Art. 29.
Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.
Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.