Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata
Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2168/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
con sede a Comiso (RG), via Galilei n. 40, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I. ); P.IVA_1
con sede a Comiso (RG), in c.da Comuni C.P.75, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. ); P.IVA_2
entrambi elettivamente domiciliati a Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte ricorrente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentate
[...] pro tempore (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_3 ex lege ed ivi domiciliata presso gli uffici siti a Palermo, in via Villareale n.6; convenuta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 21 Gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Si costituiva nel giudizio l'Autorità del Bacino idrografico contestando la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo di ctu, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 18 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
_______
La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, la è Parte_1 proprietaria di un fondo ubicato nel territorio comunale di AZ (Ct) in contrada Scozzarella, individuato dalle particelle 214-215-88-363 del foglio di mappa 12, in ragione di due atti di compravendita, Notaio , Rep n. 50098 e n. 50099 del 12/06/2014 e Persona_1 conduce in locazione le particelle 451-452-453-454-456-457- 458-468-469 del medesimo foglio di mappa, in virtù di un contratto di locazione stipulato il 18/02/2017 e registrato il 5/03/2018. I terreni condotti dalla ricorrente insistono su un comprensorio pianeggiante vallivo, il cui indirizzo agronomico trova nell' agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere, nel seminativo l'uso prevalente.
La è proprietaria di un fondo articolato in due distinti Controparte_3 appezzamenti ubicati nel territorio comunale di AR UL (RG), censiti in catasto al foglio 130 particelle 129-3-144-147-217 e al foglio 129 particella 271, in forza di atto di compravendita, Notaio Rep. 132692 del 24/05/2008 e decreto di Persona_2
Trasferimento del Tribunale di Ragusa relativo alla esecuzione immobiliare n. 31/1987 R.Gen. etti appezzamenti insistono su un comprensorio pianeggiante vallivo e ricadono CP_4 entrambi in contrada AZllo, a Nord Ovest del centro abitato di AR UL (RG).
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalle stazioni pluviografiche di AZ e Caltagirone, relativi al volume di pioggia caduta tra il 7 e l'11 febbraio 2023, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza inferiore a 5 anni, quindi da considerarsi ordinario.
Passando alla disamina delle cause prevalenti dei danni e delle esondazioni, i cc.tt.uu. hanno concluso affermando che, gli eventi di allagamento verificatisi nel Febbraio del 2023 siano da ascrivere in parte anche all'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua nel tempo, soprattutto in corrispondenza di sezioni in cui risultano presenti attraversamenti di stradelle interpoderali.
Tali conclusioni sono state contestate dalla convenuta Autorità di Bacino, la quale reputa che l'evento piovoso, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, debba essere qualificato come eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito. La convenuta osserva, in particolare, che “I livelli di pioggia, infatti, che si sono abbattuti in 48 ore si sono attestati intono ai 200 mm nelle province di Catania, Ragusa e Messina, con punte dell'ordine dei 400 mm nei Comuni del siracusano, fra i quali vi è Noto. Si è trattato quindi di un evento piovoso, intenso e continuo, che ha messo in crisi il reticolo idrografico, principale e secondario dell'area sud-orientale della . Pertanto, CP_2 attesa l'eccezionalità degli eventi, non possono dirsi assolutamente integrati i presupposti della responsabilità ex art. 2051, sussistendo invece le condizioni che escludono l'operatività dell'imputazione oggettiva”. Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati – che le valutazioni circa l'eccezionalità o meno dell'evento calamitoso devono tenere conto dei cambiamenti climatici cui si è assistito negli ultimi decenni e che hanno già intensificato il verificarsi dei fenomeni alluvionali da piogge torrentizie, oggi sempre più frequenti. Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più frequenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_2
Parte convenuta ha eccepito la responsabilità dei ricorrenti o il loro concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei loro beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, nonché la violazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana per avere costruito in aree soggette ad allagamento come censite e perimetrate dallo stesso P.A.I. Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti hanno escluso ogni responsabilità dei ricorrenti nella causazione del danno.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_2 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dai ricorrenti, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un ordinario evento meteorico, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, la relazione in atti, con riferimento alla ha indicato le seguenti voci: Parte_1
- Ripristino strutturale € 57.732,27
- Perdita temporanea redditività e diminuita produttività futura € 14.217,75.
Totale complessivo € 71.950,02.
Il risarcimento stimato a vantaggio della come ripartito Controparte_1 secondo quanto indicato nella consulenza, ha riguardato le seguenti voci: - Ripristino strutturale € 133.813,36
- Perdita temporanea redditività e diminuita produttività futura € 34.223,87.
Totale complessivo € 168.037,23
Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno compensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto alla sarà pari ad Parte_1
€ 77.360,29 (di cui € 5.410,36 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
Il risarcimento complessivo dovuto a sarà pari ad € Controparte_1
180.672,03 (di cui € 12.635,68 a titolo di interessi) oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
1) condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla la somma di € Parte_1
77.360,29 e alla la somma di € 180.672,03, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
2) condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in complessivi € 8.266,00, di cui € 1.214,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16 Giugno 2025
Palermo, 18/06/2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo