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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2773/2024
Udienza del 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2773/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Prestia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - indennità di accompagnamento - handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2773/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/11/2024, , all'esito Parte_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 787/2024, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il presente giudizio di merito Persona_1 al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (oggi - a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 62/2024 - di
“persona con necessità di sostegno intensivo”).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. aveva infatti concluso ritenendo che il ricorrente sia persona invalida al 100% e portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 (pag. 9 della relazione peritale depositata il 07/08/2024).
1.2. Il ricorrente ha quindi insistito per la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1 improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Invero, il ricorrente contesta la relazione peritale sostenendo che il CTU
“si limita esclusivamente e laconicamente a trascrivere l'anamnesi del paziente, la cronologia della fase amministrativa” e che, inopinatamente, egli sia pervenuto “a tali conclusioni addirittura senza neppure formulare la diagnosi delle patologie a carico dell'istante e, conseguentemente, senza minimamente motivare, dal punto di vista medico-legale, le ragioni scientifiche che lo hanno condotto a tale risultato”.
Si sostiene che “appare evidente, dalla disamina della relazione, come la stessa non contenga i requisiti minimi per essere considerata un elaborato medico-legale da valere in giudizio e conseguentemente del tutto inidonea
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2773/2024
ad assistere il giudice nella risoluzione di problematiche tecniche che esulino dalle questioni prettamente giuridiche”.
4.1. Ora, è pur vero che la relazione di C.T.U. non contiene una specifica descrizione dell'iter medico-legale seguito per escludere che il ricorrente abbia il requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, dalla descrizione delle patologie da cui il ricorrente è affetto
(insufficienza respiratoria cronica e ipertensione arteriosa) e, comunque, dall'esame obiettivo che, in realtà, è presente in perizia (condizioni generali, apparato respiratorio, apparato cardiovascolare, apparato digerente, apparato genitourinario, apparato vestibolo-uditivo, sistema nervoso, apparato locomotore) si deve radicalmente escludere che il ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua (art. 1 della legge n. 18/1980).
Per quanto attiene, nello specifico, alla capacità di deambulare autonomamente, si deve osservare che il CTU non ha segnalato alcunché in ordine a tale limite della persona del ricorrente. Infatti, descrivendo l'apparato locomotore, il Perito ha rilevato quanto segue: “Rachide cervicale in asse, con movimenti di flessione, lateralità e rotazione modicamente ridotti;
Rachide lombare con modica contrattura dei muscoli paravertebrali con limitazione dei movimenti di flessione, lateralità e rotazione”. In sostanza, le limitazioni funzionali riguardano unicamente i movimenti di flessione, di lateralità e di rotazione, ma non l'attività di deambulazione che non risulta impedita.
Per quanto concerne, invece, il compimento degli atti quotidiani della vita
(ad esempio: lavarsi, vestirsi, alimentarsi ecc.), il ricorso si appalesa generico, atteso che in esso non si specifica neppure quali sarebbero gli atti impediti o preclusi senza un'assistenza continua.
Analogamente, il ricorso nulla specifica sulle ragioni per le quali il ricorrente abbia necessità di un sostegno intensivo.
D'altronde, mentre in precedenza il ricorrente era soggetto a ossigenoterapia per 24 ore al giorno, la prescrizione da ultimo depositata
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2773/2024
(datata 16/04/2024) indica una terapia ridotta a 10 ore al giorno.
5. In definitiva, alla luce di quanto direttamente e visivamente accertato dal C.T.U. in sede di visita medico-legale (effettuata in data 20/06/2024) nonché di quanto sopra osservato, non sussistono i presupposti per disporre la chiesta rinnovazione delle operazioni peritali, apparendo l'istanza meramente esplorativa.
6. Le spese di lite, considerata la natura della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate dal G.o.p. con separato decreto emesso in fase di ATP (che le aveva poste provvisoriamente a carico dell' ), vanno CP_1 invece poste, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico dell' , CP_1 atteso che, mentre la commissione medico-legale in sede di revisione (con il verbale del 20/11/2023) aveva riconosciuto il ricorrente invalido medio- grave (67% - 99%), il CTU gli ha invece riconosciuto una invalidità totale pari al 100%.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P.
(soggetto invalido al 100% e portatore di handicap ex art. 3, comma
1, legge n. 104/1992, con decorrenza dal 20/11/2023);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CTU che, nei rapporti tra le parti medesime, vengono poste, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2773/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Prestia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - indennità di accompagnamento - handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2773/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/11/2024, , all'esito Parte_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 787/2024, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il presente giudizio di merito Persona_1 al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (oggi - a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 62/2024 - di
“persona con necessità di sostegno intensivo”).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. aveva infatti concluso ritenendo che il ricorrente sia persona invalida al 100% e portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 (pag. 9 della relazione peritale depositata il 07/08/2024).
1.2. Il ricorrente ha quindi insistito per la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1 improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Invero, il ricorrente contesta la relazione peritale sostenendo che il CTU
“si limita esclusivamente e laconicamente a trascrivere l'anamnesi del paziente, la cronologia della fase amministrativa” e che, inopinatamente, egli sia pervenuto “a tali conclusioni addirittura senza neppure formulare la diagnosi delle patologie a carico dell'istante e, conseguentemente, senza minimamente motivare, dal punto di vista medico-legale, le ragioni scientifiche che lo hanno condotto a tale risultato”.
Si sostiene che “appare evidente, dalla disamina della relazione, come la stessa non contenga i requisiti minimi per essere considerata un elaborato medico-legale da valere in giudizio e conseguentemente del tutto inidonea
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2773/2024
ad assistere il giudice nella risoluzione di problematiche tecniche che esulino dalle questioni prettamente giuridiche”.
4.1. Ora, è pur vero che la relazione di C.T.U. non contiene una specifica descrizione dell'iter medico-legale seguito per escludere che il ricorrente abbia il requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, dalla descrizione delle patologie da cui il ricorrente è affetto
(insufficienza respiratoria cronica e ipertensione arteriosa) e, comunque, dall'esame obiettivo che, in realtà, è presente in perizia (condizioni generali, apparato respiratorio, apparato cardiovascolare, apparato digerente, apparato genitourinario, apparato vestibolo-uditivo, sistema nervoso, apparato locomotore) si deve radicalmente escludere che il ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua (art. 1 della legge n. 18/1980).
Per quanto attiene, nello specifico, alla capacità di deambulare autonomamente, si deve osservare che il CTU non ha segnalato alcunché in ordine a tale limite della persona del ricorrente. Infatti, descrivendo l'apparato locomotore, il Perito ha rilevato quanto segue: “Rachide cervicale in asse, con movimenti di flessione, lateralità e rotazione modicamente ridotti;
Rachide lombare con modica contrattura dei muscoli paravertebrali con limitazione dei movimenti di flessione, lateralità e rotazione”. In sostanza, le limitazioni funzionali riguardano unicamente i movimenti di flessione, di lateralità e di rotazione, ma non l'attività di deambulazione che non risulta impedita.
Per quanto concerne, invece, il compimento degli atti quotidiani della vita
(ad esempio: lavarsi, vestirsi, alimentarsi ecc.), il ricorso si appalesa generico, atteso che in esso non si specifica neppure quali sarebbero gli atti impediti o preclusi senza un'assistenza continua.
Analogamente, il ricorso nulla specifica sulle ragioni per le quali il ricorrente abbia necessità di un sostegno intensivo.
D'altronde, mentre in precedenza il ricorrente era soggetto a ossigenoterapia per 24 ore al giorno, la prescrizione da ultimo depositata
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2773/2024
(datata 16/04/2024) indica una terapia ridotta a 10 ore al giorno.
5. In definitiva, alla luce di quanto direttamente e visivamente accertato dal C.T.U. in sede di visita medico-legale (effettuata in data 20/06/2024) nonché di quanto sopra osservato, non sussistono i presupposti per disporre la chiesta rinnovazione delle operazioni peritali, apparendo l'istanza meramente esplorativa.
6. Le spese di lite, considerata la natura della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate dal G.o.p. con separato decreto emesso in fase di ATP (che le aveva poste provvisoriamente a carico dell' ), vanno CP_1 invece poste, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico dell' , CP_1 atteso che, mentre la commissione medico-legale in sede di revisione (con il verbale del 20/11/2023) aveva riconosciuto il ricorrente invalido medio- grave (67% - 99%), il CTU gli ha invece riconosciuto una invalidità totale pari al 100%.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P.
(soggetto invalido al 100% e portatore di handicap ex art. 3, comma
1, legge n. 104/1992, con decorrenza dal 20/11/2023);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CTU che, nei rapporti tra le parti medesime, vengono poste, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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