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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3264/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO AUGUSTO
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 CP_5
), quest'ultima nella qualità di erede di (C.F. C.F._6 Persona_1
), deceduto nel corso del giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. DE C.F._7
SIMONE SACCÀ CP_6
CONVENUTI
OGGETTO
Servitù.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_1 CP_3 CP_2
e , allegando: CP_4 Persona_1
− che era proprietario esclusivo di un appezzamento di terreno edificabile sito in località Saracinello di Reggio Calabria, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione di Gallina, al foglio di mappa 15, particelle 1669 e
1794,
− che, nel vigente piano regolatore generale, le due particelle erano destinate a zona omogenea “D” (area attività commerciali, direzionali e residenziali),
− che il fondo, come si evinceva dalla relazione tecnica a firma dell'arch. Per_2
e dal relativo foglio di mappa, risultava completamente intercluso,
[...]
− che, a seguito della verifica tecnica eseguita dal predetto professionista, era emerso che l'unico accesso che consentiva il più breve e diretto collegamento con la strada comunale (unica esistente in sito) consisteva in un passaggio ricavato sul confine delle particelle 489 (di proprietà di ) e 1805 Persona_1 ex 463 (di proprietà di , e Controparte_1 CP_3 CP_2
). CP_4
L'attore ha dedotto di avere diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore del proprio fondo e a carico dei terreni di proprietà dei convenuti e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dell'attore e a carico del fondo di proprietà dei convenuti, di larghezza almeno sei metri, al fine di consentire al sig. e ai Parte_1 suoi aventi causa l'accesso al fondo stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare
pagina 2 di 9 dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi alla presente procedura oltre IVA, Cpa e 15% forfettario».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2018, si sono tempestivamente costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_3
e eccependo, in via preliminare,
[...] CP_4 Persona_1
l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto non era stata esperita la mediazione obbligatoria;
nel merito, i convenuti hanno eccepito:
− che il terreno di proprietà dell'attore non era intercluso, poiché disponeva già di un accesso, costituito da una rampa carrabile che si diramava dalla particella privata 1967, a cui si accedeva dalla seconda traversa di via Costantino-salita
Enel,
− che, in ogni caso, l'attore ben avrebbe potuto raggiungere la pubblica via attraverso la particella 1793 di sua proprietà, adiacente alle particelle 1669 e
1794, anche se materialmente divisa da queste ultime da un muro realizzato di recente,
− che il passaggio attraverso i fondi di proprietà dei convenuti, indicato dall'attore, conduceva ad una strada privata insistente sulla particella 1028 intestata a
« fu in », CP_7 Per_3 Per_4
− che i terreni di proprietà dei convenuti (adibiti a cortili o giardini) costituivano pertinenze di fabbricati destinati a civile abitazione, sicché erano ricompresi nell'esenzione prevista dall'art. 1051, ultimo comma, c.c.
All'udienza del 12.12.2018, il Giudice Istruttore ha assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni per avviare la procedura stragiudiziale di mediazione.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa depositata in data 07.06.2024, si è costituita in giudizio CP_8 nella qualità di unica erede del convenuto , deceduto in data 31.12.2021. Persona_1
pagina 3 di 9 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Com'è noto, il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla pubblica via, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto a vedere costituita una servitù di passaggio coattivo in favore del proprio fondo, occorrendo accertare su quale fondo intercludente dovrà gravare il transito verso la pubblica via in base all'art. 1051 c.c., sulla base di elementi che indichino l'accesso più breve e di minor danno per il fondo servente, dovendosi pure stimare l'indennizzo dovuto in proporzione al danno cagionato dal passaggio.
È quindi onere di chi chiede la costituzione della servitù dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, cioè l'interclusione del suo fondo, ed inoltre che la servitù della quale richiede la costituzione coattiva sia finalizzata a dare luogo ad un'utilità per il fondo medesimo (non meramente soggettiva, ma) di carattere oggettivo, riferita cioè al fondo nella sua concreta conformazione e destinazione (Cass. Civ. 2841/1997, Cass. Civ.
9232/1991, Cass. Civ. 2723/1987, Cass. Civ. 4349/1983).
Spetta viceversa al proprietario del fondo su cui dovrà essere costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo, configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (Cass. Civ.
11592/2004).
Ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da non possa essere accolta. Parte_1
Il terreno di proprietà dell'attore, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria, sezione di Gallina, al foglio di mappa 15, particelle 1669 e 1794, infatti, ben può
pagina 4 di 9 essere direttamente collegato, senza eccessivo dispendio o disagio, ad una via pubblica o, comunque, ad uso pubblico.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'espressione “via pubblica” utilizzata dall'art. 1051, comma 1, c.c. deve essere intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle strade pubbliche in senso stretto, ma anche delle vie private soggette ad uso pubblico e, quindi, liberamente percorribili anche dal proprietario del fondo che ne è lambito.
Ebbene, il fondo di proprietà dell'attore confina ad est con una strada presente nella particella 711 e potrebbe essere collegato alla via Costantino-salita Enel seguendo la viabilità già esistente, che ricade su suoli (particelle 711, 1233, 1429 e 710) formalmente intestati a privati, ma aventi, in concreto, caratteristiche tali da poter essere qualificati quali vie pubbliche o, comunque, ad uso pubblico.
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. ha infatti accertato che le vie Persona_5 insistenti sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 sono ubicate in un perimetro urbano densamente popolato, sono servite da illuminazione pubblica e non presentano segni di sbarramento o di limitazione alla loro percorribilità (cfr. pagg. 14 e 15 della c.t.u.), sicché possono essere assoggettate all'uso da parte di una generalità indistinta di cittadini o della collettività.
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre chiarito che le strade in parola risultano inserite nel Sistema Informativo Territoriale implementato dal Comune di Reggio Calabria, che indica le strade facenti parte della viabilità pubblica (mentre altre vie, anche molto prossime a quelle di cui si discute, non vi risultano inserite, in quanto, evidentemente, non ritenute di pertinenza comunale – cfr. risposte fornite dall'ing. alle Persona_5 osservazioni del perito di parte convenuta).
Le caratteristiche indicate inducono a ritenere che, a prescindere dalle risultanze catastali, aventi valore meramente indiziario, le vie esistenti sulle particelle 711, 1233, 1429
e 710 siano vie pubbliche o, comunque, soggette ad uso pubblico.
Le strade indicate, pertanto, ben potrebbero essere utilizzate anche dall'odierno attore per raggiungere le particelle 1669 e 1794 di sua proprietà, previa realizzazione dei lavori pagina 5 di 9 indicati dall'ing. nella consulenza tecnica d'ufficio, consistenti nella Persona_5 creazione di un varco nel muretto di delimitazione della strada e nella realizzazione di una rampa nel fondo di proprietà il cui costo ammonta, approssimativamente, ad euro Pt_1
8.200,00 oltre IVA (cfr. pagg. 25 e 26 della c.t.u.).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva a carico delle particelle 1805 e 489 di proprietà dei convenuti, atteso che l'attore può procurarsi un'uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio.
E' inoltre opportuno evidenziare che, anche a voler ritenere che le strade insistenti sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 non siano vie pubbliche o soggette ad uso pubblico e che sussistano gli altri presupposti previsti dall'art. 1051, comma 1, c.c., la costituzione di una servitù coattiva a carico dei fondi di proprietà dei convenuti non costituirebbe, comunque, la soluzione preferibile ai sensi dell'art. 1051, comma 2, c.c., tenendo conto della necessità di contemperare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio per i fondi serventi.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti accertato che il fondo di proprietà dell'attore potrebbe essere collegato alla via pubblica Costantino-salita Enel mediante la costituzione di una servitù coattiva sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 formalmente intestate a soggetti non citati nel presente giudizio.
Ebbene, in questo caso le esigenze del fondo dominante verrebbero soddisfatte mediante l'utilizzo di un percorso che, pur essendo più lungo rispetto a quello che potrebbe essere costituito nei terreni di proprietà dei convenuti, seguirebbe la viabilità già esistente e non pregiudicherebbe in alcun modo l'attuale destinazione e fruibilità dei fondi serventi, trattandosi di aree già adibite alla circolazione veicolare (cfr. pagg. 21 e 25 della c.t.u.; si vedano anche le risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parte attrice).
Peraltro, ai fini dell'esercizio della servitù di passaggio coattivo sulle particelle 711,
1233, 1429 e 710 sarebbe sufficiente aprire un varco nel muretto di delimitazione della strada e realizzare una rampa carrabile sul terreno di proprietà dell'attore, per un costo complessivo pari ad euro 8.200,00 circa oltre IVA (cfr. pagg. 25 e 26 della c.t.u.).
pagina 6 di 9 Non sarebbe pertanto necessaria la realizzazione di opere stabili sui fondi serventi, né verrebbe arrecato alcun pregiudizio alla godibilità dei medesimi (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Qualora, invece, la servitù coattiva di passaggio fosse costituita sui terreni di proprietà dei convenuti, al fine di assicurare il passaggio carrabile e il collegamento con la pubblica via la fascia di terreno ricadente nella particella 1805 da utilizzare dovrebbe avere una larghezza di 5,00 metri ed una lunghezza di circa 27,00 metri, per una superficie complessiva di circa 135,00 metri quadrati, che dovrebbe anche essere pavimentata (cfr. pag. 21 della c.t.u.).
Per superare il dislivello tra il fondo servente e il soprastante fondo dominante, sarebbe inoltre necessario realizzare sulla particella 1805 una rampa carrabile di larghezza complessiva pari a 4,70 metri (4,00 metri per la carreggiata e 0,70 metri per i muri di contenimento laterali) con una lunghezza in pianta di circa 10 metri.
Ebbene, le conclusioni a cui è giunto l'ing. sono sorrette da un valido Persona_5 metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il perito dell'Ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto adeguatamente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio devono pertanto essere recepite e poste a fondamento della decisione (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono
pagina 7 di 9 configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», cfr. Cass. Civ.
282/2009).
E' dunque evidente che una porzione di ben 135,00 metri quadrati del fondo di proprietà dei convenuti , e Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4 verrebbe trasformata mediante la realizzazione di opere stabili (pavimentazione e rampa carrabile).
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 (formalmente intestate a soggetti non citati nel presente giudizio) sarebbe maggiormente rispondente ai requisiti indicati dall'art. 1051, comma 2, c.c., garantendo il soddisfacimento delle esigenze del fondo dominante con il minor aggravio per i fondi serventi (si veda Cass. Civ. 29579/2021, secondo cui tale valutazione dev'essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi intercludenti i cui proprietari non siano parti in causa).
Anche la Suprema Corte, del resto, ha precisato che, nell'applicazione dell'art. 1051 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già parte transitabile, come accade nel caso in esame (Cass. Civ. 25352/2016, Cass. Civ. 29579/2021).
La domanda avanzata da finalizzata alla costituzione di una servitù Parte_1 coattiva di passaggio sui terreni di proprietà dei convenuti, deve pertanto essere rigettata.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1 deve essere condannato a rifondere le spese di lite dei convenuti, che verranno
[...] liquidate direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale.
pagina 8 di 9 In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 01.02.2022, devono essere poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 19/09/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3264/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO AUGUSTO
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 CP_5
), quest'ultima nella qualità di erede di (C.F. C.F._6 Persona_1
), deceduto nel corso del giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. DE C.F._7
SIMONE SACCÀ CP_6
CONVENUTI
OGGETTO
Servitù.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_1 CP_3 CP_2
e , allegando: CP_4 Persona_1
− che era proprietario esclusivo di un appezzamento di terreno edificabile sito in località Saracinello di Reggio Calabria, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione di Gallina, al foglio di mappa 15, particelle 1669 e
1794,
− che, nel vigente piano regolatore generale, le due particelle erano destinate a zona omogenea “D” (area attività commerciali, direzionali e residenziali),
− che il fondo, come si evinceva dalla relazione tecnica a firma dell'arch. Per_2
e dal relativo foglio di mappa, risultava completamente intercluso,
[...]
− che, a seguito della verifica tecnica eseguita dal predetto professionista, era emerso che l'unico accesso che consentiva il più breve e diretto collegamento con la strada comunale (unica esistente in sito) consisteva in un passaggio ricavato sul confine delle particelle 489 (di proprietà di ) e 1805 Persona_1 ex 463 (di proprietà di , e Controparte_1 CP_3 CP_2
). CP_4
L'attore ha dedotto di avere diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore del proprio fondo e a carico dei terreni di proprietà dei convenuti e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dell'attore e a carico del fondo di proprietà dei convenuti, di larghezza almeno sei metri, al fine di consentire al sig. e ai Parte_1 suoi aventi causa l'accesso al fondo stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare
pagina 2 di 9 dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi alla presente procedura oltre IVA, Cpa e 15% forfettario».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2018, si sono tempestivamente costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_3
e eccependo, in via preliminare,
[...] CP_4 Persona_1
l'improcedibilità della domanda attorea, in quanto non era stata esperita la mediazione obbligatoria;
nel merito, i convenuti hanno eccepito:
− che il terreno di proprietà dell'attore non era intercluso, poiché disponeva già di un accesso, costituito da una rampa carrabile che si diramava dalla particella privata 1967, a cui si accedeva dalla seconda traversa di via Costantino-salita
Enel,
− che, in ogni caso, l'attore ben avrebbe potuto raggiungere la pubblica via attraverso la particella 1793 di sua proprietà, adiacente alle particelle 1669 e
1794, anche se materialmente divisa da queste ultime da un muro realizzato di recente,
− che il passaggio attraverso i fondi di proprietà dei convenuti, indicato dall'attore, conduceva ad una strada privata insistente sulla particella 1028 intestata a
« fu in », CP_7 Per_3 Per_4
− che i terreni di proprietà dei convenuti (adibiti a cortili o giardini) costituivano pertinenze di fabbricati destinati a civile abitazione, sicché erano ricompresi nell'esenzione prevista dall'art. 1051, ultimo comma, c.c.
All'udienza del 12.12.2018, il Giudice Istruttore ha assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni per avviare la procedura stragiudiziale di mediazione.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa depositata in data 07.06.2024, si è costituita in giudizio CP_8 nella qualità di unica erede del convenuto , deceduto in data 31.12.2021. Persona_1
pagina 3 di 9 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Com'è noto, il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla pubblica via, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto a vedere costituita una servitù di passaggio coattivo in favore del proprio fondo, occorrendo accertare su quale fondo intercludente dovrà gravare il transito verso la pubblica via in base all'art. 1051 c.c., sulla base di elementi che indichino l'accesso più breve e di minor danno per il fondo servente, dovendosi pure stimare l'indennizzo dovuto in proporzione al danno cagionato dal passaggio.
È quindi onere di chi chiede la costituzione della servitù dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, cioè l'interclusione del suo fondo, ed inoltre che la servitù della quale richiede la costituzione coattiva sia finalizzata a dare luogo ad un'utilità per il fondo medesimo (non meramente soggettiva, ma) di carattere oggettivo, riferita cioè al fondo nella sua concreta conformazione e destinazione (Cass. Civ. 2841/1997, Cass. Civ.
9232/1991, Cass. Civ. 2723/1987, Cass. Civ. 4349/1983).
Spetta viceversa al proprietario del fondo su cui dovrà essere costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo, configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (Cass. Civ.
11592/2004).
Ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da non possa essere accolta. Parte_1
Il terreno di proprietà dell'attore, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria, sezione di Gallina, al foglio di mappa 15, particelle 1669 e 1794, infatti, ben può
pagina 4 di 9 essere direttamente collegato, senza eccessivo dispendio o disagio, ad una via pubblica o, comunque, ad uso pubblico.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'espressione “via pubblica” utilizzata dall'art. 1051, comma 1, c.c. deve essere intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle strade pubbliche in senso stretto, ma anche delle vie private soggette ad uso pubblico e, quindi, liberamente percorribili anche dal proprietario del fondo che ne è lambito.
Ebbene, il fondo di proprietà dell'attore confina ad est con una strada presente nella particella 711 e potrebbe essere collegato alla via Costantino-salita Enel seguendo la viabilità già esistente, che ricade su suoli (particelle 711, 1233, 1429 e 710) formalmente intestati a privati, ma aventi, in concreto, caratteristiche tali da poter essere qualificati quali vie pubbliche o, comunque, ad uso pubblico.
Il consulente tecnico d'ufficio, ing. ha infatti accertato che le vie Persona_5 insistenti sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 sono ubicate in un perimetro urbano densamente popolato, sono servite da illuminazione pubblica e non presentano segni di sbarramento o di limitazione alla loro percorribilità (cfr. pagg. 14 e 15 della c.t.u.), sicché possono essere assoggettate all'uso da parte di una generalità indistinta di cittadini o della collettività.
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre chiarito che le strade in parola risultano inserite nel Sistema Informativo Territoriale implementato dal Comune di Reggio Calabria, che indica le strade facenti parte della viabilità pubblica (mentre altre vie, anche molto prossime a quelle di cui si discute, non vi risultano inserite, in quanto, evidentemente, non ritenute di pertinenza comunale – cfr. risposte fornite dall'ing. alle Persona_5 osservazioni del perito di parte convenuta).
Le caratteristiche indicate inducono a ritenere che, a prescindere dalle risultanze catastali, aventi valore meramente indiziario, le vie esistenti sulle particelle 711, 1233, 1429
e 710 siano vie pubbliche o, comunque, soggette ad uso pubblico.
Le strade indicate, pertanto, ben potrebbero essere utilizzate anche dall'odierno attore per raggiungere le particelle 1669 e 1794 di sua proprietà, previa realizzazione dei lavori pagina 5 di 9 indicati dall'ing. nella consulenza tecnica d'ufficio, consistenti nella Persona_5 creazione di un varco nel muretto di delimitazione della strada e nella realizzazione di una rampa nel fondo di proprietà il cui costo ammonta, approssimativamente, ad euro Pt_1
8.200,00 oltre IVA (cfr. pagg. 25 e 26 della c.t.u.).
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva a carico delle particelle 1805 e 489 di proprietà dei convenuti, atteso che l'attore può procurarsi un'uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio.
E' inoltre opportuno evidenziare che, anche a voler ritenere che le strade insistenti sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 non siano vie pubbliche o soggette ad uso pubblico e che sussistano gli altri presupposti previsti dall'art. 1051, comma 1, c.c., la costituzione di una servitù coattiva a carico dei fondi di proprietà dei convenuti non costituirebbe, comunque, la soluzione preferibile ai sensi dell'art. 1051, comma 2, c.c., tenendo conto della necessità di contemperare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio per i fondi serventi.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti accertato che il fondo di proprietà dell'attore potrebbe essere collegato alla via pubblica Costantino-salita Enel mediante la costituzione di una servitù coattiva sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 formalmente intestate a soggetti non citati nel presente giudizio.
Ebbene, in questo caso le esigenze del fondo dominante verrebbero soddisfatte mediante l'utilizzo di un percorso che, pur essendo più lungo rispetto a quello che potrebbe essere costituito nei terreni di proprietà dei convenuti, seguirebbe la viabilità già esistente e non pregiudicherebbe in alcun modo l'attuale destinazione e fruibilità dei fondi serventi, trattandosi di aree già adibite alla circolazione veicolare (cfr. pagg. 21 e 25 della c.t.u.; si vedano anche le risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni di parte attrice).
Peraltro, ai fini dell'esercizio della servitù di passaggio coattivo sulle particelle 711,
1233, 1429 e 710 sarebbe sufficiente aprire un varco nel muretto di delimitazione della strada e realizzare una rampa carrabile sul terreno di proprietà dell'attore, per un costo complessivo pari ad euro 8.200,00 circa oltre IVA (cfr. pagg. 25 e 26 della c.t.u.).
pagina 6 di 9 Non sarebbe pertanto necessaria la realizzazione di opere stabili sui fondi serventi, né verrebbe arrecato alcun pregiudizio alla godibilità dei medesimi (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Qualora, invece, la servitù coattiva di passaggio fosse costituita sui terreni di proprietà dei convenuti, al fine di assicurare il passaggio carrabile e il collegamento con la pubblica via la fascia di terreno ricadente nella particella 1805 da utilizzare dovrebbe avere una larghezza di 5,00 metri ed una lunghezza di circa 27,00 metri, per una superficie complessiva di circa 135,00 metri quadrati, che dovrebbe anche essere pavimentata (cfr. pag. 21 della c.t.u.).
Per superare il dislivello tra il fondo servente e il soprastante fondo dominante, sarebbe inoltre necessario realizzare sulla particella 1805 una rampa carrabile di larghezza complessiva pari a 4,70 metri (4,00 metri per la carreggiata e 0,70 metri per i muri di contenimento laterali) con una lunghezza in pianta di circa 10 metri.
Ebbene, le conclusioni a cui è giunto l'ing. sono sorrette da un valido Persona_5 metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il perito dell'Ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto adeguatamente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio devono pertanto essere recepite e poste a fondamento della decisione (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono
pagina 7 di 9 configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», cfr. Cass. Civ.
282/2009).
E' dunque evidente che una porzione di ben 135,00 metri quadrati del fondo di proprietà dei convenuti , e Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4 verrebbe trasformata mediante la realizzazione di opere stabili (pavimentazione e rampa carrabile).
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sulle particelle 711, 1233, 1429 e 710 (formalmente intestate a soggetti non citati nel presente giudizio) sarebbe maggiormente rispondente ai requisiti indicati dall'art. 1051, comma 2, c.c., garantendo il soddisfacimento delle esigenze del fondo dominante con il minor aggravio per i fondi serventi (si veda Cass. Civ. 29579/2021, secondo cui tale valutazione dev'essere svolta dal giudice del merito anche nel caso in cui una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi intercludenti i cui proprietari non siano parti in causa).
Anche la Suprema Corte, del resto, ha precisato che, nell'applicazione dell'art. 1051 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già parte transitabile, come accade nel caso in esame (Cass. Civ. 25352/2016, Cass. Civ. 29579/2021).
La domanda avanzata da finalizzata alla costituzione di una servitù Parte_1 coattiva di passaggio sui terreni di proprietà dei convenuti, deve pertanto essere rigettata.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1 deve essere condannato a rifondere le spese di lite dei convenuti, che verranno
[...] liquidate direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale.
pagina 8 di 9 In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 01.02.2022, devono essere poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 19/09/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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