Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6532/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: ); C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Cigliano Francesco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti
e
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziadei Gianfranco e Trotta Francesco per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
(C.F.: Controparte_2
) in nome e per conto di C.F. ) P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Iannetti Gianluigi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
(C.F.: ) in nome e per conto di (C.F.: CP_4 P.IVA_4 Controparte_5
) P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Luconi Massimo per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
(C.F.: ) in nome e per conto di Controparte_6 P.IVA_6 [...]
C.F.: Controparte_7 P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'avv. Sanità Stefano per procura in calce alla comparsa di costituzione litisconsorte
C.F.: ), a sua volta in nome e per conto di
[...] P.IVA_9 CP_9
(C.F.:
[...] P.IVA_10 rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto e Guido Gargani per procura in calce all'atto di intervento intervenuta ex art.111 c.p.c.
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli, n.1344/2020 pubblicata il 5.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La sentenza n.1344/2020 del Tribunale di Tivoli, accogliendo l'azione revocatoria proposta dalla con l'atto di citazione introduttivo del Parte_6 giudizio di primo grado e da con i rispettivi atti di Controparte_3 Controparte_5 intervento, ha dichiarato inefficace:
1) nei confronti della Parte_6 Controparte_10
e della - intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito della Controparte_7
- l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato il 22.9.2012 fra Parte_6
e e l'atto di cessione in adempimento di accordi di Parte_1 Parte_4 separazione stipulato il 5.11.2015 fra e e Parte_1 Parte_3 [...]
; Parte_2 2) nei confronti della l'atto di cessione in adempimento di accordi di Controparte_5 separazione stipulato il 5.11.15 fra e e Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_2
La sentenza è stata impugnata da , , Parte_1 Parte_3 [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_4 Parte_6
e con un atto di appello articolato in due motivi, Controparte_10 Controparte_5 contenente istanza di sospensione ex art.283 c.p.c.. Le appellate si sono tutte costituite in giudizio resistendo all'appello e all'istanza cautelare. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.7.2021 gli appellanti hanno chiesto termine per notificare l'atto di appello a e la causa è stata rinviata all'udienza del Controparte_7
26.11.2021 per integrazione del contraddittorio, con assegnazione del termine di legge per la notifica dell'atto di appello. Si è quindi costituita in giudizio eccependo il passaggio in giudicato Controparte_7 della sentenza di primo grado nei propri confronti. La Corte, con l'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 26.11.2021, respinta l'istanza ex art.283 c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.11.2023. Gli appellanti hanno reiterato l'istanza di sospensione con istanza fuori udienza in data 17.8.2022, adducendo a fondamento la nullità delle fideiussioni perché contrarie alla normativa antitrust;
poi ancora con note in data 31.10.2022 e in data 4.1.2023, adducendo la liberazione dagli obblighi di fideiussione ex art.1957 c.c.; Sono seguiti ulteriori rinvii d'ufficio, da ultimo all'udienza odierna previo mutamento del rito ex art.281 sexies c.p.c.. Nelle more dei suddetti rinvii, in data 14.5.2024, è intervenuta in giudizio Controparte_9 quale cessionaria dei crediti di . Controparte_7 La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c..
§ 2 . – Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo ex art.342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex 348 bis c.p.c., sollevate da Parte_6
e da .
[...] CP_5
Quanto alla prima, gli appellanti hanno esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Quanto alla seconda, si osserva che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che richiedono un approfondimento motivazionale non compatibile con una pronuncia in mero rito. Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda degli appellanti, perché nuova, sollevata da nella sua comparsa di risposta, ribadendo un'eccezione già sollevata Parte_6 nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. con riferimento a una presunta domanda nuova che i convenuti avrebbero proposto nella loro comparsa conclusionale. In realtà si trattava, e si tratta, semplicemente della richiesta di rigetto dell'azione revocatoria proposta alla banca, formulata con parole diverse da quelle utilizzate nella comparsa di costituzione e risposta, ma immutata nel significato. Si rileva, invece, l'inammissibilità delle contestazioni della validità delle fideiussioni e le eccezioni ex art.1957 c.c. contenute nelle note irritualmente depositate dagli appellanti nelle more del rinvio per conclusioni, dato che l'oggetto del presente giudizio è delimitato dai motivi di critica della sentenza di primo grado esposti nell'atto d'appello.
§ 3. – Il primo motivo di appello, intitolato “nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2903 c.c. – travisamento delle risultanze processuali”, critica la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, sul rilievo della tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, l'eccezione di prescrizione delle azioni revocatorie dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale trascritto in data 28.9.2012, esercitate da
[...]
e da con gli interventi spiegati rispettivamente in data Controparte_10 Controparte_5
13.7.2018 e 28.3.2019. Osservano gli appellanti che la decadenza ex art.167 c.p.c. opera rispetto all'attore, non anche rispetto alle parti intervenute nelle more del rinvio per la precisazione delle conclusioni, attesto che nei confronti di queste la costituzione dei convenuti, se fosse stata tempestiva, non avrebbe potuto contenere alcuna difesa o eccezione.
Sotto altro profilo, osservano che gli interventi di e da Controparte_10 Controparte_5
essendo successivi alla scadenza del termine di cui all'art.167 c.p.c., sono tardivi e che tale
[...] tardività determina l'inammissibilità dell'azione degli intervenuti, rilevabile d'ufficio. ha contestato l'eccezione di tardività dell'intervento e ha quindi contestato nel Controparte_10 merito l'eccezione di prescrizione, osservando che gli appellanti non hanno mai dato prova dell'annotazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, mentre è solo dalla data di tale annotazione che l'atto diviene opponibile a terzi e che quindi decorre il termine di prescrizione dell'azione di revoca dell'atto ex art.2901 c.c.. ha contestato il motivo osservando che essa non ha mai impugnato l'atto di Controparte_5 costituzione del fondo patrimoniale, ma solo l'atto di cessione in adempimento di accordi di separazione stipulato il 5.11.15.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse nei confronti di che non ha Controparte_5 impugnato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che infatti non è stato dichiarato inefficace nei suoi confronti. Nei confronti di l'eccezione di prescrizione va respinta nel merito, per Controparte_10 cui, in base al criterio della ragione più liquida, si omette l'esame della questione processuale di ammissibilità per affrontare quella sostanziale della fondatezza. Com'è noto, sin dalla ormai risalente sentenza n.21658/2009 delle Sezioni Unite: “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (conformi: Cass.n.12545/2019; n.23165/2022). Pertanto, ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto costitutivo del fondo, è irrilevante che esso sia stato trascritto, com'è pacifico, in data 28.9.2012, mentre è imprescindibile accertarne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, di cui gli appellanti non hanno dato prova. Ne consegue che, in mancanza di annotazione dell'atto costitutivo del fondo, l'azione revocatoria dell'atto (comunque ammissibile ex art.100 c.p.c. atteso che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto - Cass.n.5356/2023 tra le molte) non è prescritta, perché il termine di prescrizione non ha mai iniziato a decorrere.
§ 4. – Con il secondo motivo gli appellanti criticano la sentenza per aver accertato l'anteriorità del credito rispetto agli atti impugnati e per avere di conseguenza ritenuto sufficiente, quale elemento soggettivo, la scientia damni, ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori, anziché la dolosa preordinazione dell'atto in danno dei creditori, che non sussisterebbe. Specificamente, assumono che le fideiussioni del 17.6.2008 e del 10.7.2007 non fossero escutibili al momento della costituzione del fondo patrimoniale in quanto il Controparte_11
e la avevano sino al momento della costituzione del fondo correttamente Controparte_12 adempiuto alle loro obbligazioni, provvedendo ai dovuti pagamenti.
Sotto altro profilo, essi criticano la sentenza per avere accertato il carattere pregiudizievole degli atti impugnati, che invece non sussisterebbe, non avendo i disponenti trasferito con detti atti tutti i beni di loro proprietà e non sussistendo per la attrice alcun rischio di soddisfazione del proprio Pt_6 asserito credito. Osservano che è tuttora proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Palestrina, Piazzale della Liberazione n. 2, mentre altro immobile in Palestrina, Via Colle Belvedere della Stazione n. 11, conferito nel fondo patrimoniale e nell'atto di cessione impugnati, sarebbe stato pignorato dalla stessa banca attrice e aggiudicato per l'importo di euro 623.050,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E.I. 503/2015 Tribunale di Tivoli, giusta verbale di aggiudicazione del
3.12.2010. Infine, tornano a criticare l'accertamento dell'elemento soggettivo della scientia damni, osservando che il tribunale avrebbe valorizzato il rapporto di parentela tra le parti senza tener conto del fatto che padre e figli non convivono e così i coniugi separati, e che la costituzione del fondo patrimoniale ha una sua ragione giustificativa da rinvenirsi nel soddisfacimento delle esigenze dei figli del signor
. Parte_1
Il motivo è infondato, sotto ogni profilo.
