separazione da tutti i suoi beni personali e da quelli che sono ricaduti in coeredità con il fratello, oltre ad un'automobile Ford Focus targata DR 546 ZZ di proprietà dei SIi e e che dovrà essere rottamata. Il lascerà la casa coniugale Per_3 Parte_2 Pt_2
alla firma del presente accordo, i cui effetti verranno dunque anticipati, ovvero al massimo entro l'udienza di comparizione dei coniugi – che viene chiesta in forma cartolare – così
come verrà fissata dal Tribunale adito.
4) Mantenimento prole. Regime dell'assegno unico familiare e delle spese.
Il SI corrisponderà alla SIa a titolo di concorso nel Pt_2 Pt_1
mantenimento della prole un assegno mensile di euro 1.200,00 omnicomprensivo per entrambi i due figli (600,00 Euro ciascuno), somma che sarà versata sul seguente IBAN
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal suo trasferimento in altra abitazione e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica della prole. L'assegno Unico erogato dall' verrà incassato CP_2
dalla SIa nella misura del 100% a far data dalla sentenza di separazione Parte_1
che verrà notificata all'uopo all' di competenza. I coniugi concordano che qualora dopo CP_2
la separazione, con il nuovo ISEE della l'importo dell'assegno unico dovesse Pt_1
aumentare oltre l'importo di 300,00 euro, l'assegno corrisposto a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verrà automaticamente decurtato di Euro 50,00. A tal fine la SIa si impegna a comunicare annualmente al SI in occasione della Pt_1 Pt_2
presentazione dell'ISEE l'eventuale aumento dell'assegno unico erogato od a consentirgli l'accesso alla relativa posizione È previsto l'adeguamento ISTAT annuale a partire CP_2
dall'anno successivo a far data dalla comparizione dei coniugi, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. Il SI , inoltre, corrisponderà alla Pt_2
SIa il 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, Pt_1
e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo salvo che siano di natura essenziale per i figli minori rispetto alle quali si prescinde dal difetto di consenso dell'altro genitore.
Per la regolamentazione delle spese si fa riferimento e rinvio al protocollo adottato dal Tribunale di Venezia territorialmente competente riguardo la natura o meno delle spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentisti che, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per
attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Contributo per le spese ordinarie dell'abitazione.
A titolo di contributo per le spese di gestione familiare e manutenzione della casa coniugale sita in Mirano (VE), Via Torino n. 33 viene stabilito il versamento di euro 250,00 mensili in capo al in favore della da versarsi su IBAN del C/c della Parte_2 Parte_1
coniuge già noto.
6) Controparte_3
L'autovettura Suzuki Vitara targata FF 572 GK in proprietà dei coeredi e Parte_2
ad attualmente utilizzata dalla SIa iene assegnata in proprietà Parte_3 Pt_1
esclusiva alla SI l'automobile Volkswagen Up targata EP835BH di proprietà Pt_1
della SIa d attualmente utilizzata dal fratello del SI , Pt_1 Parte_2 Per_3
verrà trasferita in proprietà esclusiva al SI con impegno della SIa Parte_3
a formalizzare tale trasferimento a semplice richiesta dell'interessato; la Pt_1
motocicletta Harley DA targata DS 622296 viene assegnata in proprietà esclusiva al SI;
i coniugi autorizzano gli assegnatari alla variazione della formale Parte_2
intestazione avanti al Pubblico Registro Automobilistico e si impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà nelle forme che eventualmente e successivamente si rendessero necessarie a semplice richiesta dell'interessato.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirano.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero