CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
7520/2021 posta in deliberazione il giorno 22.10.2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. DI MARTINO VINCENZA;
E
Controparte_1 [...]
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. DE COSMO AMANDA;
( ) C/O AVV. Controparte_3 C.F._1
IAIONE LARGO DI RR EN 11 00186 Pt_1 Controparte_4
( ) VIA AL QUARTO MIGLIO, 50 00178 C.F._2 Pt_1
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1944/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale
[...] aveva così statuito: “ 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposto della somma di € 628.584,40 , oltre interessi legali dal 1.2.2012 sino al saldo 3) pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti per la metà le spese di CTU come liquidate in atti;
4) condanna
1 parte opponente alla refusione in favore di parte opposta di ½ delle spese di lite liquidate in E
16.500,00 (da dimezzare in sede di pagamento) per compensi, oltre accessori come per legge, compensandole per il resto”
Anche la ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Entrambe le parti hanno chiesto il rigetto degli appelli delle controparti.
Riuniti i giudizi, precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe la causa è stata decisa con lettura in udienza ex art 281 sexies c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2. Con il primo motivo il ha ribadito l'eccezione di tardività dell'opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo 1348/2016 con il quale era stato ingiunto di pagare l'importo di € Parte 2.639.929,31. Questo era stato notificato alla a mezzo pec all'indirizzo il 10.6.2016 e a mezzo ufficiale giudiziario il 16.6.2016. Email_1
L'opposizione era stata proposta il 25.7.2016.
La doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 24817/2024 ha precisato: “ La sopravvenuta inidoneità
- in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente;
conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da
, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai CP_5 fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).
2 In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato:
“6. Occorre ora considerare che l'art. 16 ter d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012, sotto la rubrica “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, recita(va) nella sua originaria versione: “1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 82, nonché il registrogenerale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Detto testo della norma (successivamente più volte novellato) era quello ancora vigente all'epoca della costituzione “personale” dell'amministrazione in primo grado (in data 24.6.2014, come già evidenziato). E in proposito si deve ricordare (come già considerato da questa Corte nella motivazione di Cass. n.
23445/2021), che l'art. 16 d.l. n. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con mod. in L. n. 2/2009), al comma 8, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi dell'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), avrebbero istituito una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Pertanto, l'art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012 già cit. nell'inserire l'art. 16 ter nel testo del d.l. n. 179/2012, recante, come si è visto e per quanto qui interessa, l'esplicito richiamo anche ai pubblici elenchi di cui all'ora cit. art. 16 d.l. n. 185/2008 convertito in legge, aveva così incluso l'IndicePA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche. Sia la Corte territoriale (cfr. § 7.2.3. a pag. 9 dell'impugnata sentenza) che, tuttora, le parti in causa riconoscono che l'indirizzo telematico indicato quale domicilio eletto dall'amministrazione in primo grado nella sua memoria di costituzione fosse ascrivibile al sito ossia, Email_2 presente nel pubblico elenco IndicePA. Dunque, tale elezione di domicilio (in alternativa a quella presso l'indicato domicilio c.d. fisico) era perfettamente conforme alla specifica normativa ratione temporis applicabile all'atto della costituzione dell'amministrazione in primo grado.
7. Vero è che il quadro normativo di riferimento era ormai sensibilmente mutato all'epoca della notificazione della sentenza di primo grado (in data 28.10.2015).
7.1. Più nello specifico, l'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 era stato modificato dall'art. 47, comma 1, d.l.
n. 90/2014, conv. con mod. in L. n. 114/2014 (ma anche in seguito è stato più volte modificato),
3 nel senso che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre
2014, al Ministero della giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco;
anche se, come già evidenziato da questa
Corte in fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, tale specifica previsione “era, però, priva di sanzione” (cfr. in tal senso nella motivazione la già cit. Cass. n. 23445/2021). 7.2.
L'art. 16 ter d.l. n. 179/2012 era stato modificato sempre dal d.l. n. 90/2014, art. 45-bis, comma
2, lett. a), n. 1), nel senso di non includere più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'indicePA.
7.3. Inoltre, l'art. 52, comma 1, lett. b), dello stesso d.l. n. 90/2014 aveva inserito nel d.l. n. 179/2012 l'art. 16 sexies che, sotto la rubrica “Domicilio digitale”, recita(va): “Salvoquanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (in sigla ReGindE). 8.
Ebbene, proprio in base a tale complesso normativo (entrato in vigore il 19.8.2014), valevole ratione temporis all'atto della notificazione della sentenza di primo grado (e, prescindendosi dal sopravvenuto ulteriore mutamento delle norme in subiecta materia che qui non rileva), tale notifica si appalesa nulla.
9. In particolare, in disparte l'indirizzo c.d. fisico eletto in alternativa a quello digitale dalla p.a., la sopravvenuta inidoneità di quest'ultimo ai fini della notificazione della sentenza, quando questa fu eseguita, in base appunto allo ius superveniens, non abilitava certamente la parte privata notificante ad avvalersi a tal fine di altro indirizzo PEC, che, come risulta ex actis, ed ha constatato la stessa Corte di merito, parimenti era stato tratto dal registro
“IndicePA”. Trattasi, infatti, di recapito telematico a più forte ragione inidoneo ad una valida notificazione in quel contesto temporale, perché la sua inidoneità non era sopravvenuta (come nel caso del domicilio digitale eletto in prime cure dallaDTL), ma attuale 9.1. E, mentre rispetto ad un'ipotetica notificazione comunque eseguita presso uno dei due domicili eletti (anche quello fisico), e a fronte di una mancata comunicazione della p.a. del proprio indirizzo telematico al ReGindE (ove accertata), almeno a livello conoscitivo (sul rilievo che sia il domicilio virtuale che quello reale erano stati indicati dalla destinataria e quindi erano senz'altro noti ad essa), sarebbe stato al più predicabile che la stessa benché difforme dalla legge avesse raggiunto il suo scopo, tanto era ed è insostenibile rispetto alla notifica telematica nella specie operata.
9.2. Il controricorrente in questa sede ha dedotto che il CP_6
4 Cont ricorrente non teneva conto che “la di Chieti, a seguito di accorpamento con quella di
, aveva cambiato la propria denominazione in , sicché anche CP_8 Controparte_9
l'indirizzo pec risultante dal registro IPA era, al momento della notifica, diverso da quello indicato nell'atto di costituzione in primo grado, come risulta dalla stampa del registro IPA del 27.10.2015, giorno precedente quello della notifica della sentenza (cfr. doc. 4 del fascicoletto di Cassazione)”. Osserva, tuttavia, il Collegio che – a prescindere dalla considerazione che trattasi di profilo non accertato, né considerato dalla Corte territoriale – ciò non toglie che l'indirizzo telematico di cui s'è avvalsa la parte privata non rientrava sul piano giuridico all'epoca della notificazione in un pubblico elenco utilizzabile a tal fine. 9.3.
La Corte territoriale ha sottolineato che “il non ha peraltro neppure indicato quale CP_6 sarebbe il diverso indirizzo di posta elettronica che l'amministrazione avrebbecomunicato al per le finalità indicate dalla normativa, cosicché allo stato è ignoto Controparte_10 perfino se la Direzione del Lavoro di Chieti abbia in effetti comunicato il proprio indirizzo di posta dal ReGindE, di cui al D.M. n. 44- 2011, gestito dal , diverso da Controparte_10 quello - consultabile dall'elenco indicepa.gov.it (elenco PA) – al quale, nella fattispecie, è stata indirizzata la notifica”.
9.4. Nota il Collegio a proposito di questi rilievi che la Corte di merito non ha, in realtà, constatato (come ben avrebbe potuto fare anche d'ufficio, quale appunto giudice di merito) l'effettiva mancanza dell'inserimento di un indirizzo telematico nel ReGindE, ma ha dato tale adempimento come processualmente “ignoto”. Non risulta ex actis, peraltro, che la parte privata, eccipiente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, avesse allegato, prima che dimostrato, che la controparte pubblica non avesse appunto inserito un proprio indirizzo del genere nel ReGindE. Nondimeno, la stessa Corte ha mostrato di aderire ad un indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (in Sez. V, sent. 31.1.2019, n. 7026), che riguardava caso in cui quel giudice amministrativo aveva invece in positivo constatato l'inadempimento della p.a. rispetto “all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal ”.
9.5. Comunque, osserva in contrario Controparte_10 il Collegio che la già più volte cit. Cass. n. 23445/2021, in caso analogo a quello in esame, ha rilevato, a proposito dell'inevaso adempimento di comunicare il proprio indirizzo telematico al ReGindE, “che quando la legge prevede che, ai fini dello svolgimento della tutela giurisdizionale, sia necessario espletare un adempimento, che rilevi anche per la controparte, quando la norma non individua uno specifico comportamento processuale a carico della controparte, in mancanza di adempimento, troveranno applicazione le regole generali vigenti per l'espletamento di tale adempimento”, e che “Le norme prevedevano una rituale modalità alternativa di notificazione che, nel caso di specie, non è stata espletata”. Ha, inoltre, ribadito
5 “il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all'amministrazione destinataria, non costituisce l'indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione”. Ha aggiunto che “il profilo del collegamento dell'indirizzo all'amministrazione destinataria rileva al (diverso) fine dell'eventuale sanatoria del vizio di nullità, attraverso la costituzione. Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3”; il che non era avvenuto in quel caso. E, sulla base di precedenti diffusi rilievi (che hanno tenuto in considerazione sul terreno esegetico anche la normativa più recente, sebbene non applicabile ratione temporis al caso), la cit. ordinanza ha rigettato il ricorso per cassazione di una parte privata contro la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale (rimettendo la causa al primo giudice), perché aveva ritenuto nulla la notifica telematica dell'atto di citazione di primo grado (in data 20.1.2015) ad un Comune in quanto non effettuata ad alcuno degli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi previsti dall'art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012, ma ad un indirizzo estratto dall'indice PA (o IPA) che non avrebbe potuto considerarsi pubblico elenco, valido ai fini della notificazione degli atti in materia civile.
Ha specificato inoltre la Corte di Cassazione: “ 10.2. Né a tali conclusioni potrebbe obiettarsi che delineano il poter e dover percorrere la strada di una notificazione “formale” quanto
“virtuale” piuttosto che quella di una notificazione telematica non conforme a legge, ma chepresenti comunque un qualche collegamento con l'amministrazione destinataria. Invero, a tale obiezione è agevole ribattere che, pur se la mancata comunicazione di indirizzi previsti ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, nel testo vigente all'epoca della notificazione, era priva di sanzione in senso stretto, come già notato, l'amministrazione destinataria in persona del funzionario che l'aveva difesa in primo grado (ma non abilitato in sé ad ulteriore difesa legata all'eventuale impugnazione della decisione di quel grado) proprio per questo suo
“inadempimento” poteva attendersi un'eventuale notificazione della sentenza presso la cancelleria del giudice a quo. 11. Resta, perciò, confermato che la notificazione eseguita presso il differente indirizzo PEC optato dai notificanti, non solo non era idonea a far decorrere il termine breve per appellare, ma era da reputarsi nulla in quanto difforme, sotto ogni profilo, dal modello legale all'epoca da seguire.”
6 Questo Collegio ritiene che nel caso in esame analogamente il termine per proporre opposizione non poteva che decorrere dalla notificazione valida e non certo da quella nulla. Ed è inconferente inquadrare la questione in termini di opposizione tardiva che presuppone una notificazione del decreto ingiuntiva valida .
