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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 298/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Luca Amerio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Rosella Monti
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 7.5.2025.
Conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - pronunciare la separazione del ricorrente dalla sig.ra - autorizzare i coniugi, Controparte_1
fin da ora, a vivere separati;
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti;
- la figlia minore
1 sarà affidata in modo condiviso e continuerà a vivere con la madre presso l'attuale Per_1
residenza; - il padre corrisponderà mensilmente, per il mantenimento per le figlie, la somma di €
250,00, per ed € 300,00, per , rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, Per_2 Per_1
fino all'autonomia economica delle stesse, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso questo Tribunale;
- il padre frequenterà ogniqualvolta lo Per_1
vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni della madre e della figlia;
- spese di lite interamente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2025, il Sig. ha rappresentato: che, in Parte_1
data 23.8.1998, ad Alessandria, ha contratto matrimonio con la Sig.ra che, Controparte_1 dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, (20.5.2000) e (5.11.2008) e che Per_2 Per_1
“da tempo, i coniugi vivono separati e conducono vite autonome nel rispetto reciproco;
anche per quanto riguarda l'aspetto economico, i coniugi sono economicamente indipendenti”.
2. Con memoria depositata in data 10.4.2025, la Sig.ra si è costituita in Controparte_1
giudizio, evidenziando le patologie che affliggono la moglie e la figlia, Per_1
3. All'udienza del 13.5.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo a Oviglio, via Parte_1
Carentino, n. 61, la casa è mia, in comproprietà con mia moglie. Pago Euro 668,00 mensili, per il rientro dal mutuo. Ho ereditato dei terreni da mio padre, che è mancato. Qualcuno è in affitto e qualcuno l'ho venduto. Da quelli in affitto, ricavo circa Euro 1.500,00 annui. Non ho altri immobili. Sono operaio presso Michelin, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile per circa Euro 2.000,00 mensili netti, a seconda dei turni. Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, con un saldo di circa Euro 1.100,00. Ho azioni per un controvalore di circa Euro 12.000,00. Non ho altri titoli o valori. Mia moglie in ospedale, fa la segretaria, con contratto a tempo indeterminato. Ha uno stipendio di circa Euro 1.300,00 mensili. Non ci sono mai tati problemi di violenza in casa nostra. , Persona_3 Per_2 incomincerà la settimana prossima il suo primo lavoro, inizierà un'attività di riabilitazione, non so ancora quanto prenderà. Vivono entrambe con la mamma”. Avendo, poi, le parti precisato congiuntamente le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta
2 realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori ha messo in discussione l'idoneità genitoriale dell'altro. Conseguentemente, è superfluo l'ascolto della minore.
6. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter
c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, la minore, deve rimanere collocata Per_1
presso la madre, ove ha stabilito il proprio habitat, fermo restando il supporto del padre, il quale è consapevole della patologia che affligge la madre e, pertanto, della necessità di un sostegno particolarmente intenso in relazione all'accudimento dei figli.
7. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve
3 potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, GE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e EL c. Italia).
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 23.8.1998;
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra dove avrà residenza anagrafica;
Controparte_1
- dispone che “il padre frequenterà ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la Per_1 madre, nel rispetto degli impegni della madre e della figlia”;
- pone, a carico del padre, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio del 2025, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, e , la somma di Per_2 Per_1
Euro 550,00 (“€ 250,00, per ed € 300,00, per ”), rivalutabile annualmente Per_2 Per_1
secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 298/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Luca Amerio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Rosella Monti
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 7.5.2025.
Conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - pronunciare la separazione del ricorrente dalla sig.ra - autorizzare i coniugi, Controparte_1
fin da ora, a vivere separati;
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti;
- la figlia minore
1 sarà affidata in modo condiviso e continuerà a vivere con la madre presso l'attuale Per_1
residenza; - il padre corrisponderà mensilmente, per il mantenimento per le figlie, la somma di €
250,00, per ed € 300,00, per , rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, Per_2 Per_1
fino all'autonomia economica delle stesse, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso questo Tribunale;
- il padre frequenterà ogniqualvolta lo Per_1
vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni della madre e della figlia;
- spese di lite interamente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2025, il Sig. ha rappresentato: che, in Parte_1
data 23.8.1998, ad Alessandria, ha contratto matrimonio con la Sig.ra che, Controparte_1 dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, (20.5.2000) e (5.11.2008) e che Per_2 Per_1
“da tempo, i coniugi vivono separati e conducono vite autonome nel rispetto reciproco;
anche per quanto riguarda l'aspetto economico, i coniugi sono economicamente indipendenti”.
2. Con memoria depositata in data 10.4.2025, la Sig.ra si è costituita in Controparte_1
giudizio, evidenziando le patologie che affliggono la moglie e la figlia, Per_1
3. All'udienza del 13.5.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo a Oviglio, via Parte_1
Carentino, n. 61, la casa è mia, in comproprietà con mia moglie. Pago Euro 668,00 mensili, per il rientro dal mutuo. Ho ereditato dei terreni da mio padre, che è mancato. Qualcuno è in affitto e qualcuno l'ho venduto. Da quelli in affitto, ricavo circa Euro 1.500,00 annui. Non ho altri immobili. Sono operaio presso Michelin, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile per circa Euro 2.000,00 mensili netti, a seconda dei turni. Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, con un saldo di circa Euro 1.100,00. Ho azioni per un controvalore di circa Euro 12.000,00. Non ho altri titoli o valori. Mia moglie in ospedale, fa la segretaria, con contratto a tempo indeterminato. Ha uno stipendio di circa Euro 1.300,00 mensili. Non ci sono mai tati problemi di violenza in casa nostra. , Persona_3 Per_2 incomincerà la settimana prossima il suo primo lavoro, inizierà un'attività di riabilitazione, non so ancora quanto prenderà. Vivono entrambe con la mamma”. Avendo, poi, le parti precisato congiuntamente le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta
2 realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori ha messo in discussione l'idoneità genitoriale dell'altro. Conseguentemente, è superfluo l'ascolto della minore.
6. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter
c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, la minore, deve rimanere collocata Per_1
presso la madre, ove ha stabilito il proprio habitat, fermo restando il supporto del padre, il quale è consapevole della patologia che affligge la madre e, pertanto, della necessità di un sostegno particolarmente intenso in relazione all'accudimento dei figli.
7. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve
3 potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, GE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e EL c. Italia).
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 23.8.1998;
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra dove avrà residenza anagrafica;
Controparte_1
- dispone che “il padre frequenterà ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la Per_1 madre, nel rispetto degli impegni della madre e della figlia”;
- pone, a carico del padre, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio del 2025, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, e , la somma di Per_2 Per_1
Euro 550,00 (“€ 250,00, per ed € 300,00, per ”), rivalutabile annualmente Per_2 Per_1
secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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