Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI,
all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 814\2024 RG, discussa alla medesima udienza, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.to Simona Callegari, con elezione di domicilio presso lo studio Parte 1 di quest'ultima sito in sant'Angelo Lodigiano, Pzza Vittorio Veneto 10.
Ricorrente
contro
Controparte_2 , rappresentato e difeso dai ' persona del Controparte 1 in funzionari Dott.ri Emanuele Mellilli e Valentina Tortosa
Resistente
Oggetto:licenziamento per giusta causa ex art.55 DLGS n.165\2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto a ruolo generale il 29 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del Controparte 1 con la qualifica di collaboratore scolastico, ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatole in data 28 maggio 2024; ha concluso perché il Giudice del Lavoro di Lodi dichiarasse illegittimo, per sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato, il licenziamento intimato con conseguente condanna del CP 1 ex art.18 St.Lav. alla reintegrazione e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Controparte_3 contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13 dicembre 2024 il giudice interrogava liberamente la parte e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 5 Febbraio 2025.
A tale udienza il tribunale, sulla documentazione prodotta dalle parti, all'esito della discussione della causa, definiva il procedimento, dando lettura del dispositivo in udienza.
La ricorrente, previa contestazione degli addebiti, è stata licenziata per giusta causa.
I fatti posti a fondamento della sanzione espulsiva, sono stati così previamente contestati (si veda doc.8 resistente):
Controparte 4 di questo Controparte 5 L' ha ricevuto dalla Dirigente Scolastica dell' Controparte 6 di Sant'Angelo Lodigiano le
[...] note prot. AOOUSPLO n. 360 del 29 gennaio 2024 e n. 429 del 30 gennaio 2024, con le quali veniva segnalato che, in data 23 gennaio u.s., è venuta a conoscenza del fatto che la S.V., collaboratrice scolastica a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola primaria Collodi di Sant'Angelo Lodigiano, dopo aver preso servizio alle ore 7:34 anziché alle ore 7:30, si è allontanata dalla sede di servizio senza richiedere permesso e omettendo la timbratura in uscita. Infatti, alle 8:15 la S.V. stata vista dalla
DSGA, mentre si dirigeva a piedi verso la predetta scuola primaria. Convocata lo stesso 23 gennaio u.s. presso gli Uffici della Segreteria, la S.V. si giustificava riferendo di aver dimenticato di timbrare e ammettendo di esser uscitasenza aver richiesto il permesso né timbrando per recarsi a comprare il pane. VERIFICATA la competenza dell'Ufficio procedente, riunitosi nella medesima data, 29 gennaio 2024, al fine della valutazione di quanto trasmesso dalla D.S.; ACCERTATA la sussistenza di elementi tali da comportare l'avvio del procedimento disciplinare a Suo carico;
VISTI E RICHIAMATI
O gli articoli 54 e seguenti del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare:
l'art. 55-bis, comma 9-quater del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. secondo cui "Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari";
l'articolo 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e ss.mm.ii., che ai commi 1, 1-bis e 3 prevede:
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente [...].
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso [...].
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. [...] о la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 25750 del 14/12/2016 che stabilisce i seguenti principi di diritto: "Ai sensi dell'art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001 la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita" e "La fattispecie disciplinare di cui all'art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita";
O il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013;
о il D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (G.U. Serie Generale n. 150 del 29 giugno
2023)
O il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, definitivamente sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 23, comma 3, lett. e), secondo cui il dipendente deve "rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze [...]; non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile;
presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con colui cui è attribuito l'incarico di DSGA" e l'art. 25, comma 9.II, lett. a), secondo cui la sanzione disciplinare del licenziamento si applica senza preavviso per le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165 del 2001;
SI CONTESTA alla S.V. il seguente addebito disciplinare, soggetto ad accertamento definitivo nel prosieguo del presente procedimento: in data 23 gennaio 2024 la S.V. si è allontanata dalla sede di servizio senza autorizzazione e senza aver richiesto alcun permesso al datore di lavoro, nonché omettendo la timbratura in uscita, con ciò rendendosi responsabile di una condotta che, se confermata, è disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che punisce la falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.
SI CONVOCA la S.V. in data martedì 27 febbraio 2024 alle ore 10.30 presso questo Ufficio Scolastico Territoriale, ...
sono i In estrema sintesi i fatti contestati alla ricorrente-avvenuti in data 23 gennaio 2024-
seguenti:
essersi presentata in servizio timbrando alle 7,34, con quattro minuti di ritardo,
essersi allontanata dalla sede di servizio, uscendo dalla scuola, pressochè immediatamente senza autorizzazione e senza timbrare né l'uscita né l'entrata,
essere rientrata alle 8,15.
Il licenziamento per tali fatti è stato comminato ai sensi dell'art.55 quater del Dlgs 165/2021 per falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.
Parte ricorrente contesta il licenziamento per sproporzione fra la gravità del fatto contestato e la sanzione.
Il fatto nella sua materialità non è contestato: parte ricorrente anche nell'interrogatorio libero all'udienza del 13 dicembre 2025, ha riconosciuto di essersi allontanata senza timbrare, pur sapendo che avrebbe dovuto farlo.
In particolare la parte ha dichiarato: 11 .. Quel giorno, io sono uscita dal lavoro senza timbrarare, è stata una dimenticanza. Sono uscita dalla scuola perché volevo acquistare un panino per il pranzo. Quando sono entrata ho timbrato.
Non lo ho fatto invece quando sono uscita né quando sono rientrata. Io sapevo che avrei dovuto timbrare ma quella mattina me ne sono proprio dimenticata."
Parte ricorrente in giudizio ha riconosciuto il fatto contestato e comunque non ha contestato i fatti come ricostruiti dal CP 1 nella lettera di contestazione.
Le prove orali richieste dalle parti sono dunque irrilevanti in ragione dell'omessa contestazione dei fatti.
Acclarati i fatti, resta da giudicare l'unico motivo di illegittimità del licenziamento e cioè la sproporzione della gravità del fatto rispetto alla sanzione espulsiva irrogata.
Il Tribunale, condividendo i principi affermati in una fattispecie simile a quella per cui è
causa(plurime mancate timbrature della pausa pranza di una collaboratrice amministrativa di un istituto scolastico), richiama la seguente sentenza della Suprema Corte:
".(Cass.30418/2023).
Si rende necessario richiamare alcuni passaggi motivazionali della sentenza rilevanti ai fini di causa:
“Nella specie viene in rilievo il licenziamento disciplinare per di lavoro, falsa attestazione della presenza sul luogo concretizzatasi non già mediante materiale alterazione dei sistemi rilevamento della presenza, bensì "con altre modalitàdi
fraudolente" e cioè la mancata timbratura dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata.
3. Questa Corte, nell'interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. a), ha affermato che la condotta di rilievo
55 quater, lett.
disciplinare se, da un lato, non richiede un'attività materiale di alterazione О manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall'altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche dall'ufficio, non accompagnato dalla necessarial'allontanamento timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a apparente diversa da quella reale una situazione rappresentare
(Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016). Il comma 1
bis dell'art. 55 quater - introdotto con il decreto n. 116 del
2016, illustra che "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche
avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio
О trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto giurisprudenza didell'orario di lavoro dello stesso". La
(Cass. n. 17600 dellegittimità ha già avuto modo di affermare
2021) che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001,
art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa О per giustificato motivo, ha introdotto e
e,tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento. La
una tipizzazione di illecito disposizione ha, dunque, introdotto disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento. In particolare,
(Cass. n. 22075 del 2018) questa Corte ha affermato che l'introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma
1-bis (avvenuta con il d.lgs. n. 116 del 2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del
concetto di "falsa attestazione di presenza". È falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del
sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non interruttive del servizio. Nell'eventuale registrare le uscite
e contrattazione collettiva prevale in contrasto tra legge quanto imperativa la disciplina legale, anche se meno favorevole
- al lavoratore. A fronte di una fattispecie legale, si pone,
quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesSO una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il conseguenza automatica e necessaria, licenziamento sia una ovvero l'amministrazione conservi il potere-dovere di valutare se l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente
nell'ipotesi in cui il fatto presenti 1 caratteri propri del
giustificato motivo soggettivo della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016)
che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la
gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte
del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della
colposo, ossia lasussistenza dell'elemento intenzionale ○
valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare
(licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità О adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione
dell'inadempimento imputato al lavoratore indella gravità
relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso.
La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si V.1
Cass., n. 14199 del 2021) alla luce dello sfavore manifestato agli automatismidalla giurisprudenza costituzionale rispetto espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale
all'art. 2106, cod. civ., per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (nella citata sentenza si rimanda alla giurisprudenza richiamata da Corte cost. n. 123 del 2020 che, valorizzando questa interpretazione costituzionalmente orientata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 quater, prospettata dal giudice rimettente).
4. La Corte d'Appello di Bresci4. La Corte d'Appello di Brescia ha affermato che, sotto il profilo oggettivo della condotta, seppure le assenze non registrate, accertate dalla
Guardia di Finanza, coincidevano effettivamente con l'orario della pausa pranzo e si fossero protratte per un tempo sostanzialmente coincidente con la durata della pausa di almeno trenta minuti,
prevista dal CCNL comparto scuola per i lavoratori che prestano servizio in modo continuativo per un tempo superiore a 7 ore e 12
minuti (art. 51), ciò non valeva a giustificare le condotte tenute dall'appellante. Ed infatti il CCNL là dove afferma il diritto alla pausa pranzo non esonera il dipendente dall'incombenza di effettuare la timbratura quando interrompe il servizio per usufruire della pausa pranzo. Anzi, il CCNL relativo al comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 ha previsto (art. 92, lett. g)
l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico. La Corte d'Appello ricorda che il piano di
Part per l'a.s. 2016/2017, inoltre, ribadivalavoro del personale che l'accertamento della presenza sul posto di lavoro del
personale doveva avvenire tramite la timbratura elettronica del caso di dimenticanza del badge bisognavabadge personale, che nel segnalare tempestivamente la cosa al DGSA (chiariva, altresì, che essere preventivamentel'uscita durante l'orario di lavoro doveva autorizzata dal DGSA e che in caso contrario il dipendente sarebbe Per di più, dalla stato considerato assente ingiustificato).
comunicazione n. 98 del 17.01.2009 risultava che il personale ATA
fosse stato specificamente informato delle dell' Parte_3
modalità di utilizzo del badge e dell'obbligo di procedere alla timbratura in ogni occasione di assenza dal luogo di lavoro per motivi personali. Pertanto, la Corte d'Appello ha affermato che,
in sostanza, le condotte tenute dalla lavoratrice non possono essere giustificate ○ comunque valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell'orario della pausa pranzo, atteso che era chiara a tutto il personale l'esistenza dell'obbligo di procedere alla timbratura anche nel caso di assenza per recarsi а pranzo.
5. Tale statuizione attua correttamente i principi sopra richiamati in quanto la Corte
d'Appello non ha tratto l'intenzionalità della condotta
fraudolenta della lavoratrice dalla circostanza in sé dell'uscita dall'ufficio in mancanza di previa autorizzazione e timbratura,
che costituisce violazione presuntivamente grave, ma ha effettuato
il contestuale e non frazionato esame degli elementi dedotti dalla lavoratrice e non contestati nella loro materialità, diretti a vincere tale presunzione, in particolare la coincidenza con la argomentazioni la pausa pranzo, escludendone con specifiche affermato che larilevanza. La Corte d'Appello ha, dunque,
condotta negligente della lavoratrice, reiterata e grave per le modalità con le quali è stata realizzata, lede irrimediabilmente
il vincolo fiduciario con l'amministrazione datrice di lavoro e
giustifica la massima sanzione espulsiva. Ciò, in coerenza con la
giurisprudenza di questa Corte secondo cui la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la
condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore
rispetto ai suoi futuri sintomatico che può assumere
comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura dell'adempimento e ad incidere sull'elemento correttezza essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr.,
Cass., n. 8816 del 2017). Quindi, correttamente la Corte d'Appello
non ha ritenuto dirimente la prospettazione della minima misura del danno economico, parametrato alla retribuzione indebitamente maturata durante le uscite dalla scuola per motivi personali, attesa la gravità dell'inadempimento commesSO dalla dipendente e il rilevante danno all'immagine dell'Amministrazione affermato anche dalla Corte dei conti.
6. Il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo. 11
I principi appena richiamati, consentono di affermare con riguardo alla fattispecie concreta per cui
è causa che:
a) Il fatto commesso dalla lavoratrice ricorrente è riconducibile, come contestato, alla violazione dell'art.55 ter legge cit;
b) La sanzione espulsiva per tale fatto è tipizzata dal legislatore;
c) La norma di cui all'art.55 ter legge cit, dovendosi sempre escludere la legittimità di qualsiasi meccanismo espulsivo, cristallizza la gravità della condotta ma consente la verifica
dell'elemento intenzionale o colposo e la sussistenza di scriminanti alla condotta;
nel caso in esame non è allegata alcuna scriminante alla condotta: la ricorrente si è allontanata dal servizio omettendo la timbratura per un fatto del tutto personale (l'acquisto del pane), fatto non provato e comunque privo di qualsiasi carattere di urgenza o indirettamente legato a motivi di servizio. La volontarietà dell'allontanamento dal servizio è provata così come la volontarietà della omessa timbratura: non può darsi credito neppure alla giustificazione della
"dimenticanza"(che non escluderebbe comunque la condotta colposa ),posto che la lavoratrice ha omesso ben due timbrature (in uscita ed in entrata) e,come non contestato,
non solo non ha accolto il suggerimento di un collega che le aveva consigliato di chiedere la preventiva autorizzazione prima di allontanarsi, ma rientrata dalla pausa non autorizzata non ha neppure ritenuto di recarsi spontaneamente dal superiore per ottenere una seppur tardiva autorizzazione;
d) La norma di cui alll'art.55-ter legge cit non esclude la necessità che il giudice verifichi il grado di proporzionalità e adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso;
e) La gravità del fatto, secondo principi generali riferiti anche a fattispecie diverse nelle quali sono contestati fatti di infedeltà o commissione di illeciti penali, non può essere riferita alla tenuità del danno economico cagionato;
f) Nel caso in esame non può escludersi la adeguatezza della sanzione espulsiva: il fatto si è
concretizzato in un inadempimento contestuale a più obblighi di legge e contrattuali (richiamati anche nella comunicazione di contestazione disciplinare):
1) la lavoratrice è entrata in ritardo (alle 7,34 anziché alle 7,30) ed ha timbrato per far risultare la presa di servizio;
2) la lavoratrice, consapevole di essere in ritardo, ha preferito timbrare e poi uscire dalla scuola per un motivo del tutto personale, senza chiedere l'autorizzazione e senza timbrare;
3) la lavoratrice ha ripreso servizio alle 8,15 di fatto accumulando un ritardo di circa 45
minuti rispetto a quello in cui avrebbe dovuto prendere servizio;
4) la lavoratrice volontariamente non ha timbrato né l'uscita né l'entrata della pausa;
5) la condotta che ha portato al licenziamento non rappresenta l'unica mancanza della lavoratrice, già destinataria di altri provvedimenti disciplinari documentati dal Ministero
riguardanti ritardi accumulati nella presa di servizio mattutina nel precedente anno
2023(doc1,2,10e 11 resistente)..
In estrema sintesi, il concreto svolgimento dei fatti avvenuti il 23 gennaio 2024 e le pregresse sanzioni per ritardo e per rifiuto di svolgere compiti affidati, escludono che la sanzione espulsiva possa ritenersi sproporzionata e, considerati i precedenti già sanzionati,
elidono il vincolo fiduciario che l'Amministrazione deve poter riporre in un dipendente pubblico. Non sembra tollerabile che un dipendente dello Stato, per un interesse del tutto personale (non meritevole di tutela), e in assenza di qualsiasi urgenza, dopo la timbratura di inizio giornata, anziché prendere effettivo servizio, si allontani arbitrariamente dal servizio,
sottraendosi all'obbligo della registrazione e senza sentire la necessità di essere previamente autorizzato. Un'ultima annotazione: il fatto che ha portato al licenziamento è di per sé grave ma lo è di più se si considera che la ricorrente presta servizio in un Istituto Scolastico
Comprensivo in cui tutto il personale deve lealmente collaborare per garantire agli alunni -
fanciulli- un ambiente sicuro, pulito, custodito, accogliente e sorvegliato.
Non escludono la legittimità del licenziamento, la tenuità del danno economico( o la mancanza di un grave pregiudizio al servizio (pregiudizio in ogni caso insito nel fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare ed invece si è presa una pausa non autorizzata uscendo dall'edificio scolastico).
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate attesa la corretta condotta processuale della ricorrente, che ha confessato il fatto nella sua materialità e il modestissimo danno economico arrecato al
Ministero: tale ultima circostanza, di per sé irrilevante al fine di valutare la gravità del fatto e la congrutità della sanzione- può essere valorizzato insieme alla correttezza della condotta processuale per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da Parte 1 contro Controparte 1
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Lodi, così deciso il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.E.Giuppi