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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8908/2024 R.G.
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo MARCHISIO del Foro di Torino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Matteotti n. 42, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca DECAROLI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Francia n. 34, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: Vizi navigatore di autoveicolo;
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 09.07.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo Volksvagen T- ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022; Parte_1
- per l'effetto condannare, ricorrendo la fattispecie dell'aliud pro alio, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la Controparte_1 consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la mancanza di qualità essenziale dell'autoveicolo Volksvagen T- ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022 per il Parte_1 malfunzionamento del navigatore;
- per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna di Controparte_1 una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.
In ogni caso:
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre CTU, volta a verificare, secondo le indicazioni fornite in premessa, il malfunzionamento del navigatore satellitare dell'autovettura T- ROC – Tg. GL782CV per cui è causa;
CP_3
- disporre l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati nella premessa in fatto da 1 a 16 che devono intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”; Si indicano a testi i sig.ri:
1) , residente in [...]”. Testimone_1
pagina 2 di 18 Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 10.07.2025):
“Che l'Ill.mo Tribunale di Torino contrarii reiectis voglia
IN VIA PRELIMINARE:
RITENERE E DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1497 cc instaurata dall'attore in sede di atto di citazione.
IN OGNI CASO NEL MERITO
RIGETTARE le domande tutte formulate nel presente giudizio da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e meramente pretestuose.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo rubricato all'RG nr. 7595/2023, e la condanna ex art. 96 c.p.c parte attrice al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo risarcitorio per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Si chiede altresì, Porre integralmente a carico dell'attore soccombente le spese relative alla
Consulenza Tecnica di Ufficio svolta nel presente giudizio, con espressa condanna alla rifusione in favore della società degli importi corrisposti nelle more del giudizio a tale titolo. Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi le istanze istruttorie non ammesse eventualmente anche in prova contraria.”
pagina 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 20.05.2024 ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, il Sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società Parte_1 [...] chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo Volksvagen T-ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022; Parte_1
- per l'effetto condannare, ricorrendo la fattispecie dell'aliud pro alio, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna Controparte_5 di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la mancanza di qualità essenziale dell'autoveicolo Volksvagen T- ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022 per il malfunzionamento Parte_1 del navigatore;
- per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la società all'esatto Controparte_5 adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto pagina 4 di 18 uso per cui il bene era stato acquistato. In ogni caso: - emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre CTU, volta a verificare, secondo le indicazioni fornite in premessa, il malfunzionamento del navigatore satellitare dell'autovettura T- ROC – Tg. GL782CV per cui è causa;
CP_3
- disporre l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati nella premessa in fatto da 1 a 16 che devono intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”; Si indicano a testi i sig.ri:
1) , residente in [...]. Testimone_1
Con riserva di citare ulteriori testi nelle successive memorie”.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
RITENERE E DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1497 cc instaurata dall'attore in sede di atto di citazione.
IN OGNI CASO NEL MERITO
RIGETTARE le domande tutte formulate nel presente giudizio da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e meramente pretestuose. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
e del giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo rubricato all'RG nr. 7595/2023, e la condanna ex art. 96 c.p.c parte attrice al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo risarcitorio per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
(Omissis).”.
pagina 5 di 18 1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 14.11.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.5. Con ordinanza del 23.09.2024 il Giudice:
- ha delegato il GOP Dr.ssa Serena CIRIO a tenere l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c.;
- ha rinviato l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 15.11.2024.
1.6. All'udienza del 15.09.2024 il GOP ha interrogato liberamente le parti ed ha tentato la conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. la quale, tuttavia , ha dato esito negativo.
Le parti hanno richiamato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi e delle rispettive memorie integrative, opponendosi all'accoglimento di quelle dedotte dalla controparte.
1.7. Con ordinanza del 20.11.2024 il Giudice:
- ha ritenuto inammissibili e/o irrilevanti le prove per testi dedotte dalle parti nelle memorie integrative ex art. 171 ter n.2 c.p.c.;
- ha disposto CTU sul quesito proposto dalla parte attrice in memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2),
c.p.c., integrandolo e riformulandolo, nominando all'uopo l'Ing. Persona_1
- ha assegnato al CTU un termine fino al 28.11.2024 per il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dall'art. 193, comma 1,
c.p.c.;
- ha assegnato ai sensi dell'art. 201 c.p.c., alle parti termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali indicata dal CTU;
- ha fissato i termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c. per il deposito, rispettivamente, della relazione scritta da parte del CTU, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse da parte del CTU;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di disamina CTU dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15 maggio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte pagina 6 di 18 - ha invitato le parti ad intraprendere una seria trattativa nelle more del giudizio per addivenire ad un accordo transattivo.
1.8. Con Ordinanza in data 21.05.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 7 di 18 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 14.07.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.9. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.10. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 14.07.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 18
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, la CTU richiesta dalla parte attrice è stata disposta mentre, come già osservato dal Giudice
Istruttore nella citata Ordinanza datata 20.11.2025 le prove per testi dedotte da parte attrice in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza documentale;
• il capo 2) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 3) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 4) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 5) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 6) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 7) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 8) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 9) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter n. 2) c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 20.11.2025 le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte convenuta in memoria ex art. 171 ter , n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 2) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 3) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 4) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;
• il capo 5) su circostanza in parte valutativa e in parte generica.
pagina 9 di 18
3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via principale.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, in via principale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo – Tg. Controparte_6
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022; Parte_1
- per l'effetto condannare, ricorrendo la fattispecie dell'aliud pro alio, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la Controparte_1 consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.”
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che in data 20.09.2022 il Sig. acquistava presso la concessionaria DI VIESTO Parte_1
PIU' S.p.A. di Torino l'autoveicolo T- ROC – Tg. GL782CV (Cfr. doc. n. 1 - 1 bis della CP_3 parte attrice);
- che già in occasione della consegna dell'autoveicolo e dell'illustrazione delle relative dotazioni l'incaricato del concessionario rilevava il non corretto funzionamento del software del navigatore satellitare;
- che tale malfunzionamento consisteva nel fatto che la ricerca dell'indirizzo di destinazione del veicolo non restituiva alcun risultato se non tramite l'indicazione, una volta inserita la località, dell'indirizzo completo di nome e cognome del soggetto ai cui la via/corso/strada è intitolato (doc. n.
2-4 della parte attrice);
- che va precisato che, una volta inserito manualmente l'indirizzo completo di destinazione le successive ricerche individuavano l'indirizzo di destinazione anche mediante l'inserimento del solo
'cognome' del soggetto a cui la via/corso/strada è intitolato come avviene nei navigatori correttamente funzionanti in cui è il navigatore stesso, una volta indicata la località e le prime lettere dell'indirizzo di destinazione, a proporre l'elencazione di tutti gli indirizzi di destinazione riportanti le lettere inserite, ivi comprese quelle intestate a persone fisiche, indipendentemente dall'inserimento, e dunque dalla conoscenza o meno, del nome proprio della persona;
- che il concessionario assicurava al Sig. che il malfunzionamento – Parte_1 verosimilmente da riferirsi al software installato sul navigatore satellitare in dotazione sull'autoveicolo
– sarebbe stato risolto in breve tempo;
pagina 10 di 18 - che solo in data 16.01.2023, dopo l'ennesimo sollecito, la contattava il Sig. Controparte_1
a cui veniva richiesto di lasciare l'autoveicolo in autofficina per un paio di Parte_1 giorni per consentire di espletare le attività necessarie alla risoluzione del malfunzionamento;
- che il Sig. veniva quindi ricontattato dal responsabile dell'autofficina del Parte_1 concessionario, il quale riferiva che l'intervento effettuato non era stato risolutorio;
- che il Sig. si rivolgeva ad un legale di fiducia il quale, in data 23.01.2023, Parte_1 inviava una comunicazione a mezzo PEC chiedendo alla concessionaria di adottare i rimedi necessari alla eliminazione del vizio riscontrato (doc. n.5 della parte attrice);
- che alla comunicazione rispondeva in data 25.01.2023 il 'Customer service CP_3 riferendo che, dopo aver compiuto le opportune verifiche sull'Autovettura, anche comparandola con le funzionalità di altro autoveicolo, “non è stata evidenziata alcuna anomalia ed il suo assistito è stato argomentato in merito al corretto funzionamento del navigatore” (doc. n. 6 della parte attrice).
3.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che, in relazione ai fatti di causa, la parte attrice instaurava con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n. 7595/2023 R.G. un procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con declaratoria di inammissibilità a seguito della costituzione dell'odierna convenuta in allora resistente
DI VIESTO PIU' S.p.A. e della resistente Controparte_7
- che in sede di ricorso il Sig. chiedeva procedersi alla verifica dell'affermato Parte_1 malfunzionamento del navigatore satellitare e stabilire se fosse possibile ripristinarne la normale conformità e funzionalità in modo che già dalla prima volta, la ricerca dell'indirizzo di destinazione avvenisse automaticamente all'inserimento delle iniziali della strada e non solo dopo l'inserimento di nome e cognome completi della via/corso/strada di destinazione (doc. n. 5 della parte convenuta);
- che il Giudice designato nel procedimento RG n. 7595/2023, con ordinanza del 22.04.2023 inaudita altera parte formulava il quesito peritale e provvedeva a nominare il CTU assegnando alle parti resistenti DI VIESTO PIU' S.p.A. e ermine per la costituzione;
in Controparte_7 sede di costituzione, in via preliminare veniva eccepita ed argomentata da entrambe le resistenti l'inammissibilità del ricorso per l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c.
(docc. nn. 6 e 7 della parte convenuta);
- che il Tribunale di Torino, viste le difese delle parti resistenti, con ordinanza dell'11.06.2023 rilevava come non sussistessero i presupposti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c. e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 22.04.2023 e respingeva definitivamente il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dal Sig. (oc. n.8 della parte convenuta); Parte_1
pagina 11 di 18 - che il navigatore satellitare installato sull'autoveicolo T- ROC targato GL782CV, non presenta alcuna anomalia / vizio o difetto di conformità;
- che quanto lamentato dall'attore non deriva affatto da un “non corretto funzionamento del software”, ma è esclusivamente riconducibile alle normali modalità di funzionamento di quello specifico modello di navigatore satellitare, in dotazione non soltanto al T-ROC acquistato dall'attore stesso, ma anche su altri veicoli marca dello stesso modello o di modello differente;
CP_7
- che il Sig. il giorno successivo al ritiro del veicolo si recava in concessionaria Parte_1 lamentando il mal funzionamento del navigatore satellitare installato sul veicolo appena acquistato, e in quella sede provvedeva a provare il navigatore unitamente al consegnatore Sig. , il quale non Pt_2 solo aveva cura di spiegargli in modo esaustivo come utilizzarlo, ma chiariva altresì la circostanza che tali erano le modalità di funzionamento di tale nuovo modello di navigatore;
vista l'insistenza del Sig.
, nell'osservanza delle disposizioni contrattuali e di quanto stabilito dal codice del Parte_1 consumo, nonché in ottica di massima cortesia commerciale ed attenzione per il cliente, la DI VIESTO
PIU' S.p.A. non ignorava le doglianze dell'odierno attore ed eseguiva ugualmente dei controlli tecnici secondo le indicazioni previste dal costruttore e prove comparative con altri veicoli dotati del medesimo navigatore satellitare (doc.n.3 della parte convenuta);
- che, a differenza di quanto affermato dal Sig. le attività di verifica si erano Parte_1 svolte in un solo giorno: il 16.01.2023 l'auto veniva ricoverata in officina, le verifiche venivano condotte nella giornata del 17.01.2023 ed il mezzo era pronto per essere riconsegnato già la mattina del giorno successivo;
- che all' esito degli accertamenti svolti è emerso come il navigatore satellitare installato sul veicolo T
– ROC del Sig. fosse esente da vizi e difetto di ogni sorta e come le modalità di Parte_1 utilizzo del navigatore satellitare di cui egli si duole siano quelle normali per tutti i navigatori delle medesime marca e modello (RBD Discover Media); tali circostanze venivano comunicate sia dalla concessionaria venditrice, sia dalla AS MA , ed il Sig. veniva CP_7 Parte_1 istruito sul corretto uso del navigatore;
- che il navigatore satellitare installato sull'autoveicolo T-ROC di proprietà del Sig. Parte_1
, così come su altri veicoli di marca , del medesimo o di altro modello, funziona
[...] CP_7 correttamente così: la prima volta che si inserisce una nuova destinazione occorre immettere l'indirizzo completo, successivamente non sarà più necessario;
pertanto, il navigatore satellitare installato sull'autoveicolo acquistato dall'odierno attore è esente da qualsivoglia vizio e/o difetto.
pagina 12 di 18 3.4. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza del 20.11.2024 è stata disposta una CTU, nominando all'uopo l'Ing. sul seguente quesito proposto dalla parte attrice in Persona_1 memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., così come integrato e riformulato: “Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.: Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo:
1) accerti la sussistenza o meno del malfunzionamento del navigatore satellitare dell'autovettura
Volksvagen T- ROC – Tg. GL782CV per cui è causa secondo quanto lamentato dalla part attrice, precisando se quanto lamentato dalla parte attrici non sia invece riconducibile alle normali modalità di funzionamento di quello specifico modello di navigatore satellitare, in dotazione al T-ROC acquistato dalla parte attrice, secondo quanto eccepito dalla parte convenuta. Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”
Dalla relazione peritale è emerso in sintesi quanto segue:
➢ L'infotainment installato sulla vettura T-Roc attorea è il modello “Discover Media” ovvero il sistema base montato su un'auto di questa categoria il cui funzionamento risulta essere proprio come descritto precedentemente e quindi non è possibile parlare di un vero e proprio malfunzionamento del sistema e/o anomalia nella ricerca delle strade ed infatti il sistema di navigazione assolve completamente alla sua funzione ovvero quella di indicare la strada da percorrere e la direzione da seguire fino al raggiungimento della destinazione finale.
➢ L'aspetto invece che viene discusso è la modalità con cui deve essere inserita una destinazione mai selezionata in precedenza e quindi la scelta o meglio l'algoritmo che è stato impostato da chi ha realizzato il sistema di navigazione è quello di richiedere solo la prima volta l'inserimento completo di tutti i dati che compongono l'indirizzo di destinazione in modo completo e quindi non solo parzialmente.
➢ Il funzionamento del sistema in esercizio è coerente con quanto progettato ed infatti non sono stati evidenziati guasti e/o particolari problematiche durante il suo uso ma a parere del CTU è più corretto parlare di anomalia nella fase di progettazione/scrittura del software e quindi di impostazione per questa specifica funzionalità che rappresenta comunque un disservizio o per meglio dire un discomfort per il Cliente.
➢ è possibile asserire che il sistema di navigazione non presenta particolari problematiche o malfunzionamenti e pertanto la questione in essere è legata alla modalità di funzionamento che non è come quella auspicata dal Sig. . Parte_1
pagina 13 di 18 3.5. Ciò chiarito, tenuto conto dei rilievi svolti dalla parte convenuta e alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica d'ufficio, la quale viene condivisa da codesto Giudice e alla quale dichiara di aderire, si devono trarre le seguenti conclusioni:
Dev'essere innanzitutto rigettata la domanda di accertamento del “malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo – Tg. GL782CV, acquistato dal signor Controparte_6 [...]
in data 20 settembre 2022”, poiché l'apparecchio in questione è risultato perfettamente Parte_1 funzionante e privo di anomalie.
Per l'effetto, dev'essere rigettata la domanda di condanna della società Controparte_1
“all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato”, poiché, nel caso di specie, non può ritenersi configurata la fattispecie dell'aliud pro alio invocata dalla parte attrice.
Invero, in tema di vendita è configurabile la consegna di aliud pro alio quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ovvero quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, abbia difetti che la rendano inservibile o risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto (cfr. per tutte: Cass. n.
7557/2017, Cass. n. 26953/2008).
Nel caso di specie, viceversa, così come accertato dalla CTU, il navigatore satellitare installato sull'autovettura dell'attore è risultato essere perfettamente funzionante e tutt'altro che inservibile, “ed infatti il sistema di navigazione assolve completamente alla sua funzione ovvero quella di indicare la strada da percorrere e la direzione da seguire fino al raggiungimento della destinazione finale” (cfr. pag. 7 della CTU).
Pertanto, posto che il navigatore oggetto di causa è privo di vizi, anomalie o malfunzionamenti giuridicamente rilevanti ed è coerente con quanto progettato, è ovviamente irrilevante ai fini contrattuali il maggiore o minore gradimento dello stesso da parte del Sig. Parte_1 poiché tali considerazioni rientrano esclusivamente nella sfera soggettiva dello stesso, e sono pertanto inconferenti.
3.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalla parte attrice in via principale devono essere rigettate.
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4. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via subordinata.
4.1. In via subordinata, la parte attrice ha chiesto di “accertare e dichiarare la mancanza di qualità essenziale dell'autoveicolo – Tg. GL782CV, acquistato dal signor Controparte_6 [...]
in data 20 settembre 2022 per il malfunzionamento del navigatore;
- per l'effetto Parte_1 condannare, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la società all'esatto adempimento del Controparte_1 contratto di compravendita, ovvero la consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.”
4.2. La parte convenuta, in via preliminare, ha peraltro eccepito l'intervenuta prescrizione della predetta azione ex art. 1497 c.c. domandata dall'attore.
Tale eccezione risulta fondata.
Invero, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la mancanza nel bene delle qualità promesse o di quelle essenziali all'uso giustifica la sola risoluzione contrattuale purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi;
tuttavia, come chiarito dal comma 2, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 c.c. e, quindi, in un anno dalla consegna del bene.
Nel caso di specie, poiché l'autovettura, come affermato dallo stesso attore, è stata consegnata al Sig.
in data 20.11.2022 (cfr. doc. n. 1- 1 bis della parte attrice) e la domanda subordinata Parte_1 dell'attore è stata avanzata solamente mediante l'atto di citazione notificato in data 20.05.2024, la stessa risulta essere prescritta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
5. Sulle altre questioni proposte dalle parti.
Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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6. Sulle spese processuali del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c.
e/o di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n. 7595/2023 R.G. presso il Tribunale di Torino.
6.1. Nel presente procedimento devono essere regolamentate anche le spese processuali relative al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. e/o di Consulenza Tecnica
Preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n. 7595/2023 R.G. presso il Tribunale di Torino.
Nel caso di specie, tali spese devono essere fatte gravare sulla parte attrice, in quanto parte soccombente sia nel predetto procedimento sia nel presente giudizio di merito.
6.2. Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione, così come indicati nella nota spese prodotta dalla parte convenuta sub doc. A (e tenuto conto dell'art. 5, comma 6,
D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale le “cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 1.063,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.027,00 per la fase introduttiva del giudizio;
per un totale di Euro 1.953,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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7. Sulle spese processuali del presente giudizio.
7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
7.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione, così come indicati nella nota spese prodotta dalla parte convenuta sub doc. B (e tenuto conto dell'art. 5, comma 6,
D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale le “cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 2.127,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.416,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 3.738,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 3.579,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 10.860,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del
30.04.2025, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
8908/2024 R.G. promossa dal Sig. (parte attrice) contro la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (parte CP_1 Controparte_2 convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta le deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2) Rigetta le domande di merito proposte dall'attore Sig. in via principale. Parte_1
3) Rigetta le domande di merito proposte dall'attore Sig. in via subordinata per Parte_1 intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1497 c.c.
4) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese processuali del procedimento per Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. e/o di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n. 7595/2023 R.G. presso il Tribunale di Torino, liquidate in complessivi Euro 1.953,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate Controparte_1 in complessivi Euro 10.860,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, definitivamente a carico dell'attore Sig. Parte_1
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 24.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8908/2024 R.G.
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo MARCHISIO del Foro di Torino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Matteotti n. 42, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca DECAROLI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Francia n. 34, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: Vizi navigatore di autoveicolo;
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 09.07.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo Volksvagen T- ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022; Parte_1
- per l'effetto condannare, ricorrendo la fattispecie dell'aliud pro alio, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la Controparte_1 consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la mancanza di qualità essenziale dell'autoveicolo Volksvagen T- ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022 per il Parte_1 malfunzionamento del navigatore;
- per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna di Controparte_1 una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.
In ogni caso:
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre CTU, volta a verificare, secondo le indicazioni fornite in premessa, il malfunzionamento del navigatore satellitare dell'autovettura T- ROC – Tg. GL782CV per cui è causa;
CP_3
- disporre l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati nella premessa in fatto da 1 a 16 che devono intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”; Si indicano a testi i sig.ri:
1) , residente in [...]”. Testimone_1
pagina 2 di 18 Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 10.07.2025):
“Che l'Ill.mo Tribunale di Torino contrarii reiectis voglia
IN VIA PRELIMINARE:
RITENERE E DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1497 cc instaurata dall'attore in sede di atto di citazione.
IN OGNI CASO NEL MERITO
RIGETTARE le domande tutte formulate nel presente giudizio da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e meramente pretestuose.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo rubricato all'RG nr. 7595/2023, e la condanna ex art. 96 c.p.c parte attrice al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo risarcitorio per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Si chiede altresì, Porre integralmente a carico dell'attore soccombente le spese relative alla
Consulenza Tecnica di Ufficio svolta nel presente giudizio, con espressa condanna alla rifusione in favore della società degli importi corrisposti nelle more del giudizio a tale titolo. Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi le istanze istruttorie non ammesse eventualmente anche in prova contraria.”
pagina 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 20.05.2024 ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, il Sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società Parte_1 [...] chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo Volksvagen T-ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022; Parte_1
- per l'effetto condannare, ricorrendo la fattispecie dell'aliud pro alio, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna Controparte_5 di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la mancanza di qualità essenziale dell'autoveicolo Volksvagen T- ROC – Tg.
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022 per il malfunzionamento Parte_1 del navigatore;
- per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la società all'esatto Controparte_5 adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto pagina 4 di 18 uso per cui il bene era stato acquistato. In ogni caso: - emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre CTU, volta a verificare, secondo le indicazioni fornite in premessa, il malfunzionamento del navigatore satellitare dell'autovettura T- ROC – Tg. GL782CV per cui è causa;
CP_3
- disporre l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati nella premessa in fatto da 1 a 16 che devono intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”; Si indicano a testi i sig.ri:
1) , residente in [...]. Testimone_1
Con riserva di citare ulteriori testi nelle successive memorie”.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
RITENERE E DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1497 cc instaurata dall'attore in sede di atto di citazione.
IN OGNI CASO NEL MERITO
RIGETTARE le domande tutte formulate nel presente giudizio da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e meramente pretestuose. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
e del giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo rubricato all'RG nr. 7595/2023, e la condanna ex art. 96 c.p.c parte attrice al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo risarcitorio per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
(Omissis).”.
pagina 5 di 18 1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 14.11.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.5. Con ordinanza del 23.09.2024 il Giudice:
- ha delegato il GOP Dr.ssa Serena CIRIO a tenere l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c.;
- ha rinviato l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 15.11.2024.
1.6. All'udienza del 15.09.2024 il GOP ha interrogato liberamente le parti ed ha tentato la conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. la quale, tuttavia , ha dato esito negativo.
Le parti hanno richiamato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi e delle rispettive memorie integrative, opponendosi all'accoglimento di quelle dedotte dalla controparte.
1.7. Con ordinanza del 20.11.2024 il Giudice:
- ha ritenuto inammissibili e/o irrilevanti le prove per testi dedotte dalle parti nelle memorie integrative ex art. 171 ter n.2 c.p.c.;
- ha disposto CTU sul quesito proposto dalla parte attrice in memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2),
c.p.c., integrandolo e riformulandolo, nominando all'uopo l'Ing. Persona_1
- ha assegnato al CTU un termine fino al 28.11.2024 per il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dall'art. 193, comma 1,
c.p.c.;
- ha assegnato ai sensi dell'art. 201 c.p.c., alle parti termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali indicata dal CTU;
- ha fissato i termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c. per il deposito, rispettivamente, della relazione scritta da parte del CTU, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse da parte del CTU;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di disamina CTU dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15 maggio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte pagina 6 di 18 - ha invitato le parti ad intraprendere una seria trattativa nelle more del giudizio per addivenire ad un accordo transattivo.
1.8. Con Ordinanza in data 21.05.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 7 di 18 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 14.07.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.9. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.10. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 14.07.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 18
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, la CTU richiesta dalla parte attrice è stata disposta mentre, come già osservato dal Giudice
Istruttore nella citata Ordinanza datata 20.11.2025 le prove per testi dedotte da parte attrice in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza documentale;
• il capo 2) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 3) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 4) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 5) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 6) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 7) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 8) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 9) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter n. 2) c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 20.11.2025 le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte convenuta in memoria ex art. 171 ter , n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 2) su circostanza in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 3) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa e in parte generica;
• il capo 4) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;
• il capo 5) su circostanza in parte valutativa e in parte generica.
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3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via principale.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, in via principale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo – Tg. Controparte_6
GL782CV, acquistato dal signor in data 20 settembre 2022; Parte_1
- per l'effetto condannare, ricorrendo la fattispecie dell'aliud pro alio, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la società all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la Controparte_1 consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.”
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che in data 20.09.2022 il Sig. acquistava presso la concessionaria DI VIESTO Parte_1
PIU' S.p.A. di Torino l'autoveicolo T- ROC – Tg. GL782CV (Cfr. doc. n. 1 - 1 bis della CP_3 parte attrice);
- che già in occasione della consegna dell'autoveicolo e dell'illustrazione delle relative dotazioni l'incaricato del concessionario rilevava il non corretto funzionamento del software del navigatore satellitare;
- che tale malfunzionamento consisteva nel fatto che la ricerca dell'indirizzo di destinazione del veicolo non restituiva alcun risultato se non tramite l'indicazione, una volta inserita la località, dell'indirizzo completo di nome e cognome del soggetto ai cui la via/corso/strada è intitolato (doc. n.
2-4 della parte attrice);
- che va precisato che, una volta inserito manualmente l'indirizzo completo di destinazione le successive ricerche individuavano l'indirizzo di destinazione anche mediante l'inserimento del solo
'cognome' del soggetto a cui la via/corso/strada è intitolato come avviene nei navigatori correttamente funzionanti in cui è il navigatore stesso, una volta indicata la località e le prime lettere dell'indirizzo di destinazione, a proporre l'elencazione di tutti gli indirizzi di destinazione riportanti le lettere inserite, ivi comprese quelle intestate a persone fisiche, indipendentemente dall'inserimento, e dunque dalla conoscenza o meno, del nome proprio della persona;
- che il concessionario assicurava al Sig. che il malfunzionamento – Parte_1 verosimilmente da riferirsi al software installato sul navigatore satellitare in dotazione sull'autoveicolo
– sarebbe stato risolto in breve tempo;
pagina 10 di 18 - che solo in data 16.01.2023, dopo l'ennesimo sollecito, la contattava il Sig. Controparte_1
a cui veniva richiesto di lasciare l'autoveicolo in autofficina per un paio di Parte_1 giorni per consentire di espletare le attività necessarie alla risoluzione del malfunzionamento;
- che il Sig. veniva quindi ricontattato dal responsabile dell'autofficina del Parte_1 concessionario, il quale riferiva che l'intervento effettuato non era stato risolutorio;
- che il Sig. si rivolgeva ad un legale di fiducia il quale, in data 23.01.2023, Parte_1 inviava una comunicazione a mezzo PEC chiedendo alla concessionaria di adottare i rimedi necessari alla eliminazione del vizio riscontrato (doc. n.5 della parte attrice);
- che alla comunicazione rispondeva in data 25.01.2023 il 'Customer service CP_3 riferendo che, dopo aver compiuto le opportune verifiche sull'Autovettura, anche comparandola con le funzionalità di altro autoveicolo, “non è stata evidenziata alcuna anomalia ed il suo assistito è stato argomentato in merito al corretto funzionamento del navigatore” (doc. n. 6 della parte attrice).
3.3. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che, in relazione ai fatti di causa, la parte attrice instaurava con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n. 7595/2023 R.G. un procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con declaratoria di inammissibilità a seguito della costituzione dell'odierna convenuta in allora resistente
DI VIESTO PIU' S.p.A. e della resistente Controparte_7
- che in sede di ricorso il Sig. chiedeva procedersi alla verifica dell'affermato Parte_1 malfunzionamento del navigatore satellitare e stabilire se fosse possibile ripristinarne la normale conformità e funzionalità in modo che già dalla prima volta, la ricerca dell'indirizzo di destinazione avvenisse automaticamente all'inserimento delle iniziali della strada e non solo dopo l'inserimento di nome e cognome completi della via/corso/strada di destinazione (doc. n. 5 della parte convenuta);
- che il Giudice designato nel procedimento RG n. 7595/2023, con ordinanza del 22.04.2023 inaudita altera parte formulava il quesito peritale e provvedeva a nominare il CTU assegnando alle parti resistenti DI VIESTO PIU' S.p.A. e ermine per la costituzione;
in Controparte_7 sede di costituzione, in via preliminare veniva eccepita ed argomentata da entrambe le resistenti l'inammissibilità del ricorso per l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c.
(docc. nn. 6 e 7 della parte convenuta);
- che il Tribunale di Torino, viste le difese delle parti resistenti, con ordinanza dell'11.06.2023 rilevava come non sussistessero i presupposti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c. e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 22.04.2023 e respingeva definitivamente il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dal Sig. (oc. n.8 della parte convenuta); Parte_1
pagina 11 di 18 - che il navigatore satellitare installato sull'autoveicolo T- ROC targato GL782CV, non presenta alcuna anomalia / vizio o difetto di conformità;
- che quanto lamentato dall'attore non deriva affatto da un “non corretto funzionamento del software”, ma è esclusivamente riconducibile alle normali modalità di funzionamento di quello specifico modello di navigatore satellitare, in dotazione non soltanto al T-ROC acquistato dall'attore stesso, ma anche su altri veicoli marca dello stesso modello o di modello differente;
CP_7
- che il Sig. il giorno successivo al ritiro del veicolo si recava in concessionaria Parte_1 lamentando il mal funzionamento del navigatore satellitare installato sul veicolo appena acquistato, e in quella sede provvedeva a provare il navigatore unitamente al consegnatore Sig. , il quale non Pt_2 solo aveva cura di spiegargli in modo esaustivo come utilizzarlo, ma chiariva altresì la circostanza che tali erano le modalità di funzionamento di tale nuovo modello di navigatore;
vista l'insistenza del Sig.
, nell'osservanza delle disposizioni contrattuali e di quanto stabilito dal codice del Parte_1 consumo, nonché in ottica di massima cortesia commerciale ed attenzione per il cliente, la DI VIESTO
PIU' S.p.A. non ignorava le doglianze dell'odierno attore ed eseguiva ugualmente dei controlli tecnici secondo le indicazioni previste dal costruttore e prove comparative con altri veicoli dotati del medesimo navigatore satellitare (doc.n.3 della parte convenuta);
- che, a differenza di quanto affermato dal Sig. le attività di verifica si erano Parte_1 svolte in un solo giorno: il 16.01.2023 l'auto veniva ricoverata in officina, le verifiche venivano condotte nella giornata del 17.01.2023 ed il mezzo era pronto per essere riconsegnato già la mattina del giorno successivo;
- che all' esito degli accertamenti svolti è emerso come il navigatore satellitare installato sul veicolo T
– ROC del Sig. fosse esente da vizi e difetto di ogni sorta e come le modalità di Parte_1 utilizzo del navigatore satellitare di cui egli si duole siano quelle normali per tutti i navigatori delle medesime marca e modello (RBD Discover Media); tali circostanze venivano comunicate sia dalla concessionaria venditrice, sia dalla AS MA , ed il Sig. veniva CP_7 Parte_1 istruito sul corretto uso del navigatore;
- che il navigatore satellitare installato sull'autoveicolo T-ROC di proprietà del Sig. Parte_1
, così come su altri veicoli di marca , del medesimo o di altro modello, funziona
[...] CP_7 correttamente così: la prima volta che si inserisce una nuova destinazione occorre immettere l'indirizzo completo, successivamente non sarà più necessario;
pertanto, il navigatore satellitare installato sull'autoveicolo acquistato dall'odierno attore è esente da qualsivoglia vizio e/o difetto.
pagina 12 di 18 3.4. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza del 20.11.2024 è stata disposta una CTU, nominando all'uopo l'Ing. sul seguente quesito proposto dalla parte attrice in Persona_1 memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., così come integrato e riformulato: “Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.: Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo:
1) accerti la sussistenza o meno del malfunzionamento del navigatore satellitare dell'autovettura
Volksvagen T- ROC – Tg. GL782CV per cui è causa secondo quanto lamentato dalla part attrice, precisando se quanto lamentato dalla parte attrici non sia invece riconducibile alle normali modalità di funzionamento di quello specifico modello di navigatore satellitare, in dotazione al T-ROC acquistato dalla parte attrice, secondo quanto eccepito dalla parte convenuta. Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”
Dalla relazione peritale è emerso in sintesi quanto segue:
➢ L'infotainment installato sulla vettura T-Roc attorea è il modello “Discover Media” ovvero il sistema base montato su un'auto di questa categoria il cui funzionamento risulta essere proprio come descritto precedentemente e quindi non è possibile parlare di un vero e proprio malfunzionamento del sistema e/o anomalia nella ricerca delle strade ed infatti il sistema di navigazione assolve completamente alla sua funzione ovvero quella di indicare la strada da percorrere e la direzione da seguire fino al raggiungimento della destinazione finale.
➢ L'aspetto invece che viene discusso è la modalità con cui deve essere inserita una destinazione mai selezionata in precedenza e quindi la scelta o meglio l'algoritmo che è stato impostato da chi ha realizzato il sistema di navigazione è quello di richiedere solo la prima volta l'inserimento completo di tutti i dati che compongono l'indirizzo di destinazione in modo completo e quindi non solo parzialmente.
➢ Il funzionamento del sistema in esercizio è coerente con quanto progettato ed infatti non sono stati evidenziati guasti e/o particolari problematiche durante il suo uso ma a parere del CTU è più corretto parlare di anomalia nella fase di progettazione/scrittura del software e quindi di impostazione per questa specifica funzionalità che rappresenta comunque un disservizio o per meglio dire un discomfort per il Cliente.
➢ è possibile asserire che il sistema di navigazione non presenta particolari problematiche o malfunzionamenti e pertanto la questione in essere è legata alla modalità di funzionamento che non è come quella auspicata dal Sig. . Parte_1
pagina 13 di 18 3.5. Ciò chiarito, tenuto conto dei rilievi svolti dalla parte convenuta e alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica d'ufficio, la quale viene condivisa da codesto Giudice e alla quale dichiara di aderire, si devono trarre le seguenti conclusioni:
Dev'essere innanzitutto rigettata la domanda di accertamento del “malfunzionamento del navigatore dell'autoveicolo – Tg. GL782CV, acquistato dal signor Controparte_6 [...]
in data 20 settembre 2022”, poiché l'apparecchio in questione è risultato perfettamente Parte_1 funzionante e privo di anomalie.
