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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11014/2024, pubblicata il 20.12.2024 e notificata il 20.01.2025.
TRA
, , Parte_1 Pt_2 Parte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e dell'avv.
[...] P.IVA_1
LI ON, elettivamente domiciliata in via Podgora 12 A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO.
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI UC, elettivamente domiciliata in VIA G. B. PERGOLESI 6 20124 MILANO presso il difensore avv. RI UC.
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11014/2024, pubblicata il
20/12/2024, in materia di “altri contratti atipici”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_2
[...]
pagina 1 di 11 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda e istanza respinta, in riforma della
Sentenza n. 11014/2024 del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa
ER NU, pubblicata il 20.12.2024, notificata il 20.1.2025, così giudicare:
Nel merito, rigettare in toto l'opposizione avversaria;
in ogni caso, condannare CON.
[...]
a corrispondere a la somma di € 91.500,00 o la diversa somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta di giustizia, per i titoli dedotti in giudizio, oltre interessi al saggio delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto e oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Vinte le spese del doppio grado e della fase monitoria.
In via istruttoria, si rinnova istanza per l'assunzione della prova orale per interrogatorio formale e per testi (testi: la SIa residente a [...]; il Tes_1
SI , residente in [...] e domiciliato in Origgio Testimone_2
(VA), via Don Ernesto Castiglioni, 23/12; la SIa , residente in [...], Testimone_3
Via Eugenio II, n. 6 e domiciliata in Origgio (VA), via Don Ernesto Castiglioni, 23/12; il SI
ex dipendente di residente in [...] Parte_4
Vittorio 117, interno 10) sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel magazzino di via Monviso 40, in Rozzano, dal 2014 fino all'ottobre 2021 sono sempre stati depositati beni, attrezzature, macchina e altri materiali ingombranti di proprietà di CP_1 CP_1
2) Vero che, a titolo di corrispettivo per il deposito, era stato stabilito tra le società l'importo di euro 12.200,0 a semestre, come da fatture nn. 19/2016, 22/2016, 12/2017, 17/2017 e 9/2018, di cui ai docc. da 3 a 7 di parte opposta, che si rammostrano, emesse dalla alla Parte_1
e da questa regolarmente saldate. Parte_4
3) Vero che l'11.10.2021 un autotrasportatore incaricato da con camion a CP_1 CP_1 rimorchio, ha asportato dal magazzino di via Monviso 40, in Rozzano, tutti i beni di proprietà di – attrezzature, materiali, bancali etc. – ivi presenti, come da fotografie che si Parte_4 rammostrano (doc. 10), rinnovando altresì, solo per la denegata ipotesi di riproposizione e ammissione delle istanze di prova orale ex adverso articolate, l'istanza di ammissione alla prova contraria diretta sui capitoli avversari con i medesimi testimoni già sopra indicati a prova diretta.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 11 l'appellata, , come sopra rappresentata e difesa, chiede all''Ecc. Controparte_1 ma Corte di Appello adita, rigettata ogni domanda, eccezione o istanza, anche istruttoria, formulata dell'appellante, di accogliere le seguenti Parte_1
CONCLUSIONI
Nel merito:
Rigettare le domande rassegnate nelle conclusioni della citazione in appello siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto confermando la sentenza del
Tribunale n. 11.014/2024, pronunciata il 20/12/20254
In via istruttoria
Rigettare tutte le istanze di prova orale siccome irrilevanti e/o inammissibili e, in subordine, senza inversione dell'onere della prova, che compete all'appellante, già convenuta opposta e attrice in senso sostanziale, si chiede di ammettere l'interrogatorio formale Parte_1 del legale rappresentate della convenuta opposta e la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che il signor nella qualità di amministratore unico di Parte_1 Pt_4
ha sempre contestato, sia direttamente che per il tramite del proprio legale, Avv. Prof.
[...]
AO BENAZZO, l'esistenza del credito di €. 91.500,00 rappresentato nella fattura 7 del
1°/07/2022 di prodotta sub doc.02 che si esibisce al testimone Parte_1
2) Vero che il signor nella qualità di amministratore unico di Parte_1 Pt_4
si è rifiutato di contabilizzare la fattura 7 del 1°/07/2022 di di €. 91.500,00
[...] Parte_1 prodotta sub doc. 03, che si esibisce al testimone, in quanto detto credito era inesistente
3) Vero che e pattuivano l'utilizzo del capannone solo fino al Parte_1 Parte_4 dicembre 2017
4) Vero che il rapporto contrattuale tra e si è concluso a Parte_1 Parte_4 dicembre 2017
5) Vero che il capannone di avente un'ampiezza di mq 560 era vuoto già Parte_1 nell'ottobre 2018 come attestato dalla foto che si esibisce al testimone (doc.20).
6) Vero che il signor in qualità di amministratore unico di Parte_1 Pt_4
si è avvalso per la consulenza societaria e fiscale compresa la predisposizione e la
[...] redazione dei bilanci di del dr. con studio in via Sant'Ennodio Parte_4 Parte_5
1/A, Pavia
7) Vero che nel bilancio intermedio al 16 agosto 2022 di Controparte_3 prodotto sub docc 12, 13 e 14, che si mostrano al testimone, predisposto dal dr. Parte_5
o dallo studio di quest'ultimo o, comunque, dal SI con l'assistenza e la Parte_1
pagina 3 di 11 consulenza del dr. non è indicato il debito di €.91.500,00 di verso Parte_5 Parte_4
in quanto detto credito mai è stato ritenuto esistente. Parte_1
II) In caso di ammissione dei mezzi istruttori dell'appellante, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze con la premessa “Non essere vero che …” e sempre a prova contraria di quanto dedotto da controparte nella memoria ex art. 171 ter co. 1, n.2, si chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testimoni dei seguenti ulteriori capitoli di prova indicati con numerazione progressiva:
1 Vero che e concordavano di volta in volta l'utilizzo Parte_1 Parte_4 dell'immobile di via Monviso 40 per una frazione di anno e non per l'intero anno e che, dal
2014 al 2017, vi è sempre stata interruzione del rapporto nel mese di dicembre per poi riprendere, in caso di necessità, nel luglio dell'anno seguente.
2 Vero che nel corso delle riunioni svolte nel 2019 presso lo studio del dr.
[...]
a Pavia, via Sant'Ennodio 1/A, alla presenza dei soci e Pt_5 Controparte_2 CP_2
è stata presa in esame tutta la documentazione societaria di , compresi
[...] Parte_1 fatture e mastrini inerenti i rapporti in essere tra e . Parte_1 Parte_4
3 Vero che durante le riunioni svolte nel 2019 presso lo studio del dr. a Parte_5
Pavia, via Sant'Ennodio 1/A, i soci e nessun rilievo, contestazione Pt_3 Controparte_2
o eccezione hanno sollevato in ordine alla mancata emissione e/o al mancato pagamento di un compenso per l'utilizzo del capannone di in via Monviso 40 a Rozzano da parte di Pt_1
. Parte_4
Testimoni. Si indicano come testimoni:
1) residente via B. Longhena n. 10, Milano;
Parte_1
2) Dott. con studio in via Sant'Ennodio 1/A, Pavia;
Parte_5
3) Testimone_5
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte_2
Parte
(di seguito ”) adiva il Tribunale di Milano chiedendo di ingiungere a
[...]
Part
(di seguito ) il pagamento della somma non corrisposta Controparte_3 di euro € 91.500,00 oltre gli interessi e spese per l'utilizzo di un immobile di proprietà della stessa ricorrente sito in via Monviso 40, Rozzano 1.
pagina 4 di 11 Part Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato instando innanzitutto per la non concessione della provvisoria esecuzione del decreto, data l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché la mancanza di supporto probatorio documentale.
Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarandone la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia dello stesso, nonché di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla ricorrente.
In particolare, l'attrice a fondamento della propria domanda deduceva che il ricorso per decreto Parte ingiuntivo fondato sulla fattura n. 7 del 1° luglio 2022 emessa da riportava nella causale un generico riferimento “all'utilizzo” dell'immobile di proprietà della stessa ricorrente, senza tuttavia indicare il titolo, ossia la causa petendi, da cui discenderebbe l'obbligazione pecuniaria oggetto della medesima.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo sostenendo che la causa petendi sarebbe dimostrata dall'utilizzo di un proprio magazzino, per il quale veniva calcolata Part un'indennità sulla base di quanto veniva precedentemente corrisposto da per l'utilizzo del suddetto immobile per il periodo 2014-2017 ed in via subordinata il diritto al riconoscimento di un'indennità dovuta dalla mancanza del godimento dell'immobile a causa dell'occupazione senza titolo dello stesso.
il Tribunale di Milano con sentenza n. 11014/2024, pubblicata il 20/12/2024, accoglieva Part l'opposizione avanzata da e revocava il decreto ingiuntivo opposto n.7630/2023 del
26.04.2023 RGN 11099/2023 condannando alle spese SNC.
In particolare, il Tribunale rilevava che, essendo il convenuto opposto attore in senso Parte sostanziale del giudizio, avrebbe dovuto provare il titolo contrattuale o legale del diritto e l'onerosità dello stesso, e che il semplice “utilizzo” non poteva costituire il titolo dell'obbligazione; che il fatto che vi fossero stati rapporti tra le due società nel periodo 2014-
2017 non dimostrava l'esistenza di un rapporto contrattuale per un periodo successivo.
Inoltre definiva estranea al thema decidedum la domanda relativa all'occupazione senza titolo dell'immobile data l'asserita esistenza di un rapporto contrattuale a fondamento della domanda Parte di (il cui titolo sarebbe stato specificato solo successivamente in sede di deposito della memoria 171 ter n. 2 c.p.c.) qualificando lo stesso alla stregua di un contratto di deposito a titolo oneroso.
pagina 5 di 11 Il giudizio di appello:
Parte Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11014/2024, pubblicata il 20/12/2024 proponeva appello per i seguenti motivi così rubricati:
1. Violazione degli artt. 112, 113, 171 ter e 645 c.p.c.: il Tribunale è incorso in numerosi errores in iudicando de iure procedendi, laddove sostiene che: i) la qualificazione giuridica della res in iudicium deducta dovrebbe essere svolta dalla parte, a pena di decadenza, con la prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ii) l'opposizione a decreto ingiuntivo concerne soltanto l'ammissibilità, la validità e la fondatezza del ricorso monitorio;
iii) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, costituendosi in giudizio, non potrebbe proporre domanda, alternativa o subordinata, di occupazione sine titulo di bene immobile, dovendo tale domanda formare oggetto di un autonomo giudizio, in contrasto con la consolidata giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite.
In ogni caso, ammissibilità e fondatezza della domanda di occupazione senza titolo del magazzino dell'odierna appellante con macchinari e beni dell'appellata e spettanza dell'indennizzo in misura pari agli importi mensili già riconosciuti in passato dalla stessa
CP_4
2. Travisamento dei fatti, non contestati e comprovati per tabulas: la presenza di macchinari e
[...] beni di giacenti nel magazzino della da prima del 2018 e comunque Parte_4 Parte_1 quantomeno dal maggio 2018 all'ottobre 2021 è dimostrata dalle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso amministratore della debitrice e dai DDT compilati per l'asporto dei beni Parte_4 depositati, non disconosciuti ex adverso.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1767 c.c.: la gratuità del deposito si presume, “salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”; violazione e falsa applicazione altresì dell'art. 2697, comma 2, c.c. circa il preteso mutamento del titolo, da oneroso a gratuito, del rapporto giuridico tra le parti, che durava dal 2014 e che si è protratto sino all'ottobre 2021 per l'occupazione del magazzino di con macchinari e beni della ulteriori travisamenti del Tribunale e, Parte_1 Parte_4 per scrupolo, reiterazione delle istanze di prova orale per testi. Part Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 11014/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
***
pagina 6 di 11 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il giudice di primo grado sia incorso nella violazione degli artt. 113 c.p.c., 112 c.p.c., 645 c.p.c. e 171 ter c.p.c. avendo: 1) imposto un inesistente onere di qualificazione giuridica in capo alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, in contrasto con il principio iura novit curia secondo il quale sarebbe compito ex officio del giudice quello di qualificare la fattispecie oggetto del giudizio e trarne i relativi effetti giuridici, 2) ritenuto incompatibile con la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la cognizione piena su tutte le domande ed eccezioni proposte sostenendo che il giudice dell'opposizione sarebbe investito del potere/dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere non potendosi limitare ad esaminare il ricorso monitorio, 3) erroneamente considerato estranea al thema decidendum la domanda relativa all'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile per mancato godimento dello stesso dato che sarebbe legittimo proporre una domanda alternativa o subordinata alla domanda monitoria anche per un titolo diverso da quello posto a base del ricorso.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe considerato di nessuna rilevanza la lettera inviata il 26.07.2021 Part (doc.8 del fascicolo di parte opposta) da con la quale la stessa si impegnava a ritirare i Parte macchinari depositati nell'immobile di che avrebbe provato la sussistenza di un rapporto contrattuale di deposito relativamente al periodo 2018-2021.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 1767 c.c. dato che tale disposizione prevederebbe una presunzione iuris tantum di gratuità del deposito salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa Parte volontà delle parti. In particolare, secondo , il giudice avrebbe errato nel non prendere in considerazione, ai fini dell'onerosità del contratto, la qualifica professionale dei soggetti del presente giudizio. Infatti, essendo le parti società a scopo di lucro, sarebbe poco plausibile ipotizzare l'esistenza di una liberalità tra le parti in questione anche in considerazione del fatto che precedentemente tra esse sussisteva un rapporto contrattuale a titolo oneroso.
I motivi sopra illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sviluppano censure non meritevoli di essere condivise.
In merito alla prima doglianza osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, giova riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ex pluris Cass.
n. 6421/2003) secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto,
pagina 7 di 11 perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni".
Infatti, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
Dunque, il principio iura novit curia anche se importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame non può sopperire all'onere di specificazione e di prova di parte attrice del petitum e causa petendi.
Alla luce di tali regole probatorie è evidente come il credito di cui al decreto ingiuntivo non risulti sufficientemente comprovato in atti nella sua esistenza, così come nel suo ammontare.
A fondamento del proprio diritto all'indennità per utilizzo dell'immobile invero, l'appellante ha prodotto della documentazione – consistente nella fattura n. 7 del 1.07.2022 - la quale, pur sufficiente a suffragare la pretesa in sede monitoria, non può spiegare la medesima efficacia nel giudizio di merito a cognizione piena introdotto con l'opposizione.
In senso conforme, la S.C. ha più volte ribadito che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass., n. 5071 del 03/03/2009; Cass., ord. n. 5915 del
11/03/2011; Cass., ord. n. 19944 del 12/07/2023).
La giurisprudenza, infatti, è assolutamente concorde nel ritenere che la fattura, essendo un atto di formazione unilaterale, ove il rapporto sia oggetto di contestazione, non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (Cas., n. 9593 del 20/05/2004, conformi,
Cass., n. 8126 del 28/04/2004; Cass., n. 299 del 12/01/2016).
Il medesimo valore indiziario, peraltro, deve riconoscersi alle fotografie, (sub doc. 16 e 17) che tra l'altro essendo state prodotte oltre il termine perentorio previsto per il deposito dei documenti unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sono inammissibili come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
pagina 8 di 11 Inoltre, pur essendo incontroversa l'esistenza passata di rapporti contrattuali fra le parti in causa, la sussistenza della pretesa creditoria va valutata alla luce della prova raggiunta all'esito del giudizio.
Sotto tale profilo va chiarito che la qualificazione giuridica della pretesa, come somma dovuta per l'utilizzo del proprio stabilimento (con importo calcolato sulla base della moltiplicazione, per i mesi di utilizzo, del canone mensile ricavato dalla divisione per sei del canone semestrale di cui alle fatture 2014/2017) sconta un'indubbia genericità di fondo.
Infatti, nonostante l'onere probatorio gravante sull'appellante, questa ha omesso ogni produzione documentale idonea a dimostrare che gli importi indicati nelle fatture si riferiscano all'indennità dovuta a titolo di deposito oneroso circa macchinari ben individuati.
In ogni caso, non sarebbe provata neanche l'onerosità del rapporto in questione.
Infatti, ai fini dell'onerosità del rapporto, come ritenuto da giurisprudenza consolidata, non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 17/11/2010, n. 23211).
Né tale onerosità del deposito, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, può Parte inferirsi dalla raccomandata inviata nel marzo 2021 dalla , atteso che la stessa nulla rileva circa l'onerosità del rapporto in questione data la presunzione di gratuità di cui all'art. 1767 c.c.
Con riferimento alla domanda relativa all'occupazione senza titolo, si rileva che un conto è sostenere che si sia perfezionato fra le parti un contratto (reale e oneroso) di deposito dei macchinari, altro è ritenere che vi sia stata un'occupazione senza titolo, integrante, salva diversa specificazione, un illecito risarcibile.
Invero, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado “tale deduzione è contraddittoria rispetto al fatto che l'opposta ha sempre dedotto che un titolo c'era, avendo da ultimo qualificato il contratto come di deposito a titolo oneroso. In ogni caso, se, nella sua prospettazione, si trattasse di un'occupazione senza titolo, non avrebbe potuto fare ricorso alla procedura monitoria, ma avrebbe dovuto instaurare un ordinario giudizio di merito appunto per far accertare il danno da occupazione senza titolo anche nel suo ammontare, essendo pertanto inconferente il richiamo alle sentenze Cass. S. U. n. 33645/2022 e 33659/2022.
L'occupazione senza titolo è, quindi, domanda estranea al thema decidendum, che è stato
pagina 9 di 11 definito proprio dalla convenuta opposta con riferimento ad un titolo specifico, sebbene inizialmente non chiaramente dedotto” (pag. 7 della sentenza).
In ogni caso, ai fini della prova del danno da illegittima occupazione dell'immobile subito, deve accogliersi il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche tale profilo di danno non è mai un danno in re ipsa ma necessita di specifica allegazione e prova (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015, n. 15757) trattandosi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, circostanza non provata.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 11014/2024.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi e minimi ai sensi del D.M. 147/2022.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.11/2002 art.13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , ontro Parte_6 Pt_2 Parte_3
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano Controparte_1
n. 11014/2024, pubblicata in data20/12/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 di cui €
2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente estensore pagina 10 di 11 Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11014/2024, pubblicata il 20.12.2024 e notificata il 20.01.2025.
TRA
, , Parte_1 Pt_2 Parte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e dell'avv.
[...] P.IVA_1
LI ON, elettivamente domiciliata in via Podgora 12 A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO.
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI UC, elettivamente domiciliata in VIA G. B. PERGOLESI 6 20124 MILANO presso il difensore avv. RI UC.
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11014/2024, pubblicata il
20/12/2024, in materia di “altri contratti atipici”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_2
[...]
pagina 1 di 11 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda e istanza respinta, in riforma della
Sentenza n. 11014/2024 del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, Giudice Dott.ssa
ER NU, pubblicata il 20.12.2024, notificata il 20.1.2025, così giudicare:
Nel merito, rigettare in toto l'opposizione avversaria;
in ogni caso, condannare CON.
[...]
a corrispondere a la somma di € 91.500,00 o la diversa somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta di giustizia, per i titoli dedotti in giudizio, oltre interessi al saggio delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto e oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Vinte le spese del doppio grado e della fase monitoria.
In via istruttoria, si rinnova istanza per l'assunzione della prova orale per interrogatorio formale e per testi (testi: la SIa residente a [...]; il Tes_1
SI , residente in [...] e domiciliato in Origgio Testimone_2
(VA), via Don Ernesto Castiglioni, 23/12; la SIa , residente in [...], Testimone_3
Via Eugenio II, n. 6 e domiciliata in Origgio (VA), via Don Ernesto Castiglioni, 23/12; il SI
ex dipendente di residente in [...] Parte_4
Vittorio 117, interno 10) sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel magazzino di via Monviso 40, in Rozzano, dal 2014 fino all'ottobre 2021 sono sempre stati depositati beni, attrezzature, macchina e altri materiali ingombranti di proprietà di CP_1 CP_1
2) Vero che, a titolo di corrispettivo per il deposito, era stato stabilito tra le società l'importo di euro 12.200,0 a semestre, come da fatture nn. 19/2016, 22/2016, 12/2017, 17/2017 e 9/2018, di cui ai docc. da 3 a 7 di parte opposta, che si rammostrano, emesse dalla alla Parte_1
e da questa regolarmente saldate. Parte_4
3) Vero che l'11.10.2021 un autotrasportatore incaricato da con camion a CP_1 CP_1 rimorchio, ha asportato dal magazzino di via Monviso 40, in Rozzano, tutti i beni di proprietà di – attrezzature, materiali, bancali etc. – ivi presenti, come da fotografie che si Parte_4 rammostrano (doc. 10), rinnovando altresì, solo per la denegata ipotesi di riproposizione e ammissione delle istanze di prova orale ex adverso articolate, l'istanza di ammissione alla prova contraria diretta sui capitoli avversari con i medesimi testimoni già sopra indicati a prova diretta.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 11 l'appellata, , come sopra rappresentata e difesa, chiede all''Ecc. Controparte_1 ma Corte di Appello adita, rigettata ogni domanda, eccezione o istanza, anche istruttoria, formulata dell'appellante, di accogliere le seguenti Parte_1
CONCLUSIONI
Nel merito:
Rigettare le domande rassegnate nelle conclusioni della citazione in appello siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto confermando la sentenza del
Tribunale n. 11.014/2024, pronunciata il 20/12/20254
In via istruttoria
Rigettare tutte le istanze di prova orale siccome irrilevanti e/o inammissibili e, in subordine, senza inversione dell'onere della prova, che compete all'appellante, già convenuta opposta e attrice in senso sostanziale, si chiede di ammettere l'interrogatorio formale Parte_1 del legale rappresentate della convenuta opposta e la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che il signor nella qualità di amministratore unico di Parte_1 Pt_4
ha sempre contestato, sia direttamente che per il tramite del proprio legale, Avv. Prof.
[...]
AO BENAZZO, l'esistenza del credito di €. 91.500,00 rappresentato nella fattura 7 del
1°/07/2022 di prodotta sub doc.02 che si esibisce al testimone Parte_1
2) Vero che il signor nella qualità di amministratore unico di Parte_1 Pt_4
si è rifiutato di contabilizzare la fattura 7 del 1°/07/2022 di di €. 91.500,00
[...] Parte_1 prodotta sub doc. 03, che si esibisce al testimone, in quanto detto credito era inesistente
3) Vero che e pattuivano l'utilizzo del capannone solo fino al Parte_1 Parte_4 dicembre 2017
4) Vero che il rapporto contrattuale tra e si è concluso a Parte_1 Parte_4 dicembre 2017
5) Vero che il capannone di avente un'ampiezza di mq 560 era vuoto già Parte_1 nell'ottobre 2018 come attestato dalla foto che si esibisce al testimone (doc.20).
6) Vero che il signor in qualità di amministratore unico di Parte_1 Pt_4
si è avvalso per la consulenza societaria e fiscale compresa la predisposizione e la
[...] redazione dei bilanci di del dr. con studio in via Sant'Ennodio Parte_4 Parte_5
1/A, Pavia
7) Vero che nel bilancio intermedio al 16 agosto 2022 di Controparte_3 prodotto sub docc 12, 13 e 14, che si mostrano al testimone, predisposto dal dr. Parte_5
o dallo studio di quest'ultimo o, comunque, dal SI con l'assistenza e la Parte_1
pagina 3 di 11 consulenza del dr. non è indicato il debito di €.91.500,00 di verso Parte_5 Parte_4
in quanto detto credito mai è stato ritenuto esistente. Parte_1
II) In caso di ammissione dei mezzi istruttori dell'appellante, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze con la premessa “Non essere vero che …” e sempre a prova contraria di quanto dedotto da controparte nella memoria ex art. 171 ter co. 1, n.2, si chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testimoni dei seguenti ulteriori capitoli di prova indicati con numerazione progressiva:
1 Vero che e concordavano di volta in volta l'utilizzo Parte_1 Parte_4 dell'immobile di via Monviso 40 per una frazione di anno e non per l'intero anno e che, dal
2014 al 2017, vi è sempre stata interruzione del rapporto nel mese di dicembre per poi riprendere, in caso di necessità, nel luglio dell'anno seguente.
2 Vero che nel corso delle riunioni svolte nel 2019 presso lo studio del dr.
[...]
a Pavia, via Sant'Ennodio 1/A, alla presenza dei soci e Pt_5 Controparte_2 CP_2
è stata presa in esame tutta la documentazione societaria di , compresi
[...] Parte_1 fatture e mastrini inerenti i rapporti in essere tra e . Parte_1 Parte_4
3 Vero che durante le riunioni svolte nel 2019 presso lo studio del dr. a Parte_5
Pavia, via Sant'Ennodio 1/A, i soci e nessun rilievo, contestazione Pt_3 Controparte_2
o eccezione hanno sollevato in ordine alla mancata emissione e/o al mancato pagamento di un compenso per l'utilizzo del capannone di in via Monviso 40 a Rozzano da parte di Pt_1
. Parte_4
Testimoni. Si indicano come testimoni:
1) residente via B. Longhena n. 10, Milano;
Parte_1
2) Dott. con studio in via Sant'Ennodio 1/A, Pavia;
Parte_5
3) Testimone_5
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte_2
Parte
(di seguito ”) adiva il Tribunale di Milano chiedendo di ingiungere a
[...]
Part
(di seguito ) il pagamento della somma non corrisposta Controparte_3 di euro € 91.500,00 oltre gli interessi e spese per l'utilizzo di un immobile di proprietà della stessa ricorrente sito in via Monviso 40, Rozzano 1.
pagina 4 di 11 Part Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato instando innanzitutto per la non concessione della provvisoria esecuzione del decreto, data l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché la mancanza di supporto probatorio documentale.
Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarandone la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia dello stesso, nonché di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla ricorrente.
In particolare, l'attrice a fondamento della propria domanda deduceva che il ricorso per decreto Parte ingiuntivo fondato sulla fattura n. 7 del 1° luglio 2022 emessa da riportava nella causale un generico riferimento “all'utilizzo” dell'immobile di proprietà della stessa ricorrente, senza tuttavia indicare il titolo, ossia la causa petendi, da cui discenderebbe l'obbligazione pecuniaria oggetto della medesima.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo sostenendo che la causa petendi sarebbe dimostrata dall'utilizzo di un proprio magazzino, per il quale veniva calcolata Part un'indennità sulla base di quanto veniva precedentemente corrisposto da per l'utilizzo del suddetto immobile per il periodo 2014-2017 ed in via subordinata il diritto al riconoscimento di un'indennità dovuta dalla mancanza del godimento dell'immobile a causa dell'occupazione senza titolo dello stesso.
il Tribunale di Milano con sentenza n. 11014/2024, pubblicata il 20/12/2024, accoglieva Part l'opposizione avanzata da e revocava il decreto ingiuntivo opposto n.7630/2023 del
26.04.2023 RGN 11099/2023 condannando alle spese SNC.
In particolare, il Tribunale rilevava che, essendo il convenuto opposto attore in senso Parte sostanziale del giudizio, avrebbe dovuto provare il titolo contrattuale o legale del diritto e l'onerosità dello stesso, e che il semplice “utilizzo” non poteva costituire il titolo dell'obbligazione; che il fatto che vi fossero stati rapporti tra le due società nel periodo 2014-
2017 non dimostrava l'esistenza di un rapporto contrattuale per un periodo successivo.
Inoltre definiva estranea al thema decidedum la domanda relativa all'occupazione senza titolo dell'immobile data l'asserita esistenza di un rapporto contrattuale a fondamento della domanda Parte di (il cui titolo sarebbe stato specificato solo successivamente in sede di deposito della memoria 171 ter n. 2 c.p.c.) qualificando lo stesso alla stregua di un contratto di deposito a titolo oneroso.
pagina 5 di 11 Il giudizio di appello:
Parte Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11014/2024, pubblicata il 20/12/2024 proponeva appello per i seguenti motivi così rubricati:
1. Violazione degli artt. 112, 113, 171 ter e 645 c.p.c.: il Tribunale è incorso in numerosi errores in iudicando de iure procedendi, laddove sostiene che: i) la qualificazione giuridica della res in iudicium deducta dovrebbe essere svolta dalla parte, a pena di decadenza, con la prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ii) l'opposizione a decreto ingiuntivo concerne soltanto l'ammissibilità, la validità e la fondatezza del ricorso monitorio;
iii) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, costituendosi in giudizio, non potrebbe proporre domanda, alternativa o subordinata, di occupazione sine titulo di bene immobile, dovendo tale domanda formare oggetto di un autonomo giudizio, in contrasto con la consolidata giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite.
In ogni caso, ammissibilità e fondatezza della domanda di occupazione senza titolo del magazzino dell'odierna appellante con macchinari e beni dell'appellata e spettanza dell'indennizzo in misura pari agli importi mensili già riconosciuti in passato dalla stessa
CP_4
2. Travisamento dei fatti, non contestati e comprovati per tabulas: la presenza di macchinari e
[...] beni di giacenti nel magazzino della da prima del 2018 e comunque Parte_4 Parte_1 quantomeno dal maggio 2018 all'ottobre 2021 è dimostrata dalle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso amministratore della debitrice e dai DDT compilati per l'asporto dei beni Parte_4 depositati, non disconosciuti ex adverso.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1767 c.c.: la gratuità del deposito si presume, “salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”; violazione e falsa applicazione altresì dell'art. 2697, comma 2, c.c. circa il preteso mutamento del titolo, da oneroso a gratuito, del rapporto giuridico tra le parti, che durava dal 2014 e che si è protratto sino all'ottobre 2021 per l'occupazione del magazzino di con macchinari e beni della ulteriori travisamenti del Tribunale e, Parte_1 Parte_4 per scrupolo, reiterazione delle istanze di prova orale per testi. Part Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 11014/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
***
pagina 6 di 11 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il giudice di primo grado sia incorso nella violazione degli artt. 113 c.p.c., 112 c.p.c., 645 c.p.c. e 171 ter c.p.c. avendo: 1) imposto un inesistente onere di qualificazione giuridica in capo alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, in contrasto con il principio iura novit curia secondo il quale sarebbe compito ex officio del giudice quello di qualificare la fattispecie oggetto del giudizio e trarne i relativi effetti giuridici, 2) ritenuto incompatibile con la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la cognizione piena su tutte le domande ed eccezioni proposte sostenendo che il giudice dell'opposizione sarebbe investito del potere/dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere non potendosi limitare ad esaminare il ricorso monitorio, 3) erroneamente considerato estranea al thema decidendum la domanda relativa all'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile per mancato godimento dello stesso dato che sarebbe legittimo proporre una domanda alternativa o subordinata alla domanda monitoria anche per un titolo diverso da quello posto a base del ricorso.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe considerato di nessuna rilevanza la lettera inviata il 26.07.2021 Part (doc.8 del fascicolo di parte opposta) da con la quale la stessa si impegnava a ritirare i Parte macchinari depositati nell'immobile di che avrebbe provato la sussistenza di un rapporto contrattuale di deposito relativamente al periodo 2018-2021.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 1767 c.c. dato che tale disposizione prevederebbe una presunzione iuris tantum di gratuità del deposito salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa Parte volontà delle parti. In particolare, secondo , il giudice avrebbe errato nel non prendere in considerazione, ai fini dell'onerosità del contratto, la qualifica professionale dei soggetti del presente giudizio. Infatti, essendo le parti società a scopo di lucro, sarebbe poco plausibile ipotizzare l'esistenza di una liberalità tra le parti in questione anche in considerazione del fatto che precedentemente tra esse sussisteva un rapporto contrattuale a titolo oneroso.
I motivi sopra illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sviluppano censure non meritevoli di essere condivise.
In merito alla prima doglianza osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, giova riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ex pluris Cass.
n. 6421/2003) secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto,
pagina 7 di 11 perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni".
Infatti, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
Dunque, il principio iura novit curia anche se importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame non può sopperire all'onere di specificazione e di prova di parte attrice del petitum e causa petendi.
Alla luce di tali regole probatorie è evidente come il credito di cui al decreto ingiuntivo non risulti sufficientemente comprovato in atti nella sua esistenza, così come nel suo ammontare.
A fondamento del proprio diritto all'indennità per utilizzo dell'immobile invero, l'appellante ha prodotto della documentazione – consistente nella fattura n. 7 del 1.07.2022 - la quale, pur sufficiente a suffragare la pretesa in sede monitoria, non può spiegare la medesima efficacia nel giudizio di merito a cognizione piena introdotto con l'opposizione.
In senso conforme, la S.C. ha più volte ribadito che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass., n. 5071 del 03/03/2009; Cass., ord. n. 5915 del
11/03/2011; Cass., ord. n. 19944 del 12/07/2023).
La giurisprudenza, infatti, è assolutamente concorde nel ritenere che la fattura, essendo un atto di formazione unilaterale, ove il rapporto sia oggetto di contestazione, non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (Cas., n. 9593 del 20/05/2004, conformi,
Cass., n. 8126 del 28/04/2004; Cass., n. 299 del 12/01/2016).
Il medesimo valore indiziario, peraltro, deve riconoscersi alle fotografie, (sub doc. 16 e 17) che tra l'altro essendo state prodotte oltre il termine perentorio previsto per il deposito dei documenti unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sono inammissibili come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
pagina 8 di 11 Inoltre, pur essendo incontroversa l'esistenza passata di rapporti contrattuali fra le parti in causa, la sussistenza della pretesa creditoria va valutata alla luce della prova raggiunta all'esito del giudizio.
Sotto tale profilo va chiarito che la qualificazione giuridica della pretesa, come somma dovuta per l'utilizzo del proprio stabilimento (con importo calcolato sulla base della moltiplicazione, per i mesi di utilizzo, del canone mensile ricavato dalla divisione per sei del canone semestrale di cui alle fatture 2014/2017) sconta un'indubbia genericità di fondo.
Infatti, nonostante l'onere probatorio gravante sull'appellante, questa ha omesso ogni produzione documentale idonea a dimostrare che gli importi indicati nelle fatture si riferiscano all'indennità dovuta a titolo di deposito oneroso circa macchinari ben individuati.
In ogni caso, non sarebbe provata neanche l'onerosità del rapporto in questione.
Infatti, ai fini dell'onerosità del rapporto, come ritenuto da giurisprudenza consolidata, non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 17/11/2010, n. 23211).
Né tale onerosità del deposito, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, può Parte inferirsi dalla raccomandata inviata nel marzo 2021 dalla , atteso che la stessa nulla rileva circa l'onerosità del rapporto in questione data la presunzione di gratuità di cui all'art. 1767 c.c.
Con riferimento alla domanda relativa all'occupazione senza titolo, si rileva che un conto è sostenere che si sia perfezionato fra le parti un contratto (reale e oneroso) di deposito dei macchinari, altro è ritenere che vi sia stata un'occupazione senza titolo, integrante, salva diversa specificazione, un illecito risarcibile.
Invero, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado “tale deduzione è contraddittoria rispetto al fatto che l'opposta ha sempre dedotto che un titolo c'era, avendo da ultimo qualificato il contratto come di deposito a titolo oneroso. In ogni caso, se, nella sua prospettazione, si trattasse di un'occupazione senza titolo, non avrebbe potuto fare ricorso alla procedura monitoria, ma avrebbe dovuto instaurare un ordinario giudizio di merito appunto per far accertare il danno da occupazione senza titolo anche nel suo ammontare, essendo pertanto inconferente il richiamo alle sentenze Cass. S. U. n. 33645/2022 e 33659/2022.
L'occupazione senza titolo è, quindi, domanda estranea al thema decidendum, che è stato
pagina 9 di 11 definito proprio dalla convenuta opposta con riferimento ad un titolo specifico, sebbene inizialmente non chiaramente dedotto” (pag. 7 della sentenza).
In ogni caso, ai fini della prova del danno da illegittima occupazione dell'immobile subito, deve accogliersi il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche tale profilo di danno non è mai un danno in re ipsa ma necessita di specifica allegazione e prova (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015, n. 15757) trattandosi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, circostanza non provata.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 11014/2024.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi e minimi ai sensi del D.M. 147/2022.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.11/2002 art.13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , ontro Parte_6 Pt_2 Parte_3
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano Controparte_1
n. 11014/2024, pubblicata in data20/12/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 di cui €
2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente estensore pagina 10 di 11 Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 11 di 11