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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'esito dell'udienza di discussione del
22.01.2025, sulla questione pregiudiziale, trattenuta la causa in decisione ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 917/2014 R.G. degli affari civili contenziosi,
PROMOSSA DA
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.2002 e residente a [...]c.da Audelleria, rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto dall'Avv. Lucia Natale (C.F.
), attore C.F._2
CONTRO
codice fiscale , partita Controparte_1 P.IVA_1
i.v.a. , in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, P.IVA_2
, in virtù dei poteri di rappresentanza legale a questo conferiti Controparte_2
giusta procura speciale del 28.05.2021 a rogito notaio dott. Persona_1
n. 95130 di repertorio e n. 11214 di raccolta, con sede legale e direzione generale in via Stalingrado n. 45, (48128) Bologna, elettivamente domiciliata in via
Placido Geraci n. 3, (89128) Reggio Calabria, presso lo studio professionale dell'avv. Demetrio Fusaro, del foro di Reggio Calabria, codice fiscale
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
, che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti allegata alla comparsa do costituzione e risposta convenuta E
residente in [...]; Controparte_3
convenuto contumace
AVENTE AD OGGETTO : risarcimento danni da circolazione stradale - azione diretta ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass. Priv.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
promuoveva azione risarcitoria diretta ai sensi dell'art. 149 Parte_1
Codice delle Assicurazioni Private nei confronti della al fine CP_1
di vedere ristorati i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 08 gennaio 2023, alle ore 17,00 circa, allorchè, mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf Tg FT894WV, assicurata per la r.c.a. con la convenuta , lungo la via Fontana Vecchia del Comune di CP_4
Rizziconi, in prossimità di una curva, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Ford Focus TG CC472HN condotta dal signor Controparte_3
assicurato per la r.c.a. con la . Controparte_5
La con la comparsa di costituzione e risposta sollevava Controparte_6
eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inosservanza del disposto di cui all'art. 145 secondo comma Codice delle assicurazioni private:
“L'azione può, pertanto, essere proposta solo dopo il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria società di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento “inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto1 ” non avendo parte attrice inviato per conoscenza alla la richiesta di risarcimento danni contravvenendo alla Controparte_5
condizione de quo.
Alla udienza fissata per la prima comparizione delle parti le parti discutevano sull'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, chiedendo la decisione sulla stessa , quindi precisavano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi depositati. LA causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Non v'è dubbio che parte attrice abbia agito in giudizio chiedendo il risarcimento diretto dei danni derivati dal sinistro di cui sopra all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ai sensi dell'art. 149
Cod.ass. priv.; azione che ai sensi dell'art. 145 secondo comma cod.ass. “può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”.
Ora il legislatore espressamente dispone, nel chiaro intento di incentivare la definizione in sede stragiudiziale delle domande risarcitorie, come quella odierna, ed al fine di ridurre il contenzioso giudiziale, che la domanda giudiziale non possa essere proposta se non è decorso il termine indicato dalla trasmissione di lettera raccomandata a.r. con avviso di ricevimento della domanda di risarcimento del danno inviata alla propria compagnia assicurativa e “per conoscenza” all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.
Colui che vuole chiedere il risarcimento del danno deve inviare la richiesta risarcitoria sia alla propria compagnia assicurativa (azione diretta) sia alla compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto, a quest'ultimo sarà rivolta per consocenza ovviamente poiché la richiesta è rivolta alla propria compagnia assicurativa e l'altra è solo posta a conoscenza della circostanza, atteso che a margine della domanda , verrà fatta una separata regolamentazione tra le compagnie di assicurazione. La raccomandata inviata per conoscenza all'assicurazione dell'altro veicolo non è di secondaria importanza rispetto a quella inviata alla assicurazione cui è rivolta la domanda risarcitoria, la precisazione dell'invio “per conoscenza” formulata nel testo della norma impedisce di ingenerare confusione sul tipo di domanda risarcitoria che il danneggiato intende proporre. La condizione di proponibilità dell'azione giudiziale è pertanto chiarissima:
l'invio della raccomandata contenente la domanda di risarcimento danni a tutte le assicurazioni dei veicoli coinvolti costituisce requisito di proponibilità dell'azione giudiziale, solo dopo che è decorso il tempo, ritenuto dal legislatore utile per addivenire al bonario risarcimento dei danni, il danneggiato potrà rivolgere all'autorità giudiziaria la propria domanda.
Il dato letterale della norma, a partire dal titolo della sua rubrica “proponibilità dell'azione”, è talmente chiaro da non consentire altre e diverse interpretazioni,
e probabilmente il fine perseguito è quello di instaurare un completo
“contradditorio” stragiudiziale, tra assicurazioni e soggetti coinvolti, al fine di agevolare la definizione in sede stragiudiziale delle domande risarcitorie.
Nel caso di specie parte attrice non offre in giudizio prova della trasmissione per conoscenza alla della domanda risarcitoria diretta rivolta alla Controparte_5
, né smentisce la dedotta circostanza dell'omesso invio Controparte_7
della raccomandata alla , negli scritti difensivi depositati ai sensi CP_5
dell'art. 171 ter cpc prima dell'udienza di trattazione.
Pertanto, la domanda giudiziale proposta da deve essere Parte_1
dichiarata improponibile.
Le spese di lite, possono essere interamente compensate fra le parti atteso il non uniforme orientamento della giurisprudenza di merito sulla questione trattata e tenuto conto anche del comportamento tenuto dalla in Controparte_7
sede stragiudiziale e di negoziazione assistita, ove avrebbe potuto sollevare l'eccezione oggi proposta sulla irrituale richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, al fine di ricondurre alla corretta ritualità anche la fase stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del G.O. Dott.ssa Maria Elena
Giovannella,
1. Dichiara ai sensi dell'art. 145 codice delle assicurazioni private la domanda giudiziale non proponibile;
2. Compensa le spese di lite.
Palmi, lì 24.01.2025
Il Giudice On. Dott.ssa Maria Elena Giovannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'esito dell'udienza di discussione del
22.01.2025, sulla questione pregiudiziale, trattenuta la causa in decisione ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 917/2014 R.G. degli affari civili contenziosi,
PROMOSSA DA
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.2002 e residente a [...]c.da Audelleria, rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto dall'Avv. Lucia Natale (C.F.
), attore C.F._2
CONTRO
codice fiscale , partita Controparte_1 P.IVA_1
i.v.a. , in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, P.IVA_2
, in virtù dei poteri di rappresentanza legale a questo conferiti Controparte_2
giusta procura speciale del 28.05.2021 a rogito notaio dott. Persona_1
n. 95130 di repertorio e n. 11214 di raccolta, con sede legale e direzione generale in via Stalingrado n. 45, (48128) Bologna, elettivamente domiciliata in via
Placido Geraci n. 3, (89128) Reggio Calabria, presso lo studio professionale dell'avv. Demetrio Fusaro, del foro di Reggio Calabria, codice fiscale
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
, che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1
liti allegata alla comparsa do costituzione e risposta convenuta E
residente in [...]; Controparte_3
convenuto contumace
AVENTE AD OGGETTO : risarcimento danni da circolazione stradale - azione diretta ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass. Priv.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
promuoveva azione risarcitoria diretta ai sensi dell'art. 149 Parte_1
Codice delle Assicurazioni Private nei confronti della al fine CP_1
di vedere ristorati i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 08 gennaio 2023, alle ore 17,00 circa, allorchè, mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf Tg FT894WV, assicurata per la r.c.a. con la convenuta , lungo la via Fontana Vecchia del Comune di CP_4
Rizziconi, in prossimità di una curva, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Ford Focus TG CC472HN condotta dal signor Controparte_3
assicurato per la r.c.a. con la . Controparte_5
La con la comparsa di costituzione e risposta sollevava Controparte_6
eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inosservanza del disposto di cui all'art. 145 secondo comma Codice delle assicurazioni private:
“L'azione può, pertanto, essere proposta solo dopo il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria società di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento “inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto1 ” non avendo parte attrice inviato per conoscenza alla la richiesta di risarcimento danni contravvenendo alla Controparte_5
condizione de quo.
Alla udienza fissata per la prima comparizione delle parti le parti discutevano sull'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, chiedendo la decisione sulla stessa , quindi precisavano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi depositati. LA causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Non v'è dubbio che parte attrice abbia agito in giudizio chiedendo il risarcimento diretto dei danni derivati dal sinistro di cui sopra all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ai sensi dell'art. 149
Cod.ass. priv.; azione che ai sensi dell'art. 145 secondo comma cod.ass. “può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”.
Ora il legislatore espressamente dispone, nel chiaro intento di incentivare la definizione in sede stragiudiziale delle domande risarcitorie, come quella odierna, ed al fine di ridurre il contenzioso giudiziale, che la domanda giudiziale non possa essere proposta se non è decorso il termine indicato dalla trasmissione di lettera raccomandata a.r. con avviso di ricevimento della domanda di risarcimento del danno inviata alla propria compagnia assicurativa e “per conoscenza” all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.
Colui che vuole chiedere il risarcimento del danno deve inviare la richiesta risarcitoria sia alla propria compagnia assicurativa (azione diretta) sia alla compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto, a quest'ultimo sarà rivolta per consocenza ovviamente poiché la richiesta è rivolta alla propria compagnia assicurativa e l'altra è solo posta a conoscenza della circostanza, atteso che a margine della domanda , verrà fatta una separata regolamentazione tra le compagnie di assicurazione. La raccomandata inviata per conoscenza all'assicurazione dell'altro veicolo non è di secondaria importanza rispetto a quella inviata alla assicurazione cui è rivolta la domanda risarcitoria, la precisazione dell'invio “per conoscenza” formulata nel testo della norma impedisce di ingenerare confusione sul tipo di domanda risarcitoria che il danneggiato intende proporre. La condizione di proponibilità dell'azione giudiziale è pertanto chiarissima:
l'invio della raccomandata contenente la domanda di risarcimento danni a tutte le assicurazioni dei veicoli coinvolti costituisce requisito di proponibilità dell'azione giudiziale, solo dopo che è decorso il tempo, ritenuto dal legislatore utile per addivenire al bonario risarcimento dei danni, il danneggiato potrà rivolgere all'autorità giudiziaria la propria domanda.
Il dato letterale della norma, a partire dal titolo della sua rubrica “proponibilità dell'azione”, è talmente chiaro da non consentire altre e diverse interpretazioni,
e probabilmente il fine perseguito è quello di instaurare un completo
“contradditorio” stragiudiziale, tra assicurazioni e soggetti coinvolti, al fine di agevolare la definizione in sede stragiudiziale delle domande risarcitorie.
Nel caso di specie parte attrice non offre in giudizio prova della trasmissione per conoscenza alla della domanda risarcitoria diretta rivolta alla Controparte_5
, né smentisce la dedotta circostanza dell'omesso invio Controparte_7
della raccomandata alla , negli scritti difensivi depositati ai sensi CP_5
dell'art. 171 ter cpc prima dell'udienza di trattazione.
Pertanto, la domanda giudiziale proposta da deve essere Parte_1
dichiarata improponibile.
Le spese di lite, possono essere interamente compensate fra le parti atteso il non uniforme orientamento della giurisprudenza di merito sulla questione trattata e tenuto conto anche del comportamento tenuto dalla in Controparte_7
sede stragiudiziale e di negoziazione assistita, ove avrebbe potuto sollevare l'eccezione oggi proposta sulla irrituale richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, al fine di ricondurre alla corretta ritualità anche la fase stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del G.O. Dott.ssa Maria Elena
Giovannella,
1. Dichiara ai sensi dell'art. 145 codice delle assicurazioni private la domanda giudiziale non proponibile;
2. Compensa le spese di lite.
Palmi, lì 24.01.2025
Il Giudice On. Dott.ssa Maria Elena Giovannella