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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4884 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Villabate (PA), C.so Vittorio Emanuele, C.F._1
607, presso lo studio dell'Avv. MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], Cod Fisc Controparte_1 [...]
residente in [...]; C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: La parte ricorrente concludeva come da note scritte in sostituzio- ne di udienza del 02/10/2025, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazio- ne. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale, n. 5439/2016 dei 29/09-28/10/2016, passata in autorità di cosa giudicata.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dalla coppia sono nati tre Per_ figli e , ad oggi maggiorenni, e nata a Palermo in [...] Per_1 Persona_2
08/09/2009.
Per quanto attiene ai profili relativi all'affidamento della ragazza, non emergono elemen- ti idonei a giustificare l'affido esclusivo richiesto da parte ricorrente.
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della prole minorenne, va evi- denziato, infatti, che secondo l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazio- ne, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i geni- tori, tenuto conto del fatto che su entrambi incombe la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedente- mente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Al contrario, tale circostanza impone che i genitori adottino responsabilmente e concor- demente specifiche iniziative per salvaguardare il diritto del minore a mantenere un rap- porto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori previsto dall'art. 337 ter cod. civ., iniziative che risulterebbero precluse da un ulteriore significativo allontanamento, conse- guente all'affidamento esclusivo del minore.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha indicato né, tantomeno, concretamente pro- vato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni concrete contrarie all'interesse del minore, per giustificare l'affidamento esclusivo del medesimo.
In particolare, il solo fatto della poca presenza dell'altro genitore, non può ritenersi di per sé solo idoneo ad escludere l'affidamento condiviso.
Tuttavia, considerato quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente: “Ho sempre problemi Per_ a scuola con i documenti che riguardan perché necessita pure la firma del padre. Per Per_ questo chiedo l'affidamento esclusivo di ” ritiene opportuno il Collegio mantenere un
- 2 - affidamento condiviso della stessa garantendo alla madre la facoltà di esercitare separata- mente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene-
- 3 - re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerato quando versato in atti in relazione alla situazione econo- mica della ricorrente che in sede di udienza ha, anche, riferito di essere percettrice di sussi- dio pubblico e di percepire l'assegno unico per la figlia nella misura del 100%, appare equo fissare il contributo da porre a carico del per il mantenimento dei Controparte_1 Per_ due figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , in € Persona_2
400,00 mensili, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
ha altresì diritto a percepire l'intero assegno unico per la figlia Parte_1 nella qualità di genitore collocatario.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricorrente ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in FICA-
ZZ (PA) in data 21/09/1996 da , nata a PALERMO in [...] Parte_1
27/02/1975 e da nato a [...] in data [...] e trascrit- Controparte_1 to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 35, parte II serie A dell'anno
1996; dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata a Persona_4
PALERMO in data 08/09/2009, attribuendo alla madre la facoltà di Parte_1 esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su que- stioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 400,00 (200,00 euro cadauno) a titolo di con- Parte_2 Per_ tributo al mantenimento dei figli della coppia, e , somma da ver- Persona_2 sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostene- re per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire per intero l'intero assegno Parte_1 unico per i figli nella qualità di genitore collocatario;
compensa tra le parti le spese di giudizio. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Mi- cela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 -
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4884 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Villabate (PA), C.so Vittorio Emanuele, C.F._1
607, presso lo studio dell'Avv. MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], Cod Fisc Controparte_1 [...]
residente in [...]; C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: La parte ricorrente concludeva come da note scritte in sostituzio- ne di udienza del 02/10/2025, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazio- ne. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale, n. 5439/2016 dei 29/09-28/10/2016, passata in autorità di cosa giudicata.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dalla coppia sono nati tre Per_ figli e , ad oggi maggiorenni, e nata a Palermo in [...] Per_1 Persona_2
08/09/2009.
Per quanto attiene ai profili relativi all'affidamento della ragazza, non emergono elemen- ti idonei a giustificare l'affido esclusivo richiesto da parte ricorrente.
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della prole minorenne, va evi- denziato, infatti, che secondo l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazio- ne, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i geni- tori, tenuto conto del fatto che su entrambi incombe la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedente- mente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Al contrario, tale circostanza impone che i genitori adottino responsabilmente e concor- demente specifiche iniziative per salvaguardare il diritto del minore a mantenere un rap- porto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori previsto dall'art. 337 ter cod. civ., iniziative che risulterebbero precluse da un ulteriore significativo allontanamento, conse- guente all'affidamento esclusivo del minore.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha indicato né, tantomeno, concretamente pro- vato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni concrete contrarie all'interesse del minore, per giustificare l'affidamento esclusivo del medesimo.
In particolare, il solo fatto della poca presenza dell'altro genitore, non può ritenersi di per sé solo idoneo ad escludere l'affidamento condiviso.
Tuttavia, considerato quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente: “Ho sempre problemi Per_ a scuola con i documenti che riguardan perché necessita pure la firma del padre. Per Per_ questo chiedo l'affidamento esclusivo di ” ritiene opportuno il Collegio mantenere un
- 2 - affidamento condiviso della stessa garantendo alla madre la facoltà di esercitare separata- mente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene-
- 3 - re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerato quando versato in atti in relazione alla situazione econo- mica della ricorrente che in sede di udienza ha, anche, riferito di essere percettrice di sussi- dio pubblico e di percepire l'assegno unico per la figlia nella misura del 100%, appare equo fissare il contributo da porre a carico del per il mantenimento dei Controparte_1 Per_ due figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , in € Persona_2
400,00 mensili, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
ha altresì diritto a percepire l'intero assegno unico per la figlia Parte_1 nella qualità di genitore collocatario.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricorrente ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in FICA-
ZZ (PA) in data 21/09/1996 da , nata a PALERMO in [...] Parte_1
27/02/1975 e da nato a [...] in data [...] e trascrit- Controparte_1 to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 35, parte II serie A dell'anno
1996; dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata a Persona_4
PALERMO in data 08/09/2009, attribuendo alla madre la facoltà di Parte_1 esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su que- stioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 400,00 (200,00 euro cadauno) a titolo di con- Parte_2 Per_ tributo al mantenimento dei figli della coppia, e , somma da ver- Persona_2 sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostene- re per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire per intero l'intero assegno Parte_1 unico per i figli nella qualità di genitore collocatario;
compensa tra le parti le spese di giudizio. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Mi- cela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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