Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1223/23 Oggetto: Opposizione all'esecuzione 615 c.p.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...];
(Avv. DAVIDE LO GIUDICE) -attore -
nei confronti di:
Controparte_1 con sede sociale in Irlanda (EE), Maynooth, Co.Kildare, Straffan Road Moneycooly S.n.
Maynooth Business Campus, registrata in Irlanda al numero 315348, organizzata ed esistente secondo le leggi della Repubblica Irlandese e con sede secondaria in Milano, Via Borromei n.5, nella qualità di procuratrice speciale della “ , società a responsabilità Controparte_2 limitata con socio unico, con sede in Milano (MI), via San Prospero n.4;
- convenuta contumace -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con provvedimento del 7.3.2023 il giudice dell'esecuzione della procedura n. 200 - 2/2016
R.G.Es. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da Parte_1 fissando fissa termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, con osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
1
In via preliminare, relativamente alla fase sommaria dell'opposizione, consapevole del mancato rispetto del termine perentorio fissato dal GE, ha ritenuto sanata tale decadenza alla luce del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c stante l'avvenuta costituzione di controparte.
Ha allegato nel merito l'inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata e, dunque, l'insussistenza delle condizioni per la vendita dell'immobile disposta con provvedimento del G.E. in data 8.11.2022.
Ha esposto, al riguardo, di aver spiegato appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con la quale il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inefficace il contratto di compravendita - per il mancato avveramento della condizione sospensiva (cancellazione delle formalità pregiudizievoli) -, con il quale la in persona del liquidatore RT
, ha alienato l'immobile oggetto della procedura espropriativa. Parte_1
Ha ritenuto che la procedura esecutiva non può essere proseguita in quanto la statuizione che dichiara l'inefficacia del contratto di compravendita non è ancora passata in giudicato. Ha altresì contestato la condanna alle spese di lite della fase sommaria.
nella qualità di procuratrice speciale della benché Controparte_1 Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace.
Il processo è stato istruito con prove documentali e rimesso in decisione all'udienza del
19.3.2025 previa assegnazione dei termini a ritroso ex artt. 281 quinquies co 1 – 189 c.p.c
***
Così rappresentato il fatto e lo svolgimento del processo, deve osservarsi preliminarmente che in relazione ai motivi prospettati viene in rilievo un'opposizione all'esecuzione ex art 615
c.p.c. poiché si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sull'assunto che l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Agrigento (che ha accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta alla compravendita con la quale la in persona di , n.q. di liquidatore, Controparte_4 Parte_1 ha alienato il bene oggetto di vendita delegata, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto), non è ancora passata in giudicato essendo pendente appello.
E' pacifico, perché ammesso dall'attore in citazione (pag. 5), che per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza non è stato rispettato il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione avente natura perentoria (art. 615 co 2 c.p.c.).
Sul punto, per costante giurisprudenza, non può trovare applicazione il principio di raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. che l'opponente ha invocato alla luce dell'avvenuta costituzione della controparte nella fase sommaria.
2 Difatti, il principio di non rilevabilità della nullità di un atto in caso di raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/06/2024, n. 17329; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/03/2024, n. 6878; Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 18/10/2024, n. 27126).
Nessun rilievo in tal senso acquista l'avvenuta costituzione di controparte, a fortiori se tesa a ribadire la tardività della notifica spiegata e suoi effetti, come nel caso di specie.
Sul punto, infatti, a fronte di un dettato legislativo inequivocabile, il quale espressamente qualifica come perentori i termini “per la notificazione del ricorso e del decreto” (art. 615 II comma c.p.c.), la Suprema Corte in più occasioni ha statuito che il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, comunque rilevabile anche d'ufficio, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte (ex multis Cass., n. 4472 del
1984; Cass., n. 5787 del 1986; Cass., n. 4957 del 2007; Cass., n. 11583 del 2009 si vedano altresì: Tribunale di Roma, Sez. Esecuzioni Immobiliari, Ordinanza del 09.05.19; Tribunale di
Roma, Sez. Esecuzioni Immobiliari, Ordinanza del 06.09.2017).
A ciò consegue - come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione - che l'omissione, come l'irregolare svolgimento della preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive, necessaria ed inderogabile, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (v. ampiamente, sul punto,
Cass. civ., Sez. III, Sent., ud. 13/07/2018, n. 25170).
Per tali motivi, assorbita ogni doglianza nel merito, la domanda spiegata deve essere dichiarata improcedibile.
In relazione alle spese di lite della fase sommaria, l'attore lamenta che il giudice avrebbe dovuto applicare lo scaglione indeterminabile in luogo del valore del bene esecutato
(ricompreso nello scaglione da 260.000,00 a 520.000,00). Tale doglianza si rivela, invero, infondata.
Alla luce degli stessi arresti giurisprudenziali richiamati dall'attore, nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata occorre dar prevalenza al “valore degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione”; nel caso in cui non sia possibile determinare tale valore si procede tenendo in considerazione il valore del bene esecutato (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021).
Al riguardo, nessuna allegazione è contenuta negli atti difensivi al fine di poter desumere il
“valore” degli effetti economici dell'esito dell'opposizione; ragion per cui, in assenza di elementi in tal senso, correttamente il giudice dell'esecuzione ha provveduto a liquidare le spese di lite tenendo conto del valore del bene.
3 Disattesa ogni domanda spiegata, le spese di lite del presente giudizio sono dichiarate irripetibili nella contumacia della convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di nella qualità di procuratrice speciale della
[...] Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_2
DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione spiegata, irripetibili le spese di lite nella contumacia della convenuta.
Così deciso in Agrigento, 28 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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