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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 162/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 29.11.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/01/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, questi riconosciuti in fase di ATP sin dalla data della domanda amministrativa).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, mentre che sia in possesso di quelli per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data funzionalmente riducevano e riducono l'autonomia personale della parte ricorrente in modo da rendere necessario l'intervento assistenziale, permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, anche se non determinavano la necessità da parte sua di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana o della deambulazione.
La relazione di C.T.U. della fase di A.T.P., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, non tanto perché le due valutazioni appaiono in contrasto fra di loro, posto che i requisiti sanitari delle due prestazioni richieste non sono del tutto coincidenti, ma perché il ricorrente, invalido totale in misura del 100%, come ritenuto dalla Commissione medica e dallo stesso CTU, sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo, che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, il ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U. della fase di A.T.P.,
è affetto da “Esiti di pregresso ictus ischemico in sede mesencefalica destra (emiparesi atassica sinistra), in soggetto affetto da una vascolopatia cronica Broncopatia cronica ostruttiva, in soggetto con riferita placca pleurica da esposizione all'asbesto. Diabete Mellito 2 in assenza di rilevanti complicazioni. Ipertensione arteriosa. Aterosclerosi dei vasi epiaortici (stenosi carotidee bilaterali inferiore al 50%), Tendinopatia della cuffia dei rotatori ed artrosi di grado lieve a carico della spalla sinistra”, con la precisazione che il deficit restrittivo è documentato, al pari del severo deficit respiratorio di tipo ostruttivo, che emergono dalle spirometrie depositate in atti, di poco anteriori alla data di presentazione della domanda amministrativa;
il C.T.U. attesta che “Alla obiettività neurologica emiparesi atassica sinistra andatura autonoma incerta con necessità di singolo appoggio, passaggi posturali autonomi con appoggio di sicurezza…” – ove la stessa
Commissione medica certificava all'esame obiettivo, fra l'altro, “Atassia con ipostenia sx e deficit deambulatorio” -, nonché precisa nell'anamnesi “Storia di diabete mellito tipo II in trattamento con IGO. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Aterosclerosi carotidea. Nel 2021 ictus ischemico mesencefalico destro, da allora deambula con ausilio di bastone Nel 2022 tendinopatia degenerativa della CDR spalla SN. Broncopatia cronica ostruttiva.”. Valuta così il C.T.U. le condizioni derivanti dall'emiparesi:
“Persiste lieve emiparesi atassica sx;
mantiene la stazione eretta, presenti residui disturbi della deambulazione, modestamente falciante a sinistra, utilizza il bastone;
compie i passaggi posturali autonomamente con qualche difficoltà.”.
Osserva questa giudice che risulta documentato, sia nelle relazioni di C.T.U. che nella documentazione medica allegata in atti che il ricorrente può muoversi e operare cambi posturali con ausilio di bastone, per emiparesi sinistra, facendolo su base allargata e con andatura falciante a sinistra, con difficoltà nei cambi posturali, che è affetto da tendinopatia scapolo-omerale spalla sinistra con pur lieve artrosi alla medesima spalla sinistra “senza significative ripercussioni funzionali”, che è altresì affetto da diabete per il quale deve assumere IGO, ipertensione arteriosa pure in trattamento farmacologico e che ha un severo deficit respiratorio di tipo ostruttivo (moderato-severo deficit misto), come documentato dalle spirometrie in atti.
In questo quadro patologico-funzionale, i CTU non si sono preoccupati di verificare e analizzare – anche mediante la somministrazione dei semplici test
ADL e IADL - quali atti della vita quotidiana il ricorrente possa compiere in modo autonomo. Tuttavia, – secondo l'id quod plerumque accidit – risulta evidente che il ricorrente non è in grado di fare il bagno o la doccia da solo in sicurezza, non potendosi in tali circostanze appoggiare al bastone e avendo difficoltà nei cambi posturali anche nella situazione protetta dello studio medico nel corso della visita, che non potrà preparare i pasti in modo autonomo, avendo necessità di appoggio e comportando la preparazione dei pasti il mantenimento di una stazione eretta prolungata, non potrà uscire di casa percorrendo lunghi tratti per andare a fare la spesa o in farmacia o a effettuare i frequenti controlli neurologici, perché può muoversi solo faticosamente e con appoggio.
Gli stessi CTU del resto hanno ritenuto che il ricorrente si trovi in una situazione di disabilità tale da necessitare un intervento permanente, complessivo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e hanno confermato che il ricorrente
è invalido totale al 100%, sicché dette due condizioni insieme, unitamente a quanto rilevato in merito ai certificati effetti delle patologie sul piano funzionale, portano a concludere che egli non sia in grado di svolgere in modo autonomo gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua, con la medesima decorrenza rispetto alle condizioni sanitarie positivamente accertate dai C.T.U.
e, quanto alla totale invalidità, anche dalla Commissione sanitaria.
Ed invero, non vi è dubbio che la cura dell'igiene personale, la preparazione dei farmaci e l'acquisto di farmaci e di generi di prima necessità vadano effettuati con cadenza quotidiana e che tali atti non possono verosimilmente essere compiuti in autonomia dal ricorrente.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 162/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 29.11.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/01/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, questi riconosciuti in fase di ATP sin dalla data della domanda amministrativa).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, mentre che sia in possesso di quelli per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data funzionalmente riducevano e riducono l'autonomia personale della parte ricorrente in modo da rendere necessario l'intervento assistenziale, permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, anche se non determinavano la necessità da parte sua di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana o della deambulazione.
La relazione di C.T.U. della fase di A.T.P., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, non tanto perché le due valutazioni appaiono in contrasto fra di loro, posto che i requisiti sanitari delle due prestazioni richieste non sono del tutto coincidenti, ma perché il ricorrente, invalido totale in misura del 100%, come ritenuto dalla Commissione medica e dallo stesso CTU, sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo, che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, il ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U. della fase di A.T.P.,
è affetto da “Esiti di pregresso ictus ischemico in sede mesencefalica destra (emiparesi atassica sinistra), in soggetto affetto da una vascolopatia cronica Broncopatia cronica ostruttiva, in soggetto con riferita placca pleurica da esposizione all'asbesto. Diabete Mellito 2 in assenza di rilevanti complicazioni. Ipertensione arteriosa. Aterosclerosi dei vasi epiaortici (stenosi carotidee bilaterali inferiore al 50%), Tendinopatia della cuffia dei rotatori ed artrosi di grado lieve a carico della spalla sinistra”, con la precisazione che il deficit restrittivo è documentato, al pari del severo deficit respiratorio di tipo ostruttivo, che emergono dalle spirometrie depositate in atti, di poco anteriori alla data di presentazione della domanda amministrativa;
il C.T.U. attesta che “Alla obiettività neurologica emiparesi atassica sinistra andatura autonoma incerta con necessità di singolo appoggio, passaggi posturali autonomi con appoggio di sicurezza…” – ove la stessa
Commissione medica certificava all'esame obiettivo, fra l'altro, “Atassia con ipostenia sx e deficit deambulatorio” -, nonché precisa nell'anamnesi “Storia di diabete mellito tipo II in trattamento con IGO. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Aterosclerosi carotidea. Nel 2021 ictus ischemico mesencefalico destro, da allora deambula con ausilio di bastone Nel 2022 tendinopatia degenerativa della CDR spalla SN. Broncopatia cronica ostruttiva.”. Valuta così il C.T.U. le condizioni derivanti dall'emiparesi:
“Persiste lieve emiparesi atassica sx;
mantiene la stazione eretta, presenti residui disturbi della deambulazione, modestamente falciante a sinistra, utilizza il bastone;
compie i passaggi posturali autonomamente con qualche difficoltà.”.
Osserva questa giudice che risulta documentato, sia nelle relazioni di C.T.U. che nella documentazione medica allegata in atti che il ricorrente può muoversi e operare cambi posturali con ausilio di bastone, per emiparesi sinistra, facendolo su base allargata e con andatura falciante a sinistra, con difficoltà nei cambi posturali, che è affetto da tendinopatia scapolo-omerale spalla sinistra con pur lieve artrosi alla medesima spalla sinistra “senza significative ripercussioni funzionali”, che è altresì affetto da diabete per il quale deve assumere IGO, ipertensione arteriosa pure in trattamento farmacologico e che ha un severo deficit respiratorio di tipo ostruttivo (moderato-severo deficit misto), come documentato dalle spirometrie in atti.
In questo quadro patologico-funzionale, i CTU non si sono preoccupati di verificare e analizzare – anche mediante la somministrazione dei semplici test
ADL e IADL - quali atti della vita quotidiana il ricorrente possa compiere in modo autonomo. Tuttavia, – secondo l'id quod plerumque accidit – risulta evidente che il ricorrente non è in grado di fare il bagno o la doccia da solo in sicurezza, non potendosi in tali circostanze appoggiare al bastone e avendo difficoltà nei cambi posturali anche nella situazione protetta dello studio medico nel corso della visita, che non potrà preparare i pasti in modo autonomo, avendo necessità di appoggio e comportando la preparazione dei pasti il mantenimento di una stazione eretta prolungata, non potrà uscire di casa percorrendo lunghi tratti per andare a fare la spesa o in farmacia o a effettuare i frequenti controlli neurologici, perché può muoversi solo faticosamente e con appoggio.
Gli stessi CTU del resto hanno ritenuto che il ricorrente si trovi in una situazione di disabilità tale da necessitare un intervento permanente, complessivo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e hanno confermato che il ricorrente
è invalido totale al 100%, sicché dette due condizioni insieme, unitamente a quanto rilevato in merito ai certificati effetti delle patologie sul piano funzionale, portano a concludere che egli non sia in grado di svolgere in modo autonomo gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua, con la medesima decorrenza rispetto alle condizioni sanitarie positivamente accertate dai C.T.U.
e, quanto alla totale invalidità, anche dalla Commissione sanitaria.
Ed invero, non vi è dubbio che la cura dell'igiene personale, la preparazione dei farmaci e l'acquisto di farmaci e di generi di prima necessità vadano effettuati con cadenza quotidiana e che tali atti non possono verosimilmente essere compiuti in autonomia dal ricorrente.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino