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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Lavoro
Viste le note scritte depositate dalle parti, decide la causa come da seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 535/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Fabio Pace Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Controparte_1
Pisanu e , rapp. ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Aldo Bruzzone
Resistenti
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'intimazione di pagamento inoltrata notificata dall' CP_2
il 29-7-2024, avente a oggetto le cartelle esattoriali n. 05220090001107104000, n.
[...] Al riguardo la ha asserito di non aver mai ricevuto notificazione alcuna delle Parte_1
cartelle, eccependo altresì la prescrizione quinquennale dei crediti.
In primo luogo si rileva che l'essere il debitore decaduto dalla facoltà d'impugnare le cartelle entro il termine di cui a al Decreto Legislativo n. 46 del 1999 articolo 24, comma 5, per mancato esercizio della suddetta facoltà (o per aver fatto ciò tardivamente), determina l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non nei termini prospettati dall'Agenzie delle
Entrate.
In Cass. Ord. 26 maggio 2021, n. 14690 è stato, infatti affermato, che in base al “…principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.; si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla CP_1
L. n. 122 del 2010); in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell' Controparte_2
quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3 – ossia il termine di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo
(Cass. n. 14301 del 19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto Legislativo
n. 112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez.
U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018); invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio 2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;
questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)”:
Medesimo è il principio espresso dalla successiva pronuncia resa a S.U. il 08/03/2022,
n.7514, nella quale si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116)”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, atteso che si fa valere l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi – ossia negli avvisi d'addebito – per fatti sopravvenuti agli stessi.
In buona sostanza, per consolidata opinione giurisprudenziale, una simile azione è ben ammissibile qualora s'intenda far valere il decorso della prescrizione;
ciò indipendentemente dall'aver il debitore omesso d'opporsi all'avviso d'addebito entro il termine prescritto dall'art. 24, comma 5, D Lg.s. n. 46/1999.
Trattasi, infatti, d'un termine meramente processuale e non sostanziale, il decorso del quale rende definitivo il titolo esecutivo, ma non impedisce che il debitore possa esperire un'opposizione “recuperatoria” al fine di far valere l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo.
Diversamente deve dirsi nel caso in cui la prescrizione sia maturata anteriormente all'avviso di addebito poiché l'eccezione andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co. 5, d.lgs. n.46/99, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire successivamente la prescrizione (Cass. Ord. n. 3182/2025).
Quanto alla questione della legittimazione passiva di , sempre in S.U. del 08/03/2022, CP_3
n.7514 è stato chiarito che tale legittimazione non sussiste qualora“…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”, puntualizzando
“..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs.
13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè “…deve affermarsi …in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”..
Ne consegue che l' non è soggetto legittimato a contraddire al ricorso Controparte_2
in esame, il quale si sostanzia nella proposizione d'una domanda d'accertamento negativo, senza che sia stata denunciata anche l'irregolarità o l'invalidità degli atti esecutivi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva di
. CP_3
Vale la pena anche precisare che di per sé che l'intimazione di pagamento non è atto esecutivo, nè tantomeno costituisce titolo esecutivo, ma, più semplicemente, una comunicazione che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata qualora il debitore non adempia a quanto già richiesto con i precedenti avvisi d'addebito/cartelle di pagamento.
Quest'ultimi costituiscono, semmai, titolo esecutivo, mentre l'intimazione si risolve, in buona sostanza, in una sorta d'atto di precetto, avente l'effetto di costituire in mora il debitore nonché d'interrompere la prescrizione.
Nel venire all'esame del merito, s'osserva che, pur non essendo la presente causa comune anche a , l' ha comunque fatto propria la documentazione formata e depositata CP_3 CP_1
dall'ente di riscossione, il che rende ammissibile esaminarla ai fini della decisione.
Ebbene, tutte le cartelle per cui è causa furono effettivamente notificate all'attrice rispettivamente il 19/3/2009, il 25/5/2009, il 28/9/2009 e il 4/12/2009, come attestato dai doc. n.
3.1 e 3.2.
