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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
Nella causa civile iscritta al n. 3945 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Traversa Emilia n. Parte_1 C.F._1
62 presso lo studio dell'avv.to Mariarosaria Varano (cf , che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti
- attore -
E
, p. iva in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa - giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 in atti - dall'avv.to Roberta Ventrici (cf ) ed elettivamente domiciliata presso gli uffici C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, ubicati presso la cittadella regionale
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25.03.25 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190
c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato la per sentirla condannare al pagamento Parte_1 Controparte_1 dell'indennizzo/risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica - nella fattispecie cinghiali - sul fondo dell'attore ubicato nel Comune di Isca sullo Ionio loc. Campanaria, quantificati in € 15.750,00 nella CTP allegata in atti.
Si è costituita la , la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base di Controparte_1 quanto previsto dall'art. 6 lett.f, art. 14, art. 19, art. 22 della legge regione n. 9 del 1996, che prevede CP_1
l'attribuzione delle funzioni amministrative e risarcitorie direttamente alle Provincie.
Nel merito, poi, ha contestato la domanda, invocando l'applicazione ne caso de quo dell'art. 2043 cc e del relativo regime probatorio e non quello più agevole per l'attore previsto dall'art. 2052 cc.
All'udienza del 26.04.2022, escusso il teste , il GI alla luce dell'eccezione preliminare proposta Testimone_1 dalla ha disposto la precisazione delle conclusioni ed ha introitato la causa a sentenza. Controparte_1
Con sentenza parziale n. 1797/2022, depositata in data 14.12.2022, è stata dichiarata la legittimazione passiva della e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo. Disposta poi una ctu per Controparte_1 la quantificazione dei danni subiti dal fondo de quo, raccolte le precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza 2. Risolta la questione preliminare, va ora ricordato che: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cassazione ordinanza 8 giugno 2022 n. 18454).
2.1 Inquadrata così la fattispecie giuridica nella quale il fatto concreto è sussumibile, va aggiunto che: “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la CP_1 prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (ibidem).
3. Orbene nel caso di specie parte attrice - sia pure in via presuntiva - ha dimostrato che il danno subito è riconducibile dall'attacco di cinghiali.
Nella sua relazione, il perito di ufficio, dott. agronomo , ha ricondotto la causa dei danni per Persona_1 cui è causa alle incursioni dei cinghiali, in quanto: “vi sono evidenti tracce della presenza del passaggio continuo e attuale di cinghiali. Ne sono prove evidenti i numerosi scavi, le numerose buche del terreno, i calpesti dell'erba, le numerose orme, e gli escrementi lasciati sul terreno” (vedi pag. 8 relazione ctu).
Inoltre il teste ha affermato: “(…) di avere visto tracce di cinghiali anche nel terreno di Testimone_1 Pt_1
(orme e feci). Sono andato nel predetto terreno su incarico della ATC in qualità di cacciatore di
[...] selezione. Il cacciatore di selezione ha il compito di abbattere i cinghiali in soprannumero (…….)Nel fondo di
oltre a tracce di presenza cinghiali erano visibili dei danni cioè delle buche nei pressi delle Parte_1 piante degli alberi di ulivo, le cui radici erano scavate, muri a secco buttati giù. A mio avviso sulla base della mia esperienza tali danni erano riconducibili al passaggio ed alla presenza di cinghiali” (vedi udienza del
26.04.2022). Le valutazioni del teste sono attendibili sia perché risulta persona esperta della materia sia perché terzo alle parti in causa.
Dall'insieme di tali circostanze -unitariamente valutate- si può, pertanto, risalire al fatto ignoto del danneggiamento da parte dei cinghiali. L'onere della prova è quindi da considerare soddisfatto.
4. In merito al quantum il perito d'ufficio ha stimato tre voci di danno: l'indennizzo per la produzione di olive perse pari a € 1.200,00; l'indennizzo dei danni per scavi e buche nel terreno pari ad € 150,00; l'indennizzo per i danni alle reti di raccolta delle olive pari ad € 168,00.
Egli, pertanto, ha determinato in complessivi € 1.518,00 l'indennizzo globale per quattro bienni di ciclo produttivo di olivo dal 2014 al 2022, cui andranno sommati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (1.101,00 - 5.200,01) sulla base della somma effettivamente riconosciuta;
anche le spese di ctu vengono poste a carico esclusivo della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la , in persona del lrpt, a pagare € 1.518,00 - Controparte_1 quale indennizzo per quattro bienni di ciclo produttivo di olivo dal 2014 al 2022 - oltre interessi e la rivalutazione monetaria maturata in favore di;
Parte_1 - Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che si liquidano Controparte_1 in € 2.816,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- Condanna la al pagamento delle spese di CTU poste a suo esclusivo carico. Controparte_1
Catanzaro, li 21.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
Nella causa civile iscritta al n. 3945 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Traversa Emilia n. Parte_1 C.F._1
62 presso lo studio dell'avv.to Mariarosaria Varano (cf , che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti
- attore -
E
, p. iva in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa - giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 in atti - dall'avv.to Roberta Ventrici (cf ) ed elettivamente domiciliata presso gli uffici C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, ubicati presso la cittadella regionale
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25.03.25 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190
c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato la per sentirla condannare al pagamento Parte_1 Controparte_1 dell'indennizzo/risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica - nella fattispecie cinghiali - sul fondo dell'attore ubicato nel Comune di Isca sullo Ionio loc. Campanaria, quantificati in € 15.750,00 nella CTP allegata in atti.
Si è costituita la , la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base di Controparte_1 quanto previsto dall'art. 6 lett.f, art. 14, art. 19, art. 22 della legge regione n. 9 del 1996, che prevede CP_1
l'attribuzione delle funzioni amministrative e risarcitorie direttamente alle Provincie.
Nel merito, poi, ha contestato la domanda, invocando l'applicazione ne caso de quo dell'art. 2043 cc e del relativo regime probatorio e non quello più agevole per l'attore previsto dall'art. 2052 cc.
All'udienza del 26.04.2022, escusso il teste , il GI alla luce dell'eccezione preliminare proposta Testimone_1 dalla ha disposto la precisazione delle conclusioni ed ha introitato la causa a sentenza. Controparte_1
Con sentenza parziale n. 1797/2022, depositata in data 14.12.2022, è stata dichiarata la legittimazione passiva della e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo. Disposta poi una ctu per Controparte_1 la quantificazione dei danni subiti dal fondo de quo, raccolte le precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza 2. Risolta la questione preliminare, va ora ricordato che: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cassazione ordinanza 8 giugno 2022 n. 18454).
2.1 Inquadrata così la fattispecie giuridica nella quale il fatto concreto è sussumibile, va aggiunto che: “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la CP_1 prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (ibidem).
3. Orbene nel caso di specie parte attrice - sia pure in via presuntiva - ha dimostrato che il danno subito è riconducibile dall'attacco di cinghiali.
Nella sua relazione, il perito di ufficio, dott. agronomo , ha ricondotto la causa dei danni per Persona_1 cui è causa alle incursioni dei cinghiali, in quanto: “vi sono evidenti tracce della presenza del passaggio continuo e attuale di cinghiali. Ne sono prove evidenti i numerosi scavi, le numerose buche del terreno, i calpesti dell'erba, le numerose orme, e gli escrementi lasciati sul terreno” (vedi pag. 8 relazione ctu).
Inoltre il teste ha affermato: “(…) di avere visto tracce di cinghiali anche nel terreno di Testimone_1 Pt_1
(orme e feci). Sono andato nel predetto terreno su incarico della ATC in qualità di cacciatore di
[...] selezione. Il cacciatore di selezione ha il compito di abbattere i cinghiali in soprannumero (…….)Nel fondo di
oltre a tracce di presenza cinghiali erano visibili dei danni cioè delle buche nei pressi delle Parte_1 piante degli alberi di ulivo, le cui radici erano scavate, muri a secco buttati giù. A mio avviso sulla base della mia esperienza tali danni erano riconducibili al passaggio ed alla presenza di cinghiali” (vedi udienza del
26.04.2022). Le valutazioni del teste sono attendibili sia perché risulta persona esperta della materia sia perché terzo alle parti in causa.
Dall'insieme di tali circostanze -unitariamente valutate- si può, pertanto, risalire al fatto ignoto del danneggiamento da parte dei cinghiali. L'onere della prova è quindi da considerare soddisfatto.
4. In merito al quantum il perito d'ufficio ha stimato tre voci di danno: l'indennizzo per la produzione di olive perse pari a € 1.200,00; l'indennizzo dei danni per scavi e buche nel terreno pari ad € 150,00; l'indennizzo per i danni alle reti di raccolta delle olive pari ad € 168,00.
Egli, pertanto, ha determinato in complessivi € 1.518,00 l'indennizzo globale per quattro bienni di ciclo produttivo di olivo dal 2014 al 2022, cui andranno sommati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (1.101,00 - 5.200,01) sulla base della somma effettivamente riconosciuta;
anche le spese di ctu vengono poste a carico esclusivo della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la , in persona del lrpt, a pagare € 1.518,00 - Controparte_1 quale indennizzo per quattro bienni di ciclo produttivo di olivo dal 2014 al 2022 - oltre interessi e la rivalutazione monetaria maturata in favore di;
Parte_1 - Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che si liquidano Controparte_1 in € 2.816,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.552,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- Condanna la al pagamento delle spese di CTU poste a suo esclusivo carico. Controparte_1
Catanzaro, li 21.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo