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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado di appello iscritta nel R.G.246/2021, avverso la sentenza n. 899 del 14.4.2021 del Tribunale di Taranto, in materia di indebito assistenziale
T R A
appresentata e difesa dall'avv. Martino Antonio Lovecchio Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Maddalena Berlocco e CP_1
Antonio Andriulli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/07/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 899 del 14.4.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda proposta dal medesimo proposta volta ad ottenere la dichiarazione di non CP_ essere tenuto alla restituzione della somma di € 4865,30 richiestagli dall' con TE08 del 29 ottobre 2013 e poi con nota del 29 settembre 2016 con riferimento alla prestazione di invalidità n. 07070524.
Il giudice di prime cure, sul presupposto dell'unica doglianza svolta nel ricorso introduttivo del giudizio relativo al mancato rispetto del termine di cui all'art, 13 L. 412/91, ha ritenuto rispettato detto termine investendo i conguagli l'anno 2013 ed essendo il TE08 del 29 ottobre 2013. Ha inoltre evidenziato che il maggior reddito percepito - comportante il superamento del limite di reddito previsto per la spettanza della prestazione assistenziale - è derivato dalla pensione di vecchiaia VOCOM n. 36027776.
1.1.Come motivo di censura, l'appellante ha riproposto il contenuto delle note di trattazione scritta del 9 Aprile 2021, nelle quali, oltre ad essere stato richiamato l'art. 13, comma 2, L. 412/1991, è stata dedotta, altresì, la cessazione del potere di recupero delle somme indebite attesa la CP_ prosecuzione della erogazione dei ratei pur avendo l' a disposizione le informazioni sui redditi (non essendo stati prodotti redditi diversi da quelli dedotti in giudizio), la mancanza di dolo o erronee comunicazioni del beneficiario della prestazione.
L'appellante ha, altresì, evidenziato che le somme percepite a titolo di prestazione di invalidità non costituiscono reddito, al contrario delle somme spettanti a titolo di pensione VOCOM maturata con decorrenza dal mese di maggio ed ammontanti fino al mese di dicembre 2013 ad € 8.066,00 (benchè percepita al 2.10.2013 la somma di € 6.242,00).
Ritenendo, pertanto, sussistenti i limiti reddituali per l'assegno sociale (stante la non tassabilità dei redditi derivanti dalla pensione di invalidità e assegno sociale) e stante la percezione dei reddito pari Par ad € 6.310,30 derivante dalla dal mese di maggio 2013 (come da CUD 2014 estrapolato dal CP_ fascicolo personale del sito , ha concluso chiedendo dichiarare il suo diritto all'annullamento dell'indebita richiesta di conguaglio ed alla restituzione delle somme già recuperate dal dicembre 2016 per l'importo di euro 20 mensili e di quelle trattenute sino al termine del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge ovvero la riduzione della richiesta secondo miglior calcolo, con vittoria delle spese di lite distrarsi in favore del procuratore anticipante.
1.2. L' ha eccepito la tardività delle difese svolte nelle note di trattazione scritta depositate in CP_1 primo grado per l'udienza di decisione della causa, rimarcando l'inapplicabilità degli artt. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/91 e la circostanza che l'indebito ha riguardato le somme percepite sull'assegno di invalidità civile in godimento nel 2013 derivante dal superamento del reddito per la liquidazione in favore dell'appellante della pensione di vecchiaia con decorrenza da aprile 2013. Ha, chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione, è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. La controversia investe la verifica della legittimità della richiesta di ripetizione della somma di € 4.865,30 derivante dalla riliquidazione della prestazione di invalidità civile n. 07070524 – in godimento dal gennaio 2008 - di cui al TE08 del 29 ottobre 2013, e successiva comunicazione di indebito del 6 novembre 2013, ricevuta il 25 novembre 2013 e richiesta di recupero del settembre 2016 mediante trattenuta di € 20,00 mensili sulla pensione VOCOM in godimento dal mese di aprile 2013.
CP_
2.1. Nel merito, deve innanzitutto, evidenziarsi che, rispetto a quanto eccepito dall' circa la tardività delle contestazioni svolte dall'appellante in primo grado nelle note di trattazione scritta per l'udienza di decisione della causa, deve rilevarsi che nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre ad essere stata dedotta la tardività dell'art 13, comma 2, L. 412/91, è stata dedotta la perdita del potere CP_ CP_ dell' al recupero essendo stata erogata la prestazione di invalidità non ostante l' avesse a disposizione le informazioni sul reddito rilevante per il pagamento dei ratei ed è stata, a tal fine, richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa ai principi informatori della materia degli indebiti assistenziali1.
2.2. Ai fini del decidere, pertanto, è opportuno richiamare i suddetti principi come ricostruiti ed affermati dalla Suprema Corte.
2.3. Ed invero, l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass. 17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass.
28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n.
29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771).
Ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 CP_2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
2.4. Può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il CP_1 provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
2.5. Il dolo dell'accipiens - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la restituzione CP_1 delle somme erogate al beneficiario. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018). Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già Controparte_3 conosce o ha l'onere di conoscere”. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta (in senso conforme, v. anche . Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019), restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).
3. Nella fattispecie in esame, il riconoscimento in favore dell'appellante della pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di aprile 2013, ha comportato il superamento del limite legale previsto per la prestazione assistenziale di invalidità in corso di contemporanea erogazione.
3.1. Tuttavia, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che detto superamento legittimi la ripetizione delle somme solo dal momento del suo accertamento coincidente con la comunicazione dell'indebito del 6/25 novembre 2013.
3.2. Le argomentazioni svolte dall'appellante nelle note di trattazione scritta (depositate, peraltro, in primo grado per l'udienza fissata per la decisione della causa in seguito all'udienza di comparizione delle parti) relative al reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale risultano inconferenti, dovendosi evidenziare che, nei casi di trasformazione, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale restando i limiti di reddito gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godeva l'interessato. In sostanza per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale sostitutivo delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, si continuano ad applicare i criteri previsti per la concessione delle prestazioni per invalidità civile.
4. Alla luce di tutto quanto innanzi motivato, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante all'annullamento della richiesta di indebito per le somme percepite, a titolo di prestazione assistenziale di invalidità per l'anno 2013, CP_ fino alla comunicazione di indebito del 6/25.11.2013, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo sulla pensione VOCOM n. 36027776, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della concreta attività processuale espletata.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'annullamento della richiesta di indebito per le somme percepite, a titolo di prestazione assistenziale di invalidità per l'anno 2013, fino alla CP_ comunicazione di indebito del 6/25.11.2013, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo sulla pensione VOCOM n. 36027776, oltre interessi legali e CP_ rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado liquidate in € 1312,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e Cpa come per legge, con distrazione e le spese di lite del presente grado di giudizio 962,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e Cpa come per legge, con distrazione. Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 19260 del 16/12/2003 “Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile;
la normativa sopravvenuta non si applica tuttavia ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione secondo CP la nuova disciplina. Peraltro, alla luce della sentenza n. 166 del 1966 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che il potere dell di ripetere le somme indebitamente erogate cessi nel momento in cui l'ente previdenziale, esclusa la configurabilità del dolo da parte dell'assicurato, abbia continuato l'erogazione dei ratei pensionistici pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito dell'assicurato, ostativo in tutto o in parte all'erogazione dei ratei pensionistici”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado di appello iscritta nel R.G.246/2021, avverso la sentenza n. 899 del 14.4.2021 del Tribunale di Taranto, in materia di indebito assistenziale
T R A
appresentata e difesa dall'avv. Martino Antonio Lovecchio Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Maddalena Berlocco e CP_1
Antonio Andriulli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/07/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 899 del 14.4.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda proposta dal medesimo proposta volta ad ottenere la dichiarazione di non CP_ essere tenuto alla restituzione della somma di € 4865,30 richiestagli dall' con TE08 del 29 ottobre 2013 e poi con nota del 29 settembre 2016 con riferimento alla prestazione di invalidità n. 07070524.
Il giudice di prime cure, sul presupposto dell'unica doglianza svolta nel ricorso introduttivo del giudizio relativo al mancato rispetto del termine di cui all'art, 13 L. 412/91, ha ritenuto rispettato detto termine investendo i conguagli l'anno 2013 ed essendo il TE08 del 29 ottobre 2013. Ha inoltre evidenziato che il maggior reddito percepito - comportante il superamento del limite di reddito previsto per la spettanza della prestazione assistenziale - è derivato dalla pensione di vecchiaia VOCOM n. 36027776.
1.1.Come motivo di censura, l'appellante ha riproposto il contenuto delle note di trattazione scritta del 9 Aprile 2021, nelle quali, oltre ad essere stato richiamato l'art. 13, comma 2, L. 412/1991, è stata dedotta, altresì, la cessazione del potere di recupero delle somme indebite attesa la CP_ prosecuzione della erogazione dei ratei pur avendo l' a disposizione le informazioni sui redditi (non essendo stati prodotti redditi diversi da quelli dedotti in giudizio), la mancanza di dolo o erronee comunicazioni del beneficiario della prestazione.
L'appellante ha, altresì, evidenziato che le somme percepite a titolo di prestazione di invalidità non costituiscono reddito, al contrario delle somme spettanti a titolo di pensione VOCOM maturata con decorrenza dal mese di maggio ed ammontanti fino al mese di dicembre 2013 ad € 8.066,00 (benchè percepita al 2.10.2013 la somma di € 6.242,00).
Ritenendo, pertanto, sussistenti i limiti reddituali per l'assegno sociale (stante la non tassabilità dei redditi derivanti dalla pensione di invalidità e assegno sociale) e stante la percezione dei reddito pari Par ad € 6.310,30 derivante dalla dal mese di maggio 2013 (come da CUD 2014 estrapolato dal CP_ fascicolo personale del sito , ha concluso chiedendo dichiarare il suo diritto all'annullamento dell'indebita richiesta di conguaglio ed alla restituzione delle somme già recuperate dal dicembre 2016 per l'importo di euro 20 mensili e di quelle trattenute sino al termine del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge ovvero la riduzione della richiesta secondo miglior calcolo, con vittoria delle spese di lite distrarsi in favore del procuratore anticipante.
1.2. L' ha eccepito la tardività delle difese svolte nelle note di trattazione scritta depositate in CP_1 primo grado per l'udienza di decisione della causa, rimarcando l'inapplicabilità degli artt. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/91 e la circostanza che l'indebito ha riguardato le somme percepite sull'assegno di invalidità civile in godimento nel 2013 derivante dal superamento del reddito per la liquidazione in favore dell'appellante della pensione di vecchiaia con decorrenza da aprile 2013. Ha, chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione, è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. La controversia investe la verifica della legittimità della richiesta di ripetizione della somma di € 4.865,30 derivante dalla riliquidazione della prestazione di invalidità civile n. 07070524 – in godimento dal gennaio 2008 - di cui al TE08 del 29 ottobre 2013, e successiva comunicazione di indebito del 6 novembre 2013, ricevuta il 25 novembre 2013 e richiesta di recupero del settembre 2016 mediante trattenuta di € 20,00 mensili sulla pensione VOCOM in godimento dal mese di aprile 2013.
CP_
2.1. Nel merito, deve innanzitutto, evidenziarsi che, rispetto a quanto eccepito dall' circa la tardività delle contestazioni svolte dall'appellante in primo grado nelle note di trattazione scritta per l'udienza di decisione della causa, deve rilevarsi che nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre ad essere stata dedotta la tardività dell'art 13, comma 2, L. 412/91, è stata dedotta la perdita del potere CP_ CP_ dell' al recupero essendo stata erogata la prestazione di invalidità non ostante l' avesse a disposizione le informazioni sul reddito rilevante per il pagamento dei ratei ed è stata, a tal fine, richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa ai principi informatori della materia degli indebiti assistenziali1.
2.2. Ai fini del decidere, pertanto, è opportuno richiamare i suddetti principi come ricostruiti ed affermati dalla Suprema Corte.
2.3. Ed invero, l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass. 17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass.
28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n.
29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771).
Ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 CP_2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
2.4. Può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il CP_1 provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
2.5. Il dolo dell'accipiens - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la restituzione CP_1 delle somme erogate al beneficiario. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018). Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già Controparte_3 conosce o ha l'onere di conoscere”. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta (in senso conforme, v. anche . Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019), restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).
3. Nella fattispecie in esame, il riconoscimento in favore dell'appellante della pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di aprile 2013, ha comportato il superamento del limite legale previsto per la prestazione assistenziale di invalidità in corso di contemporanea erogazione.
3.1. Tuttavia, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che detto superamento legittimi la ripetizione delle somme solo dal momento del suo accertamento coincidente con la comunicazione dell'indebito del 6/25 novembre 2013.
3.2. Le argomentazioni svolte dall'appellante nelle note di trattazione scritta (depositate, peraltro, in primo grado per l'udienza fissata per la decisione della causa in seguito all'udienza di comparizione delle parti) relative al reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale risultano inconferenti, dovendosi evidenziare che, nei casi di trasformazione, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale restando i limiti di reddito gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godeva l'interessato. In sostanza per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale sostitutivo delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, si continuano ad applicare i criteri previsti per la concessione delle prestazioni per invalidità civile.
4. Alla luce di tutto quanto innanzi motivato, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante all'annullamento della richiesta di indebito per le somme percepite, a titolo di prestazione assistenziale di invalidità per l'anno 2013, CP_ fino alla comunicazione di indebito del 6/25.11.2013, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo sulla pensione VOCOM n. 36027776, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della concreta attività processuale espletata.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'annullamento della richiesta di indebito per le somme percepite, a titolo di prestazione assistenziale di invalidità per l'anno 2013, fino alla CP_ comunicazione di indebito del 6/25.11.2013, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo sulla pensione VOCOM n. 36027776, oltre interessi legali e CP_ rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado liquidate in € 1312,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e Cpa come per legge, con distrazione e le spese di lite del presente grado di giudizio 962,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e Cpa come per legge, con distrazione. Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 19260 del 16/12/2003 “Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile;
la normativa sopravvenuta non si applica tuttavia ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione secondo CP la nuova disciplina. Peraltro, alla luce della sentenza n. 166 del 1966 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che il potere dell di ripetere le somme indebitamente erogate cessi nel momento in cui l'ente previdenziale, esclusa la configurabilità del dolo da parte dell'assicurato, abbia continuato l'erogazione dei ratei pensionistici pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito dell'assicurato, ostativo in tutto o in parte all'erogazione dei ratei pensionistici”.