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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/11/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1686 /2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 07/03/2025
da
( , con l'avv. MODENA Parte_1 C.F._1
IA
ricorrente nei confronti di
), Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“1) affidarsi la figlia minore in via esclusiva rafforzata alla madre Persona_1
, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale, assumendo le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e
alla salute, precisandosi che la figlia coabiterà stabilmente con la madre, dove avrà
la residenza. 2
Il padre avrà diritto di vederla e tenerla con sé, previo accordo con la madre,
compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici della
minore.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI REVISIONE
Con sentenza n. 160/2020 in data 27.01.2020 il Tribunale di
Verona dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto in
Verona il 26.01.2012 tra e Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Verona al n.
10 parte I anno 2012, così regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a Persona_1
Verona il 28.02.2015:
“1) affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, precisandosi che la figlia coabiterà stabilmente con la madre, dove avrà la residenza, e con diritto-dovere del padre di vederla 1 secondo il seguente calendario:
- trascorrerà indicativamente con il padre il mercoledì Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore 20,00 nonché alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10,00 sino alle
20,00.
- A far data dal compimento del quinto anno di età della minore, la stessa trascorrerà con il padre un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera;
la minore trascorrerà altresì con il padre otto giorni durante le vacanze natalizie con Natale ad anni alterni e tre giorni durante le vacanze pasquali con Pasqua e Pasquetta alternati;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore due settimane, anche non continuative, da concordare con la madre entro il 31.05 di ogni anno.”
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
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La ricorrente ha allegato che l'ex marito si è trasferito altrove per lavoro, presumibilmente all'estero, ma senza informare l'ex moglie con precisione sul luogo di trasferimento, mantenendo sporadici contatti telefonici con la figlia minore
3. DOMANDE DELLE PARTI
La ricorrente, in ragione di ciò, ha chiesto che sia disposto l'affidamento superesclusivo della figlia minore.
4. RI
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”. All'udienza del 7/10/2025 è comparsa solo la ricorrente, il resistente, notificato come irreperibile, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Alla medesima udienza la Presidente del. ha così disposto in via provvisoria: “considerata l'irreperibilità del padre dispone in via provvisoria l'affidamento in via super esclusiva della figlia minore alla madre, la quale potrà assumere tutte le Persona_1 decisioni per la figlia minore relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e al rilascio dei documenti, anche validi per l'espatrio, senza necessità del consenso del padre. Gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno solo previo accordo tra i genitori che tenga conto degli impegni lavorativi degli stessi e scolastici della figlia”.
5. AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO
Reputa il Collegio che i provvedimenti provvisori vadano confermati, viste le allegazioni riguardo l'assenza di informazioni sull'attuale residenza del padre, comprovate dalla notifica con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 143
c.p.c. È evidente che ciò determina l'assenza di un rapporto continuativo tra il padre e la figlia e difficoltà di gestire l'esercizio condiviso della responsabilità.
In ragione dell'età della figlia (10 anni) e dell'assenza di elementi dai quali desumere una sua maturità maggiore rispetto all'età, va condivisa la scelta di non procedere all'ascolto.
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6. SPESE di LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività (modesta) svolta, della non particolare difficoltà
questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dispone l'affidamento in via super esclusiva della figlia minore alla madre la quale potrà Persona_1 Parte_1
assumere tutte le decisioni per la figlia minore relative alla salute,
all'istruzione, all'educazione e al rilascio dei documenti, anche validi per l'espatrio, senza necessità del consenso del padre. Gli
incontri tra padre e figlia si svolgeranno solo previo accordo tra i genitori che tenga conto degli impegni lavorativi degli stessi e scolastici della figlia
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 3409 per compensi, oltre IVA,
CPNA e spese generali.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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