3. Vanno a questo punto esaminati i primi due motivi dell'appello principale proposto dalla Parte concernente il difetto di legittimazione passiva della stessa e la mancanza di Cont accreditamento presso il .
Tali doglianze sono fondate.
Parte
Affinchè l' possa essere ritenuta legittimata passiva per avere essa stessa stipulato Parte l'accordo con la struttura privata ovvero per avere la Regione indicato la come soggetto tenuto al pagamento è imprescindibile, impregiudicata ogni eventuale ragione di credito verso la REGIONE, che la struttura fosse accreditata.,
E' incontroverso che questa non lo fosse, sicchè nessuna pretesa può essere svolta nei confronti Parte della per il mero svolgimento di prestazioni in suo favore.
Ex plurimis, con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la Regione Lazio, l'Azienda Part ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa ).” Pt_3
Con l'ordinanza 29472/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito: “Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di
7 transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha negato la spettanza degli interessi comunitari, per le prestazioni rese dopo l'8 agosto 2002, mancando un contratto scritto).”
Parimenti con l'ordinanza 7109/2020 la Corte di Cassazione aveva già affermato: “ Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs.
n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Avendo riguardo alla specifica fattispecie in esame giova richiamare altresì le seguenti pronunzie della Corte di Cassazione:
Sentenza 17111/2014: “ Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
- non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle
Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restanto irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della
Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così
8 prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti…
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il passaggio dal regime di convenzionannento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria;
ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cass. 25 gennaio 2011, n. 1749. 4t2, uv.. 8
2ooS rv (.43%5) Non merita accoglimento, pertanto, la tesi del ricorrente, secondo il quale la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della
Regione Molise — che certo non possono operare in contrasto con disposizioni legislative sovraordinate -, legittimerebbe il pagamento di compensi, in relazione ad una convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, per effetto dell'inequivoca disposizione dell'art. 8, comma
7 dei D. Lgs. n. 502 del 1992, che ha comportato, alla data dei 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) la cessazione di tutti i rapporti vigenti. (..k.Ov , . '52.84S2) 1 ("°,) Né può ritenersi che l'abrogazione del cit. art. 8, comma 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992, ad opera dell'art. 8, comma 3, D. Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, abbia comportato la riviviscenza di rapporti caducati — con tutti gli' evidenti problemi di rapporti tra i soggetti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni -, con la conseguenza che la previsione abrogatrice deve, logicamente e sistematicamente, essere riferita all'altro termine previsto nel medesimo art. 8, comma 7 cit., ossia quello assegnato alle Regioni e alle unità sanitarie locali per l'adozione dei provvedimenti necessari all'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni.
-Sentenza 23657/2015: “ Si osserva poi che, secondo i principi generali in materia, non possono validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia"con la pubblica amministrazione, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
4.La Corte di appello aveva quindi il potere di rilevare d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali ,integrativi o attuativi di detto provvedimento . “
9 Nella fattispecie in esame l'assenza di accreditamento , pur non considerato dalla Regione nel Parte conferimento dell'incarico, che però costituisce una condicio iuris, esclude che la possa essere chiamata direttamente a rispondere dell'eventuale debito sia a titolo contrattuale, sia ex art 2041 c.c.(- non invocato nella fattispecie in esame ). Anche ad ammettere la legittimità del provvedimento regionale dettato da esigenze di urgenza per l'affidamento della gestione a soggetto neppure provvisoriamente accreditato, la controparte non può che essere la Regione stessa che si era impegnata a retribuire il per il 90% non potendo far assumere CP_1
Parte d'imperio la qualità di soggetto legittimato passivo alla al di fuori dello schema previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 .
4.Ogni altra questione è assorbita.
5 La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite . Ex art 92 c.p.c le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del appellante;
CP_1
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dall'appellante e compensa le spese di lite. Pone definitivamente a carico del appellante le spese di ctu. CP_1
IL PRESIDENTE EST.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
7520/2021 posta in deliberazione il giorno 22.10.2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. DI MARTINO VINCENZA;
E
Controparte_1 [...]
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. DE COSMO AMANDA;
( ) C/O AVV. Controparte_3 C.F._1
IAIONE LARGO DI RR EN 11 00186 Pt_1 Controparte_4
( ) VIA AL QUARTO MIGLIO, 50 00178 C.F._2 Pt_1
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1944/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale
[...] aveva così statuito: “ 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposto della somma di € 628.584,40 , oltre interessi legali dal 1.2.2012 sino al saldo 3) pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti per la metà le spese di CTU come liquidate in atti;
4) condanna
1 parte opponente alla refusione in favore di parte opposta di ½ delle spese di lite liquidate in E
16.500,00 (da dimezzare in sede di pagamento) per compensi, oltre accessori come per legge, compensandole per il resto”
Anche la ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Entrambe le parti hanno chiesto il rigetto degli appelli delle controparti.
Riuniti i giudizi, precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe la causa è stata decisa con lettura in udienza ex art 281 sexies c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2. Con il primo motivo il ha ribadito l'eccezione di tardività dell'opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo 1348/2016 con il quale era stato ingiunto di pagare l'importo di € Parte 2.639.929,31. Questo era stato notificato alla a mezzo pec all'indirizzo il 10.6.2016 e a mezzo ufficiale giudiziario il 16.6.2016. Email_1
L'opposizione era stata proposta il 25.7.2016.
La doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 24817/2024 ha precisato: “ La sopravvenuta inidoneità
- in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente;
conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da
, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai CP_5 fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).
2 In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato:
“6. Occorre ora considerare che l'art. 16 ter d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012, sotto la rubrica “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, recita(va) nella sua originaria versione: “1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 82, nonché il registrogenerale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Detto testo della norma (successivamente più volte novellato) era quello ancora vigente all'epoca della costituzione “personale” dell'amministrazione in primo grado (in data 24.6.2014, come già evidenziato). E in proposito si deve ricordare (come già considerato da questa Corte nella motivazione di Cass. n.
23445/2021), che l'art. 16 d.l. n. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con mod. in L. n. 2/2009), al comma 8, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi dell'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), avrebbero istituito una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Pertanto, l'art. 1, comma 19, n. 2), L. n. 228/2012 già cit. nell'inserire l'art. 16 ter nel testo del d.l. n. 179/2012, recante, come si è visto e per quanto qui interessa, l'esplicito richiamo anche ai pubblici elenchi di cui all'ora cit. art. 16 d.l. n. 185/2008 convertito in legge, aveva così incluso l'IndicePA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche. Sia la Corte territoriale (cfr. § 7.2.3. a pag. 9 dell'impugnata sentenza) che, tuttora, le parti in causa riconoscono che l'indirizzo telematico indicato quale domicilio eletto dall'amministrazione in primo grado nella sua memoria di costituzione fosse ascrivibile al sito ossia, Email_2 presente nel pubblico elenco IndicePA. Dunque, tale elezione di domicilio (in alternativa a quella presso l'indicato domicilio c.d. fisico) era perfettamente conforme alla specifica normativa ratione temporis applicabile all'atto della costituzione dell'amministrazione in primo grado.
7. Vero è che il quadro normativo di riferimento era ormai sensibilmente mutato all'epoca della notificazione della sentenza di primo grado (in data 28.10.2015).
7.1. Più nello specifico, l'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 era stato modificato dall'art. 47, comma 1, d.l.
n. 90/2014, conv. con mod. in L. n. 114/2014 (ma anche in seguito è stato più volte modificato),
3 nel senso che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre
2014, al Ministero della giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco;
anche se, come già evidenziato da questa
Corte in fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, tale specifica previsione “era, però, priva di sanzione” (cfr. in tal senso nella motivazione la già cit. Cass. n. 23445/2021). 7.2.
L'art. 16 ter d.l. n. 179/2012 era stato modificato sempre dal d.l. n. 90/2014, art. 45-bis, comma
2, lett. a), n. 1), nel senso di non includere più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'indicePA.
7.3. Inoltre, l'art. 52, comma 1, lett. b), dello stesso d.l. n. 90/2014 aveva inserito nel d.l. n. 179/2012 l'art. 16 sexies che, sotto la rubrica “Domicilio digitale”, recita(va): “Salvoquanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (in sigla ReGindE). 8.
Ebbene, proprio in base a tale complesso normativo (entrato in vigore il 19.8.2014), valevole ratione temporis all'atto della notificazione della sentenza di primo grado (e, prescindendosi dal sopravvenuto ulteriore mutamento delle norme in subiecta materia che qui non rileva), tale notifica si appalesa nulla.
9. In particolare, in disparte l'indirizzo c.d. fisico eletto in alternativa a quello digitale dalla p.a., la sopravvenuta inidoneità di quest'ultimo ai fini della notificazione della sentenza, quando questa fu eseguita, in base appunto allo ius superveniens, non abilitava certamente la parte privata notificante ad avvalersi a tal fine di altro indirizzo PEC, che, come risulta ex actis, ed ha constatato la stessa Corte di merito, parimenti era stato tratto dal registro
“IndicePA”. Trattasi, infatti, di recapito telematico a più forte ragione inidoneo ad una valida notificazione in quel contesto temporale, perché la sua inidoneità non era sopravvenuta (come nel caso del domicilio digitale eletto in prime cure dallaDTL), ma attuale 9.1. E, mentre rispetto ad un'ipotetica notificazione comunque eseguita presso uno dei due domicili eletti (anche quello fisico), e a fronte di una mancata comunicazione della p.a. del proprio indirizzo telematico al ReGindE (ove accertata), almeno a livello conoscitivo (sul rilievo che sia il domicilio virtuale che quello reale erano stati indicati dalla destinataria e quindi erano senz'altro noti ad essa), sarebbe stato al più predicabile che la stessa benché difforme dalla legge avesse raggiunto il suo scopo, tanto era ed è insostenibile rispetto alla notifica telematica nella specie operata.
9.2. Il controricorrente in questa sede ha dedotto che il CP_6
4 Cont ricorrente non teneva conto che “la di Chieti, a seguito di accorpamento con quella di
, aveva cambiato la propria denominazione in , sicché anche CP_8 Controparte_9
l'indirizzo pec risultante dal registro IPA era, al momento della notifica, diverso da quello indicato nell'atto di costituzione in primo grado, come risulta dalla stampa del registro IPA del 27.10.2015, giorno precedente quello della notifica della sentenza (cfr. doc. 4 del fascicoletto di Cassazione)”. Osserva, tuttavia, il Collegio che – a prescindere dalla considerazione che trattasi di profilo non accertato, né considerato dalla Corte territoriale – ciò non toglie che l'indirizzo telematico di cui s'è avvalsa la parte privata non rientrava sul piano giuridico all'epoca della notificazione in un pubblico elenco utilizzabile a tal fine. 9.3.
La Corte territoriale ha sottolineato che “il non ha peraltro neppure indicato quale CP_6 sarebbe il diverso indirizzo di posta elettronica che l'amministrazione avrebbecomunicato al per le finalità indicate dalla normativa, cosicché allo stato è ignoto Controparte_10 perfino se la Direzione del Lavoro di Chieti abbia in effetti comunicato il proprio indirizzo di posta dal ReGindE, di cui al D.M. n. 44- 2011, gestito dal , diverso da Controparte_10 quello - consultabile dall'elenco indicepa.gov.it (elenco PA) – al quale, nella fattispecie, è stata indirizzata la notifica”.
9.4. Nota il Collegio a proposito di questi rilievi che la Corte di merito non ha, in realtà, constatato (come ben avrebbe potuto fare anche d'ufficio, quale appunto giudice di merito) l'effettiva mancanza dell'inserimento di un indirizzo telematico nel ReGindE, ma ha dato tale adempimento come processualmente “ignoto”. Non risulta ex actis, peraltro, che la parte privata, eccipiente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, avesse allegato, prima che dimostrato, che la controparte pubblica non avesse appunto inserito un proprio indirizzo del genere nel ReGindE. Nondimeno, la stessa Corte ha mostrato di aderire ad un indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (in Sez. V, sent. 31.1.2019, n. 7026), che riguardava caso in cui quel giudice amministrativo aveva invece in positivo constatato l'inadempimento della p.a. rispetto “all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal ”.
9.5. Comunque, osserva in contrario Controparte_10 il Collegio che la già più volte cit. Cass. n. 23445/2021, in caso analogo a quello in esame, ha rilevato, a proposito dell'inevaso adempimento di comunicare il proprio indirizzo telematico al ReGindE, “che quando la legge prevede che, ai fini dello svolgimento della tutela giurisdizionale, sia necessario espletare un adempimento, che rilevi anche per la controparte, quando la norma non individua uno specifico comportamento processuale a carico della controparte, in mancanza di adempimento, troveranno applicazione le regole generali vigenti per l'espletamento di tale adempimento”, e che “Le norme prevedevano una rituale modalità alternativa di notificazione che, nel caso di specie, non è stata espletata”. Ha, inoltre, ribadito
5 “il principio della nullità della notifica per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all'amministrazione destinataria, non costituisce l'indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione”. Ha aggiunto che “il profilo del collegamento dell'indirizzo all'amministrazione destinataria rileva al (diverso) fine dell'eventuale sanatoria del vizio di nullità, attraverso la costituzione. Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3”; il che non era avvenuto in quel caso. E, sulla base di precedenti diffusi rilievi (che hanno tenuto in considerazione sul terreno esegetico anche la normativa più recente, sebbene non applicabile ratione temporis al caso), la cit. ordinanza ha rigettato il ricorso per cassazione di una parte privata contro la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale (rimettendo la causa al primo giudice), perché aveva ritenuto nulla la notifica telematica dell'atto di citazione di primo grado (in data 20.1.2015) ad un Comune in quanto non effettuata ad alcuno degli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi previsti dall'art. 16 ter d.l. n. 179 del 2012, ma ad un indirizzo estratto dall'indice PA (o IPA) che non avrebbe potuto considerarsi pubblico elenco, valido ai fini della notificazione degli atti in materia civile.
Ha specificato inoltre la Corte di Cassazione: “ 10.2. Né a tali conclusioni potrebbe obiettarsi che delineano il poter e dover percorrere la strada di una notificazione “formale” quanto
“virtuale” piuttosto che quella di una notificazione telematica non conforme a legge, ma chepresenti comunque un qualche collegamento con l'amministrazione destinataria. Invero, a tale obiezione è agevole ribattere che, pur se la mancata comunicazione di indirizzi previsti ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, nel testo vigente all'epoca della notificazione, era priva di sanzione in senso stretto, come già notato, l'amministrazione destinataria in persona del funzionario che l'aveva difesa in primo grado (ma non abilitato in sé ad ulteriore difesa legata all'eventuale impugnazione della decisione di quel grado) proprio per questo suo
“inadempimento” poteva attendersi un'eventuale notificazione della sentenza presso la cancelleria del giudice a quo. 11. Resta, perciò, confermato che la notificazione eseguita presso il differente indirizzo PEC optato dai notificanti, non solo non era idonea a far decorrere il termine breve per appellare, ma era da reputarsi nulla in quanto difforme, sotto ogni profilo, dal modello legale all'epoca da seguire.”
6 Questo Collegio ritiene che nel caso in esame analogamente il termine per proporre opposizione non poteva che decorrere dalla notificazione valida e non certo da quella nulla. Ed è inconferente inquadrare la questione in termini di opposizione tardiva che presuppone una notificazione del decreto ingiuntiva valida .
3. Vanno a questo punto esaminati i primi due motivi dell'appello principale proposto dalla Parte concernente il difetto di legittimazione passiva della stessa e la mancanza di Cont accreditamento presso il .
Tali doglianze sono fondate.
Parte
Affinchè l' possa essere ritenuta legittimata passiva per avere essa stessa stipulato Parte l'accordo con la struttura privata ovvero per avere la Regione indicato la come soggetto tenuto al pagamento è imprescindibile, impregiudicata ogni eventuale ragione di credito verso la REGIONE, che la struttura fosse accreditata.,
E' incontroverso che questa non lo fosse, sicchè nessuna pretesa può essere svolta nei confronti Parte della per il mero svolgimento di prestazioni in suo favore.
Ex plurimis, con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la Regione Lazio, l'Azienda Part ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa ).” Pt_3
Con l'ordinanza 29472/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito: “Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di
7 transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha negato la spettanza degli interessi comunitari, per le prestazioni rese dopo l'8 agosto 2002, mancando un contratto scritto).”
Parimenti con l'ordinanza 7109/2020 la Corte di Cassazione aveva già affermato: “ Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs.
n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Avendo riguardo alla specifica fattispecie in esame giova richiamare altresì le seguenti pronunzie della Corte di Cassazione:
Sentenza 17111/2014: “ Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
- non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle
Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restanto irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della
Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così
8 prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti…
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il passaggio dal regime di convenzionannento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria;
ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cass. 25 gennaio 2011, n. 1749. 4t2, uv.. 8
2ooS rv (.43%5) Non merita accoglimento, pertanto, la tesi del ricorrente, secondo il quale la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della
Regione Molise — che certo non possono operare in contrasto con disposizioni legislative sovraordinate -, legittimerebbe il pagamento di compensi, in relazione ad una convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, per effetto dell'inequivoca disposizione dell'art. 8, comma
7 dei D. Lgs. n. 502 del 1992, che ha comportato, alla data dei 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) la cessazione di tutti i rapporti vigenti. (..k.Ov , . '52.84S2) 1 ("°,) Né può ritenersi che l'abrogazione del cit. art. 8, comma 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992, ad opera dell'art. 8, comma 3, D. Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, abbia comportato la riviviscenza di rapporti caducati — con tutti gli' evidenti problemi di rapporti tra i soggetti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni -, con la conseguenza che la previsione abrogatrice deve, logicamente e sistematicamente, essere riferita all'altro termine previsto nel medesimo art. 8, comma 7 cit., ossia quello assegnato alle Regioni e alle unità sanitarie locali per l'adozione dei provvedimenti necessari all'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni.
-Sentenza 23657/2015: “ Si osserva poi che, secondo i principi generali in materia, non possono validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia"con la pubblica amministrazione, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
4.La Corte di appello aveva quindi il potere di rilevare d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali ,integrativi o attuativi di detto provvedimento . “
9 Nella fattispecie in esame l'assenza di accreditamento , pur non considerato dalla Regione nel Parte conferimento dell'incarico, che però costituisce una condicio iuris, esclude che la possa essere chiamata direttamente a rispondere dell'eventuale debito sia a titolo contrattuale, sia ex art 2041 c.c.(- non invocato nella fattispecie in esame ). Anche ad ammettere la legittimità del provvedimento regionale dettato da esigenze di urgenza per l'affidamento della gestione a soggetto neppure provvisoriamente accreditato, la controparte non può che essere la Regione stessa che si era impegnata a retribuire il per il 90% non potendo far assumere CP_1
Parte d'imperio la qualità di soggetto legittimato passivo alla al di fuori dello schema previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 .
4.Ogni altra questione è assorbita.
5 La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite . Ex art 92 c.p.c le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del appellante;
CP_1
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dall'appellante e compensa le spese di lite. Pone definitivamente a carico del appellante le spese di ctu. CP_1
IL PRESIDENTE EST.
10