L'assunto della ricorrente secondo cui, essendo state ricevute da un familiare suo convivente, le notifiche del 19/3/2009 e 4/12/2009 relative alle cartelle n.
05220090001107104000 e n. 05220090018958450000 sarebbe nulle è infondato poiché la necessità dell'invio d'un avvisto è prevista soltanto per la notifica degli atti tributari ai sensi del comma 1, lett. a) e dell'art. 60 lett. b-bis) D.P.R. 600/1973. Nella fattispecie non si controverte (né potrebbe) su crediti tributari, ma su crediti di natura previdenziale
Quanto alle cartelle n. 05220090001107104000 e 05220090009655218000 e
35220090005320105000, sono stati prodotti gli avvisi d'intimazione con relativa notifica del
19/6/2013 (all. 4 e 11), dal che l'interruzione del decorso della prescrizione.
Circa la cartella n. 05220090018958450000 in atti v'è soltanto la cartolina attestante l'intervenuta notifica anch'essa il 19/9/2013, recante la dicitura “documenti n.
05220090018958455000 e 05220090018958456000” (all. 12).
Può presumersi che si trattò d'un errore di stampa, stante la coincidenza con la data di notifica delle altre cartelle, benchè non si comprenda la ragione per cui furono indicati non
1, ma ben 2 numeri errati.
Nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dalla ricorrente.
Seguiva poi un'intimazione di pagamento relativa a tutte le cartelle, recante la data del
14/5/2015 e ritualmente notificata;
tuttavia, la cartolina di ritorno relata non riporta alcuna data (all. 5).
ADeR sostiene che la notifica si perfezionò il 27/8/2015; anche tale circostanza che non è stata revocata in dubbio dalla controparte.
Analogamente deve dirsi per l'intimazione portante data 21/11/2016, relativa a tutte le cartelle e ritualmente notificata, ma senza che sia dato conoscere la data (all.6) A dire della resistente la notifica si compì il 7-2-2017.
Seguiva un ulteriore intimazione di pagamento notificata alla per tutte le cartelle Parte_1
l'1-3-2023 (all.8)
Non v'è invece traccia dell'ulteriori precedenti notifiche elencate dalla resistente alle pag. 3
e 4 della memoria di costituzione, ma la cosa è irrilevante.
Deve poi tenersi conto in promo luogo del D. L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale all'art. 37 comma 2 così disponeva: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente il Decreto Legge 1 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31/12/2020
e convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 11, comma
9, stabiliva che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Risalendo il penultimo atto interruttivo della prescrizione al 7-2-2017, questa riprese a decorrere dal 9-2-2017 (non si calcola infatti il giorno in cui cade il momento iniziale del termine), per arrestarsi il 31-12-2020 e ricominciare a maturare dal l-7-2021
Posto che in assenza delle 2 sospensioni il termine quinquennale sarebbe spirato il 9-2-2022
(il 2020 era bisestile), il prolungamento prima per 129 giorni (periodo 23/2/2020-
30/6/2020) e poi per 180 (relativi al periodo 1-1-2021/30-6-2021), per un totale di 329 giorni, conduce al decorso della prescrizione al 3/9/2023.
Essendo l'ultimo atto interruttivo stato compiuto l'1-3-2023, ne discende che a tale epoca tutti i crediti vantati dall' non s'erano ancora prescritti. CP_1
In sintesi, il ricorso proposto nei confronti dell' va respinto, con conseguenziale CP_1
condanna del ricorrente al pagamento degli oneri processuali nella misura che si quantifica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
per difetto di legittimazione passiva.
[...]
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese Parte_1 Controparte_2
legali, che si liquidano in € 2500,00 per la fase di studio, € 1000,00, per la fase introduttiva,
€ 1500,00 per la fase di trattazione, € 2300,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali,
Iva e Cpa come da legge.
Rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2850,00 Parte_1
per la fase di studio, € 1250,00, per la fase introduttiva, € 1700,00 per la fase di trattazione,
€ 2600,00 per la fase decisionale oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 26-10-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05220090005320105000 n. 05220090009655218000 e n. 05220090018958450000, dall'importo complessivo di € 59.681,79.
Viste le note scritte depositate dalle parti, decide la causa come da seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 535/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Fabio Pace Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Controparte_1
Pisanu e , rapp. ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Aldo Bruzzone
Resistenti
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'intimazione di pagamento inoltrata notificata dall' CP_2
il 29-7-2024, avente a oggetto le cartelle esattoriali n. 05220090001107104000, n.
[...] Al riguardo la ha asserito di non aver mai ricevuto notificazione alcuna delle Parte_1
cartelle, eccependo altresì la prescrizione quinquennale dei crediti.
In primo luogo si rileva che l'essere il debitore decaduto dalla facoltà d'impugnare le cartelle entro il termine di cui a al Decreto Legislativo n. 46 del 1999 articolo 24, comma 5, per mancato esercizio della suddetta facoltà (o per aver fatto ciò tardivamente), determina l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non nei termini prospettati dall'Agenzie delle
Entrate.
In Cass. Ord. 26 maggio 2021, n. 14690 è stato, infatti affermato, che in base al “…principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.; si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla CP_1
L. n. 122 del 2010); in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell' Controparte_2
quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3 – ossia il termine di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo
(Cass. n. 14301 del 19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto Legislativo
n. 112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez.
U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018); invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio 2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;
questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)”:
Medesimo è il principio espresso dalla successiva pronuncia resa a S.U. il 08/03/2022,
n.7514, nella quale si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116)”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, atteso che si fa valere l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi – ossia negli avvisi d'addebito – per fatti sopravvenuti agli stessi.
In buona sostanza, per consolidata opinione giurisprudenziale, una simile azione è ben ammissibile qualora s'intenda far valere il decorso della prescrizione;
ciò indipendentemente dall'aver il debitore omesso d'opporsi all'avviso d'addebito entro il termine prescritto dall'art. 24, comma 5, D Lg.s. n. 46/1999.
Trattasi, infatti, d'un termine meramente processuale e non sostanziale, il decorso del quale rende definitivo il titolo esecutivo, ma non impedisce che il debitore possa esperire un'opposizione “recuperatoria” al fine di far valere l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo.
Diversamente deve dirsi nel caso in cui la prescrizione sia maturata anteriormente all'avviso di addebito poiché l'eccezione andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co. 5, d.lgs. n.46/99, con conseguente preclusione della possibilità di eccepire successivamente la prescrizione (Cass. Ord. n. 3182/2025).
Quanto alla questione della legittimazione passiva di , sempre in S.U. del 08/03/2022, CP_3
n.7514 è stato chiarito che tale legittimazione non sussiste qualora“…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”, puntualizzando
“..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs.
13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè “…deve affermarsi …in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”..
Ne consegue che l' non è soggetto legittimato a contraddire al ricorso Controparte_2
in esame, il quale si sostanzia nella proposizione d'una domanda d'accertamento negativo, senza che sia stata denunciata anche l'irregolarità o l'invalidità degli atti esecutivi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva di
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Vale la pena anche precisare che di per sé che l'intimazione di pagamento non è atto esecutivo, nè tantomeno costituisce titolo esecutivo, ma, più semplicemente, una comunicazione che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata qualora il debitore non adempia a quanto già richiesto con i precedenti avvisi d'addebito/cartelle di pagamento.
Quest'ultimi costituiscono, semmai, titolo esecutivo, mentre l'intimazione si risolve, in buona sostanza, in una sorta d'atto di precetto, avente l'effetto di costituire in mora il debitore nonché d'interrompere la prescrizione.
Nel venire all'esame del merito, s'osserva che, pur non essendo la presente causa comune anche a , l' ha comunque fatto propria la documentazione formata e depositata CP_3 CP_1
dall'ente di riscossione, il che rende ammissibile esaminarla ai fini della decisione.
Ebbene, tutte le cartelle per cui è causa furono effettivamente notificate all'attrice rispettivamente il 19/3/2009, il 25/5/2009, il 28/9/2009 e il 4/12/2009, come attestato dai doc. n.
3.1 e 3.2.