Esaminando in primo luogo la censura relativa all'accertamento del carattere pregiudizievole degli atti revocati, si osserva che, per quanto riguarda la , non c'è alcuna evidenza Parte_6 documentale dell'estinzione del suo credito nell'ambito della procedura esecutiva che ha avuto a oggetto uno degli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. In generale, il pregiudizio che giustifica la revoca dell'atto ex art.2901 c.c. – nella ricorrenza degli altri presupposti indicati dalla norma – è identificabile anche in una maggiore difficoltà o incertezza dell'azione esecutiva, specie se dovuta all'alienazione pressoché totale della componente immobiliare del patrimonio del debitore, più facilmente aggredibile, sicché grava sul debitore stesso l'onere di provare la capienza del patrimonio immobiliare residuo, da valutare in relazione alla complessiva esposizione debitoria del titolare. Tale onere non è stato soddisfatto dagli appellanti, posto che non è noto il valore dell'immobile sito in Palestrina, Piazzale della Liberazione n. 2, di cui il afferma di essere ancora Parte_1 titolare e che si può comunque presumere sia inferiore all'importo dell'ingente esposizione debitoria dell' , che ammonta, solo nei confronti di , a quasi otto milioni di Parte_1 Controparte_10 euro. Inoltre le azioni revocatorie proposte da e da sono a Parte_6 Controparte_10 tutela di crediti vantati anche nei confronti di , sul cui patrimonio residuo gli Parte_4 appellanti nulla hanno dedotto.
Quanto alla censura che riguarda l'accertamento dell'anteriorità dei crediti a tutela dei quali sono state esercitate le azioni revocatorie rispetto alle date degli atti impugnati, si osserva che tale accertamento va compiuto avendo riguardo alla data in cui il credito è sorto, non a quella in cui è divenuto esigibile o in cui è sorto l'interesse concreto del creditore all'esazione del credito. In particolare, l'obbligo di garanzia del fideiussore sorge al momento del perfezionamento del contratto di fideiussione ovvero, se successivo ad esso, al momento in cui sorge l'obbligazione garantita e non nel momento in cui quest'ultima e rimasta inadempiuta. Inoltre, posto che le obbligazioni garantite derivavano almeno in parte da aperture di credito, va sottolineato che esse sono sorte al momento in cui le somme che ne erano oggetto furono messe a disposizione del cliente, non in quello in cui furono effettivamente utilizzate.
Bene ha fatto quindi il primo giudice, a ritenere sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, a prescindere da qualunque intento fraudolento. Infine, quanto alla critica rivolta all'accertamento del suddetto requisito, si osserva che la convivenza tra genitori e figli è irrilevante, posto che il tribunale ha accertato, con statuizione non impugnata e quindi irrevocabile, la gratuità dell'atto di cessione in adempimento di accordi di separazione stipulato il 5.11.15 fra e e , per cui Parte_1 Parte_3 Parte_2 ha del tutto omesso l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo ad e Parte_3 [...]
. Parte_2 Parimenti irrilevante è il rilevo che l'atto di costituzione dei fondo patrimoniale avesse una finalità di soddisfacimento delle esigenze dei figli della coppia, dato che tale finalità e pienamente compatibile con la consapevolezza dei disponenti della dannosità dell'atto per i loro creditori.
§ 5. – Infine, quanto alla posizione di della sua avente Controparte_7 causa occorre dare atto che era intervenuta Controparte_9 Controparte_13 nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito azionato dalla e che, in Parte_6 mancanza di estromissione della cedente dal processo ex art.111 c.p.c., la pronuncia nei confronti della cessionaria del credito è meramente pleonastica, in quanto essa è destinataria ex lege degli effetti della pronuncia nei confronti della cedente (art.2909 c.c.). Ne discende che, da un lato, non era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria e, dall'altro lato, che l'appello proposto contro la cedente produce effetto anche nei confronti della cessionaria, per cui la sentenza di primo grado non è passata in giudicato nei suoi confronti.
§ 6. – Le spese seguono la soccombenza sono liquidate a carico degli appellanti nei confronti delle appellate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal
D.M.n.147/2022, in relazione al valore di ciascuna causa di revoca, determinato dal valore del credito alla cui tutela l'azione è diretta (art.5 comma 1 D.M.n.55/2014), applicando l'incremento di cui all'art.6 D.M. n.55/14 nella misura media del 15%. Si compensano interamente le spese processuali tra appellanti, Controparte_7
e
[...] Controparte_9
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1344/2020 , pubblicata in data 26/10/2020 , così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
sp
[...] Parte_4 grado che liquida per compensi come segue: € 20.119,00 a favore di Pt_6 [...]
oltre spese generali ex art.2 Controparte_1 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a. come per legge;
€ 58.614,00 a favore di
[...]
in nome e per conto di Controparte_2 [...] oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a. come per legge;
€ CP_3
27.060,00 a favore in nome e per conto di oltre spese CP_4 Controparte_5 generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo