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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10429/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]C.F._1
Via della Verna n.3, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Rescazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Rosa Giorgi n.19
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Cecina (LI), via Arno n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Jennifer Pelosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cecina (LI), piazza della Libertà n. 37
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM
pagina 1 di 4 Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28/11/2024, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “regime di affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
calendario di frequentazione come suggerito dal dott. onere a carico del padre di versare alla madre mensilmente l'importo di e. Persona_1
250,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a far data dalla domanda;
assegnazione in via esclusiva alla madre dell'AUU; impegno del padre a restituire in forma rateizzata gli arretrati maturati per un importo massimo di e. 1000,00; integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/09/2023, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore nato a [...] il [...], dalla convivenza Persona_2
more uxorio, ad oggi cessata, tra e in particolare il ricorrente ha chiesto Parte_1 CP_1 al Tribunale di disporre: “ in tesi: 1) disporre l'affidamento super esclusivo (o esclusivo rafforzato) del minore alla madre , con mantenimento della residenza presso la Persona_2 Parte_1
stessa in Firenze, via della Verna 20 n.3, disciplinando il diritto di visita del padre con le modalità e i tempi che saranno ritenuti adeguati, se opportuno anche in modalità protetta e/o con il supporto di figure professionali e all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità; 2) porre a carico del sig.
un contributo di mantenimento mensile per il figlio in misura non inferiore CP_1 Per_2
ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat, o comunque commisurato al reddito del convenuto -ad oggi ignoto alla ricorrente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio come da protocollo del CNF;
disporre che la sig.ra benefici per intero dell'Assegno Unico Pt_1
versato dall'Inps in favore del figlio minore;
in ipotesi: disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre , ferme restando tutte le altre richieste formulate in tesi;
in Persona_2 Parte_1
denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo: disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre con i tempi e le modalità che saranno ritenute opportune. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 2 di 4 2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo di: “1. CP_1
In ogni caso, disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2. per quanto attiene al collocamento del minore: nel caso in cui sia valutata l'assenza di una figura adulta idonea a supervisionare il minore in orario notturno presso l'abitazione della madre, visto l'orario lavorativo materno, disporre il collocamento prevalente presso il padre;
in subordine e valutata positivamente la presenza di una figura adulta idonea a supervisionare il minore in orario notturno presso l'abitazione della madre, disporre il collocamento prevalente presso la madre per il periodo invernale da settembre a maggio compresi di ogni anno, con diritto di visita del padre nella giornata di sabato per n. 3 sabati mensili dalle ore 15:00 alle ore 21:00. (In subordine per n. 2 sabati mensili alternati). Disporre il collocamento paritario e mantenimento diretto, nel periodo estivo dalla fine della scuola nei mesi da giugno ad agosto compresi, con possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive alternate con l'uno e l'altro genitore, da comunicarsi entro il 30.04 di ogni anno;
3. per le vacanze natalizie disporre il collocamento per una settimana con ciascun genitore. Per le vacanze pasquali disporre il collocamento per metà del periodo di vacanza presso ciascun genitore;
4. dare disposizioni affinché sia garantito un rapporto continuativo anche telefonico tra padre e figlio e per l'effetto disporre che sia consentita e non preclusa da parte della madre, almeno una conversazione telefonica al giorno entro le ore 21:00 da padre a figlio;
5. porre a carico del un contributo per il CP_1
mantenimento mensile del figlio nella misura massima di euro 200 (duecento,00), Per_2
rivalutabile ISTAT, limitatamente ai mesi invernali da settembre a maggio compresi (per le restanti mensilità disporre mantenimento diretto, come sopra). Porre a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. Avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 28/11/2024, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 28/11/2024 meritano accoglimento, dovendosi recepire le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione indicate a pag. 4 della relazione peritale depositata in PCT in data 16/11/2024 dal dott.
in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli Per_1 dell'interesse del figlio minore (n. 28/12/2013). Persona_2
pagina 3 di 4 5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28/11/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10429/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]C.F._1
Via della Verna n.3, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Rescazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Rosa Giorgi n.19
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Cecina (LI), via Arno n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Jennifer Pelosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cecina (LI), piazza della Libertà n. 37
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM
pagina 1 di 4 Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28/11/2024, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “regime di affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
calendario di frequentazione come suggerito dal dott. onere a carico del padre di versare alla madre mensilmente l'importo di e. Persona_1
250,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a far data dalla domanda;
assegnazione in via esclusiva alla madre dell'AUU; impegno del padre a restituire in forma rateizzata gli arretrati maturati per un importo massimo di e. 1000,00; integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/09/2023, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore nato a [...] il [...], dalla convivenza Persona_2
more uxorio, ad oggi cessata, tra e in particolare il ricorrente ha chiesto Parte_1 CP_1 al Tribunale di disporre: “ in tesi: 1) disporre l'affidamento super esclusivo (o esclusivo rafforzato) del minore alla madre , con mantenimento della residenza presso la Persona_2 Parte_1
stessa in Firenze, via della Verna 20 n.3, disciplinando il diritto di visita del padre con le modalità e i tempi che saranno ritenuti adeguati, se opportuno anche in modalità protetta e/o con il supporto di figure professionali e all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità; 2) porre a carico del sig.
un contributo di mantenimento mensile per il figlio in misura non inferiore CP_1 Per_2
ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat, o comunque commisurato al reddito del convenuto -ad oggi ignoto alla ricorrente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio come da protocollo del CNF;
disporre che la sig.ra benefici per intero dell'Assegno Unico Pt_1
versato dall'Inps in favore del figlio minore;
in ipotesi: disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre , ferme restando tutte le altre richieste formulate in tesi;
in Persona_2 Parte_1
denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo: disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre con i tempi e le modalità che saranno ritenute opportune. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 2 di 4 2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo di: “1. CP_1
In ogni caso, disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2. per quanto attiene al collocamento del minore: nel caso in cui sia valutata l'assenza di una figura adulta idonea a supervisionare il minore in orario notturno presso l'abitazione della madre, visto l'orario lavorativo materno, disporre il collocamento prevalente presso il padre;
in subordine e valutata positivamente la presenza di una figura adulta idonea a supervisionare il minore in orario notturno presso l'abitazione della madre, disporre il collocamento prevalente presso la madre per il periodo invernale da settembre a maggio compresi di ogni anno, con diritto di visita del padre nella giornata di sabato per n. 3 sabati mensili dalle ore 15:00 alle ore 21:00. (In subordine per n. 2 sabati mensili alternati). Disporre il collocamento paritario e mantenimento diretto, nel periodo estivo dalla fine della scuola nei mesi da giugno ad agosto compresi, con possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive alternate con l'uno e l'altro genitore, da comunicarsi entro il 30.04 di ogni anno;
3. per le vacanze natalizie disporre il collocamento per una settimana con ciascun genitore. Per le vacanze pasquali disporre il collocamento per metà del periodo di vacanza presso ciascun genitore;
4. dare disposizioni affinché sia garantito un rapporto continuativo anche telefonico tra padre e figlio e per l'effetto disporre che sia consentita e non preclusa da parte della madre, almeno una conversazione telefonica al giorno entro le ore 21:00 da padre a figlio;
5. porre a carico del un contributo per il CP_1
mantenimento mensile del figlio nella misura massima di euro 200 (duecento,00), Per_2
rivalutabile ISTAT, limitatamente ai mesi invernali da settembre a maggio compresi (per le restanti mensilità disporre mantenimento diretto, come sopra). Porre a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. Avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 28/11/2024, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 28/11/2024 meritano accoglimento, dovendosi recepire le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione indicate a pag. 4 della relazione peritale depositata in PCT in data 16/11/2024 dal dott.
in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli Per_1 dell'interesse del figlio minore (n. 28/12/2013). Persona_2
pagina 3 di 4 5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 28/11/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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