L'assunto della ricorrente secondo cui, essendo state ricevute da un familiare suo convivente, le notifiche del 19/3/2009 e 4/12/2009 relative alle cartelle n.
05220090001107104000 e n. 05220090018958450000 sarebbe nulle è infondato poiché la necessità dell'invio d'un avvisto è prevista soltanto per la notifica degli atti tributari ai sensi del comma 1, lett. a) e dell'art. 60 lett. b-bis) D.P.R. 600/1973. Nella fattispecie non si controverte (né potrebbe) su crediti tributari, ma su crediti di natura previdenziale
Quanto alle cartelle n. 05220090001107104000 e 05220090009655218000 e
35220090005320105000, sono stati prodotti gli avvisi d'intimazione con relativa notifica del
19/6/2013 (all. 4 e 11), dal che l'interruzione del decorso della prescrizione.
Circa la cartella n. 05220090018958450000 in atti v'è soltanto la cartolina attestante l'intervenuta notifica anch'essa il 19/9/2013, recante la dicitura “documenti n.
05220090018958455000 e 05220090018958456000” (all. 12).
Può presumersi che si trattò d'un errore di stampa, stante la coincidenza con la data di notifica delle altre cartelle, benchè non si comprenda la ragione per cui furono indicati non
1, ma ben 2 numeri errati.
Nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dalla ricorrente.
Seguiva poi un'intimazione di pagamento relativa a tutte le cartelle, recante la data del
14/5/2015 e ritualmente notificata;
tuttavia, la cartolina di ritorno relata non riporta alcuna data (all. 5).
ADeR sostiene che la notifica si perfezionò il 27/8/2015; anche tale circostanza che non è stata revocata in dubbio dalla controparte.
Analogamente deve dirsi per l'intimazione portante data 21/11/2016, relativa a tutte le cartelle e ritualmente notificata, ma senza che sia dato conoscere la data (all.6) A dire della resistente la notifica si compì il 7-2-2017.
Seguiva un ulteriore intimazione di pagamento notificata alla per tutte le cartelle Parte_1
l'1-3-2023 (all.8)
Non v'è invece traccia dell'ulteriori precedenti notifiche elencate dalla resistente alle pag. 3
e 4 della memoria di costituzione, ma la cosa è irrilevante.
Deve poi tenersi conto in promo luogo del D. L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale all'art. 37 comma 2 così disponeva: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente il Decreto Legge 1 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31/12/2020
e convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 11, comma
9, stabiliva che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Risalendo il penultimo atto interruttivo della prescrizione al 7-2-2017, questa riprese a decorrere dal 9-2-2017 (non si calcola infatti il giorno in cui cade il momento iniziale del termine), per arrestarsi il 31-12-2020 e ricominciare a maturare dal l-7-2021
Posto che in assenza delle 2 sospensioni il termine quinquennale sarebbe spirato il 9-2-2022
(il 2020 era bisestile), il prolungamento prima per 129 giorni (periodo 23/2/2020-
30/6/2020) e poi per 180 (relativi al periodo 1-1-2021/30-6-2021), per un totale di 329 giorni, conduce al decorso della prescrizione al 3/9/2023.
Essendo l'ultimo atto interruttivo stato compiuto l'1-3-2023, ne discende che a tale epoca tutti i crediti vantati dall' non s'erano ancora prescritti. CP_1
In sintesi, il ricorso proposto nei confronti dell' va respinto, con conseguenziale CP_1
condanna del ricorrente al pagamento degli oneri processuali nella misura che si quantifica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
per difetto di legittimazione passiva.
[...]
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese Parte_1 Controparte_2
legali, che si liquidano in € 2500,00 per la fase di studio, € 1000,00, per la fase introduttiva,
€ 1500,00 per la fase di trattazione, € 2300,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali,
Iva e Cpa come da legge.
Rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
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[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2850,00 Parte_1
per la fase di studio, € 1250,00, per la fase introduttiva, € 1700,00 per la fase di trattazione,
€ 2600,00 per la fase decisionale oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 26-10-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05220090005320105000 n. 05220090009655218000 e n. 05220090018958450000, dall'importo complessivo di € 59.681,79.