Per l'effetto, dev'essere rigettata la domanda di condanna della società Controparte_1
“all'esatto adempimento del contratto di compravendita, ovvero la consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato”, poiché, nel caso di specie, non può ritenersi configurata la fattispecie dell'aliud pro alio invocata dalla parte attrice.
Invero, in tema di vendita è configurabile la consegna di aliud pro alio quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ovvero quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, abbia difetti che la rendano inservibile o risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto (cfr. per tutte: Cass. n.
7557/2017, Cass. n. 26953/2008).
Nel caso di specie, viceversa, così come accertato dalla CTU, il navigatore satellitare installato sull'autovettura dell'attore è risultato essere perfettamente funzionante e tutt'altro che inservibile, “ed infatti il sistema di navigazione assolve completamente alla sua funzione ovvero quella di indicare la strada da percorrere e la direzione da seguire fino al raggiungimento della destinazione finale” (cfr. pag. 7 della CTU).
Pertanto, posto che il navigatore oggetto di causa è privo di vizi, anomalie o malfunzionamenti giuridicamente rilevanti ed è coerente con quanto progettato, è ovviamente irrilevante ai fini contrattuali il maggiore o minore gradimento dello stesso da parte del Sig. Parte_1 poiché tali considerazioni rientrano esclusivamente nella sfera soggettiva dello stesso, e sono pertanto inconferenti.
3.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalla parte attrice in via principale devono essere rigettate.
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4. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via subordinata.
4.1. In via subordinata, la parte attrice ha chiesto di “accertare e dichiarare la mancanza di qualità essenziale dell'autoveicolo – Tg. GL782CV, acquistato dal signor Controparte_6 [...]
in data 20 settembre 2022 per il malfunzionamento del navigatore;
- per l'effetto Parte_1 condannare, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la società all'esatto adempimento del Controparte_1 contratto di compravendita, ovvero la consegna di una autovettura con il navigatore perfettamente funzionante ovvero la sostituzione integrale del medesimo al fine di consentire l'esatto uso per cui il bene era stato acquistato.”
4.2. La parte convenuta, in via preliminare, ha peraltro eccepito l'intervenuta prescrizione della predetta azione ex art. 1497 c.c. domandata dall'attore.
Tale eccezione risulta fondata.
Invero, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la mancanza nel bene delle qualità promesse o di quelle essenziali all'uso giustifica la sola risoluzione contrattuale purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi;
tuttavia, come chiarito dal comma 2, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 c.c. e, quindi, in un anno dalla consegna del bene.
Nel caso di specie, poiché l'autovettura, come affermato dallo stesso attore, è stata consegnata al Sig.
in data 20.11.2022 (cfr. doc. n. 1- 1 bis della parte attrice) e la domanda subordinata Parte_1 dell'attore è stata avanzata solamente mediante l'atto di citazione notificato in data 20.05.2024, la stessa risulta essere prescritta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
5. Sulle altre questioni proposte dalle parti.
Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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6. Sulle spese processuali del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c.
e/o di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n. 7595/2023 R.G. presso il Tribunale di Torino.
6.1. Nel presente procedimento devono essere regolamentate anche le spese processuali relative al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. e/o di Consulenza Tecnica
Preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n. 7595/2023 R.G. presso il Tribunale di Torino.
Nel caso di specie, tali spese devono essere fatte gravare sulla parte attrice, in quanto parte soccombente sia nel predetto procedimento sia nel presente giudizio di merito.
6.2. Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione, così come indicati nella nota spese prodotta dalla parte convenuta sub doc. A (e tenuto conto dell'art. 5, comma 6,
D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale le “cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 1.063,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.027,00 per la fase introduttiva del giudizio;
per un totale di Euro 1.953,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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7. Sulle spese processuali del presente giudizio.
7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
7.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione, così come indicati nella nota spese prodotta dalla parte convenuta sub doc. B (e tenuto conto dell'art. 5, comma 6,
D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale le “cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 2.127,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.416,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 3.738,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 3.579,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 10.860,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del
30.04.2025, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
8908/2024 R.G. promossa dal Sig. (parte attrice) contro la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (parte CP_1 Controparte_2 convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta le deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2) Rigetta le domande di merito proposte dall'attore Sig. in via principale. Parte_1
3) Rigetta le domande di merito proposte dall'attore Sig. in via subordinata per Parte_1 intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1497 c.c.
4) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese processuali del procedimento per Controparte_1
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. e/o di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. iscritto al n. 7595/2023 R.G. presso il Tribunale di Torino, liquidate in complessivi Euro 1.953,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate Controparte_1 in complessivi Euro 10.860,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, definitivamente a carico dell'attore Sig. Parte_1
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 24.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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