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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2378/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025 da
1) Parte_1 nata Milano il 19/05/1990 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stella Lanzafame, del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato Lodi il 06/04/1990 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Sangalli, del Foro di Pavia presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
pagina 1 di 6
Parte_4
Nato a Milano il 21/11/2012
Cittadino italiano
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/02/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
I°
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e la responsabilità Parte_4 genitoriale sarà esercitata congiuntamente dagli stessi, i quali si accordano affinché tutte le decisioni relative al figlio (istruzione, salute, scuola, tempo libero) vengano assunte di comune accordo.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio . Pt_4
3. Il minore è collocato presso la casa materna, attualmente sita in Milano Parte_4
(MI), Via Fiamma 20, dove già risulta la sua residenza anagrafica.
4. Il padre, , salvo diverso accordo tra i genitori, terrà con sé il figlio 1 giorno Parte_3 infrasettimanale, di preferenza il martedì o il giovedì (previo accordo con la madre), compreso il pernotto, in base agli impegni lavorativi paterni, indicativamente o dall'uscita da scuola ore 13.45 o dalle ore 17.00 (e comunque previo accordo con la madre) sino alla mattina successiva, con l'impegno paterno a riaccompagnare il minore a scuola il mattino successivo.
5. Il padre terrà inoltre con sé il figlio due week-end al mese, al pari e in via alternata con la madre, dal venerdì sino al lunedì mattina successivo, con impegno paterno a riaccompagnare il figlio a scuola il lunedì mattina successivo.
6. Le Parti si accordano affinché il genitore presso il quale il figlio è collocato nei singoli giorni settimanali se ne prenda cura (anche in caso di malattia, visite mediche, in caso di chiusura della scuola), fatta salva la facoltà di avvalersi di una baby-sitter o dei campus per esigenze lavorative e fatta in ogni caso salva la facoltà, previo accordo, dell'altro genitore di provvedere direttamente alla cura del minore.
7. Durante le vacanze estive il padre terrà, inoltre, con sé il figlio, al pari e in via alternata con la madre, due settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due genitori (per esempio, stesso periodo di ferie estive non modificabile), il periodo da trascorrere col figlio verrà suddiviso a metà tra loro. La settimana di Ferragosto verrà trascorsa dal minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il rimanente periodo estivo potrà essere trascorso equamente da anche con i nonni materni e paterni o con Pt_4 gli stessi genitori, secondo gli accordi che questi ultimi prenderanno di volta in volta.
8. Durante le festività natalizie e di fine anno, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il Pt_4 periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Nell'anno 2024 il figlio trascorrerà la prima settimana con la mamma. pagina 2 di 6 9. Gli ulteriori periodi di vacanza, in occasione della Pasqua e dei ponti scolastici (ad esempio
Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi dal minore con ciascun genitore, anche sulla base delle disponibilità e necessità lavorative di entrambi e salvo che eventuali turni di lavoro della mamma lo impediscano, con conseguente facoltà di recupero nel primo successivo week-end utile. I genitori si danno atto che, ove il ponte scolastico cada nel week-end di pertinenza di uno o dell'altro genitore, il figlio resterà col medesimo così da confermare la alternanza e continuità del diritto di visita.
10. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente, impegni di lavoro ed altri impegni sopravvenuti che possano comportare modifiche ai tempi di permanenza presso di sé del figlio, sia relativamente al diritto di visita settimanale sia relativamente ai periodi di vacanza.
11. I genitori si impegnano, altresì, durante i periodi di propria spettanza con il figlio, compresi i week-end, a comunicare anticipatamente all'altro genitore, in caso di temporaneo trasferimento, il luogo di destinazione ed a rendersi reperibili attraverso un numero di telefono di linea mobile, nonché a consentire al figlio di comunicare telefonicamente con l'altro genitore ogni volta che lo vorrà.
12. Il compleanno del figlio sarà festeggiato possibilmente alla presenza di entrambi i genitori, così come ogni altra occasione della vita dello stesso quali ad esempio: feste e spettacoli scolastici, saggi di fine anno, diploma, conseguimento della laurea. Qualora in occasione del compleanno non sia possibile la presenza di entrambi i genitori contemporaneamente, resta inteso che il genitore presso il quale il minore non è collocato, previo accordo con l'altro genitore, potrà trascorrere un tempo utile col figlio per gli auguri.
13. I genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intra-familiari con le famiglie di origine è funzionale alla crescita serena ed armonica del minore e per questo motivo e per il suo benessere psicofisico, lo stesso manterrà rapporti significativi anche con le rispettive famiglie di origine.
II°
SUI RAPPORTI ECONOMICI
14. Il GN , si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Parte_3 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 350,00 mensili (euro trecentocinquanta/00), mediante bonifico bancario su c/c intestato alla stessa, in via anticipata il giorno
15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno; tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT FOI.
15. Le Parti si impegnano a concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle seguenti spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere nell'interesse del minore secondo le Linee Guida spese “extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
A. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 3 di 6 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
16. Con riferimento alle spese che richiedono il preventivo accordo, le Parti precisano che, in caso di diniego motivato da parte dell'altro genitore, la spesa rimarrà ad integrale carico di chi riterrà di assumerla. Con riferimento a tali spese, si conviene che i genitori concorrano al relativo esborso nella misura del 50% ciascuno al momento dell'effettuazione; non è dunque previsto alcun onere di anticipazione. È fatto onere alla parte richiedente assicurarsi che l'altro genitore abbia ricevuto e preso visione della proposta di spesa e a tal fine i genitori si impegnano alla massima collaborazione.
Accertata l'avvenuta ricezione e trascorsi cinque giorni la spesa deve intendersi approvata e ciò a prescindere da un esplicito assenso o dissenso. In ogni caso i genitori si impegnano, in caso di spese urgenti o in scadenza, a darsi reciprocamente riscontro nel più breve tempo possibile.
17. Con riferimento invece alle spese che non richiedono il preventivo accordo, è fatto obbligo al genitore che non le ha anticipate di rimborsarle all'altro (fatte le eventuali compensazioni) entro la fine del mese di riferimento o unitamente all'assegno successivo in caso di accordo del genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione contabile (fattura, scontrino, ricevuta di pagamento) comprovante la spesa sostenuta.
18. Le Parti si accordano affinché ciascun genitore provveda interamente ai costi per le vacanze e le necessità del figlio per il periodo in cui lo stesso sia collocato presso di lui.
19. Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno a ciascun genitore in ragione del 50%.
20. Gli assegni familiari (ora Assegno Unico) spetteranno alla signora in ragione del Parte_1
100%. A tal fine il signor si impegna a prestare l'assenso o sottoscrivere i necessari Parte_4 documenti per la formalizzazione.
pagina 4 di 6 21. Le Parti dichiarano di avere definito, con le condizioni tutte di cui sopra, ogni ulteriore questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse pendenti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione alla relazione affettiva intercorsa ed al mantenimento ordinario e spese straordinarie pregresse relative al figlio . Pt_4
22. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le Parti.
23. I genitori prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio.
********
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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