Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 542/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Monte Rosa n. 13, presso lo studio dell'Avv. Letizia Renzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro-tempore, con sede in alla Via Don E. Ricci n. 1, elettivamente CP_1 domiciliata in Viale Trento n. 98, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Minicis, che la rappresenta e difende, giusta procura generale per atto notarile Dott. del Persona_1
30.01.1992, Rep. n. 69923 appellata
OGGETTO: mutuo fondiario – interessi usurari – non conformità di TAEG/ISC al tasso applicato – art 92, co. 2, c.p.c., appello avverso la sentenza n. 225/2022 in data 6/7.04.2022
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 225/2022 in data 6/7.04.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir dichiarare la nullità e l'inefficacia delle condizioni generali
[...]
del contratto di mutuo stipulato in data 30.11.2007 dell'importo di €.150.000 rimborsabile in 15 anni mediante il pagamento di n. 180 rate mensili posticipate, sia per l'applicazione di condizioni usurarie ed anatocistiche, sia per contrasto alle norme del TUB e del codice di consumo, con richiesta di rideterminazione degli interessi ex art 117 TUB e della rata mensile ad un importo pari ad €.605,21, nonché di riduzione dell'ipoteca per aver pagato 1/5 del capitale iniziale, con richiesta di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non, adducendo la difformità tra , l'applicazione di interessi usurari, la illiceità Pt_2 dell'ammortamento alla francese e della clausola di salvaguardia, la natura di contratto di adesione, nonché la vessatorietà ed abusività di clausole ingannevoli e conseguenti a pratiche commerciali scorrette, ha rigettato tutte le domande ritenendole infondate e ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice l'ha condannato al pagamento delle spese di lite quantificandole nell'ammontare di.€.10.343, in entità superiore alla somma di €.
7.254 richiesta a titolo di onorari dalla stessa convenuta con nota delle spese prodotta unitamente alla comparsa di replica ex art. 190 c.p.c., nonché in violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. per intervenuto mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti (quale una delle doglianze di cui al presente giudizio), alla luce della decisione della Suprema Corte a Sezioni
Unite in materia di disciplina antiusura e interessi moratori di cui alla sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597; il primo giudice ha rigettato la domanda nonostante il CTU abbia accertato la stipula del tasso di mora (9,75%) in misura superiore al tasso soglia usura
(8,565%) e riscontrato il superamento del tasso effettivamente praticato in n. 6 rate su cui risultano applicati interessi di mora usurari, con conseguente ricalcolo del mutuo in linea capitale, ovvero a tasso zero in ossequio al disposto dell'art. 1815, co. 2, c.c. e in risposta al quesito di cui all'ordinanza del 13.08.2018, in cui non v'è alcun richiamo all'aumento del
2 2,1% quale tasso soglia valevole soltanto per l'interesse di mora introdotto dalla cit. sent. n.
n. 19597/2020; il CTU ha accertato una differenza tra il TEAG/ISC dichiarato in contratto, pari al 6,170% e quello applicato nel corso del rapporto, pari al 6,192%, come emerge dalla seconda perizia del 30.03.2021 (disposta all'esito della cit. pronuncia delle SSUU n.
19597/2020), in cui il CTU ha ricalcolato il piano di ammortamento al tasso dei BOT minimi vigenti ratione temporis.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso gravame facendo rilevare la correttezza della sentenza impugnata che, dopo aver esaminato e rigettato tutte le domande attoree, ha di conseguenza condannato al pagamento delle spese di lite la parte totalmente soccombente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., né la pronuncia di Cass. SS.UU. n. 19597/20 può essere ritenuta un caso di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” che avrebbe dovuto indurre alla compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., essendo intervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale già esistente sulla rilevanza e sui criteri di verifica dell'usuarietà degli interessi di mora.
A seguito di ordinanza del 10.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto nei suoi confronti la condanna al pagamento delle spese di lite
(peraltro liquidandole in entità superiore a quanto richiesto nella nota spese dalla parte convenuta, in violazione del principio dispositivo), quale conseguenza del rigetto di tutte le domande attoree proposte, non considerando che nel corso del giudizio di primo grado si è verificato proprio il mutamento di orientamento giurisprudenziale contemplato dall'art. 92
c.p.c. quale eccezione al principio generale di soccombenza.
Si duole, nello specifico, la difesa appellante della omessa applicazione in sentenza del principio della integrale compensazione delle spese processuali, risultando il giudizio di primo grado introdotto sulla base di una normativa di settore ampiamente favorevole alle tesi esposte in citazione, le quali prevedevano l'applicazione dell'art. 1815 c.c. in caso di previsione ab origine di un tasso di mora superiore alla soglia usura ex L. n. 108/1996, come fino a tale data più volte confermato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.
La censura è fondata.
Osserva la Corte come le Sezioni Unite della Cassazione, dirimendo l'annoso contrasto
3 giurisprudenziale sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, co. 2, c.p.c., se anche gli interessi di mora fossero soggetti o meno alla normativa antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., hanno definitivamente affermato un importante principio di diritto relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, stabilendone l'applicazione in entrambi i casi di pattuizione sia a titolo di corrispettivo che a titolo di mora, nell'assunto che il giudizio di usurarietà possa riguardare gli interessi pattuiti “a qualunque titolo” e precisando che, tuttavia, debba essere ben definito il cosiddetto “tasso soglia” perché si possa parlare di usura moratoria (cfr. sent. Cass.,
SS.UU. n. 19597/2020).
Sul punto si erano, in effetti, all'epoca registrati contrapposti orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza.
In sintesi, i sostenitori della tesi della non applicabilità agli interessi di mora della disciplina antiusura si richiamavano, in particolare: - alla dizione letterale dell'art. 1815, co. 2, c.c. che si riferisce ai soli interessi corrispettivi e all'art. 644, co. 1, c.p. che punisce chi si fa “dare o promettere” interessi usurari “in corrispettivo di una prestazione di denaro”; - alla funzione degli interessi, che per quelli corrispettivi è di tipo remunerativo per il godimento del denaro, mentre i moratori hanno una funzione risarcitoria, rappresentando ex art. 1224 c.c. il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
- alla previsione dell'art. 1284, co. 4, c.c. secondo cui se “le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in quanto essendo spesso il tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 superiore al tasso-soglia usurario, non avrebbero ai fini dell'usura potuto rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”; - alla circostanza del mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei decreti ministeriali, atteso che nelle voci da essi computate al fine della rilevazione del tasso medio non erano inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - TEG del singolo rapporto e TEGM determinante il tasso soglia - dovevano essere omogenei e, pertanto, nel TEG. del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati;
- alla inquadrabilità dell'interesse di mora nell'art. 1382
c.c. che poteva, quindi, se eccessivo essere ridotto ex art. 1384 c.c. d'ufficio dal giudice, mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, co. 2, c.c.
I sostenitori della contraria tesi estensiva facevano anch'essi affidamento sulla lettera delle disposizioni normative (art. 1815, co 2, c.c., art. 644, co. 4, c.p.., art. 2, co. 4, L. n. 108/1996
e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 2001), sottolineando la mancata
4 distinzione tra tipi di interessi ed, anzi, di una espressa previsione di pattuizione “a qualsiasi titolo”; - ai lavori preparatori della L. n. 24/2001, ove si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”; - alla funzione degli interessi, poiché entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo involontariamente;
- alla ratio della norma o interpretazione finalistica, poiché il criterio oggettivo previsto dalla cit. L. n. 108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, il quale sarebbe vanificato qualora si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, in caso, ad esempio, di fissazione di termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
- alla non rilevanza di quanto stabilito dall'art. 1284, co. 4,
c.c., poiché il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatoria/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento persista pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che dovesse risultare fondata) e non discende dalla semplice mora, avendo dunque una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
- alla irrilevanza della circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del TEGM, e quindi, del relativo tasso-soglia, avendo la
L. n. 108/1996 costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, prevedendo uno spread tra TEGM e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite, riassunte le contrapposte tesi, nel comporre l'annoso dissidio, hanno reputato che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di condividere la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tornando alla questione concreta delle spese di lite, ritenuta assorbita l'eccezione relativa al quantum liquidato. questa Corte territoriale reputa applicabile il comma 2 dell'art. 92 c.p.c., essendo evidente che ci si trovi dinanzi una ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, pertanto la Corte ritenendo integrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., dispone la compensazione integrale tra le parti
5 delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza di primo grado per non aver considerato che il tasso di mora del 9,75% al momento della stipula, come accertato dal CTU nella sua prima relazione, è risultato superiore al tasso soglia usura dell'8,565% in relazione a n. 6 rate sulle quali sono stati applicati interessi di mora usurari, tanto che l'ausiliario ha correttamente ricalcolato il mutuo in linea capitale, ovvero a tasso zero e quindi imputando tutti i pagamenti a titolo di saldo capitale, come richiesto dal primo giudice nell'ordinanza di ammissione della CTU in data 13.08.2018.
I rilievi non appaiono meritevoli di accoglimento.
Il Collegio reputa di condividere le argomentazioni del giudice di prime cure che, in aderenza alle risultanze peritali di cui al secondo elaborato integrativo in data 30.03.2021 che è stato disposto alla luce dei principi enunciati dalla citata sentenza n. 19597 del 18.09.2020 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, ha escluso la presenza di pattuizioni usurarie e pertanto ha rigettato la domanda attorea volta ad escludere ogni tipo di interessi in ragione della gratuità prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c.
Precisa, a tal proposito, la Suprema Corte che nel compiere tale operazione valutativa del rispetto del tasso soglia usurario bisognerà comunque tenere in considerazione il principio di simmetria (argomentato in Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018), per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica”, cioè basarsi sull'elaborazione solida dei dati di base, rilevati sul mercato, che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato, considerato che tali due tipologie di interessi non sono tra loro cumulabili o equiparabili, poiché aventi funzioni e natura giuridica differenti, conseguendone che il tasso di mora concretamene applicato non possa essere confrontato con il tasso globale medio (TEGM), il quale non tiene conto degli interessi moratori applicati, evidenziandosi che il TEG rilevato sul singolo contratto in mora non può che essere superiore del TEGM anche in ragione della mancanza, nella rilevazione del TEGM stesso, della componente mora.
Ne consegue che le censure di parte appellante non potranno trovare accoglimento per erronea metodologia di calcolo, stante l'impossibilità di considerare come un unicum gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere separatamente confrontato con la soglia all'uopo prevista per la rispettiva tipologia di tasso.
A tal proposito il CTU, nelle premesse che i decreti ministeriali prevedono la maggiorazione del 2,1% del TEGM da utilizzare per determinare il corretto tasso soglia usura da confrontare con il tasso di mora, ha correttamente risposto al quesito di cui al suo secondo elaborato alla
6 luce della mutata giurisprudenza di legittimità, affermando che “il tasso soglia per la mora deve essere aumentato del 2,1% maggiorato del 50% … Infatti, il contratto è stato stipulato prima del 13.07.2011 (ovvero contratto di finanziamento fondiario del 17.12.2007). Dunque il Tasso soglia di raffronto per gli interessi di mora deve essere così costruito: (TEGm +
50%) + (2,1% + 50%) = Tasso Soglia Mora ex quesito Pertanto: [(5,71 +50%) = 8,565%]
+ [(2,1 + 50%) = 3,15%] = 11,715% Il tasso moratorio indicato in contratto è pari al
9,75%, che raffrontato al Tasso Mora Soglia del 11,715% risulta essere contenuto entro il detto limite” (cfr. pag. 4 CTU del 30.03.2021), come anche correttamente recepito in sentenza: “ebbene a fronte di un tasso di mora pattuito del 9,78% la clausola di pattuizione degli interessi moratori non risulta usuraria. In definitiva il contratto di mutuo non risulta affetto da usura” (cfr. pag. 9 sent.).
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la tesi attorea dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali a causa di un asserito squilibrio fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato, nell'assunto dell'asserita errata indicazione dell' pattuito, come si Pt_2
evincerebbe anche dalla CTU che, in risposta al quesito formulato nell'ordinanza del
13.08.2018, ha riscontrato una differenza tra il tasso dichiarato in contratto, pari al 6,170%
e quello in concreto applicato, pari al 6,192%., ricalcolando nella seconda CTU il piano di ammortamento al tasso dei BOT minimi vigenti tempo per tempo.
La doglianza è infondata.
Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e, lungi dall'essere anche approfondita dalla CTP a seguito della tempestiva eccezione della banca non risulta suscettibile di alcuna verifica che, se disposta, si rivelerebbe del tutto esplorativa, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il TAEG, altrimenti denominato
ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore
7 onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la
Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino
14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020, Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale
Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Pertanto la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado, nonché le spese relative alle due
CTU espletate, confermando nel resto.
Il parziale accoglimento dell'appello consente di disporre la compensazione integrale anche delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 225/2022 in Parte_1 data 6/7.04.2022 del Tribunale di Fermo, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado, nonché le spese relative all'espletamento delle due CTU;
8 - Conferma nel resto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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