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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3927/23 e n. 2789/2022 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]-Ganzirri, Parte_1
Cod. Fisc. ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Micali, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv to Maria CP_1
Cammaroto giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 del 21.7.2015, Per_1 elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e status di disabilità di cui al comma 3 art. 1 e 3 L.
104/92 ;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 17.07.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 27.10.21 ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dello status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 l. 104/92 a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposta a visita dalla Commissione medica CP_ dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione previdenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso in data 22.06.23, con ricorso del 17.07.23 la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria e i requisiti sanitari delle prestazioni assistenziali invocate. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari propri della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12.02.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è parzialmente fondata.
*********
Il CTU nominato, dr. Ssa nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento a fare data dal settembre 2024, così come sussistente lo status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato da tale data. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 17.07.23 può in parte accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata.
Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia. Quindi, si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' Controparte_2 ALL' art 3 comma 3 L. 104/92 , sussistendone le condizioni sanitarie dal mese di
[...] settembre 2024. Il limitato accoglimento della domanda, in relazione alla data della decorrenza dei requisiti propri della prestazione assistenziale, successiva alla presentazione dei ricorsi, giustifica la compensazione delle spese di lite in entrambi i giudizi riuniti.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 17.07.23 nei confronti dell' in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità Parte_1 di accompagnamento e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all' art 3 c. 1 e 3 l. 104/92 dal mese di settembre 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 17.01.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)