Articolo 290 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 328Articolo 292
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24 novembre 2007
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28 dicembre 2023
Art. 290. Prescrizione dell'azione 1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, (( lettere c) e c-bis) )) , e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa ((...)) . ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2023
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